Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 225
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 104 del 31-12-2021
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 07-02-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duecentoventicinque posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed ind ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-12-2021
Data Scadenza bando 07-02-2022
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 07-02-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duecentoventicinque posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

 
                         LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e  18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Atteso che in base a quanto  rappresentato  dal  Ministero  dello
sviluppo economico con riferimento al prospetto informativo  riferito
al 31 dicembre 2020 - riepilogativo  della  situazione  occupazionale
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con  disabilita'  e
appartenente alle altre categorie protette - le quote di  riserva  di
cui all'art. 3 e all'art.  18  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68
risultano coperte; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  in  particolare
l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 8 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e in  particolare  l'art.  1,
comma 303; 
    Visto il decreto legislativo 20  febbraio  2019,  n.  15  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario», e in particolare l'art. 36; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e  in  particolare  l'art.  1,
comma, 328; 
    Visto il decreto - legge 1° aprile  2021,  n.  44,  da  COVID-19,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e  in
particolare l'art. 10; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
    Vista la nota prot. n. 16912 del  20  luglio  2021,  con  cui  il
Ministero  dello   sviluppo   economico   delega   alla   commissione
interministeriale  RIPAM  l'espletamento  della  presente   procedura
concorsuale; 
    Fermi restando gli  esiti  della  mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto dell'amministrazione  destinataria
del presente bando; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di un  contingente  complessivo  di  duecentoventicinque
unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato,
di area terza, posizione economica F1, da inquadrare  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, secondo la seguente ripartizione: 
      A. Profilo funzionario tecnico delle telecomunicazioni  (Codice
TELE) centoventi in possesso di competenze in materia di  elettronica
e di sistemi di telecomunicazione delle quali sessanta  da  destinare
prioritariamente agli uffici periferici del Ministero dello  sviluppo
economico ubicati secondo la seguente ripartizione: 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      B. Profilo funzionario informatico (Codice INF)  quarantacinque
in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica; 
      C.  Profilo  funzionario  tecnico  (Codice  ING)  cinquanta  in
possesso  di  competenze  nelle  materie  inerenti   all'automazione,
all'ingegneria  civile  ed  edile  e  all'ingegneria   elettrica   ed
elettronica nonche' alle discipline fisiche, chimiche e biologiche; 
      D.  Profilo  funzionario  statistico  (Codice  STAT)  dieci  in
possesso competenze in  materia  di  scienze  statistiche  e  scienze
statistiche attuariali e finanziarie e matematica applicata. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 9. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione  nonche'
al momento dell'assunzione: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo  o  che
siano titolari dello status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di
protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso  dei  requisiti,
ove compatibili, di cui all'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) possesso del seguente titolo di studio: laurea,  diploma  di
laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165  ovvero  sia  stata  attivata  la   predetta   procedura   di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana; 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e),  f)  e
i) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13,  comma  4,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) una  prova  selettiva  scritta  distinta  per  i  codici  di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la  disciplina
dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti; 
      b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese  nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
    4. La  commissione  esaminatrice,  per  ciascuno  dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria  finale
di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
valutazione  dei  titoli.  I  primi  classificati  nell'ambito  della
graduatoria finale di merito, validata ai  sensi  dell'art.  9  dalla
Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto  conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori
e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a  tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 10. 
                               Art. 4 
 
       Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 
                         Termini e modalita' 
                     Comunicazioni ai candidati 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA e sul
sito ufficiale dell'amministrazione interessata. 
    2. La domanda puo' essere  presentata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  a  decorrere  dal  7
gennaio 2022 alle ore 12,00.  L'invio  della  domanda  deve  avvenire
unicamente per via telematica,  attraverso  il  sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo   «https://ripam.cloud»   previa   registrazione    del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022. Tale termine e' perentorio  e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
prima dello spirare dello stesso. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di  piu'  invii  della
domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente  della  domanda
inviata  cronologicamente  per  ultima,  intendendosi  le  precedenti
integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema  «Step-One  2019».  Il  versamento  della  quota  di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del  termine
di scadenza di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Qualora  il
candidato intenda  presentare  domanda  di  partecipazione  per  piu'
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  il  versamento
della quota di partecipazione  deve  essere  effettuato  per  ciascun
codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    5.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
      j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma  1
lettera  c)   del   presente   bando,   con   esplicita   indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento  e
del voto riportato; 
      k)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione di cui al successivo art. 7; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      o) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare. 
    6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  non   sono   presi   in
considerazione. 
    7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di  essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta  elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre le ore 14,00
del 7 febbraio  2022,  unitamente  all'apposito  modulo  compilato  e
sottoscritto che si rendera' automaticamente  disponibile  on-line  e
con  il  quale  si  autorizza  Formez  PA  al  trattamento  dei  dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'
a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione  medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    10.  I  candidati  con  diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita  richiesta,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria  esigenza  che  dovra'  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura  pubblica.  L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della  documentazione  esibita  e  comunque  nell'ambito
delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta  elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre le ore 14,00
del 7 febbraio  2022,  unitamente  all'apposito  modulo  compilato  e
sottoscritto che si rendera' automaticamente  disponibile  on-line  e
con  il  quale  si  autorizza  Formez  PA  al  trattamento  dei  dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'
a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    11.  L'amministrazione  interessata  effettua   controlli   sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese   dai   candidati   utilmente
collocati in graduatoria. Qualora il controllo  accerti  la  falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    13.  La  Commissione  RIPAM,  Formez   PA   e   l'amministrazione
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente  da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete  rese  dal
candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    15. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    16. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta e il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e  luogo  di  svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto  attraverso  l'identificazione  del  candidato,
almeno dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento
della stessa. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994,  n.  487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte  le  fasi  del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di  merito.
Alla  commissione  esaminatrice  possono  essere   aggregati   membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  e
delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  6,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 
                               Art. 6 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, distinta per i codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  consistera'  in  un  test  di  quaranta
quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti,  con  un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti e si articolera'  come
segue: 
      a) una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: 
        A. Profilo di  funzionario  tecnico  delle  telecomunicazioni
(Codice TELE): 
          comunicazioni elettriche e campi elettromagnetici; 
          reti  di   telecomunicazione,   architetture,   accesso   e
trasporto; 
          protocolli di rete; 
          architetture e servizi Cloud; 
          reti radiomobili 2G/3G/4G e reti 5G; 
          tecnologie delle  informazioni  e  della  comunicazione  in
ambito della PA; 
          competenze informatiche con  particolare  riferimento  alla
sicurezza informatica; 
          elementi di diritto amministrativo; 
          elementi di diritto dell'Unione europea; 
          lingua inglese. 
        B. Profilo di funzionario informatico (Codice INF): 
          tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi  piu'
diffusi; 
          progettazione e gestione di sistemi informativi; 
          basi di dati; 
          sistemi operativi; 
          sicurezza delle reti e protezione dei dati con  particolare
riferimento a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale  in
materia; 
          tecnologie delle  informazioni  e  della  comunicazione  in
ambito della PA; 
          nozioni   di   diritto   amministrativo   con   particolare
riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
          lingua inglese. 
        C. Profilo di funzionario tecnico (Codice ING): 
          automazione  industriale   e   meccanica   applicata   alle
macchine; 
          elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; 
          elettronica  ed  elettrotecnica,  componenti  e  tecnologie
elettriche; 
          elementi    di    fisica:     meccanica,     termodinamica,
elettromagnetismo, quantistica; 
          elementi  di  chimica  organica  ed  inorganica  e  scienze
biologiche; 
          legislazione in materia di sicurezza nei cantieri  (decreto
legislativo n. 81/2008); 
          legislazione in  materia  di  contratti  pubblici  (decreto
legislativo   n.   50/2016)   con   particolare   riferimento    alla
progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche; 
          utilizzo delle applicazioni  informatiche  e  dei  software
piu' diffusi; 
          lingua inglese. 
        D. Profilo di funzionario statistico (Codice STAT): 
          statistica, metodi statistici per l'analisi dei dati; 
          matematica e scienze matematiche applicate; 
          nozioni di contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 
          nozioni di diritto amministrativo; 
          utilizzo delle applicazioni  informatiche  e  dei  software
piu' diffusi; 
          lingua inglese; 
    A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,25 punti. 
      b) una parte composta da otto quesiti  volti  a  verificare  la
capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
    A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,25 punti. 
      c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi  a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni  concrete  di  lavoro,  rispetto  alle  quali  si  intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati,  chiedendo  loro  di
decidere, tra alternative predefinite di  possibili  corsi  d'azione,
quale ritengano piu' adeguata. 
    A ciascuna risposta e' attribuito  in  funzione  del  livello  di
efficacia il seguente punteggio: 
      risposta piu' efficace: +0,75 punti; 
      risposta neutra: +0,375 punti; 
      risposta meno efficace: 0 punti. 
    2. La prova si intende superata  se  e'  raggiunto  il  punteggio
minimo di 21/30. 
    3. La prova si svolgera' esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione  concernente  la  prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
il  predetto  sistema  «Step-One  2019».  La  data  e  il  luogo   di
svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute
pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,   sono   resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019»  almeno  dieci  giorni  prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel  giorno  e
nell'ora indicati sul sistema «Step-One  2019»,  nel  pieno  rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un  valido  documento
di riconoscimento, il codice fiscale e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    9. Durante la  prova  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro  e  introdurre  nella  sede  di  esame  carta  da
scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,   testi,
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri  dispositivi
mobili  idonei  alla  memorizzazione  o  trasmissione  dati  o   allo
svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare  tra  loro.
In  caso  di  violazione  di   tali   disposizioni   la   commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a
piattaforme  digitali  dalla   commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di  tutte
le informazioni necessari per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1,5  punti  per  votazione  da  centosette  a   centodieci   su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo  al  titolo  di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,5 punti per ogni  laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti  per  ogni  master  universitario  di  primo  livello
rilasciato   da   universita'   pubbliche   o   private    legalmente
riconosciute; 
      1,5 punti  per  ognimaster  universitario  di  secondo  livello
rilasciato   da   universita'   pubbliche   o   private    legalmente
riconosciute; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente  art.
6, la  commissione  esaminatrice  stilera'  la  relativa  graduatoria
finale  di  merito  per  ciascun  codice  di  concorso,  la  relativa
graduatoria finale di merito, sulla base  del  punteggio  complessivo
conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e  del  punteggio
attribuito in base ai titoli. 
    5. Le  graduatorie  finali  di  merito  saranno  trasmesse  dalla
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 8 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova  scritta  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  deve   far
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 9 
 
Validazione e  pubblicita'  delle  graduatorie  finali  di  merito  e
                comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, saranno validate dalla Commissione  RIPAM
e trasmesse all'amministrazione interessata. 
    2.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara'  pubblicato  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it e nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante    pubblicazione    di    specifici    avvisi    su     sito
http://riqualificazione.formez.it       nonche'       sul        sito
dell'amministrazione interessata. Tale pubblicazione avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di  scelta
delle sedi per i diversi posti  messi  a  concorso  con  il  presente
bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10. 
                               Art. 10 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso attraverso la  pubblicazione  della  graduatoria  finale  di
merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da  parte
dei  vincitori  o  di  dichiarazione  di   decadenza   dei   medesimi
subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva  di
controllare il possesso dei requisiti  e  dei  titoli  dichiarati  in
domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione  in
servizio nei profili di cui all'art. 1 del presente bando. 
    3. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia. 
                               Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  «atti  on-line»
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso  ai
documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli  oggetto  di
pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
secondo le modalita' ivi previste. All'atto  del  versamento  occorre
indicare la causale «accesso  agli  atti  -  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
duecentoventicinque unita' di personale  non  dirigenziale,  a  tempo
pieno ed indeterminato, di area terza,  posizione  economica  F1,  da
inquadrare nei ruoli del  Ministero  dello  sviluppo  economico».  La
ricevuta dell'avvenuto versamento  deve  essere  esibita  al  momento
della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e
riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del procedimento  e'  l'area  produzione
preposta alle attivita' RIPAM. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono alla Commissione RIPAM,  alle  commissioni  esaminatrici  e
all'amministrazione destinataria del presente bando  di  concorso  in
ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonche' per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla  normativa
comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  l'amministrazione
destinataria del  presente  bando  di  concorso,  nella  persona  del
direttore generale del personale  pro-tempore.  Il  responsabile  del
trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa  in  viale
Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'area obiettivo
RIPAM. Incaricati del  trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura di selezione individuate da  Formez  PA  nell'ambito  della
procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti  in
esito alla selezione, verranno diffuse mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it    e/o    attraverso    il     sito
istituzionale  delle  amministrazioni  coinvolte   nel   procedimento
selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 13 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita'  della  uniformita'   della   stessa   -   la   disciplina
regolamentare   in   materia   di    concorsi    dell'amministrazione
destinataria del presente bando. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    Roma, 27 dicembre 2021 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'