Concorso per 1 funzionario archivista (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 10-12-2021
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 24-01-2022) Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1. ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-12-2021
Data Scadenza bando 24-01-2022
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (Scad. 24-01-2022)

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche,  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 14 dicembre 2020, n.  1202/2241,  recante
modifica del decreto ministeriale n. 233 del  3  febbraio  2017,  che
disciplina le articolazioni interne, distinte  in  unita'  e  uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,
contenente disposizioni relative alla distinzione in aree  funzionali
dei dipendenti pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare gli  articoli  24,  comma  1,  e  62,  comma  1-bis,  che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n.  137»,  in  particolare  l'art.  9-bis,
introdotto dalla legge del  22  luglio  2014,  n.  110,  e  rubricato
«Professionisti  competenti   ad   eseguire   interventi   sui   beni
culturali», ai sensi del quale gli interventi  operativi  di  tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione dei beni  stessi  sono  affidati
alla responsabilita' e all'attuazione di archivisti e di bibliotecari
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; 
    Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
20 maggio 2019,  n.  244,  recante  il  «Regolamento  concernente  la
procedura per la formazione degli elenchi  nazionali  di  archeologi,
archivisti, bibliotecari,  demoetnoantropologi,  antropologi  fisici,
esperti di diagnostica e  scienza  e  tecnologia  applicate  ai  beni
culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti  individuati
ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110» e, in  particolare,  gli
allegati 3 e  4  del  medesimo  decreto,  relativi  ai  requisiti  di
conoscenza,  abilita'  e  competenza   della   figura   professionale
dell'archivista e del bibliotecario; 
    Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo n.
42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale; 
    Visto l'art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo  n.
42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale non e' tenuto agli obblighi di versamento
della propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato; 
    Vista la  specificita'  della  natura  del  materiale  conservato
presso l'Archivio storico  diplomatico  del  Ministero  degli  affari
esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   con   particolare
riferimento alla  documentazione  storico  diplomatica  prodotta  sia
dagli  uffici  centrali  del  Ministero,  sia  dalle   rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, con nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti  per  i  volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella  1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   area
disciplinare»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio  2009  in  materia  di  equiparazioni  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica,  8  novembre  2005,  n.  4,  in
particolare laddove si stabilisce  che  «alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di  primo  livello  (L)»  di  cui  al  sopracitato
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n.  1163,  recante  il
«Regolamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il  capo  V
che istituisce le «Scuole di paleografia  e  dottrina  archivistica»,
rinominate «Scuole di archivistica, paleografia  e  diplomatica»  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole  di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e  valorizzazione
del patrimonio culturale», ed in particolare  l'Allegato  4  relativo
alla «Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 11 novembre 2011, n. 44, in  materia  di  equiparazione
dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162, e
dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990,
alle lauree ex decreto n.  509/1999  e  alle  lauree  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto l'Accordo di revisione del Concordato  lateranense  tra  la
Santa Sede e la Repubblica italiana  del  18  febbraio  1984,  ed  in
particolare l'art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo  Stato  italiano
ha  riconosciuto  i  diplomi  conseguiti  nelle  Scuole  vaticane  di
paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,  stipulata
a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  per  la
disciplina delle categorie  di  documenti  sottratti  al  diritto  di
accesso ai documenti  amministrativi,  in  attuazione  dell'art.  24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale del 23 giugno 2004, n.  225,  concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art.  21
e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui e' tenuto il  funzionario  archivista  di  Stato/di
biblioteca, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale,  in  quanto  le  mansioni  proprie  del
profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Visto che la quota d'obbligo prevista per le  categorie  protette
e' tenuta  nel  rispetto  della  convenzione  stipulata  in  data  28
settembre 2016, n. 12815, tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e la Citta' metropolitana  di  Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,
recante l'obbligo di adottare misure  speciali  per  i  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)  con  riguardo  alle  prove
scritte dei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, che  ai  sensi  del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per  assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato,  regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici  di  apprendimento  (DSA)  la
possibilita' di sostituire tali prove con un  colloquio  orale  o  di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di  lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento  dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del sopracitato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010, n.  227,  recante  «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali» ed il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2014,  n.  103,  recante  il  regolamento  recante  disciplina
dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti  in  data  18  settembre
2019, reg. n. 1859, con il quale e' stata rideterminata la  dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, come modificato  dall'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20  dicembre  2019,  reg.  n.
2430; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico nella terza area; 
    Visti il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il  contratto  collettivo  integrativo  del  personale  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020; 
    Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede  la
possibilita' di procedere ad assunzioni  a  tempo  indeterminato  e/o
all'avvio di procedure concorsuali nel  limite  massimo  dell'80  per
cento delle facolta' assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel
rispetto dei piani del fabbisogno; 
    Visto il piano triennale dei fabbisogni  di  personale  2020-2022
del 25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha  richiesto  di  poter
indire  una  procedura  concorsuale  a  cinque  unita'  di  personale
ascritte al profilo professionale di funzionario archivista di Stato/
di biblioteca, terza area, fascia retributiva F1,  a  valere  sull'80
per cento  delle  facolta'  assunzionali  previste  per  il  triennio
2019-2021, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Visto l'art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
con cui il MAECI e'  stato  autorizzato  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a  legislazione  vigente  e  nel  limite  delle
proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo  indeterminato,  per
l'anno  2021,  cinquanta  dipendenti  della  terza  area  funzionale,
posizione retributiva F1; 
    Vista la nota integrativa al piano triennale  dei  fabbisogni  di
personale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui  questo  Ministero  ha
informato  il  Dipartimento  della   funzione   pubblica   di   voler
incrementare di cinque unita' il concorso, gia' programmato  nel  PTF
2020-2022, per un complessivo numero di dieci unita' di personale  di
terza  area,  fascia  retributiva  F1,   profilo   professionale   di
funzionario archivista di Stato/di biblioteca; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il protocollo per lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici,
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in  data  15  aprile
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  a  dieci
posti di funzionario archivista di Stato/di  biblioteca,  terza  area
funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale. 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso  e'
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche  al
termine o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in  ferma
prefissata che hanno completato senza demerito  la  ferma  contratta,
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti  previsti  dal
successivo art. 2. 
    5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 
    7. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    8.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      c)   laurea   (L)   o   laurea   magistrale   (LM)    nell'area
umanistico-sociale conseguita ai sensi del  decreto  ministeriale  22
ottobre 2004, n.  270  (Allegato  1);  oppure  laurea  (L)  o  laurea
specialistica (LS) nell'area umanistico-sociale conseguita  ai  sensi
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed  equiparata  alle
predette lauree (sulla base degli Allegati 2 e 3); oppure diploma  di
laurea (DL) nell'area  umanistico-sociale  di  cui  agli  ordinamenti
previgenti equiparato alle predette lauree (sulla base  dell'Allegato
3); oppure ogni altro titolo italiano equiparato o equipollente  alle
predette lauree (in tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli
estremi  nella  domanda  di  partecipazione  al   concorso);   titoli
stranieri equiparati o equipollenti. 
      I  titoli  sopra  citati   si   intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti  i
casi  in  cui  sia  intervenuto  un  decreto   di   equiparazione   o
equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli  estremi  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
      I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
        sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano  equipollente  a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso  e'  cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
provvedimento che la dichiara; 
        in  caso  di  titolo  accademico  rilasciato  da   un   paese
dell'Unione europea o da paese aderente alla Convenzione  di  Lisbona
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi  all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997  (Allegato  4),  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso  in  cui  esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri  - Dipartimento  della  funzione  pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e'  ammesso  con  riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. L'avvenuta attivazione della  procedura  di  equivalenza
deve comunque essere comunicata, a pena  d'esclusione  dal  concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo  professionale  di   funzionario   archivista   di   Stato/di
biblioteca. L'amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla  normativa
vigente; 
      e) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo; 
      f) non possono accedere al  concorso  coloro  che  siano  stati
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento ovvero  siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste  da
norme di legge, o siano incorsi  nella  sanzione  disciplinare  della
destituzione  ovvero  siano  stati  licenziati  per  giusta  causa  o
giustificato motivo soggettivo. 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui  all'art.  3,  comma  1  del  presente
bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi  del  successivo
art. 15. 
                               Art. 3 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
                  al concorso - Termine e modalita' 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ La domanda
on-line deve essere compilata ed  inviata  entro  le  ore  24:00  del
quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La  data
di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al   concorso   e'
certificata dal sistema informatico. Scaduto il  termine,  non  sara'
piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di  avviamento  postale  nonche'  il  recapito
telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla  presente  selezione,  specificando  presso
quale universita' o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito,  il
numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento  e  la
votazione riportata; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione  di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2,  3  e  4  del  presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la  sede
e il periodo di servizio; 
      l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese)  in
cui intende sostenere il colloquio di  cui  al  successivo  art.  10,
comma 1, lettera f); 
      m)  la  lingua,  o  le  lingue  straniere  (da  scegliersi  tra
francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e
giapponese),  in  cui  intende  eventualmente  sostenere   la   prova
facoltativa orale di cui al successivo art. 11; 
      n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei  quali
e' eventualmente in possesso; 
      o) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che  danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      p) per i candidati di sesso maschile, di  avere  una  posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti. 
    3. L'eventuale dichiarazione mendace  con  riferimento  a  quanto
indicato alle lettere  e)  e  g)  del  precedente  comma  2  comporta
l'esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    5. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    6. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere  l'attivita'  di  funzionario
archivista  di  Stato/di   biblioteca   costituisce   requisito   per
l'ammissione al concorso. 
    7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati  per  le  finalita'  di  cui  al
successivo art. 16. 
    8. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado  e  specifica,  nel  caso  ne
abbia  l'esigenza,  ai  sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale  necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente  richiesta
dall'amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per
cento - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  preselettiva  (art.  6)  ed  e'
ammesso  alla  prova  scritta  (art.  9),  previa  presentazione,  su
specifica  richiesta   dell'amministrazione,   della   documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita'  del  12  novembre
2021, ai candidati affetti da  disturbi  specifici  di  apprendimento
(DSA)  e'  assicurata  la  possibilita'   di   utilizzare   strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di  usufruire  di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto). 
    Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che si avvale di quanto previsto dall'art. 2  del  predetto  decreto,
indica nella domanda il proprio disturbo e  specifica,  nel  caso  ne
abbia l'esigenza, l'eventuale necessita'  di  strumenti  compensativi
e/o l'eventuale necessita' di tempo  aggiuntivo  per  lo  svolgimento
delle  prove.  La   concessione   e   l'assegnazione   di   strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata  a  insindacabile
giudizio   della   commissione   esaminatrice   sulla   base    della
documentazione  che  sara'  a  tale  fine  successivamente  richiesta
dall'amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    10.  E'  fatto  comunque  salvo   il   requisito   dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d). 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. L'amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'  nominata
con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione  ed
e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente  di  prima
fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e  da  due  esperti
nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati  membri  aggiunti
per particolari materie. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenente alla terza area funzionale. 
    4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
    5. Possono essere nominati  supplenti  tanto  per  il  presidente
quanto per i singoli componenti. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  e'
facolta'  dell'amministrazione  effettuare  una  prova  preselettiva,
della durata di sessanta minuti, consistente in  sessanta  quesiti  a
risposta  multipla  e  a  correzione  automatizzata,  vertenti  sulle
seguenti materie: 
      a) storia delle relazioni internazionali a partire  dall'Unita'
d'Italia; 
      b) archivistica e biblioteconomia; 
      c) conoscenza e uso della lingua inglese; 
      d) quesiti di ragionamento logico. 
    2. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale. 
    3.  Sono   ammessi   alla   prova   d'esame   scritta   i   primi
cento candidati  classificatisi  nella  prova  preselettiva,  purche'
soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art.  2.
I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con  pari
punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale. 
    5.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
utilizzare nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura  e
telefoni  cellulari  o   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o trasmissione dati  o  allo  svolgimento  di  calcoli
matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In  caso  di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice  delibera
l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  commissione
esaminatrice dopo la prova d'esame scritta, di cui al successivo art.
9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati,  sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3,  comma
2, lettera n) del presente bando. 
    2. La commissione esaminatrice, sulla base di  quanto  dichiarato
dal  candidato  nella  domanda  di  partecipazione,  puo'   assegnare
complessivamente fino a un massimo di 15 centesimi per  i  titoli  di
cui all'Allegato 6. La commissione esaminatrice  valuta  la  coerenza
dei  titoli,  nonche'  di  equivalenti  titoli  stranieri,   con   la
professionalita' specifica del  funzionario  archivista  di  Stato/di
biblioteca e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5.  Non  sono  valutabili  i  titoli  di  studio  indicati  quali
requisito di accesso. 
                               Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed una  prova
orale nelle materie di cui al programma  allegato,  parte  integrante
del presente  bando  (Allegato  7).  Esse  tendono  ad  accertare  la
preparazione  culturale,  le  competenze   trasversali   tecniche   e
attitudinali e la maturita' del candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi. 
                               Art. 9 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La procedura  di  concorso  prevede  una  prova  scritta,  che
consiste nel redigere: 
      a) la risposta ad un quesito volto ad accertare  la  conoscenza
dell'archivistica e della biblioteconomia; 
      b) la risposta ad un quesito volto ad accertare  la  conoscenza
della storia delle relazioni  internazionali  a  partire  dall'Unita'
d'Italia; 
      c) la sintesi in lingua inglese di un  breve  testo  in  lingua
inglese senza l'uso del dizionario. 
    2. Per superare la prova scritta ed  essere  ammessi  alla  prova
orale i candidati devono riportare un punteggio di almeno 60/100. 
    3. Durante la prova scritta i candidati  non  possono  utilizzare
nella sede  di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e  telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili  idonei  alla  memorizzazione  o
trasmissione dati o  allo  svolgimento  di  calcoli  matematici,  ne'
possono comunicare tra loro o con terzi. In  caso  di  violazione  di
tali disposizioni la commissione esaminatrice  delibera  l'esclusione
dal concorso. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale verte sulle seguenti materie: 
      a) archivistica e biblioteconomia; 
      b) storia delle relazioni internazionali a partire  dall'Unita'
d'Italia; 
      c) lingua inglese; 
      d) elementi di  diritto  pubblico  italiano  (costituzionale  e
amministrativo); 
      e) ordinamento  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
      f) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e  giapponese  di
cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l); 
      g) prova pratica di informatica. 
    2. La prova orale  e'  oggetto  di  una  valutazione  unica;  per
superare la prova e' necessario conseguire  un  punteggio  di  almeno
60/100. 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione  forma  l'elenco  dei
candidati esaminati, con  l'indicazione  del  punteggio  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame. 
                               Art. 11 
 
                Prova facoltativa in lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere una prova  facoltativa  orale  in  una
lingua  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco,   arabo,   russo,
portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta
per la prova orale di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera f). 
    2. L'eventuale prova facoltativa orale  in  lingua  straniera  e'
sostenuta dai candidati al termine della prova orale. 
    3. Per tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a  1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 
    4. Il punteggio attribuito per  la  prova  facoltativa  orale  in
lingua straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle
prove obbligatorie, sempre che  il  candidato  sia  risultato  idoneo
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2. 
                               Art. 12 
 
                Punteggio finale delle prove d'esame 
              e formazione della graduatoria di merito 
 
    1. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  dalla  somma  del
punteggio conseguito nella prova scritta, di cui al  precedente  art.
9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui  al  precedente
art. 10. Al punteggio della prova orale  sono  aggiunti  i  centesimi
conseguiti  nell'eventuale  prova   facoltativa   orale   in   lingua
straniera, di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva,  di  cui  al
precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti. 
                               Art. 13 
 
                 Modalita' e calendario delle prove 
 
    1. La sede, il giorno, l'orario e  le  modalita'  di  svolgimento
della prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, sono resi noti
con avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  13  del  15
febbraio 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale  www.esteri.it  oltre  che  nella
bacheca dell'Ufficio V della Direzione  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione.  Eventuali  ulteriori   informazioni   relative   allo
svolgimento della prova  saranno  rese  note  con  successivo  avviso
pubblicato sul sito www.esteri.it nonche' sul  Portale  Concorsi  del
Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica  a  tutti  gli
effetti.  Coloro  che  non  sono  stati   esclusi   dalla   procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora
e secondo le modalita'  resi  noti  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  - n.  13
del 15 febbraio 2022 e sul sito internet del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale. 
    Con lo stesso avviso  e'  resa  nota  la  data  di  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la  prova  scritta.  La
data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere
la prova scritta e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice
prima dell'inizio della prova preselettiva di cui all'art. 6. 
    2. La sede, il giorno, l'orario e  le  modalita'  di  svolgimento
della prova d'esame scritta sono  resi  noti  con  avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 marzo  2022  e  sul  sito
internet del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  oltre  che  nella  bacheca  dell'Ufficio   V   della
Direzione  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione.   Eventuali
ulteriori informazioni relative allo svolgimento della prova  saranno
rese note con successivo avviso  pubblicato  sul  sito  www.esteri.it
nonche' sul Portale Concorsi del Ministero. Tali comunicazioni  hanno
valore di notifica a tutti gli effetti.  Pertanto,  coloro  che  sono
stati ammessi alla prova scritta devono presentarsi nella  sede,  nel
giorno, nell'ora e secondo le modalita' prestabiliti. 
    3. La commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove d'esame orali. 
    4. L'avviso di presentazione alla prova orale, con  l'indicazione
del  punteggio  riportato  nella  prova  scritta  e   del   punteggio
attribuito per  gli  eventuali  titoli,  e'  dato  ai  candidati  che
conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per
via telematica (e-mail) almeno venti giorni prima della data  in  cui
essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    5.  Nel  caso   in   cui,   per   circostanze   straordinarie   e
imprevedibili,  nonche'  per  causa  di  forza  maggiore,   dopo   la
pubblicazione del calendario della prova preselettiva o  della  prova
scritta, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre
che nella bacheca dell'Ufficio V  della  Direzione  generale  per  le
risorse e l'innovazione. 
                               Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella terza area, posizione  economica  F1,  profilo
professionale di funzionario archivista di  Stato/di  biblioteca  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
graduatoria di merito dei  candidati  risultati  idonei  nelle  prove
d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale  per  le
risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso  i  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel  foglio  di  comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
                               Art. 15 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato  ad
assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio  ai
sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487,  nell'area  terza,  fascia  retributiva  1,  nel
profilo  professionale  di   funzionario   archivista   di   Stato/di
biblioteca del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in  via
provvisoria,  una  dichiarazione,  sottoscritta  sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   28   dicembre   2000,    n.    445,
l'amministrazione  procede  a  controlli  sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione
circa l'insussistenza di situazioni  di  incompatibilita'  richiamate
dall'art. 53 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche e integrazioni. 
    3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    4. Il  vincitore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.  In  caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  candidati  idonei  non
vincitori in ordine di graduatoria. 
                               Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Le modalita' del trattamento dei dati personali  sono  descritte,
per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento  dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento  (UE)  2016/679,
di cui all'Allegato 8 del presente bando  di  cui  costituisce  parte
integrante. 
                               Art. 17 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in  quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche'  le
disposizioni sul reclutamento del personale  contenute  nell'art.  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 1° dicembre 2021 
 
                                      Il direttore generale: Varriale 
                                                           Allegato 1 
 
LAUREE (L) E  LAUREE  MAGISTRALI  (LM)  NELL'AREA  UMANISTICO-SOCIALE
  CONSEGUITE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22  OTTOBRE  2004,  N.
  270 
 
    L-01 Beni culturali 
    L-03  Discipline  delle  arti  figurative,  della  musica,  dello
spettacolo e della moda 
    L-05 Filosofia 
    L-06 Geografia 
    L-10 Lettere 
    L-11 Lingue e culture moderne 
    L-12 Mediazione linguistica 
    L-14 Scienze dei servizi giuridici 
    L-15 Scienze del turismo 
    L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
    L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
    L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
    L-20 Scienze della comunicazione 
    L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
    L-33 Scienze economiche 
    L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
    L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
    L-39 Servizio sociale 
    L-40 Sociologia 
    L-42 Storia 
    DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza 
    LM-1 Antropologia culturale ed etnologia 
    LM-2 Archeologia 
    LM-5 Archivistica e biblioteconomia 
    LM-14 Filologia moderna 
    LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita' 
    LM-16 Finanza 
    LM-19 Informazione e sistemi editoriali 
    LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 
    LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
    LM-38 Lingue moderne  per  la  comunicazione  e  la  cooperazione
internazionale 
    LM-39 Linguistica 
    LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 
    LM-45 Musicologia e beni musicali 
    LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
    LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
    LM-51 Psicologia 
    LM-52 Relazioni internazionali 
    LM-55 Scienze cognitive 
    LM-56 Scienze dell'economia 
    LM-57 Scienze dell'educazione degli  adulti  e  della  formazione
continua 
    LM-59  Scienze  della   comunicazione   pubblica,   d'impresa   e
pubblicita' 
    LM-62 Scienze della politica 
    LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
    LM-64 Scienze delle religioni 
    LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
    LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
    LM-77 Scienze economico-aziendali 
    LM-78 Scienze filosofiche 
    LM-80 Scienze geografiche 
    LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
    LM-84 Scienze storiche 
    LM-85 Scienze pedagogiche 
    LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
    LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
    LM-89 Storia dell'arte 
    LM-90 Studi europei 
    LM-92 Teorie della comunicazione 
    LM-93  Teorie  e  metodologie  dell'e-learning  e   della   media
education 
    LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 
    DS/S Scienze della difesa e della sicurezza 
    LMG/01 Laurea magistrale in giurisprudenza 
    LM-85 bis Scienze della formazione primaria 
                                                           Allegato 2 
 
EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE  DEL  DECRETO  MINISTERIALE  N.
  509/1999 E CLASSI DELLE LAUREE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 270/2004 
 
    Ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  i  diplomi
relativi alle classi contenute nella stessa casella  sono  equiparati
tra loro. 
 
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Classi delle lauree del       |
|Classi delle lauree del decreto     |decreto ministeriale n.       |
|ministeriale n. 509/1999            |270/2004                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|01 Biotecnologie                    |L-2 Biotecnologie             |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |L-14 Scienze dei servizi      |
|02 Scienze dei servizi giuridici    |giuridici                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|03 Scienze della mediazione         |                              |
|linguistica                         |L-12 Mediazione linguistica   |
+------------------------------------+------------------------------+
|04 Scienze dell'architettura e      |                              |
|dell'ingegneria edile               |L-17 Scienze dell'architettura|
+------------------------------------+------------------------------+
|L-23 Scienze e tecniche             |                              |
|dell'edilizia                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|05 Lettere                          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|06 Scienze del servizio sociale     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|07 Urbanistica e scienze della      |                              |
|pianificazione territoriale e       |                              |
|ambientale                          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|08 Ingegneria civile e ambientale   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|09 Ingegneria dell'informazione     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|10 Ingegneria industriale           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|11 Lingue e culture moderne         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|12 Scienze biologiche               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|13 Scienze dei beni culturali       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|14 Scienze della comunicazione      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|15 Scienze politiche e delle        |                              |
|relazioni internazionali            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|16 Scienze della Terra              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|17 Scienze dell'economia e della    |                              |
|gestione aziendale                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|18 Scienze dell'educazione e della  |                              |
|formazione                          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|19 Scienze dell'amministrazione     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|20 Scienze e tecnologie agrarie,    |                              |
|agroalimentari e forestali          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|21 Scienze e tecnologie chimiche    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|22 Scienze e tecnologie della       |                              |
|navigazione marittima e aerea       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|23 Scienze e tecnologie delle arti  |                              |
|figurative, della musica, dello     |                              |
|spettacolo e della moda             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|24 Scienze e tecnologie             |                              |
|farmaceutiche                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|25 Scienze e tecnologie fisiche     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|26 Scienze e tecnologie informatiche|                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|27 Scienze e tecnologie per         |                              |
|l'ambiente e la natura              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|28 Scienze economiche               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|29 Filosofia                        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|30 Scienze geografiche              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|31 Scienze giuridiche               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|32 Scienze matematiche              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|33 Scienze delle attivita' motorie e|                              |
|sportive                            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|34 Scienze e tecniche psicologiche  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|35 Scienze sociali per la           |                              |
|cooperazione, lo sviluppo e la pace |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|36 Scienze sociologiche             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|37 Scienze statistiche              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|38 Scienze storiche                 |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|39 Scienze del turismo              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|40 Scienze e tecnologie zootecniche |                              |
|e delle produzioni animali          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|41 Tecnologie per la conservazione e|                              |
|il restauro dei beni culturali      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|42 Disegno industriale              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|SNT/01 Scienze infermieristiche e   |                              |
|ostetriche                          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|SNT/02 Scienze delle professioni    |                              |
|sanitarie della riabilitazione      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|SNT/03 Scienze delle professioni    |                              |
|sanitarie tecniche                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|SNT/04 Scienze delle professioni    |                              |
|sanitarie della prevenzione         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 
 TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16.  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20. militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'. 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 
                          PROGRAMMA D'ESAME 
 
ARCHIVISTICA 
    1. Documento e archivio  in  ambiente  tradizionale  e  digitale:
definizioni, caratteristiche e norme. 
    2. Normativa in materia di archivistica. 
    3. Formazione e gestione degli archivi:  archivi  correnti  e  di
deposito, registrazione, classificazione e fascicolazione. Manuale di
gestione. 
    4. Accesso ai documenti. 
    5. Selezione per la conservazione: piani di conservazione, scarto
e versamento. 
    6. Gestione del patrimonio storico-archivistico. Organizzazione e
funzioni dell'amministrazione archivistica. 
    7. Archivi di Stato e archivi storici in Italia: i  luoghi  della
conservazione. 
    8. Archivi  storico-diplomatici  esteri  e  delle  organizzazioni
internazionali. 
    9.  Conservazione  e  ordinamento.  Standard  di  descrizione   e
conservazione. Strumenti di ricerca a stampa e in ambiente digitale. 
    10. Salvaguardia fisica dei documenti,  sicurezza  dei  luoghi  e
delle persone. 
    11. Consultabilita' dei documenti e declassifica. Tutela dei dati
personali e tutela del diritto d'autore. Normativa in vigore. 
    12. Sistemi informativi archivistici. 
    13. Il servizio di sala studio e la ricerca a distanza. 
    14. Fonti diplomatiche  in  eta'  contemporanea  e  attivita'  di
edizione.  Raccolte  di  trattati,  libri  di  colore,  raccolte   di
documenti diplomatici. La  rete  degli  Editors  (ICEDD-International
Committee of Editors of Diplomatic Documents). 
    15. Organizzazioni internazionali e cooperazione tra gli archivi:
ICA-International  Council  on  Archives,  EBNA-European   Board   of
National Archivists, EAG-European Archives Group. 
    16. Formazione e professione archivistica. 
BIBLIOTECONOMIA 
    1. Cenni sulla normativa nazionale in materia di biblioteche:  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, coordinato ed  aggiornato;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno  2019,
n. 76; il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169. Il Servizio bibliotecario nazionale: dai primi
poli ad oggi. 
    2. Gestione, funzionamento e promozione dei servizi bibliotecari:
le funzioni, la  gestione  dell'utenza  e  i  servizi  interni  e  al
pubblico (back office e front office). 
    3. Gestione delle collezioni: i canali per l'ingresso  del  libro
in istituto, valutazione, revisione, immissione o scarto. 
    4. Servizio di informazione all'utenza/reference:  l'informazione
bibliografica nei suoi diversi aspetti e il suo ruolo nel processo di
produzione del sapere, dal repertorio cartaceo ai motori  di  ricerca
globali. 
    5. Nozioni di catalogazione e classificazione:  l'evoluzione  dal
catalogo cartaceo all'on-line  public  access  catalog;  brevi  cenni
sullo standard catalografico (ISBD consolidata, REICAT); brevi  cenni
sul  nuovo  soggettario  di   Firenze.   Caratteristiche   funzionali
dell'applicativo SbnWeb. 
    6. Brevi cenni di storia delle  biblioteche  e  dell'editoria  in
relazione a  trasmissione,  conservazione  e  studio  dei  testi  tra
Antichita', Medioevo e Umanesimo fino all'invenzione della  stampa  e
alla nascita delle collezioni moderne. 
    7. Brevi cenni su principi e metodi di conservazione  e  restauro
del libro: elementi di storia  della  conservazione  e  del  restauro
librario; biblioteche pubbliche di conservazione; il libro come  bene
culturale e la sua conservazione: definizioni. 
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A PARTIRE DALL'UNITA' D'ITALIA 
    1. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco  e  le
loro conseguenze  sugli  assetti  europei.  L'Italia  nella  Triplice
Alleanza. 
    2. Il riallineamento delle Alleanze  nell'Europa  guglielmina.  I
contrasti coloniali in Africa e in Asia e la  fine  dello  «splendido
isolamento» della Gran Bretagna. 
    3. Le grandi potenze e la questione d'oriente,  dall'indipendenza
della Grecia alle guerre balcaniche. 
    4. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti  d'America
e il Giappone. La rivoluzione cinese. 
    5. La prima guerra mondiale: le  coalizioni  belligeranti  e  gli
sviluppi  del  conflitto.  L'intervento   degli   Stati   Uniti.   La
rivoluzione bolscevica. 
    6. La  Conferenza  della  pace  di  Parigi  e  il  nuovo  assetto
politico-territoriale dei Trattati di pace. 
    7. L'Estremo Oriente e gli imperi coloniali in Africa fra  i  due
conflitti mondiali. 
    8. I vent'anni tra le due guerre e la fragilita' del  sistema  di
Versailles.  La  reazione  delle  potenze  mondiali  al  revisionismo
tedesco. 
    9. Le crisi degli anni  Trenta  in  Europa  e  le  origini  della
seconda guerra mondiale. La politica estera  dell'Italia  dalla  fine
del primo conflitto mondiale all'asse Roma-Berlino. 
    10. La seconda  guerra  mondiale:  dall'invasione  tedesca  della
Polonia alla resa incondizionata della Germania e  del  Giappone.  Le
vicende dell'Italia dall'entrata in guerra alla resa incondizionata. 
    11. Le conferenze della pace  e  l'assetto  politico-territoriale
del mondo post-bellico. 
    12. La guerra fredda e la formazione  dei  «due  blocchi»:  dalla
politica del «contenimento» alla nascita dell'equilibrio nucleare. 
    13. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale e
il processo di integrazione europea. La politica estera italiana  del
dopoguerra. 
    14. Il continente asiatico nel dopoguerra e nelle  vicende  della
Guerra Fredda: dalla guerra di Corea  al  riavvicinamento  tra  Stati
Uniti e Cina. 
    15. La nascita dello Stato d'Israele. Le guerre  arabo-israeliane
dal 1948 al 1973 e  le  loro  ripercussioni  economiche  e  politiche
internazionali. 
    16.  La  destalinizzazione  e  le  sue  conseguenze   nell'Europa
orientale. L'evoluzione  dei  rapporti  USA-URSS:  dalla  coesistenza
competitiva alla distensione. 
    17. La politica estera italiana dagli anni del centro-sinistra al
pentapartito. 
    18. Le  ripercussioni  della  guerra  fredda  nelle  vicende  del
continente africano. 
    19. La rivoluzione iraniana. La guerra Iran-Iraq. Il processo  di
pace arabo-israeliano. 
    20. Gli ultimi anni del confronto  bipolare:  dalla  crisi  della
distensione alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. 
    21. La nuova architettura delle istituzioni globali  e  regionali
dopo la fine  della  Guerra  fredda.  Il  rilancio  dell'integrazione
europea e  il  trattato  di  Maastricht.  La  guerra  del  Golfo.  La
dissoluzione  della  Iugoslavia  e  l'intervento  internazionale   in
Kosovo. 
    22. Il continente asiatico dopo la fine della Guerra Fredda. 
    23.  Gli  Stati  Uniti  e  la  guerra  al  terrorismo:   Iraq   e
Afghanistan. 
ELEMENTI  DI  DIRITTO  PUBBLICO  (DIRITTO  COSTITUZIONALE  E  DIRITTO
AMMINISTRATIVO) 
    1. Lo Stato e i suoi elementi  costitutivi:  popolo,  territorio,
sovranita'. 
    2. Forme di stato e forme di governo. 
    3. Lo stato nei rapporti internazionali. 
    4. L'Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le
loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie
di atti normativi. 
    5.  Le  fonti  del  diritto.  La  Costituzione   e   i   principi
fondamentali dell'ordinamento. 
    6. L'organizzazione dello stato: forma dello stato e del  governo
italiano. Separazione dei poteri. 
    7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e  gli  strumenti  di
democrazia diretta. 
    8. Il Presidente della Repubblica. 
    9. Il Governo. 
    10. La Corte costituzionale. 
    11. Gli organi ausiliari. 
    12. La magistratura. 
    13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione. 
    14.  La  pubblica  amministrazione:  principi  costituzionali  ed
organizzazione. 
    15.  Gli  atti  amministrativi:  procedimento,  provvedimento   e
semplificazione amministrativa. 
    16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi. 
    17.  Il  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni. 
    18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione  degli  uffici  e
svolgimento del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  contrattazione  collettiva.  Diritti,  doveri  e
responsabilita' degli impiegati pubblici. 
    19. Elementi sulla tutela  giurisdizionale  nei  confronti  della
pubblica  amministrazione:  giustizia  amministrativa   e   giustizia
ordinaria: riparto di giurisdizione. 
ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  E  DELLA  COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE 
    1. Le fonti. Il decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Le  fonti
regolamentari. 
    2.  Le  funzioni  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
    3.   La   struttura   del   Ministero   degli   affari    esteri.
Amministrazione centrale e Uffici all'estero. 
    4. Il personale del Ministero degli affari  esteri.  La  carriera
diplomatica; la dirigenza amministrativa;  il  personale  delle  aree
funzionali; gli impiegati a contratto degli Uffici all'estero. 
    5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso  il  Ministero
degli affari esteri, in particolare,  le  peculiarita'  del  servizio
all'estero  (avvicendamenti,  accreditamenti  presso   le   autorita'
locali, trattamento economico ecc.). 
INFORMATICA 
    Conoscenza dell'uso delle apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse con una verifica applicativa di: 
      1. internet come  strumento  di  comunicazione.  La  ricerca  e
l'acquisizione di informazioni; 
      2. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express; 
      3. word  processor:  composizione,  modifica  e  stampa  di  un
documento; 
      4. Microsoft Excel come foglio elettronico in  cui  si  possono
immagazzinare informazioni o formule  per  l'elaborazione  dei  dati.
Predisposizione di moduli, tabelle e grafici; 
      5.  l'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione:   il
Codice dell'amministrazione digitale. 
                                                           Allegato 8 
 
Informativa sulla protezione delle persone fisiche  con  riguardo  al
                   trattamento dei dati personali 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 
 
    Il trattamento dei dati personali chiesti per  la  partecipazione
al concorso, per titoli  ed  esami,  a  dieci  posti  di  funzionario
archivista di stato/di biblioteca, terza area F1, sara' improntato ai
principi di liceita', correttezza e trasparenza a tutela dei  diritti
e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche. 
    A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 
      1. il titolare del trattamento e'  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel  caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per  le
risorse e l'innovazione: 
        piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; 
        telefono: 06.36911; 
        peo: concorsi@esteri.it 
        pec: dgri.05@cert.esteri.it 
      Qualora l'amministrazione  decida  di  avvalersi  di  procedure
automatizzate per l'espletamento della prova preselettiva,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 del  bando  di  concorso,  il  responsabile  del
trattamento dati e' l'ente o societa' specializzata in selezione  del
personale a cui l'amministrazione affida l'incarico; 
      2.  per  quesiti  o   reclami   in   materia   di   privatezza,
l'interessato puo' contattare il Responsabile  della  Protezione  dei
Dati personali (RPD)  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale: 
        piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; 
        telefono: 06.36911; 
        peo: rpd@esteri.it 
        pec: rpd@cert.esteri.it 
      3. il trattamento dei  dati  personali  in  questione  ha  come
esclusive finalita' l'espletamento della procedura concorsuale e, per
i candidati vincitori, della procedura di assunzione; 
      4. il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio  ai  sensi
della vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o  in
parte, puo' comportare l'esclusione  dalle  prove,  l'ammissione  con
riserva o l'impossibilita' di procedere all'eventuale assunzione; 
      5. il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente  correlate  alle  finalita'  sopra  esplicate  e
tramite  l'impiego  di  misure  di  sicurezza  atte  a  garantire  la
riservatezza dei dati personali dei candidati; 
      6. i dati personali in questione potranno essere  comunicati  a
universita'  o  istituzioni   universitarie,   alla   Procura   della
Repubblica di Roma e alle competenti  procure  di  residenza  per  le
previste attivita'  di  controllo  indicate  dalla  normativa,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  -  Ufficio  centrale  del  bilancio.
Alcuni  dati  potranno  essere   comunicati   agli   aventi   diritto
all'accesso  documentale,  ai  sensi  della  legge   n. 241/1990,   o
all'accesso civico, ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 33/2013,
sempre nei limiti dettati  dalla  normativa  e  previa  comunicazione
all'interessato. La graduatoria  di  merito  dei  vincitori  e  degli
idonei sara' diffusa sul foglio di comunicazione del Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  sul   sito
www.esteri.it 
      7. i dati personali dei candidati risultati  vincitori  saranno
conservati a tempo indeterminato  ai  fini  dell'assunzione  e  della
gestione del rapporto  di  lavoro.  I  dati  personali  dei  restanti
candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento
e alla gestione amministrativa della procedura di selezione; 
      8.  l'interessato  puo'  chiedere  l'accesso  ai  propri   dati
personali e, alle condizioni previste  dalla  normativa  vigente,  la
loro rettifica. Nei limiti  di  legge  e  fatte  salve  le  eventuali
conseguenze sull'erogazione del servizio, egli puo' altresi' chiedere
la cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento
o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato  dovra'
presentare apposita richiesta alle strutture  indicate  al  punto  1,
informando per conoscenza  l'RPD  del  MAECI  e,  se  del  caso,  del
responsabile del trattamento; 
      9. se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano
stati violati, l'interessato  puo'  presentare  reclamo  all'RPD  del
MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato puo'
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali: 
        piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; 
        telefono: 0039 06 696771; 
        peo: garante@gpdp.it 
        pec: protocollo@pec.gpdp.it