Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 28-12-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 24-01-2022) Concorso, per titoli, per l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare, per il 2021, di dieci volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualita' di a ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-12-2021
Data Scadenza bando 24-01-2022
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 24-01-2022)

Concorso, per titoli, per l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare, per il 2021, di dieci volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualita' di atleta.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare;  
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di odinamento militare» e successive modifiche e integrazioni
e,  in  particolare,  il  libro  IV,  contenente  le  norme  per   il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n.  2»  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  secondo  cui  le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano  applicazione  -
fra l'altro - alle procedure di reclutamento del  personale  militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o istruttori; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visti i fogli n. M_D MSTAT0080186 del 1° ottobre 2021  e  n.  M_D
MSTAT0100165 del 2 dicembre 2021 dello Stato Maggiore  della  Marina,
contenente gli elementi di  programmazione  per  l'emanazione  di  un
bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di dieci volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della  Marina  militare,  in
qualita' di atleta, per il 2021; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832  - concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E'  indetto,  per  il  2021,  un  concorso,  per  titoli,  per
l'accesso ai Centri sportivi  agonistici  della  Marina  militare  di
dieci VFP 4  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -  categoria
marinaio   (M),   in   qualita'   di    atleta,    ripartiti    nelle
discipline/specialita' di seguito indicate: 
      a)  nuoto  di  fondo:  un  atleta  di  sesso   maschile   nella
specialita' cinque km e dieci km; 
      b) nuoto: un atleta di sesso maschile  nella  specialita' cento
mt rana; 
      c) canoa acqua  mossa:  un  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita' slalom canadese monoposto C1; 
      d) canoa acqua piatta:  un  atleta  di  sesso  femminile  nella
specialita' K1 e K2 velocita' su distanze olimpiche; 
      e)  vela  olimpica:  due  atlete  di  sesso   femminile   nella
specialita' 49er FX; 
      f) canottaggio: un atleta senior maschile specialita' vogata di
punta bordata dispari sulla distanza olimpica; 
      g) tiro a segno: un atleta di sesso maschile nella  specialita'
olimpica carabina libera tre posizioni; 
      h) tiro con l'arco: un atleta di sesso maschile  arco  olimpico
specialita' tiro alla targa e indoor; 
      i) tiro a volo: un atleta di sesso maschile  specialita'  fossa
olimpica. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate, l'Amministrazione della difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altre specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito  internet  del
Ministero della difesa  (www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari  e  successivo  link
reclutamento volontari e truppa), che  avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti  per  gli  interessati.  In  ogni  caso  la  stessa
amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso coloro che  sono  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
superato il giorno del compimento del trentesimo anno di eta'; 
      d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata  alla
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, rilasciata dalla
competente autorita' scolastica italiana; 
      e) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
      f) non essere in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti  ai  sensi  dell'art.  957,  comma  1,
lettere b) ed e-bis); 
      h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) aver tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 
      l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      m) non essere stato ammesso al servizio civile in  qualita'  di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di  leva
quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi  i  casi,  la
successiva rinuncia. 
    2. I  concorrenti,  oltre  ai  suddetti  requisiti,  devono  aver
conseguito   nella   disciplina/specialita'    prescelta    risultati
agonistici almeno  di  livello  nazionale  certificati  dal  Comitato
olimpico nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive
nazionali indicate nell'allegato A al presente bando ovvero,  per  le
discipline sportive non federate o affiliate al  CONI,  dal  Comitato
sportivo militare. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  utile  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione   al   concorso   e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino  alla  data  di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale  in  qualita'
di atleta nella  Marina  Militare,  pena  l'esclusione  dal  concorso
disposta dalla DGPM. 
    4. Non possono partecipare al concorso  i  militari  in  servizio
permanente nelle Forze armate. 
    5.  I  concorrenti  che  risulteranno,   anche   a   seguito   di
accertamenti successivi, in difetto  di  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal  concorso  ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla  nomina  con  provvedimento
adottato dalla DGPM. In tal caso il servizio  eventualmente  prestato
sara' considerato servizio di fatto. Pertanto, i concorrenti che  non
avranno ricevuto comunicazione di esclusione  dal  concorso  dovranno
ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive dello stesso. 
                               Art. 3 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
    1. La  procedura  di  reclutamento  di  cui  all'articolo  1  del
presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi  on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it,  link  «concorsi  on-line»
ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it» 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da Enti  dalla  stessa  delegati
alla gestione della procedura medesima. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  Pubblico  di  Identita'
Digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4.  La  progressiva  conclusione  degli   adeguamenti   sistemici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite  il
portale (compresa la presentazione delle domande di  partecipazione),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni  inerenti
le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
                               Art. 4 
 
                Compilazione e inoltro della domanda 
                          di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata necessariamente on-line  e  inviata  secondo  le  modalita'
descritte ai commi successivi, dal 4 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022. 
    2.  I  candidati  che  sono  in  possesso  di  titolo  di  studio
conseguito   all'estero,   dovranno   allegare   alla   domanda    di
partecipazione   (files    in    formato    PDF)    copia    conforme
dell'attestazione di equipollenza ovvero di  equivalenza  del  titolo
stesso rilasciata dal competente un ufficio scolastico. 
    3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    4.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) di non aver riportato  condanne  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      d) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
      e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      f) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      g)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media inferiore); 
      i) di non essere stati ammessi al servizio civile  in  qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto  gli  obblighi  di
leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i  casi,
la successiva rinuncia; 
      j) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni; 
      k) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    6. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    Qualora  l'avaria  del  sistema  informatico  sia  tale  da   non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della    difesa    e    in    quello    della     Marina     Militare
(www.marina.difesa.it). 
    3. Salvo  quanto  previsto  all'art.  4,  comma  5,  i  candidati
potranno  inviare,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di cui all'art.  4,  comma  1,  eventuali
comunicazioni   (variazioni   della   residenza   o   del   recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   posta
elettronica certificata - all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it
ovvero  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   - all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it   indicando   il   concorso   al    quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  sottotenente  di
vascello, membro esperto del settore; 
      c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a  capitano  di  fregata
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  fregata,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in  selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
      c) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
                               Art. 7 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) provvedera'  a  definire  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli
indicati  nell'allegato  B  al  bando  e  ad  assegnare  il  relativo
punteggio. 
    2.  Saranno  ritenuti  validi  i  titoli  sportivi  conseguiti  e
posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. 
    3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a venti saranno considerati inidonei  e,  quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale. 
    4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per  immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone il
caricamento (upload) nel proprio profilo nel  portale  dei  concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra  temporale  che  saranno  resi
noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5: 
      certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del bando,  compilata
a cura dalla competenza Federazione  sportiva  nazionale  secondo  il
modello in allegato E al bando  attestante  il  conseguimento,  nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale: la sua mancata produzione comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale; 
      certificazione  attestante  l'eventuale  possesso  degli  altri
titoli di merito indicati nell'allegato B al bando:  la  sua  mancata
produzione  comportera'  la  mancata  valutazione   dei   titoli   in
questione. 
                               Art. 8 
 
                     Accertamento dell'idoneita' 
                     psico-fisica e attitudinale 
 
    1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di  partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del  possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale secondo  i  criteri  e  le
modalita' di seguito indicati. 
    2. L'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  sara'  effettuato
dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera  b)
presso il Centro di selezione della Marina militare di  Ancona,  sito
presso il comprensorio di Piano San Lazzaro - via della Marina  n.  1
- indicativamente,  nel  mese   di   febbraio   2021.   L'ordine   di
convocazione, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi
noti mediante avviso consultabile  nell'area  pubblica  del  portale,
nonche'  nei  siti  www.difesa.it  - www.marina.difesa.it  Lo  stesso
avviso potra' riguardare il rinvio ad altra data della  pubblicazione
suddetta. La pubblicazione avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. 
    3. Pertanto, i concorrenti ai  quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno  presentarsi  il  giorno  e  l'ora
indicati  presso  il  predetto  centro  di  selezione.   La   mancata
presentazione agli accertamenti comporta l'esclusione  dal  concorso,
salvo  cause  di   forza   maggiore   adeguatamente   documentate   e
riconosciute tali dalla DGPM. 
    In caso  di  impedimento,  la  DGPM  potra'  concedere  eventuali
differimenti  a  seguito  di  valutazione  insindacabile  dei  motivi
dell'impedimento stesso. La richiesta in tal senso,  corredata  della
necessaria  documentazione,  dovra'  pervenire  alla  DGPM  entro  il
settimo giorno precedente quello di prevista presentazione,  mediante
messaggio       di       posta       elettronica        all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it   e    per    conoscenza    all'indirizzo
r1d2s4@persomil.difesa.it A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere
allegata copia per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello  Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici muniti di: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto
di fotografia, rilasciato da  un'amministrazione  dello  Stato,  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
      b) certificato di stato di buona salute,  conforme  al  modello
riportato in allegato C al bando, rilasciato dal  proprio  medico  di
fiducia in data non  anteriore  a  tre  mesi  precedenti  la  visita,
attestante   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche,  di  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,  di   gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      c) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei
mesi precedenti la visita,  dell'analisi  completa  delle  urine  con
esame del sedimento; 
      d) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario  nazionale  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi
precedenti la visita, a eccezione di  quello  riguardante  il  gruppo
sanguigno: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
        esito  del  test  di  accertamento  della   positivita'   per
anticorpi per HIV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
      e)  originale  dell'attestazione  che   l'eventuale   struttura
sanitaria privata di cui viene prodotto il referto e' accreditata con
il Servizio sanitario nazionale; 
      f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, originale  o
copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da  struttura   sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario  nazionale,  di  analisi  di  laboratorio  concernente   il
dosaggio quantitativo  del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),
eseguito sulle emazie  ed  espresso  in  termini  di  percentuale  di
attivita' enzimatica; 
      g) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
inerente alla propria disciplina sportiva,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport; 
      h) esame radiografico del torace in  due  proiezioni,  se  gia'
posseduto; 
      i) se concorrenti di sesso femminile: 
        originale o copia conforme del referto attestante l'esito  di
ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita; 
        originale o copia conforme del referto attestante l'esito del
test  di  gravidanza  effettuato  presso  una   struttura   sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni  precedenti
la  visita.  In  caso  di  positivita',  la  commissione  non  potra'
procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Le concorrenti che si  trovino  in  dette  condizioni  sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti  nell'ambito  del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di  rinvio  puo'  essere  revocato,  su
istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della  graduatoria.  Fermo  restando  il  numero   delle   assunzioni
annualmente autorizzate, le candidate  rinviate  risultate  idonee  e
nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso
per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono  avviate
alla frequenza del primo corso di formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    5. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati e/o
referti di cui al precedente comma 4 - fatta eccezione per quelli  di
cui alle lettere c),  d),  ultimo  alinea,  f)  e  h)  -  comportera'
l'esclusione dal concorso. In particolare, il referto di  analisi  di
laboratorio, di cui al precedente comma 4, lettera f), concernente il
dosaggio quantitativo del G6PD dovra' comunque  essere  prodotto  dal
concorrente all'atto dell'incorporazione, qualora vincitore. 
    Al termine degli accertamenti  psico-fisici  verranno  restituite
solo le radiografie. 
    6.  La  commissione,  presa  visione   e   acquisita   tutta   la
documentazione sanitaria di cui  al  precedente  comma  4,  disporra'
l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti   specialistici   e   di
laboratorio: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      f) valutazione dell'apparato locomotore; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso di alcool; 
      i)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la  loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare o  siano
possibile indice di personalita' abnorme  (che  verra'  valutata  nel
corso della prevista  visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nei confronti dei concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti
sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza per le  quali  risultera'  clinicamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  in  tempi  contenuti,  la  commissione  non
esprimera'  alcun  giudizio,  ne'  definira'  il   relativo   profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti  in
data utile che, comunque, non potra' in  alcun  modo  oltrepassare  i
dieci giorni dalla data prevista per il  completamento  delle  visite
mediche. 
    7.  La  commissione   provvedera'   a   definire,   per   ciascun
concorrente, secondo i criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della  definizione  della  caratteristica  somato-funzionale   AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    La  commissione  comunichera'  ai   concorrenti   l'esito   della
selezione effettuata e sottoporra' a ognuno il verbale  a  titolo  di
notifica contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  volontario  atleta  in   ferma   prefissata
quadriennale», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b)  «inidoneo  quale  volontario  atleta  in  ferma  prefissata
quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    La commissione determinera' l'idoneita',  rispettivamente,  sulla
base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della
sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere e  la  piu'
generale idoneita' al servizio militare. 
    8.  Saranno  comunque  giudicati   inidonei   agli   accertamenti
psico-fisici i concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate con il decreto del Ministro della  difesa  4  giugno
2014, fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  direttore
generale della Sanita' militare 6 dicembre 2005; 
      b)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali   e'   prevista
l'attribuzione di coefficiente superiore a 2, fatta salva la presenza
di un profilo di  fascia  B  (coefficiente  3  o  4)  non  inficiante
l'integrita' psicofisica correlata all'attivita' sportiva per cui  si
concorre e non interessante gli apparati PS, AC ed AR; 
      c) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      d) l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se
unica, rilevata con  drug  test  su  campione  di  urine  e  test  di
conferma; 
      e) tutte le imperfezioni e  infermita'  non  contemplate  dalle
precedenti lettere, comunque  incompatibili  con  l'espletamento  del
servizio quale VFP 4 in qualita' di atleta. 
    I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD  e  ai  quali,
per tale deficit, sara'  attribuito  il  coefficiente  3  o  4  nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
conforme al modello riportato in allegato D al  bando,  tenuto  conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    9. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici  i  concorrenti
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali
come da direttive tecniche vigenti. 
    Tali accertamenti consistono  in  prove  volte  a  verificare  il
possesso  delle  qualita'  attitudinali   e   caratteriologiche   che
assicurino l'assolvimento dei compiti previsti  per  i  VFP  4  della
Marina militare. 
    10. Al termine degli accertamenti  attitudinali,  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' o  di  inidoneita'  quale  atleta
militare. 
    Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara'  comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito  foglio  di
notifica. 
    11. Il giudizio relativo a  ciascuno  dei  predetti  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e' definitivo e, nel caso di inidoneita',
comporta l'esclusione dal concorso. 
    Tale provvedimento e'  adottato,  su  delega  della  DGPM,  dalle
competenti commissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c). 
    12. Fatto salvo quanto previsto al precedente  comma  4,  lettera
i), ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato
dalle sopracitate commissioni, comporta l'esclusione dal concorso  se
tale stato persiste oltre  il  decimo  giorno  successivo  alla  data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per  ciascuna  delle
discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del  punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 7. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  In  caso  di
ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente  piu'  giovane
di eta'. 
    3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al  Corpo
equipaggi militari marittimi, categoria marinaio (M). 
    4.  Le  suddette  graduatorie  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero  della  difesa  e  verranno  altresi'
pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 10 
 
            Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e  incorporati  presso
l'ente  designato  dalla  Forza  armata,  dove   frequenteranno   uno
specifico  corso  formativo  volto  a  far  acquisire  le  conoscenze
necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base. 
    2. All'atto della presentazione i  predetti  concorrenti  saranno
sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell'ente o
da  parte  di  un  ufficiale  medico  del   Servizio   sanitario   di
riferimento, a visita medica al fine di  verificare  il  mantenimento
dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non  prodotto
in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale,
ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora  non  definito
per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di  analisi
di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,   cosi'   come
specificato nel precedente art. 8, comma 5. Se emergeranno  possibili
motivi di inidoneita', i citati  concorrenti  saranno  immediatamente
inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP 4 in qualita' di atleta.
Nel caso di giudizio di inidoneita'  superiore  a  venti  giorni  per
infermita' non dipendente  da  causa  di  servizio,  gli  interessati
saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma  prefissata
quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data  di  prevista
presentazione il militare in servizio e' in licenza di  convalescenza
scadente oltre i venti giorni successivi alla  predetta  data,  sara'
escluso  dall'ammissione  alla  ferma  prefissata   quadriennale   in
qualita' di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento  di
esclusione e' definitivo. 
    3. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella «Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare»,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di  eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare». 
    4.  I  concorrenti  che  non   si   presenteranno   all'ente   di
assegnazione  entro  il  termine  fissato  nella   comunicazione   di
convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    In caso  di  impedimento,  la  DGPM  potra'  concedere  eventuali
differimenti, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, a
seguito di  valutazione  insindacabile  dei  motivi  dell'impedimento
stesso.  La  richiesta  in  tal  senso,  corredata  della  necessaria
documentazione,  dovra'  pervenire  alla  DGPM  entro  i  due  giorni
successivi al verificarsi  dell'impedimento,  mediante  messaggio  di
posta elettronica  all'indirizzo  persomil@persomil.difesa.it  e  per
conoscenza all'indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A  tale  messaggio
dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file  in  formato
PDF)  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente  art.  3,
comma 4, lettera a). 
    5. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa,  i
posti eventualmente non coperti potranno essere  ripianati,  in  base
all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa  alla
stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con
altri  concorrenti   idonei   relativi   a   graduatorie   di   altra
disciplina/specialita' secondo le  necessita'  definite  dalla  Forza
armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di  prevista
presentazione  presso   l'ente   designato   e,   per   gli   effetti
amministrativi, da quella di effettiva  presentazione  presso  l'ente
medesimo. 
                               Art. 11 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) non hanno prodotto con la modalita' stabilita al  precedente
art. 7, comma 4 copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)  della
certificazione  di  cui   all'art.   2,   comma   2   attestante   il
conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta,  di  risultati
agonistici almeno di livello nazionale; 
      d) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a venti, secondo  quanto  disposto  dall'art.  7,
comma 3; 
      e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In  tal
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo   unificato   di   euro   650,00)   entro   il    termine,
rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
- indirizzo posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 13 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
____ 
Avvertenze generali 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
      2) direttamente o telefonicamente presso la  sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
        dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00. 
                                                           Allegato A 
 
             ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 
 

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                                                           Allegato B 
 
                          TITOLI DI MERITO 
 

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                                                           Allegato C 
 
                  CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
 

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                                                           Allegato D 
 
  DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

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                                                           Allegato E 
 
      DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA - CURRICULUM SPORTIVO 
 

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