Concorso per 1 funzionario archivista (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 10-12-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 24-01-2022) Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1. ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-12-2021 |
Data Scadenza bando | 24-01-2022 |
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CONCORSO (Scad. 24-01-2022)
Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1.
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 14 dicembre 2020, n. 1202/2241, recante modifica del decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unita' e uffici, delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, contenente disposizioni relative alla distinzione in aree funzionali dei dipendenti pubblici; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1-bis, che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare l'art. 9-bis, introdotto dalla legge del 22 luglio 2014, n. 110, e rubricato «Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali», ai sensi del quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione di archivisti e di bibliotecari in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante il «Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110» e, in particolare, gli allegati 3 e 4 del medesimo decreto, relativi ai requisiti di conoscenza, abilita' e competenza della figura professionale dell'archivista e del bibliotecario; Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo n. 42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale; Visto l'art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo n. 42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non e' tenuto agli obblighi di versamento della propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato; Vista la specificita' della natura del materiale conservato presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla documentazione storico diplomatica prodotta sia dagli uffici centrali del Ministero, sia dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, con nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate; Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al sopracitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il capo V che istituisce le «Scuole di paleografia e dottrina archivistica», rinominate «Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica» dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», ed in particolare l'Allegato 4 relativo alla «Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, n. 44, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, alle lauree ex decreto n. 509/1999 e alle lauree ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto l'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ed in particolare l'art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo Stato italiano ha riconosciuto i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, concernente il «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del sopracitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto le mansioni proprie del profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle suddette categorie protette; Visto che la quota d'obbligo prevista per le categorie protette e' tenuta nel rispetto della convenzione stipulata in data 28 settembre 2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, recante il regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, reg. n. 1859, con il quale e' stata rideterminata la dotazione organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, reg. n. 2430; Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in organico nella terza area; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Visto il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscritto il 6 febbraio 2020; Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o all'avvio di procedure concorsuali nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel rispetto dei piani del fabbisogno; Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha richiesto di poter indire una procedura concorsuale a cinque unita' di personale ascritte al profilo professionale di funzionario archivista di Stato/ di biblioteca, terza area, fascia retributiva F1, a valere sull'80 per cento delle facolta' assunzionali previste per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56; Visto l'art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui il MAECI e' stato autorizzato in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, cinquanta dipendenti della terza area funzionale, posizione retributiva F1; Vista la nota integrativa al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui questo Ministero ha informato il Dipartimento della funzione pubblica di voler incrementare di cinque unita' il concorso, gia' programmato nel PTF 2020-2022, per un complessivo numero di dieci unita' di personale di terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 2. 5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle premesse. 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell'area umanistico-sociale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Allegato 1); oppure laurea (L) o laurea specialistica (LS) nell'area umanistico-sociale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed equiparata alle predette lauree (sulla base degli Allegati 2 e 3); oppure diploma di laurea (DL) nell'area umanistico-sociale di cui agli ordinamenti previgenti equiparato alle predette lauree (sulla base dell'Allegato 3); oppure ogni altro titolo italiano equiparato o equipollente alle predette lauree (in tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso); titoli stranieri equiparati o equipollenti. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara; in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell'Unione europea o da paese aderente alla Convenzione di Lisbona per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 4), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; f) non possono accedere al concorso coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.
Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita' 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il codice fiscale; d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito telefonico; e) il godimento dei diritti politici; f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, il numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata; i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio; l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera f); m) la lingua, o le lingue straniere (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese), in cui intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale di cui al successivo art. 11; n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali e' eventualmente in possesso; o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; p) per i candidati di sesso maschile, di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti. 3. L'eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta l'esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato. 4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario archivista di Stato/di biblioteca costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al successivo art. 16. 8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per cento - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed e' ammesso alla prova scritta (art. 9), previa presentazione, su specifica richiesta dell'amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. 9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilita' di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'art. 5 del menzionato decreto). Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si avvale di quanto previsto dall'art. 2 del predetto decreto, indica nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale necessita' di strumenti compensativi e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. 10. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale appartenente alla terza area funzionale. 4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 5. Possono essere nominati supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti.
Art. 6 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'amministrazione effettuare una prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, vertenti sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita' d'Italia; b) archivistica e biblioteconomia; c) conoscenza e uso della lingua inglese; d) quesiti di ragionamento logico. 2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Sono ammessi alla prova d'esame scritta i primi cento candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale. 5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'esclusione dal concorso.
Art. 7 Titoli 1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione esaminatrice dopo la prova d'esame scritta, di cui al successivo art. 9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3, comma 2, lettera n) del presente bando. 2. La commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a un massimo di 15 centesimi per i titoli di cui all'Allegato 6. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la professionalita' specifica del funzionario archivista di Stato/di biblioteca e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame. 4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3. 5. Non sono valutabili i titoli di studio indicati quali requisito di accesso.
Art. 8 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed una prova orale nelle materie di cui al programma allegato, parte integrante del presente bando (Allegato 7). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali tecniche e attitudinali e la maturita' del candidato. 2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 9 Prova scritta 1. La procedura di concorso prevede una prova scritta, che consiste nel redigere: a) la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza dell'archivistica e della biblioteconomia; b) la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza della storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita' d'Italia; c) la sintesi in lingua inglese di un breve testo in lingua inglese senza l'uso del dizionario. 2. Per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova orale i candidati devono riportare un punteggio di almeno 60/100. 3. Durante la prova scritta i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'esclusione dal concorso.
Art. 10 Prova orale 1. La prova orale verte sulle seguenti materie: a) archivistica e biblioteconomia; b) storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita' d'Italia; c) lingua inglese; d) elementi di diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); e) ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l); g) prova pratica di informatica. 2. La prova orale e' oggetto di una valutazione unica; per superare la prova e' necessario conseguire un punteggio di almeno 60/100. 3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 11 Prova facoltativa in lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera f). 2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova orale. 3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.
Art. 12 Punteggio finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta, di cui al precedente art. 9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui al precedente art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 11. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.
Art. 13 Modalita' e calendario delle prove 1. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento della prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.it nonche' sul Portale Concorsi del Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora e secondo le modalita' resi noti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. La data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova preselettiva di cui all'art. 6. 2. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento della prova d'esame scritta sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 marzo 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.it nonche' sul Portale Concorsi del Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che sono stati ammessi alla prova scritta devono presentarsi nella sede, nel giorno, nell'ora e secondo le modalita' prestabiliti. 3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali. 4. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito per gli eventuali titoli, e' dato ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per via telematica (e-mail) almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, nonche' per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calendario della prova preselettiva o della prova scritta, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione.
Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nella terza area, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
Art. 16 Trattamento dei dati personali Le modalita' del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di cui all'Allegato 8 del presente bando di cui costituisce parte integrante.
Art. 17 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 1° dicembre 2021 Il direttore generale: Varriale
Allegato 1 LAUREE (L) E LAUREE MAGISTRALI (LM) NELL'AREA UMANISTICO-SOCIALE CONSEGUITE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2004, N. 270 L-01 Beni culturali L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-05 Filosofia L-06 Geografia L-10 Lettere L-11 Lingue e culture moderne L-12 Mediazione linguistica L-14 Scienze dei servizi giuridici L-15 Scienze del turismo L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-19 Scienze dell'educazione e della formazione L-20 Scienze della comunicazione L-24 Scienze e tecniche psicologiche L-33 Scienze economiche L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace L-39 Servizio sociale L-40 Sociologia L-42 Storia DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza LM-1 Antropologia culturale ed etnologia LM-2 Archeologia LM-5 Archivistica e biblioteconomia LM-14 Filologia moderna LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita' LM-16 Finanza LM-19 Informazione e sistemi editoriali LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM-39 Linguistica LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche LM-45 Musicologia e beni musicali LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi LM-51 Psicologia LM-52 Relazioni internazionali LM-55 Scienze cognitive LM-56 Scienze dell'economia LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita' LM-62 Scienze della politica LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-64 Scienze delle religioni LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM-77 Scienze economico-aziendali LM-78 Scienze filosofiche LM-80 Scienze geografiche LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-84 Scienze storiche LM-85 Scienze pedagogiche LM-87 Servizio sociale e politiche sociali LM-88 Sociologia e ricerca sociale LM-89 Storia dell'arte LM-90 Studi europei LM-92 Teorie della comunicazione LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato DS/S Scienze della difesa e della sicurezza LMG/01 Laurea magistrale in giurisprudenza LM-85 bis Scienze della formazione primaria
Allegato 2 EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 509/1999 E CLASSI DELLE LAUREE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 270/2004 Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella sono equiparati tra loro. +------------------------------------+------------------------------+ | |Classi delle lauree del | |Classi delle lauree del decreto |decreto ministeriale n. | |ministeriale n. 509/1999 |270/2004 | +------------------------------------+------------------------------+ |01 Biotecnologie |L-2 Biotecnologie | +------------------------------------+------------------------------+ | |L-14 Scienze dei servizi | |02 Scienze dei servizi giuridici |giuridici | +------------------------------------+------------------------------+ |03 Scienze della mediazione | | |linguistica |L-12 Mediazione linguistica | +------------------------------------+------------------------------+ |04 Scienze dell'architettura e | | |dell'ingegneria edile |L-17 Scienze dell'architettura| +------------------------------------+------------------------------+ |L-23 Scienze e tecniche | | |dell'edilizia | | +------------------------------------+------------------------------+ |05 Lettere | | +------------------------------------+------------------------------+ |06 Scienze del servizio sociale | | +------------------------------------+------------------------------+ |07 Urbanistica e scienze della | | |pianificazione territoriale e | | |ambientale | | +------------------------------------+------------------------------+ |08 Ingegneria civile e ambientale | | +------------------------------------+------------------------------+ |09 Ingegneria dell'informazione | | +------------------------------------+------------------------------+ |10 Ingegneria industriale | | +------------------------------------+------------------------------+ |11 Lingue e culture moderne | | +------------------------------------+------------------------------+ |12 Scienze biologiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |13 Scienze dei beni culturali | | +------------------------------------+------------------------------+ |14 Scienze della comunicazione | | +------------------------------------+------------------------------+ |15 Scienze politiche e delle | | |relazioni internazionali | | +------------------------------------+------------------------------+ |16 Scienze della Terra | | +------------------------------------+------------------------------+ |17 Scienze dell'economia e della | | |gestione aziendale | | +------------------------------------+------------------------------+ |18 Scienze dell'educazione e della | | |formazione | | +------------------------------------+------------------------------+ |19 Scienze dell'amministrazione | | +------------------------------------+------------------------------+ |20 Scienze e tecnologie agrarie, | | |agroalimentari e forestali | | +------------------------------------+------------------------------+ |21 Scienze e tecnologie chimiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |22 Scienze e tecnologie della | | |navigazione marittima e aerea | | +------------------------------------+------------------------------+ |23 Scienze e tecnologie delle arti | | |figurative, della musica, dello | | |spettacolo e della moda | | +------------------------------------+------------------------------+ |24 Scienze e tecnologie | | |farmaceutiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |25 Scienze e tecnologie fisiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |26 Scienze e tecnologie informatiche| | +------------------------------------+------------------------------+ |27 Scienze e tecnologie per | | |l'ambiente e la natura | | +------------------------------------+------------------------------+ |28 Scienze economiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |29 Filosofia | | +------------------------------------+------------------------------+ |30 Scienze geografiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |31 Scienze giuridiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |32 Scienze matematiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |33 Scienze delle attivita' motorie e| | |sportive | | +------------------------------------+------------------------------+ |34 Scienze e tecniche psicologiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |35 Scienze sociali per la | | |cooperazione, lo sviluppo e la pace | | +------------------------------------+------------------------------+ |36 Scienze sociologiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |37 Scienze statistiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |38 Scienze storiche | | +------------------------------------+------------------------------+ |39 Scienze del turismo | | +------------------------------------+------------------------------+ |40 Scienze e tecnologie zootecniche | | |e delle produzioni animali | | +------------------------------------+------------------------------+ |41 Tecnologie per la conservazione e| | |il restauro dei beni culturali | | +------------------------------------+------------------------------+ |42 Disegno industriale | | +------------------------------------+------------------------------+ |SNT/01 Scienze infermieristiche e | | |ostetriche | | +------------------------------------+------------------------------+ |SNT/02 Scienze delle professioni | | |sanitarie della riabilitazione | | +------------------------------------+------------------------------+ |SNT/03 Scienze delle professioni | | |sanitarie tecniche | | +------------------------------------+------------------------------+ |SNT/04 Scienze delle professioni | | |sanitarie della prevenzione | | +------------------------------------+------------------------------+
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5 TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7 PROGRAMMA D'ESAME ARCHIVISTICA 1. Documento e archivio in ambiente tradizionale e digitale: definizioni, caratteristiche e norme. 2. Normativa in materia di archivistica. 3. Formazione e gestione degli archivi: archivi correnti e di deposito, registrazione, classificazione e fascicolazione. Manuale di gestione. 4. Accesso ai documenti. 5. Selezione per la conservazione: piani di conservazione, scarto e versamento. 6. Gestione del patrimonio storico-archivistico. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione archivistica. 7. Archivi di Stato e archivi storici in Italia: i luoghi della conservazione. 8. Archivi storico-diplomatici esteri e delle organizzazioni internazionali. 9. Conservazione e ordinamento. Standard di descrizione e conservazione. Strumenti di ricerca a stampa e in ambiente digitale. 10. Salvaguardia fisica dei documenti, sicurezza dei luoghi e delle persone. 11. Consultabilita' dei documenti e declassifica. Tutela dei dati personali e tutela del diritto d'autore. Normativa in vigore. 12. Sistemi informativi archivistici. 13. Il servizio di sala studio e la ricerca a distanza. 14. Fonti diplomatiche in eta' contemporanea e attivita' di edizione. Raccolte di trattati, libri di colore, raccolte di documenti diplomatici. La rete degli Editors (ICEDD-International Committee of Editors of Diplomatic Documents). 15. Organizzazioni internazionali e cooperazione tra gli archivi: ICA-International Council on Archives, EBNA-European Board of National Archivists, EAG-European Archives Group. 16. Formazione e professione archivistica. BIBLIOTECONOMIA 1. Cenni sulla normativa nazionale in materia di biblioteche: il Codice dei beni culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Il Servizio bibliotecario nazionale: dai primi poli ad oggi. 2. Gestione, funzionamento e promozione dei servizi bibliotecari: le funzioni, la gestione dell'utenza e i servizi interni e al pubblico (back office e front office). 3. Gestione delle collezioni: i canali per l'ingresso del libro in istituto, valutazione, revisione, immissione o scarto. 4. Servizio di informazione all'utenza/reference: l'informazione bibliografica nei suoi diversi aspetti e il suo ruolo nel processo di produzione del sapere, dal repertorio cartaceo ai motori di ricerca globali. 5. Nozioni di catalogazione e classificazione: l'evoluzione dal catalogo cartaceo all'on-line public access catalog; brevi cenni sullo standard catalografico (ISBD consolidata, REICAT); brevi cenni sul nuovo soggettario di Firenze. Caratteristiche funzionali dell'applicativo SbnWeb. 6. Brevi cenni di storia delle biblioteche e dell'editoria in relazione a trasmissione, conservazione e studio dei testi tra Antichita', Medioevo e Umanesimo fino all'invenzione della stampa e alla nascita delle collezioni moderne. 7. Brevi cenni su principi e metodi di conservazione e restauro del libro: elementi di storia della conservazione e del restauro librario; biblioteche pubbliche di conservazione; il libro come bene culturale e la sua conservazione: definizioni. STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A PARTIRE DALL'UNITA' D'ITALIA 1. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro conseguenze sugli assetti europei. L'Italia nella Triplice Alleanza. 2. Il riallineamento delle Alleanze nell'Europa guglielmina. I contrasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della Gran Bretagna. 3. Le grandi potenze e la questione d'oriente, dall'indipendenza della Grecia alle guerre balcaniche. 4. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d'America e il Giappone. La rivoluzione cinese. 5. La prima guerra mondiale: le coalizioni belligeranti e gli sviluppi del conflitto. L'intervento degli Stati Uniti. La rivoluzione bolscevica. 6. La Conferenza della pace di Parigi e il nuovo assetto politico-territoriale dei Trattati di pace. 7. L'Estremo Oriente e gli imperi coloniali in Africa fra i due conflitti mondiali. 8. I vent'anni tra le due guerre e la fragilita' del sistema di Versailles. La reazione delle potenze mondiali al revisionismo tedesco. 9. Le crisi degli anni Trenta in Europa e le origini della seconda guerra mondiale. La politica estera dell'Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all'asse Roma-Berlino. 10. La seconda guerra mondiale: dall'invasione tedesca della Polonia alla resa incondizionata della Germania e del Giappone. Le vicende dell'Italia dall'entrata in guerra alla resa incondizionata. 11. Le conferenze della pace e l'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. 12. La guerra fredda e la formazione dei «due blocchi»: dalla politica del «contenimento» alla nascita dell'equilibrio nucleare. 13. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale e il processo di integrazione europea. La politica estera italiana del dopoguerra. 14. Il continente asiatico nel dopoguerra e nelle vicende della Guerra Fredda: dalla guerra di Corea al riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina. 15. La nascita dello Stato d'Israele. Le guerre arabo-israeliane dal 1948 al 1973 e le loro ripercussioni economiche e politiche internazionali. 16. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell'Europa orientale. L'evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione. 17. La politica estera italiana dagli anni del centro-sinistra al pentapartito. 18. Le ripercussioni della guerra fredda nelle vicende del continente africano. 19. La rivoluzione iraniana. La guerra Iran-Iraq. Il processo di pace arabo-israeliano. 20. Gli ultimi anni del confronto bipolare: dalla crisi della distensione alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. 21. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell'integrazione europea e il trattato di Maastricht. La guerra del Golfo. La dissoluzione della Iugoslavia e l'intervento internazionale in Kosovo. 22. Il continente asiatico dopo la fine della Guerra Fredda. 23. Gli Stati Uniti e la guerra al terrorismo: Iraq e Afghanistan. ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO (DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO) 1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranita'. 2. Forme di stato e forme di governo. 3. Lo stato nei rapporti internazionali. 4. L'Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie di atti normativi. 5. Le fonti del diritto. La Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento. 6. L'organizzazione dello stato: forma dello stato e del governo italiano. Separazione dei poteri. 7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e gli strumenti di democrazia diretta. 8. Il Presidente della Repubblica. 9. Il Governo. 10. La Corte costituzionale. 11. Gli organi ausiliari. 12. La magistratura. 13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. 14. La pubblica amministrazione: principi costituzionali ed organizzazione. 15. Gli atti amministrativi: procedimento, provvedimento e semplificazione amministrativa. 16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi. 17. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione degli uffici e svolgimento del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La contrattazione collettiva. Diritti, doveri e responsabilita' degli impiegati pubblici. 19. Elementi sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria: riparto di giurisdizione. ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1. Le fonti. Il decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Le fonti regolamentari. 2. Le funzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. La struttura del Ministero degli affari esteri. Amministrazione centrale e Uffici all'estero. 4. Il personale del Ministero degli affari esteri. La carriera diplomatica; la dirigenza amministrativa; il personale delle aree funzionali; gli impiegati a contratto degli Uffici all'estero. 5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli affari esteri, in particolare, le peculiarita' del servizio all'estero (avvicendamenti, accreditamenti presso le autorita' locali, trattamento economico ecc.). INFORMATICA Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse con una verifica applicativa di: 1. internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l'acquisizione di informazioni; 2. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express; 3. word processor: composizione, modifica e stampa di un documento; 4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono immagazzinare informazioni o formule per l'elaborazione dei dati. Predisposizione di moduli, tabelle e grafici; 5. l'informatizzazione della pubblica amministrazione: il Codice dell'amministrazione digitale.
Allegato 8 Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di stato/di biblioteca, terza area F1, sara' improntato ai principi di liceita', correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 1. il titolare del trattamento e' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per le risorse e l'innovazione: piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono: 06.36911; peo: concorsi@esteri.it pec: dgri.05@cert.esteri.it Qualora l'amministrazione decida di avvalersi di procedure automatizzate per l'espletamento della prova preselettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati e' l'ente o societa' specializzata in selezione del personale a cui l'amministrazione affida l'incarico; 2. per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'interessato puo' contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono: 06.36911; peo: rpd@esteri.it pec: rpd@cert.esteri.it 3. il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive finalita' l'espletamento della procedura concorsuale e, per i candidati vincitori, della procedura di assunzione; 4. il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio ai sensi della vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, puo' comportare l'esclusione dalle prove, l'ammissione con riserva o l'impossibilita' di procedere all'eventuale assunzione; 5. il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra esplicate e tramite l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati; 6. i dati personali in questione potranno essere comunicati a universita' o istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti procure di residenza per le previste attivita' di controllo indicate dalla normativa, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all'interessato. La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sara' diffusa sul foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it 7. i dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell'assunzione e della gestione del rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura di selezione; 8. l'interessato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull'erogazione del servizio, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita richiesta alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l'RPD del MAECI e, se del caso, del responsabile del trattamento; 9. se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l'interessato puo' presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali: piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; telefono: 0039 06 696771; peo: garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it