Concorso per IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 14-01-2022
Sintesi: ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI CONCORSO (Scad. 03-03-2022) Prova di idoneita' per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2021. ...
Ente: IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-01-2022
Data Scadenza bando 03-03-2022
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

CONCORSO (Scad. 03-03-2022)

Prova di idoneita' per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2021.

 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
    Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576  e   le   successive
disposizioni modificative ed integrative; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  codice  delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova  di  idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro  di
cui all'art. 109, comma 2, lettere A) o B); 
    Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto  2012  che  ha  disposto  l'istituzione  di
IVASS; 
    Visto il regolamento IVASS n.  40  del  2  agosto  2018,  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in  materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -
codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226  del  21
settembre 2021, con cui e' stata determinata la misura del contributo
dovuto all'IVASS  da  coloro  che  intendono  svolgere  la  prova  di
idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
209 del 2005 per la sessione d'esame 2021; 
    Ravvisata la necessita' di indire  una  prova  di  idoneita'  per
l'anno 2021 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di  cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 
 
    1. E'  indetta  per  l'anno  2021  una  prova  di  idoneita'  per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di  cui  all'art.  109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
    2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione  della  domanda,  siano  in
possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di  istruzione
secondaria superiore o di un titolo di studio estero equivalente. 
                               Art. 2 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
 
    1. A pena  di  esclusione,  il  candidato  dovra'  presentare  la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente  in  via
telematica,  entro  la  data  di  scadenza  indicata  al   comma   3,
utilizzando  l'applicazione  informatica  accessibile   all'indirizzo
www.ivass.it Non sono ammesse altre forme di produzione  o  di  invio
delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. 
    2. La data di presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla
prova e' certificata dal sistema  informatico.  Dopo  il  termine  di
scadenza indicato al comma 3, il sistema  non  permettera'  l'accesso
ne'  l'invio  della  domanda.  Al  fine   di   evitare   un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione  in  prossimita'  della
scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo
la domanda, tenuto anche conto del tempo  necessario  per  completare
l'iter di iscrizione. 
    3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12:00 del 1° febbraio  2022  ed  entro  il  termine
delle ore 12:00 del 3 marzo 2022. 
    4.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero  telefonico,
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la  data  di
emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che  avra'  l'obbligo  di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di  decadenza
previsto   per   l'accertamento   da    parte    dell'Amministrazione
finanziaria; 
      i) la prova di idoneita' alla quale  intendono  partecipare  ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente: 
        modulo  assicurativo  per   l'esercizio   dell'attivita'   di
intermediazione assicurativa (l'esame  verte  sulle  materie  di  cui
all'allegato 5 - sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2  agosto
2018); 
        modulo  riassicurativo  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
intermediazione riassicurativa (l'esame,  riservato  a  chi  e'  gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie
di cui all'allegato 5 - sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del  2
agosto 2018); 
        modulo  assicurativo   e   riassicurativo   per   l'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  assicurativa  e/o  riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - sezioni 1  e  2,
del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018). 
    La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si  intende
esercitare  (attivita'  assicurativa  -  attivita'  riassicurativa  -
attivita' assicurativa e  riassicurativa)  e  non  alla  sezione  del
Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi. 
    5. Al termine della procedura  di  presentazione  della  domanda,
l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il  numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova
e dal numero di protocollo. Tale  numero  dovra'  essere  citato  per
qualsiasi successiva  comunicazione.  A  conferma  del  completamento
dell'iter di inserimento della  domanda,  l'applicazione  informatica
inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda  riportante
gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal
candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza  di
aver concluso validamente la procedura di iscrizione,  si  raccomanda
vivamente di verificare  di  aver  ricevuto  la  predetta  e-mail  di
conferma. 
    6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad  ammissione
a  sostenere  la  prova  di  idoneita',  poiche'  occorre  procedere,
successivamente alla conclusione della procedura  di  iscrizione,  al
pagamento del contributo di cui all'art. 3. 
                               Art. 3 
 
           Pagamento del contributo per la partecipazione 
                   alla prova: modalita' e termini 
 
    1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato e'
tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo di euro  70,  come
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
settembre 2021. Il pagamento andra' effettuato  mediante  accesso  al
sistema PagoPA, avuto presente quanto segue: 
      l'avviso di pagamento PagoPA precompilato  e'  scaricabile  dal
sito                                                         internet
https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass
digitando al primo accesso con carattere minuscolo il proprio  codice
fiscale come username e  password.  Il  sistema  poi  consentira'  di
creare una password personale; 
      l'avviso puo'  essere  pagato  presso  tutti  i  prestatori  di
servizio di pagamento (PSP) abilitati al servizio di  PagoPA  con  le
modalita' specifiche riportate nello stesso  avviso.  Si  ricorda  di
conservare la ricevuta telematica  di  avvenuto  pagamento  per  ogni
eventuale verifica. 
    L'elenco aggiornato dei PSP abilitati  e'  disponibile  sul  sito
internet        di        PagoPA        S.p.a.         all'indirizzo:
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-P
SP- attivi/ 
    2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle  ore  8:00
del giorno 28 marzo 2022 e, entro e  non  oltre,  le  ore  24:00  del
giorno 28 aprile 2022. 
    3. Il contributo e' rimborsabile esclusivamente nel caso  in  cui
la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'IVASS. 
                               Art. 4 
 
                 Procedura di ammissione alla prova 
 
    1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione
della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini
previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di  idoneita'.
Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun
candidato. 
    2. Il  giorno  della  prova,  all'atto  dell'identificazione,  ai
candidati verra' richiesto  di  confermare  quanto  dichiarato  nella
domanda di  partecipazione  mediante  sottoscrizione  di  un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'. 
    3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia  riserva  di
accertamento da parte dell'Istituto -  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei  requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento  e  dichiarati
dal candidato. 
    4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  «disabilita'».  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza, prendere contatto con il servizio  vigilanza  condotta  di
mercato dell'IVASS. 
    5.  Qualora  l'IVASS  riscontri  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato,  procedera'  all'annullamento  della  prova
dallo stesso sostenuta. 
    6. Ogni variazione  di  recapito  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'IVASS,  mediante  posta  elettronica,   all'indirizzo
esame.intermediari@ivass.it 
    7.  L'IVASS  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso   di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o  informatici  non  imputabili  all'Istituto   stesso   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                         Cause di esclusione 
 
    1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova  di  idoneita'  i
candidati ammessi che: 
      a) alla data di presentazione della domanda di  ammissione  non
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2; 
      b) il giorno dello svolgimento  dell'esame  non  esibiscano  un
documento di riconoscimento in corso  di  validita'  o  rifiutino  di
sottoscrivere  la   dichiarazione   sostitutiva   alla   domanda   di
partecipazione. 
                               Art. 6 
 
               Articolazione della prova di idoneita' 
 
    1. La prova di idoneita' consta di un esame  scritto,  articolato
in un questionario a risposta multipla e a scelta singola. 
    2. L'esame per il modulo  assicurativo  verte  sulle  materie  di
seguito elencate, meglio specificate  nella  tabella  A  allegata  al
presente provvedimento che  contiene  anche  i  relativi  riferimenti
normativi: 
      a)  diritto  delle   assicurazioni,   inclusa   la   disciplina
regolamentare emanata dall'IVASS; 
      b) disciplina della previdenza complementare; 
      c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione; 
      d) tecnica assicurativa; 
      e) disciplina della tutela del consumatore; 
      f) nozioni di diritto privato; 
      g)  nozioni  di  diritto  tributario  riguardanti  la   materia
assicurativa e la previdenza complementare. 
    3. L'esame per il modulo riassicurativo verte  sulle  materie  di
seguito  elencate,  meglio  indicate  nella  tabella  B  allegata  al
presente  provvedimento  che  contiene   anche   taluni   riferimenti
normativi: 
      a) disciplina del contratto di riassicurazione e  tipologie  di
riassicurazione; 
      b) tecnica riassicurativa. 
    4. L'esame per il  modulo  assicurativo  e  riassicurativo  verte
sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
                               Art. 7 
 
                       Data e luogo dell'esame 
 
    1. La data, il  luogo  e  l'orario  dell'esame  saranno  indicati
almeno trenta giorni antecedenti  la  data  dello  svolgimento  dello
stesso  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Nel  caso  in  cui
circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare
lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso,
la notizia del  rinvio  e  l'indicazione  della  data,  del  luogo  e
dell'orario dell'esame  viene  prontamente  diffusa  mediante  avviso
nella Gazzetta  Ufficiale.  Tali  comunicazioni  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti di legge. 
    2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul  sito
internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it  L'IVASS  non  assume
responsabilita' in ordine alla diffusione  di  informazioni  inesatte
riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate. 
                               Art. 8 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono
ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi  nel  giorno,
nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 7. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento  dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio. 
    3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la  consultazione
di  testi,  vocabolari  o  dizionari,  ne'  l'utilizzo  di   telefoni
cellulari, smartwatch e altri  supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. L'inosservanza di  tali  disposizioni,  nonche'  di
ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice  per
lo  svolgimento  dell'esame,  comporta  l'immediata  esclusione   del
candidato dalla prova. 
    4. L'esame e'  corretto  in  forma  anonima,  esclusivamente  con
l'ausilio  di  tecnologia  informatica  e  si  intende  superato  dai
candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del  punteggio
per  ciascuna  risposta  esatta,  omessa,  errata  o  multipla   sono
comunicati prima dell'inizio della prova. 
                               Art. 9 
 
                          Esito dell'esame 
 
    1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per  ciascun  candidato
mediante accesso al  sito  internet  dell'IVASS,  previo  inserimento
delle  credenziali   personali   assegnate   durante   la   fase   di
registrazione di cui all'art.  2.  Tale  modalita'  di  comunicazione
assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul  proprio
sito internet, la data a far  tempo  dalla  quale  ciascun  candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame. 
                               Art. 10 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'  e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta  scaduto  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione.  Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2. 
    2. La commissione e' composta da: 
      a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente; 
      b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS; 
      c)  almeno  due  docenti  universitari  in  materie   tecniche,
giuridiche,  economiche  e  finanziarie  rilevanti  per   l'esercizio
dell'attivita',  uno  dei  quali  scelto  nell'ambito  di  una   rosa
sufficientemente  ampia  di  nomi   indicati   congiuntamente   dalle
principali associazioni di categoria. 
    3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS. 
    4. Il Presidente della commissione esaminatrice,  ove  necessario
in ragione delle esigenze di celerita'  connesse  all'elevato  numero
dei  candidati,  puo',  prima  dello  svolgimento  della   prova   di
idoneita', suddividere la commissione in due o piu' sottocommissioni,
tra  le  quali  ripartire  i  compiti  previsti  per   l'espletamento
dell'esame. 
                               Art. 11 
 
                     Informativa sul trattamento 
                  dei dati personali dei candidati 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si  informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi  forniti  o
comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS  e'  finalizzato  unicamente
all'espletamento della prova di idoneita'. Il  conferimento  di  tali
dati  e'  necessario  per  valutare  i  requisiti  di  partecipazione
all'esame;  la  loro  mancata  indicazione   puo'   precludere   tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
    Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  l'IVASS  -  via  del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma Italia - e-mail: email@ivass.it  -  PEC:
ivass@pec.ivass.it -  centralino:  +39  06.421331).  Il  responsabile
della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS  puo'  essere  contattato
presso la  sede  di  via  del  Quirinale  n.  21  -  Roma  -  e-mail:
DPO.IVASS@ivass.it 
    I servizi di elaborazione di dati  strumentali  allo  svolgimento
della prova  di  idoneita'  per  l'iscrizione  nel  Registro  saranno
forniti da una societa' esterna che verra' selezionata a  seguito  di
gara  pubblica  e  che  agira'  in  qualita'  di   responsabile   del
trattamento ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679.  L'informativa
concernente la denominazione del responsabile del trattamento  verra'
fornita, una volta completata la  procedura  di  gara,  con  apposita
successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS. 
    I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS  saranno  da  questo
trattati con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche. Il
relativo trattamento, in particolare, sara' effettuato per  il  tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i  dati  e
le informazioni sono stati raccolti. 
    I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da
collaboratori dell'Istituto o delle  imprese  espressamente  nominate
come responsabili del trattamento. Al di fuori di  queste  ipotesi  i
dati non saranno comunicati a terzi ne'  diffusi,  se  non  nei  casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n. 68/1999 e dal decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994. 
    I   suddetti   dati   possono   essere   comunicati   ad    altre
amministrazioni pubbliche ai fini di verifica  di  quanto  dichiarato
dai  candidati  ovvero  negli  altri  casi  previsti   da   leggi   e
regolamenti. 
    Gli interessati hanno il diritto  di  chiedere  al  titolare  del
trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD). 
    L'apposita  istanza  all'IVASS  e'  presentata   contattando   il
responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto. 
    Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione  di  quanto  previsto
dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al  Garante  per
la protezione dei dati personali,  come  previsto  dall'art.  77  del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento). 
    Il presente  provvedimento  e'  pubblicato,  anche  in  forma  di
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  per
esteso nel  Bollettino  Ufficiale  e  nel  sito  internet  dell'IVASS
all'indirizzo www.ivass.it 
      Roma, 15 dicembre 2021 
 
                                           p. il direttorio integrato 
                                                 Il Governatore       
                                              della Banca d'Italia    
                                                     Visco            
                                                             Allegato 
 
                                                            Tabella A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                            Tabella B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico