Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 07-12-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 23-12-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalita', area funzionale III, vari profili professionali, a tem ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 07-12-2021 |
Data Scadenza bando | 23-12-2021 |
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
CONCORSO (Scad. 23-12-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquanta posti di personale di alta professionalita', area funzionale III, vari profili professionali, a tempo indeterminato.
IL CAPO DIPARTIMENTO per le risorse umane, finanziarie e strumentali Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato emanato il «regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione pubblica, recante le linee guida sulle procedure concorsuali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 64, comma 6-quater, ai sensi del quale «Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale» secondo le modalita' individuate dalla medesima norma; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020; Visto il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive cinquanta unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3 del ruolo del Ministero dell'istruzione, in osservanza a quanto disposto dal citato art. 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto della normativa sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione; Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della Direzione per le risorse umane e finanziarie; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquanta unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3, nei profili professionali sottoindicati, da destinare al Ministero dell'istruzione, secondo la seguente ripartizione: trentacinque unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01); dieci unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario socio - organizzativo - gestionale (codice concorso 02); cinque unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario informatico - statistico (codice concorso 03).
Art. 2 Riserve di posti e preferenze 1. In materia di titoli di preferenza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. In materia di riserve di posti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 4. Ai fini della compilazione delle graduatorie definitive, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 6. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 7. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 9. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione delle graduatorie definitive. 11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) eta' non inferiore a diciotto anni; c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; f) Diploma di laurea (DL) oppure laurea specialistica (LS) oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da Universita' statali e non statali accreditate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, nelle classi di seguito indicate, in ordine a ciascun profilo professionale: Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico - contabile Laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; oppure Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente. Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale Laurea magistrale (LM) in: LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-56 Scienze dell'economia; LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-85 Scienze Pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; oppure Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente. Codice 03 - Funzionario informatico - statistico Laurea magistrale (LM) in: LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; oppure Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate classi di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del vecchio ordinamento secondo la normativa vigente. g) dottorato di ricerca nei seguenti ambiti: Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico - contabile materie giuspubblicistiche, materie economiche, contabilita' e bilancio, management pubblico, scienze politiche; Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale materie economiche, management pubblico, pedagogia, sociologia, organizzazione pubblica e gestionale, metodi quantitativi per l'economia, analisi dei dati e analisi delle politiche pubbliche; Codice 03 - Funzionario informatico - statistico management pubblico, informatica, big data, statistica, metodi quantitativi per l'economia, analisi dei dati e analisi delle politiche pubbliche. h) conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie, all'estero e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle fasi di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il candidato dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando, nella domanda di partecipazione, gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La procedura di equivalenza dovra' essere attivata anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altro concorso. I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti all'estero sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento di equivalenza che ne consenta l'ammissione condizionata. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie. 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Art. 5 Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. 2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma digitale di cui al comma 1. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 3. I candidati possono presentare istanza on line di partecipazione al concorso mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 12,00 del 23 dicembre 2021.Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 4. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso alla piattaforma di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma 3 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura nelle modalita' indicate dal comma 2. 5. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 6. La presentazione della domanda per via telematica costituisce modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 7. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1.
Art. 6 Contenuto della domanda di partecipazione 1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome ed il nome; b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio, ove diverso dalla residenza; d) il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento eventuale della prova orale in sedi decentrate; e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici; g) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; h) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; j) l'idoneita' fisica all'impiego; k) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; l) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando; m) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, di cui chiede la valutazione, ove superiore a 105/110, ai sensi del successivo art. 11, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del presente bando o gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento; n) il dottorato di ricerca posseduto, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del presente bando o gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento; o) la conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; p) l'eventuale conoscenza di un'ulteriore lingua straniera, pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, scelta tra quelle ufficiali dell'Unione europea, nella quale intende sostenere la prova facoltativa orale; q) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli indicati dal successivo art. 11, che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, con indicazione della materia o disciplina; r) i titoli di carriera e di servizio e/o i tirocini, tra quelli indicati dal successivo art. 11, che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, con indicazione degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; il tipo di attivita', il settore disciplinare, l'amministrazione o l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio curriculare o extracurriculare e la materia; s) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando; t) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di prima destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; u) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova orale; v) di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato; w) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso, nonche' di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy presente sulla piattaforma di presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1 e richiamata all'art. 16 del presente bando; x) di autorizzare il titolare ed il responsabile al trattamento dei dati personali, secondo le modalita' e nei limiti della sopracitata informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' all'utilizzo, da parte del Ministero dell'istruzione e dell'affidatario del servizio, del proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva, nonche' dei propri indirizzi di Posta elettronica ordinaria (PEO) e del proprio recapito telefonico, indicati in domanda. 2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 3. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare all'amministrazione, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO), nonche' dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all'inoltro della domanda. Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente bando. 4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici, per altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o per cause di forza maggiore. 5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 6. Per le richieste di assistenza legate alla procedura concorsuale, il candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo presente nella home page della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1. 7. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della prova di concorso. 2. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla privacy di cui all'art. 6, comma 1, lettera w) ed autorizza il titolare ed il responsabile al trattamento dei dati concernenti l'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 3. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta, e' determinata ad insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. 4. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 5. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al comma 1, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate con le stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente allo svolgimento della prova orale; tali richieste saranno sottoposte alla valutazione delle commissioni esaminatrici.
Art. 8 Comunicazioni ai candidati e diario della prova orale 1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova orale ed il relativo esito, e' effettuata attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 2. La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno resi disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova medesima. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati o, nel caso di svolgimento della prova in videoconferenza, a collegarsi alla piattaforma predisposta, nel giorno e nell'ora indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle fasi concorsuali di ciascun candidato saranno accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno dell'area riservata predisposta.
Art. 9 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, o in un'ulteriore lingua straniera indicata dal candidato per la prova facoltativa orale, e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 4. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. Le commissioni e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneita' dei criteri di valutazione. Le commissioni definiscono in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale. 5. Le commissioni e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10 Procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile: 10/10; prova orale - punteggio massimo attribuibile: 30/30. 2. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non e' inferiore a ventotto punti. 3. La sede di svolgimento della prova orale verra' resa nota mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 4. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova orale verranno definite dalle commissioni e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 5. L'ammissione a ciascuna fase concorsuale avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando. 6. La prova orale potra' svolgersi in sedi decentrate e/o in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
Art. 11 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio da attribuire ai titoli e' espresso in decimi. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 7/10. Ove il numero di candidati con votazione minima di 7/10 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione. 3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati. 5. Sono oggetto di valutazione i titoli accademici e di studio (massimo 4 punti) e i titoli di carriera e di servizio (massimo 6 punti) elencati nella seguente tabella. I titoli valutabili non possono superare il valore massimo complessivo di punti 10, secondo la seguente ripartizione: ===================================================================== | | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | +========+===============================+==========================+ | | Titoli accademici e di studio | | |A | (massimo punti 4) | | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | | Punti 0,3 per ogni | | | | punteggio superiore alla | | | | votazione di 105 e | | | | ulteriori punti 0,8 in | | | | caso di votazione di 110 | | | | con lode. I diplomi di | | | | laurea diversamente | | | |classificati devono essere| | | | riclassificati alla | | | | votazione espressa in | | | | centodecimi. Nell'ambito | | | | di tale operazione, le | | | |eventuali frazioni di voto| | | | sono arrotondate per | | | |eccesso al voto superiore | | | |solo se superiori a 0,5 o | | | Voto di laurea relativo al |arrotondate per difetto al| | | titolo utile per l'ammissione | voto inferiore se pari o | |A.1 | al concorso. | inferiori a 0,5. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | |Diploma di laurea (DL), laurea | | | | specialistica (LS) o laurea | | | |magistrale (LM) ulteriore e non| Punto 1 per ciascun | | | utile alla partecipazione al |titolo, fino a un massimo | |A.2 | concorso. | di punti 2. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | |Dottorato di ricerca ulteriore | Punti 2 per ciascun | | |e non utile per l'ammissione al|titolo, fino a un massimo | |A.3 | concorso. | di punti 4. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | | Punto 1 per ciascun | | | Diploma di specializzazione |titolo, fino a un massimo | |A.4 | (DS). | di punti 2. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | | Punto 1 per ciascun | | |Master universitario di secondo|titolo, fino a un massimo | |A.5 | livello. | di punti 3. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | Titoli di carriera e di | | |B | servizio(massimo punti 6) | | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | Rapporto di lavoro, a tempo | | | | determinato o indeterminato, | | | | presso le amministrazioni | | | | pubbliche di cui all'art. 2, | | | | comma 1, e presso gli enti di | | | | cui all'art. 3, comma 1, del | | | |decreto legislativo n. 165 del | | | |2001, nonche' presso organismi | | | | pubblici internazionali, con | | | |inquadramento in una qualifica,| | | | area o categoria per il cui | | | | accesso dall'esterno era o e' | | | | richiesto il possesso di una | | | | delle lauree previste dal | | | |presente bando per l'ammissione| | | | al concorso. Il rapporto di | | | |lavoro e' valutabile se svolto | | | |in settori attinenti al profilo|Punto 1,5 per anno, fino a| |B.1 | per cui si concorre. |un massimo di punti 4,5. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | Rapporto di lavoro, a tempo | | | | determinato o indeterminato, | | | | presso soggetti privati, | | | |italiani o stranieri, svolto in|Punti 0,75 per anno, fino | | | settori attinenti al profilo | a un massimo di punti | |B.2 | per cui si concorre. | 1,5. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ | | Tirocinio curriculare e/o | | | | extracurriculare presso | Punti 0,75 per ciascun | | | pubbliche amministrazioni e |tirocinio di durata minima| | |organismi internazionali della | di sei mesi, fino ad un | |B.3 | durata minima di sei mesi. | massimo di punti 1,5. | +--------+-------------------------------+--------------------------+ 6. I titoli accademici e di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente. 7. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, in aggiunta ai criteri individuati nella tabella di cui sopra, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione professionale, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 8. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio conseguito e dell'ammissione alla prova orale, vengono resi disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 12 Prova orale 1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento o, nel caso di svolgimento della prova in videoconferenza, delle modalita' di collegamento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, ed e' volta ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle seguenti materie: Codice 01- Funzionario amministrativo - giuridico - contabile Diritto costituzionale; diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, alle diverse responsabilita' dei dipendenti pubblici, alla disciplina degli appalti, al codice del processo amministrativo); contabilita' pubblica; politica economica; economia politica; elementi di scienza delle finanze; elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; elementi di diritto dell'Unione europea; organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. Codice 02 - Funzionario socio - organizzativo - gestionale. Elementi di economia politica; elementi di scienza delle inanze; elementi di diritto pubblico; tipologie e modelli organizzativi; teorie manageriali, della conoscenza e dell'apprendimento organizzativo; teorie del cambiamento organizzativo e project management; pratiche di gestione organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni e strutture nonche' degli strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi nella pubblica amministrazione; principi di pedagogia, sociologia e psicologia dell'educazione e dell'apprendimento; osservazione e progettazione educativa; conoscenza delle metodologie di progettazione e organizzazione degli interventi socioeducativi; organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. Codice 03 - Funzionario informatico - statistico Elementi di diritto pubblico; teoria e tecniche di campionamento statistico; indagini statistiche e tecniche di somministrazione dei questionari; statistiche ufficiali; statistica descrittiva e indicatori statistici; metodi statistici esplorativi per l'analisi dei dati; statistica inferenziale; metodi statistici multivariati e data science; metodi statistici per big data e strutture complesse di dati; statistica computazionale e packages statistici; data-driven e statistical learning; metodi statistici per l'analisi delle serie storiche e per la previsione; metodi e modelli statistici per la valutazione del sistema scolastico e, in particolare, per l'analisi dei dati collegati al settore dell'istruzione; social network analysis; norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; sistemi informatici con particolare riferimento ad architetture applicative, basi di dati, data mining e cloud computing; architetture di reti e dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle connesse tematiche di sicurezza; ciclo di vita del software, pratiche di modellazione, sviluppo del software; sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla data privacy; tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business; organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 4. Nell'ambito della prova orale, in ordine a tutti i profili professionali, sara' oggetto di accertamento la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 5. Nell'ambito della prova orale, inoltre, sara' oggetto di verifica la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento, nonche' la verifica della conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 6. Per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova facoltativa di lingua straniera, verra' accertata la conoscenza dell'eventuale altra lingua straniera, ulteriore alla lingua inglese, tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento. 7. La prova orale si svolgera' in presenza, salvo che la situazione epidemiologica e le disposizioni di contenimento del contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in videoconferenza, come previsto dall'art. 10, comma 6 del presente bando. 8. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova o il mancato collegamento in videoconferenza nella data e nell'ora stabilite, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso. 9. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale, o nel caso di mancato collegamento alla videoconferenza nel giorno e nell'ora stabiliti, per gravi e certificati motivi di salute, la commissione esaminatrice fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso. 10. Ciascuna commissione, prima dell'inizio di ogni sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 11. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di ciascuna commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 12. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2.
Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve trasmettere, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art. 5, comma 4, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale sono formate le graduatorie definitive di merito. Il direttore generale per le risorse umane e finanziarie, al termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale per le risorse umane e finanziarie dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito e di titoli, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2. 6. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del Ministero dell'istruzione, nei profili professionali indicati all'art. 1, area III, posizione economica F3, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 15 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente. Le richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it . 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale. 3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 5. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dal Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione per le risorse umane e finanziarie e dal CINECA, in qualita' di soggetto responsabile del trattamento, presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 2. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione per le risorse umane e finanziarie, con sede in viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i diritti degli interessati al seguente recapito: dgruf@postacert.istruzione.it . 3. Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), e' responsabile del trattamento dei dati, per nomina del titolare. 4. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero dell'istruzione e' contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it . 5. I dati verranno trattati con modalita', prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o del responsabile del trattamento e non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati. 6. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati comuni, categorie particolari di dati e dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 7. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle strutture del Ministero dell'istruzione ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 8. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per il tempo necessario alle attivita' suindicate, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. 9. Il Ministero dell'istruzione puo' acquisire informazioni, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati internazionali e nazionali. Le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016. 10. Il conferimento dei dati di cui al comma 6 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 11. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679, in particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto alla portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento degli stessi, nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso. 12. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'istruzione, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, indirizzo e - mail: dgruf@postacert.istruzione.it . Roma, 29 novembre 2021 Il Capo Dipartimento: Greco