Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 180 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 28-12-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 27-01-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-12-2021 |
Data Scadenza bando | 27-01-2022 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 27-01-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
IL CAPO DIPARTIMENTO per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266» e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'accesso alla carriera; Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente il «Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia»; Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle Aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, concernente il «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha attribuito a questa amministrazione risorse finalizzate al mantenimento di standard di funzionalita' anche in materia di immigrazione e ordine pubblico, che consentono nel triennio 2019/2021, tra le altre, l'assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unita' di personale nella qualifica iniziale della carriera prefettizia; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato l'assunzione di ulteriori centotrenta unita' nella qualifica iniziale della carriera prefettizia; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art. 2, comma 1, lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria. 3. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e agli idonei non utilmente collocati in graduatoria di prestare il proprio consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e alla verifica del possesso dei requisiti a tal fine previsti.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a trentacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'. Tale limite di eta' e' elevato: di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare o equiparato. Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti civili e politici; e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'amministrazione puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: LMG/01 - Giurisprudenza, LM-62 - Scienze della politica, LM-52 - Relazioni internazionali, LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 - Scienze dell'economia, LM-77 - Scienze economico-aziendali, LM-88 - Sociologia e ricerca sociale, LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 - Studi europei, LM-84 - Scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S - Scienze della politica, 60/S - Relazioni internazionali, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S - Scienze dell'economia, 84/S - Scienze economico-aziendali, 89/S - Sociologia, 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S - Storia contemporanea, 99/S - Studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti rilasciate da universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i candidati che posseggano i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al bando, sia stata presentata istanza di equivalenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero puo' essere scaricato accedendo all'indirizzo internet https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica accedendo all'apposita procedura informatizzata all'indirizzo internet https://concorsiciv.interno.gov.it mediante l'utilizzo delle credenziali del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Il codice identificativo del concorso e' 180CP e dovra' essere indicato nell'oggetto di qualsiasi comunicazione inviata all'amministrazione. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalle ore 12,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. 3. Per la presentazione della domanda di partecipazione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un indirizzo di posta elettronica certificata a se' intestato. 4. Nella domanda il candidato deve dichiarare: a) il cognome e il nome; b) il luogo di nascita e la data e gli eventuali motivi di elevazione dell'eta'; c) la residenza (indirizzo, comune, provincia, cap); d) il codice fiscale; e) un recapito telefonico; f) un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno di posta elettronica certificata intestata al candidato; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il godimento dei diritti civili e politici; i) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; l) di essere in regola con gli obblighi militari; m) il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del bando, con le prescritte dichiarazioni di equipollenza e di equivalenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero; n) di non avere condanne penali ovvero di avere a proprio carico condanne penali; o) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 del codice di procedura penale ovvero di essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; p) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; q) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero di essere stato sottoposto a misure di prevenzione; r) di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione; s) il diritto alla riserva di posto di cui all'art. 1, comma 2, del bando; t) i titoli di preferenza di cui all'art. 13 del bando. 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 6. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, come previsto dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il versamento potra' essere effettuato con bonifico bancario mediante l'utilizzo del codice IBAN IT 22P0100003245348014356004 (BIC/SWIFT: BITAITRRENT per bonifici provenienti dall'estero) intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma Succursale, indicando nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente postale n. 871012 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, specificando nella causale, oltre alla denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560 «Conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno - Capo XIV - Art. 4». 7. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare in quale lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa. 8. Nella domanda di ammissione dovra' essere espressamente indicato, pena la mancata valutazione, anche l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale secondo quanto previsto dall'art. 14 del bando stesso. 9. Il candidato diversamente abile, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovra' fare esplicita richiesta, nell'apposito spazio della domanda on-line, dell'ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, che andra' opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero dell'interno al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla Commissione giudicatrice. 11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella domanda on-line dovra' dichiarare di avvalersi del presente beneficio. La richiesta documentazione andra' presentata con le stesse modalita' di cui al precedente comma 9. 12. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta, dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prova preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di partecipazione nel giorno della prova preselettiva comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. La domanda di partecipazione sara' anche trasmessa dal sistema all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del candidato. 13. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi del beneficio di cui al precedente comma 11, la stampa della domanda on-line debitamente sottoscritta dovra' essere consegnata nel primo giorno stabilito per la prova scritta unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di partecipazione nel primo giorno della prova scritta comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 14. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema. 15. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito e qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata devono essere comunicate dal candidato a posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it - avendo cura di riportare nella comunicazione il numero progressivo certificato dal sistema che appare sulla domanda di partecipazione stampata. 16. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata possibilita' di invio, per la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo postale, di posta elettronica ordinaria e certificata o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande di partecipazione prive della sottoscrizione autografa. 3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente comma 2 puo' essere disposta dall'amministrazione in ogni momento con provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione giudicatrice 1. Con successivo decreto ministeriale verra' nominata la Commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80.
Art. 6 Prova preselettiva 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere effettuata ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto dell'Unione europea; economia politica; storia contemporanea. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. 5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle discipline indicate nell'art. 6 del presente bando, in numero proporzionale alle materie scelte, che dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. 3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'. 6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022, nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it - verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti e al diario della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficolta' della domanda, secondo il seguente indice statistico: ===================================================================== | | | DOMANDA MEDIA | | | RISPOSTA | DOMANDA FACILE | DIFFICOLTA' | DOMANDA DIFFICILE | +==========+=================+==================+===================+ |GIUSTA | + 1,10 | + 1,30 | + 1,70 | +----------+-----------------+------------------+-------------------+ |ERRATA | - 1,60 | - 1,20 | - 0,60 | +----------+-----------------+------------------+-------------------+ |OMESSA | - 1,00 | - 0,70 | - 0,20 | +----------+-----------------+------------------+-------------------+ 2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 10 Prove scritte 1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato. 2. La durata delle prove scritte, eventualmente svolte in modalita' digitale, e' stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 4. La Commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi. 5. Il calendario, il luogo e le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado. 2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12 Prove orali 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 2. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto dell'Unione europea; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 5. La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte. 6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 7. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta. 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 13 Titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di merito e di titoli 1. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono fruire, a parita' di merito e di titoli, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 2. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ed ivi essere espressamente dichiarati, pena la mancata valutazione degli stessi. 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 14 Formazione della graduatoria, approvazione, pubblicazione della graduatoria 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale. 2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente, di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano. 4. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, l'istanza di riconoscimento con annessa documentazione sia stata inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it. Sara' a carico di questa Amministrazione la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza presso il Ministero dell'universita' e della ricerca. 5. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma 7, del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi. 6. Il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, che saranno nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' nel sito internet https://concorsiciv.interno.gov.it del Ministero dell'interno. Della pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15 Immissione in servizio 1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia nominati consiglieri sono ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto disposto dal regolamento UE n 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione degli stessi. 2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, Ufficio II: reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione. 3. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, Ufficio II: reclutamento, progressione e mobilita' a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti in materia di pubblico impiego. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it Avverso il presente bando di concorso e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. Roma, 22 dicembre 2021 Il Capo Dipartimento: Perrotta