Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 21-12-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 20-01-2022) Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai candidati in possesso dell'att ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-12-2021
Data Scadenza bando 20-01-2022
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (Scad. 20-01-2022)

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  di  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie e dalla  individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783- bis, 973, 2199,  nonche'  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
Generale della Sanita'  Militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista  la legge 30 dicembre 2020, n. 178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni della legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i  posti
sono messi annualmente a concorso  e  i  candidati  possono  fare  in
ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla  fattispecie  di  cui  all'art.  708
comma 2 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  escludendo
anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in
linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen.,  28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; Tribunale amministrativo  regionale  Lazio,  sez.  I-bis,  16
luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio,  sez.
I-bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
Carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  delle  lingue
straniere indicate nell'allegato «D» del presente bando di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di trentadue allievi carabinieri in  ferma  quadriennale
del  ruolo  appuntati  e  carabinieri   dell'Arma   dei   carabinieri
riservato, ai sensi dell'art. 33 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 15 luglio 1988,  n.  574,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche ed integrazioni, da ammettere alla frequenza del 141° corso
allievi carabinieri. 
    2. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: 
      a) ventidue riservati,  ai  sensi  dell'art.  703  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale
(VFP4), in servizio; 
      b) dieci riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini  italiani  che
non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo
d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare. 
    3. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i  candidati  debbono
optare per una delle riserve di posti di cui al precedente  comma  2,
essendo consentito concorrere per una sola di esse. 
    4. Qualora una delle riserve di posti di cui al comma 2 non fosse
ricoperta per insufficienza di candidati idonei, gli  stessi  saranno
devoluti all'altra categoria. Nell'eventualita' che anche  in  questo
secondo caso,  non  fossero  ricoperti  tutti  i  posti,  gli  stessi
verrebbero devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.938  Allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» concorsi n. 57 del 20 luglio 2021. 
    5.  Il  numero  dei  posti  potra'  essere  incrementato  qualora
dovessero essere rese disponibili, anche  con  diversi  provvedimenti
normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    6. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta  altresi'  impregiudicata  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale  per  l'anno
2021. 
    7.  In  entrambi  i  casi,  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  a)
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali  delle
altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 3. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b)
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      b) siano in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di  cui  al
successivo comma 3. 
    3. Per entrambe le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1
e 2 possono partecipare coloro che: 
      a) siano in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza  B1
del quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      d) se militari (VFP1/VFP4) gia' in servizio alla  data  del  31
dicembre 2020  ovvero  congedati  entro  la  stessa  data,  siano  in
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) se militari (VFP1/VFP4) in  servizio  dal  1°  gennaio  2021
ovvero congedati dopo la stessa data o se candidati partecipanti  per
la categoria di cui all'art. 1, comma 2, let. b), abbiano  conseguito
o siano in grado  di  conseguire,  al  termine  dell'anno  scolastico
2021-2022 il diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  che
consenta l'accesso alle universita' di cui all'art. 1 della legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  165/2001,  la  cui
modulistica e'  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della
funzione                                                     pubblica
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri 
      f) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      h) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      i) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non  concluso
con sentenza  irrevocabile  di  assoluzione,  perche'  il  fatto  non
sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai
sensi dell'art.  530  del  codice  di  procedura  penale,  non  siano
sottoposti  a  conseguente  procedimento  disciplinare  in  corso  di
definizione; 
      j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      k)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale  al  servizio  militare  incondizionato,  da   accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 9 e 10; 
      l)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) non si trovino in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    4. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo  art.
3 e  mantenuti,  fatta  eccezione  per  l'eta',  fino  alla  data  di
effettiva immissione nel ruolo degli appuntati e  carabinieri,  fermo
restando quanto previsto in tema di esclusioni  dal  successivo  art.
16, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente del regolamento per le Scuole allievi carabinieri. 
    5. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata  esclusivamente  on-line,  avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri www.carabinieri.it entro il termine perentorio di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Se  il  termine
coincide con  un  giorno  festivo,  questo  e'  prorogato  al  giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi per tempo di  uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   Digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
candidati   minorenni   dovranno   utilizzare   uno   strumento    di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse  domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (comprese
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla  procedura.
I  candidati  minorenni  dovranno   indicare   i   propri   dati   di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al candidato di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato su
cui inviare e ricevere  le  comunicazioni  attinenti  alla  procedura
concorsuale; i candidati minorenni dovranno utilizzare uno  strumento
di   identificazione   intestato   a   un   genitore   esercente   la
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale; 
      c) allegare una copia dell'attestato di bilinguismo riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e integrazioni. 
    7. Il candidato dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra'  essere   segnalata   a   mezzo   e-mail   PEC   all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  del  candidato  ovvero  da  mancata  o   tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; in caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alle prove  di  efficienza
fisica di cui all'art. 7, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari (o ve li ha assolti); 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444  del  codice  di  procedura  penale,  di  non  avere   in   corso
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico  precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario, dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il  candidato  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a      mezzo      e-mail      PEC      all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it   qualsiasi   variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      g) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      h) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettera a): 
        1) la propria posizione giuridica, specificando: 
          se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1)  ovvero
in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio; 
          la Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove  presta
servizio; 
          la  decorrenza  giuridica  alla   data   di   scadenza   di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4); 
        2) ai  fini  indicati  all'art.  12,  comma  1,  lettera  b),
l'eventuale possesso di: 
          titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «A»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
          certificazioni  inerenti  alla  conoscenza  di  una  lingua
straniera  derivante  da  una  delle  condizioni  specificate   negli
allegati «B» e «C» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza  di
piu' lingue, potra' scegliere solo una di esse). 
    Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili   a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      i) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettera b): 
        i titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «A»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
        la conoscenza di una lingua straniera derivante da una  delle
condizioni specificate negli allegati «B» e «C» (nel caso in  cui  il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere  solo  una
di esse). 
    Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili   a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      j) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      k) di prestare, ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e relative disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni,  esplicito
consenso  al  trattamento  dei  propri  dati   personali   da   parte
dell'amministrazione, necessario ai  fini  della  partecipazione  del
candidato e della gestione delle attivita' concorsuali. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta dovra' essere  portata  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    9. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa, annullando la domanda  e  ripresentandone
una nuova. 
    10. Una volta scaduto il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione, le domande di partecipazione non potranno piu'  essere
modificate. Il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro
nazionale di selezione e reclutamento  potra'  comunque  chiedere  la
regolarizzazione di quelle che risultino formalmente  irregolari  per
vizi sanabili. 
    11. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il  candidato,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  assume  le
responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 
    Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un  indebito
beneficio comportano: 
      la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  dal  corso  e  la
revoca della nomina a Carabiniere. 
                               Art. 4 
 
              Istruttoria delle domande per i volontari 
            in ferma prefissata in servizio ed in congedo 
 
    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,
al solo  fine  di  consentire  al  medesimo  di  curare  le  relative
incombenze. 
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale  di  appartenenza  (ex  distretto   militare/Dipartimento
militare  marittimo/Capitaneria   di   porto/Direzione   territoriale
dell'Aeronautica). 
    I volontari in ferma prefissata in congedo che  non  riescano  ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «D». 
    2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato »E», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    3. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una
copia del suddetto estratto della documentazione di servizio,  mentre
un'ulteriore copia,  se  giudicati  idonei  ai  citati  accertamenti,
dovra' essere scansionata in formato «pdf»  e  caricata  sul  portale
internet www.carabinieri.it «area  concorsi»,  unitamente  ai  titoli
dichiarati  in  domanda  ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «A» e «B». 
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita'  da  lui  delegata,  saranno
nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di
selezione, per la  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psicofisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; 
      c) un Ispettore membro e segretario. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un Ispettore membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    Qualora l'amministrazione  lo  ritenga  opportuno,  per  esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 
    4. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, membri, di  cui  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      un Ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche  le  funzioni  di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse  rilevante,   potranno   essere   attivate   piu'
commissioni. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prove di efficienza fisica; 
      b) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prova scritta di selezione; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. I candidati - ad eccezione di quelli di sesso femminile che si
siano trovati nella condizione di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e per  i
quali  saranno  applicate  le   disposizioni   sulla   tutela   della
maternita', di cui agli articoli 640, commi 1-bis e  1-ter,  e  1494,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno  essere  risultati  idonei   in   tutti   gli   accertamenti
obbligatori previsti nel  precedente  comma  1.  In  caso  contrario,
saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove  di  efficienza  fisica  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nell'allegato  «F»,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  Direttore  del  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno  rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge 34/2020. Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it  al   predetto   Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi  indossando  idonea  tenuta  ginnica  (con  abbigliamento
parapioggia al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del  candidato
agli accertamenti psicofisici e la sua esclusione  dal  concorso.  Il
superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato «F», fino ad un massimo di tre punti, utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 
    4. All'atto della presentazione alle predette prove  i  candidati
dovranno consegnare i seguenti documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a)  se  ancora  minorenni,  atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario di un minore,  secondo  il  modello  in  allegato  «G»  al
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal  genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal  tutore,
nonche' la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  dei/del
sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'amministrazione   dello   Stato,
provvisto  di  fotografia,  in  corso  di   validita'.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne; 
      b) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale o regionale che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello  sport  (oltre  al
certificato in originale o copia conforme, dovra' essere  portata  al
seguito una fotocopia dello  stesso);  la  mancata  presentazione  di
detto documento determinera' l'esclusione del candidato; 
      c) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza  fisica;  la  mancata  presentazione  di  detto  documento
determinera' l'esclusione del candidato. 
                               Art. 8 
 
                        Documenti da produrre 
 
    1.   All'atto   della   presentazione   per   gli    accertamenti
psico-fisici, i candidati dovranno produrre i seguenti  documenti  in
originale (o in copia con originale in visione), rilasciati  in  data
non anteriore a sei mesi da quella di  presentazione,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali HbsAg,
anti HCV e anti HIV; 
      c) certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  «H»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia, che attesti lo stato di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      e) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la  data  di  presentazione  (la
quale non e' da calcolare nel computo  dei  cinque  giorni)  al  fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti  psico-fisici
e per  le  finalita'  indicate  nell'art.  9,  comma  9.  La  mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato  privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza timbro,  etc),  determinera'  l'esclusione  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero  e  ovaie).  La  mancata   presentazione   di   detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni; 
      f) elettrocardiogramma refertato; 
      g) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      h) esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    2. I certificati predetti  dovranno  essere  formalizzati  presso
strutture sanitarie pubbliche, militari o private accreditate con  il
servizio sanitario  nazionale  o  regionale.  In  quest'ultimo  caso,
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. I candidati alla prova scritta di selezione  devono,  entro  i
tre giorni successivi alla stessa, far  pervenire  la  documentazione
relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi  dell'art.  12,  ai
fini  dell'attribuzione  del  punteggio  incrementale  di  cui   agli
allegati «A» e «B». 
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it - area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno
elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all'upload   solo   ed
esclusivamente in base a quanto dichiarato in domanda. 
    5. La non indicazione di eventuali titoli di  merito  durante  la
presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non  attribuzione  dei
punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui all' art. 7 saranno convocati
successivamente  presso  il   Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto,  n.  153
- Roma per  essere  sottoposti,  a  cura  della  commissione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti  per  la  verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri. 
    L'idoneita' psicofisica dei  candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,  le  quali  saranno   rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psicofisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di
quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  gli
accertamenti  psicofisici,  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere b), g), h) e, per le sole candidate, del
referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per  il
rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalita' di  cui  al
precedente art. 7, comma 2. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere b), g) ed h), e, per le sole  candidate,
anche del referto di ecografia pelvica,  anche  successivamente  alla
richiesta di riconvocazione,  determinera'  l'impossibilita'  per  la
commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c)  di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici con  la
conseguente esclusione dal concorso. 
    3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di  cui  al  DM  4  giugno  2014:  psiche  (PS)  1,
costituzione (CO) 2, apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2,  apparato
respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato  locomotore
superiore (LS) 2, apparato  locomotore  inferiore  (LI)  2,  apparato
uditivo (AU)  2,  apparato  visivo  (VS)  2  (sono  ammessi  tra  gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare. 
    4. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  ed  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca  di  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato «I», dovra' essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso  di  positivita'
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre  il  candidato  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «L»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Per i candidati che, nei dodici mesi  antecedenti  alla  data  di
convocazione agli accertamenti  psicofisici,  hanno  gia'  conseguito
l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi  dall'Arma
dei Carabinieri, la  commissione  per  gli  accertamenti  psicofisici
potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli  accertamenti
gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita'  gia'  emessi,
ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la  ricerca  di
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata
commissione, all'esito della visita medica generale del  candidato  e
dell'esame della documentazione anzidetta, potra': 
      pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma
dell'idoneita' psicofisica; 
      disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito della quale  adottera'
i provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. 
    Il candidato, ancora minorenne all'atto della presentazione  agli
accertamenti  psicofisici,  avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato «L», che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre  il  candidato  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagini  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del candidato degni di nota, ai fini della valutazione psicofisica. 
    5.  La  commissione,  al   termine   della   visita   collegiale,
comunichera' per iscritto al candidato  l'esito,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  riportati  nella  tabella  «A»  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b) risultati affetti da: 
        imperfezioni ed infermita': 
          che siano contemplate nel  decreto  Ministeriale  4  giugno
2014  -  direttiva  tecnica  per  l'applicazione  dell'elenco   delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,   n.   90   o   che   determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello  di  cui  al
precedente comma 3; 
          positivita' agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile, ai sensi dell'art. 635, comma 1, let. n); 
          tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale Carabiniere. 
    7.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra  cervicale  cd  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme  tecniche
per gli accertamenti psicofisici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 13. Le vincitrici  del  concorso  rinviate  ai
sensi del presente comma, sono immesse in servizio  con  la  medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    10.  Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    11. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  Commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 
    12.  Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 2, lettera b) giudicati idonei a conclusione
degli accertamenti psicofisici,  la  commissione,  sulla  base  delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo  sanitario  di  cui  al
comma 3, attribuira' un punteggio massimo di quattro  punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1. 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
    13. Altresi' ai candidati giudicati idonei  a  conclusione  degli
accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuira' un
punteggio incrementale di 0,5 nel caso in cui  non  presentino  alcun
tatuaggio. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di
cui al precedente art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera  d)  agli  accertamenti
attitudinali. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali,  saranno  articolati  su  due
distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,  al
carattere, alla  struttura  personologica  e  motivazionale,  nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni dei test  e  delle  prove  citate
hanno una  valenza  anche  ai  fini  degli  accertamenti  psicofisici
(psichiatria); 
        Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di  riferimento,
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   «relazione
psicologica». Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella quale  la  commissione,  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando
e composta  da  membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un  ulteriore  colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera',  nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in  merito  al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti  dal
«profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor  comune,  delle  capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e  delle  funzioni  di
Carabiniere,  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status   da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti  funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA., in cui i partecipanti  prestano
o hanno prestato servizio. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28  luglio  2005,  citato  nelle  premesse,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di   ciascun   candidato,   un   giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi  e
che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma  2,
lettera a) dovranno indossare l'uniforme il giorno dello  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 11 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
    1. I candidati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali  saranno
sottoposti ad una prova  scritta  di  selezione  i  cui  contenuti  e
modalita' sono indicati nell'allegato «M» del presente decreto. 
    2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  con
avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,  ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono
0680982935. 
    3. I candidati,  senza  attendere  alcuna  convocazione  dovranno
presentarsi presso la sede d'esame nel giorno previsto, muniti di  un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita',  nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 6 e all'art. 259, comma 5 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    5.  Il  punteggio  conseguito  all'esito   della   correzione   e
valutazione della stessa, espresso  in  centesimi,  concorrera'  alla
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 13. 
    6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la  valutazione  della  prova  saranno  osservate  le  disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le  disposizioni  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    7. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri  della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere,  appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e'  vietato
altresi'  l'uso  di  apparecchi  telefonici  o  ricetrasmittenti  che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La  mancata  osservanza  di
tali  prescrizioni  comportera'   l'esclusione   dalla   prova,   con
provvedimento della  commissione  esaminatrice;  analogamente  verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare. 
    8. L'esito della prova sara' reso noto, con valore di notifica  a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  candidati,  nel  sito  internet
www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale  dell'Arma  dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    9. Ciascun candidato potra' formulare, entro  i  quindici  giorni
successivi   a   quello    di    pubblicazione    del    questionario
somministratogli, della griglia di correzione e  del  proprio  modulo
risposta test nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata  al
concorso, eventuali contestazioni relative  agli  esiti  della  prova
scritta, per le successive valutazioni  da  parte  della  commissione
esaminatrice. 
                               Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a): 
      a) valutera' i titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande dai candidati che  abbiano
riportato il giudizio di  idoneita'  a  tutte  le  prove/accertamenti
indicati al precedente art. 6, comma 1; 
      b) attribuira' ai candidati, di  cui  riconoscera'  titolo,  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli  allegati
«A» e «B». 
    2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei, al termine di tutte le prove  di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione  di  cui
al  precedente  art.  5,  comma  1,  lettera  a),  in  due   distinte
graduatorie finali  di  merito,  le  quali  saranno  formalizzate  al
termine dell'iter concorsuale. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'art. 1, comma 2, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione,  gli  incrementi  previsti  per  le
prove di efficienza fisica, per gli accertamenti psicofisici  [per  i
soli candidati di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b)], per
la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3.  Ciascuna  graduatoria  finale  di   merito,   formata   dalla
Commissione esaminatrice, sara' approvata con decreto del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, che sara' reso  disponibile,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  nel
sito www.carabinieri.it e presso il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  a
parita' di merito, si applicheranno, in sede  di  approvazione  delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di  preferenza  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di  preferenza
e' riportato nell'allegato «N» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 2 ed ammessi alla frequenza del 141° corso allievi  carabinieri
che si svolgera' presso i  reparti  di  istruzione  di  assegnazione.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi venti giorni di effettivo corso. 
                               Art. 14 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli da  valutare  ai  fini  indicati  al
comma 1, lettera b), del precedente art. 12, il Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri  potra'  chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
risultante dalla  documentazione  prodotta  dai  candidati  risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto, se dal controllo  di  cui  al
precedente  comma  emergera'  la   falsita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  l'interessato  decade  dai   benefici   eventualmente
conseguiti in virtu' di un provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera.   Si   precisa,   al   riguardo,   che
l'accertamento della resa  di  dichiarazioni  mendaci  finalizzate  a
trarne un indebito beneficio comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti. 
    4.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 15 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove,  nonche'
quelle sostenute  per  la  permanenza  presso  le  relative  sedi  di
svolgimento e per la presentazione presso i reparti  d'istruzione  di
assegnazione, sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove  e  degli  accertamenti,  nonche'  per   quelli   necessari   a
raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e  gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso
dalle stesse, la licenza straordinaria  sara'  commutata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere  in
ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla  frequenza  del
corso, anche a seguito  di  verifiche  successive,  per  difetto  dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo  decaduto  dalla
nomina. 
                               Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
Armate. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  scuola
allievi Carabinieri di assegnazione dalla data che  verra'  stabilita
dal Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  da  tale  data
assumera' la qualita' di allievo. 
    3. Agli ammessi al corso si applicano  le  norme  per  la  scuola
allievi Carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.  
                               Art. 18 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi  carabinieri  si  terra'  presso  una  scuola
allievi  carabinieri  e  verra'  svolto  secondo  i  programmi  e  le
modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e
le disposizioni contenute  nel  regolamento  per  le  scuole  allievi
Carabinieri. 
    2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i  vincitori  prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi  compresa  la  visita  medica  di  controllo  per
accertare se siano ancora  in  possesso  della  prescritta  idoneita'
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri.  I
provvedimenti di inidoneita' o temporanea  inidoneita',  che  non  si
risolva entro dieci giorni dalla data fissata per  la  presentazione,
sono emessi dall'ufficio sanitario del Centro nazionale di  selezione
e reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio
di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui  al  precedente  art.
13, da altri candidati idonei. 
    3.  Per  esigenze  organizzative  e   logistiche,   i   vincitori
frequenteranno, unitamente a coloro risultati vincitori del bando  di
«Concorso pubblico, per  esami  e  titoli,  per  il  reclutamento  di
duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma  quadriennale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 in data 20 luglio  2021,  lo
stesso corso di formazione, che potra' essere articolato  secondo  le
modalita' previste nell'art. 18 comma 3 del predetto bando. 
    4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese  note  con  avviso,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  candidati,  che  sara'
pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con
il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, numero 06/80982935. 
    5.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta',  ai  sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      b) un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      c)  referto  analitico,  rilasciato  in  data   non   anteriore
a sessanta  giorni  precedenti  la  visita,  attestante  l'esito  del
dosaggio quantitativo  del  glucosio-6-fosfato  deidrogenasi  (G6PD),
eseguito sulle emazie  ed  espresso  in  termini  di  percentuale  di
attivita' enzimatica. 
    I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme  al  modello
riportato nell'allegato «O». 
    6. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione non e'  da  calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  scuola
allievi Carabinieri  di  assegnazione  nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale  di
selezione e reclutamento nei termini di cui all'articolo 13, comma  5
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine  delle  medesime  graduatorie.  La  Scuola  potra',  comunque,
autorizzare, per comprovati gravi motivi da  preavvisare  tramite  il
Comando  Stazione   carabinieri   competente   per   territorio,   il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data  di
inizio del corso. 
    8. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
    9. I candidati  dichiarati  idonei  vincitori  dovranno  altresi'
presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente
al reparto di istruzione di assegnazione  dell'Arma  dei  carabinieri
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «P» dei sottonotati documenti: 
      cittadinanza italiana; 
      godimento dei diritti politici; 
      titolo di studio; 
      stato civile. 
    10. Le dichiarazioni indicate al precedente comma: 
      non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione; 
      dovranno attestare, altresi',  che  gli  interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    11. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    12. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.  
                               Art. 19 
 
                        Nomina a carabiniere 
 
    1. I candidati ammessi al corso, dopo  sei  mesi  dalla  data  di
inizio dello stesso, conseguiranno la nomina  a  carabiniere,  previo
superamento  di  esami  e  saranno  immessi  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale. 
    2. La nomina a carabiniere, ai sensi degli articoli 783 e 785 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) e' subordinata: 
        1)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  stessa,   del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
        2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dal «regolamento  per  le  Scuole  Allievi
carabinieri»; 
      b) sara' sospesa per coloro che, giudicati  idonei  al  termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
        1) rinviati a giudizio o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
        2)  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato; 
        3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
        4) in aspettativa per qualsiasi motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
                               Art. 20 
 
                    Impiego al termine del corso 
 
    I vincitori saranno  assegnati,  quale  prima  sede  di  servizio
presso Reparti/Enti/Uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionale. 
                               Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che: 
      a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  con  particolare  riferimento  agli
articoli da 1053 a 1075; 
      b) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura di  reclutamento  e  alla  posizione  giuridico  -
economica o di impiego del  candidato,  nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, agli Enti previdenziali; 
      c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  secondo  le
prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie; 
      e) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo,  con  sede  in  Piazza  Venezia  n.  11 -  00187  Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  5,
comma 1. 
                               Art. 22 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al     seguente     indirizzo:     cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
preferibilmente secondo il modello in allegato «Q». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma,  16 novembre 2021 
 
                                         Il comandante generale: Luzi 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato M 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato N 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                 Allegato N annesso 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                 Allegato N annesso 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                 Allegato N annesso 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato O 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato P 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato Q 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico