Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 18-01-2022
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 17-02-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-01-2022
Data Scadenza bando 17-02-2022
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 17-02-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                      della guardia di finanza 
 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,  dello   stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della  guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  successive
modificazioni recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di Polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961,  convertito
dalla legge 9  gennaio  1936,  n.  75,  recante  «Modificazioni  alle
disposizioni sul reclutamento degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali
della Regia guardia di finanza», e, in particolare l'art. 5, comma 1; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»,  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11  settembre  2020,  n.  120,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di  finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli  ulteriori  requisiti  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per
ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  7  ottobre
2009, n. 233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS)  ex  decreto  n.  509/1999  e
lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita'  di  adozione
del sistema SPID da parte delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  Generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279,  datata  1° giugno  2021,  del
Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
Centrale del Bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  Generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del  Corpo  della  guardia  di
finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialita': 
      a) n. 3 (tre) per amministrazione; 
      b) n. 1 (uno) per commissariato; 
      c) n. 4 (quattro) per telematica; 
      d) n. 3 (tre) per infrastrutture; 
      e) n. 1 (uno) per motorizzazione - settore navale; 
      f) n. 3 (tre) per sanita'. 
    2. E' possibile concorrere per una sola  specialita'  di  cui  al
comma 1. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e  culturali),
eventuale; 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera. 
    4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando,  di  sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione   dei
vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) coloro che: 
        1) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        2)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
di bordo o al volo; 
        3)  non  siano  imputati  o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        4) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di  formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
        6) siano in possesso dei requisiti di cui all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        7) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
        8)  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo   per   la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  siano  in
possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo
equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»),  in  discipline  attinenti
alla specialita' per la quale  concorrono,  tra  quelle  indicate  in
allegato 1. 
        Sono  considerati  validi  i  titoli  di  studio   conseguiti
all'estero,  sempreche'  riconosciuti   dal   competente   dicastero,
equipollenti a uno di quelli  prescritti  per  la  partecipazione  al
presente concorso; 
      b) i cittadini italiani che, oltre ai  requisiti  di  cui  alla
precedente lettera a): 
        1) alla data del 1° gennaio 2022,  non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta', ossia siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1990; 
        2) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      c) i  militari  del  Corpo  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre  ai  requisiti  di
cui alla precedente lettera a): 
        1) alla data del 1° gennaio 2022,  non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del  quarantacinquesimo  anno  di  eta',  ossia
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1977; 
        2) non siano  stati  dichiarati  non  idonei  all'avanzamento
ovvero,   se   dichiarati   non   idonei   all'avanzamento,   abbiano
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita',  ovvero  non
abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        3)  non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5) non  siano  sospesi  dall'impiego  o  dal  servizio  o  in
aspettativa. 
    2. In aggiunta ai requisiti di cui  al  comma  1,  alla  data  di
scadenza del termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della
domanda, i candidati che concorrono: 
      a) per la specialita' «sanita'» devono essere iscritti all'albo
dei medici-chirurghi; 
      b)  per  la  specialita'  «infrastrutture»,  devono  essere  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione  connessa
al titolo di studio richiesto. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda  e  alla  data  di
inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata   esclusivamente   mediante   la   procedura    telematica
disponibile       sul       portale       attivo        all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo  le  istruzioni  del  sistema
automatizzato, entro le ore 12:00 del  trentesimo  giorno  successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti  strumenti
di autenticazione: 
      a) Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
Comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form della domanda  di  partecipazione  -  raggiungibile
tramite la propria area riservata - e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di  ciascuna
prova  concorsuale,  dovranno  fornire   il   numero   identificativo
dell'istanza  («ID  istanza»)  rinvenibile  attraverso  la   funzione
«visualizza  istanza»  presente  nella  propria  area  riservata  del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il  relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertata
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
2, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro  le  ore  14:00
del trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   Generale   la
comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier Generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  Sezione  di  Polizia
Giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  Giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima  dovra'  essere,  altresi',  informata  dei  profili  di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera b),  punto
7).  Dell'avvenuto  adempimento  dovra'   essere   fornita   apposita
dichiarazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   4,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4. 
    7. Eventuali variazioni di residenza, di Reparto di  appartenenza
e grado (se appartenenti al  Corpo)  intervenute  successivamente  ai
termini di cui  ai  commi  1  e  4  dovranno  essere  tempestivamente
apportate dal candidato  accedendo  alla  propria  area  riservata  -
sezione   Profilo   Utente   del   portale    attivo    all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it 
                               Art. 4 
 
        Elementi della domanda di partecipazione al concorso 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati: 
        1) luogo di residenza, recapito telefonico e account di posta
elettronica  certificata  (PEC).  In  caso   di   difformita',   deve
provvedere alla relativa rettifica dalla  propria  area  riservata  -
sezione Profilo Utente; 
        2)  se  militare  alle  armi,  il  grado,   il   Reparto   di
appartenenza e la sede (il personale del Corpo in servizio, il grado,
la matricola meccanografica, il Reparto di appartenenza e  la  sede).
In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica; 
      b) deve dichiarare: 
        1) la categoria di posti e la specialita' e, ove previsto, il
settore per i quali intende concorrere; 
        2) lo stato civile  e  il  numero  degli  eventuali  figli  a
carico; 
        3)  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2  del
presente bando; 
        4) il possesso della  laurea  specialistica  o  della  laurea
magistrale o titolo equipollente richiesto, con  esclusione,  quindi,
dei diplomi universitari, delle  lauree  c.d.  «triennali»  o  di  «I
livello» (indicare  la  classe  di  laurea  e  il  titolo  di  studio
prescritto  per  la  partecipazione  alla  specialita'  cui   intende
concorrere), l'Universita' presso cui e'  stato  conseguito,  con  il
relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito,  la
data di conseguimento e il voto; 
        5) di essere iscritto,  se  concorrente  per  la  specialita'
«sanita'»,  all'albo  dei  medici-chirurghi.  I  concorrenti  per  la
specialita'   «infrastrutture»   devono    indicare    il    possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al  titolo
di studio richiesto; 
        6) il possesso dei titoli di merito di cui all'allegato  9  e
l'eventuale possesso di titoli  preferenziali  di  cui  all'art.  23,
comma 4, del  bando.  Al  riguardo,  si  precisa  che  e'  onere  del
candidato consegnare o far  pervenire,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso di tali titoli; 
        7) di essere disposto, al termine del corso di formazione,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base  delle
esigenze dell'Amministrazione; 
        8) di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli articoli  12,  13,  15,  16  e  23,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
preliminare  (eventualmente  prevista),  della  prova   scritta,   le
modalita' di notifica dei relativi esiti e  di  convocazione  per  le
prove successive,  la  valutazione  dei  titoli  e  le  modalita'  di
notifica della graduatoria unica di merito; 
      c) puo' richiedere di sostenere anche una prova facoltativa  di
conoscenza di una lingua straniera,  scelta  tra  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1  -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo  la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza,  e'  necessario  provvedere  alla  relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 28 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  2
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        1) oltre  i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        3) all'indirizzo P.E.C.  concorsoRTLA@pec.gdf.it  in  assenza
dei relativi presupposti. A tale fine,  fa  fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) se  previsto,  non  siano  sottoscritte  dal  candidato  e/o
corredate  da  scansione  fronte-retro  del  relativo  documento   di
riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
Istruttoria della  domanda  presentata  dai  militari  del  Corpo  in
                              servizio 
 
    1.  Nei  confronti  di  tutti   i   partecipanti,   la   relativa
documentazione caratteristica deve essere: 
      a) chiusa alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione previsto all'art. 3, comma 1; 
      b)  inderogabilmente  compilata  entro  il trentesimo   giorno,
revisionata e perfezionata - con  la  firma  per  presa  visione  del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione. 
    2. I Comandi di  secondo  livello  devono,  altresi',  comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento: 
      a) eventuali situazioni che possano comportare  la  perdita  di
uno dei prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
      b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso. 
                               Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 e della valutazione dei titoli  di  cui  all'art.  15,  le
strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di
finanza di cui all'allegato 2  delle  relative  norme  di  attuazione
approvate con determinazione del Comandante Generale  n.  225632,  in
data 20 luglio 2016, e successive modificazioni, con  riferimento  ai
candidati in servizio nella Guardia di  finanza  ammessi  alla  prova
scritta, devono: 
      a)  redigere  o  far  redigere  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) parificare  i  relativi  D.U.M.,  inderogabilmente  entro  i
termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo  le  modalita'
di cui alla circolare n. 225647/102, in  data  20  luglio  2016,  del
Comando Generale - I Reparto; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza (ex art. 10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»); 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  Centro  di  Reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    3. E' altresi' onere dei candidati consegnare o far pervenire  al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza - Reparto concorsi  -
Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia  ovvero  all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it: 
      a)  se  ammessi  alla  prova  scritta,  entro  il   giorno   di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 
        1) al fine di fornire, per la corretta valutazione  da  parte
della competente sottocommissione, eventuali  ulteriori  informazioni
di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella  domanda
di partecipazione  nonche'  di  presentare  eventuale  documentazione
probatoria - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti
dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non
indicati nella citata istanza  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  stessa.  Al
riguardo, si specifica che: 
          (a) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente
presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la  durata  e
la tipologia di impiego svolto; 
          (b)  per  gli  eventuali   diplomi   di   specializzazione,
dottorati      di      ricerca,      master      e      corsi      di
specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in  aggiunta
al titolo di studio richiesto,  e'  necessario  fornire  informazioni
utili all'individuazione dell'Ente presso il quale tali  titoli  sono
stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto  degli
stessi; 
        2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di  cui
all'allegato 9, specificando se indicate  o  meno  nella  domanda  di
partecipazione. 
    Non   saranno   oggetto   di   valutazione    le    pubblicazioni
tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i  termini  sopra
indicati  e  i  titoli  di   merito   per   i   quali   la   preposta
sottocommissione non dispone, ai fini della corretta attribuzione  di
punteggio  maggiorativo,  di  informazioni  dettagliate   e/o   della
documentazione attestante il  relativo  possesso  entro  la  data  di
scadenza dell'istanza di partecipazione al concorso ovvero presentati
oltre la data di svolgimento della prova scritta; 
      b) se ammessi alla prova orale, entro  la  data  di  rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il  possesso  di  taluno  dei
titoli preferenziali di cui  all'art.  23,  comma  4,  anche  se  non
indicati  nella  domanda  di  partecipazione  al   concorso   purche'
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della stessa. I titoli preferenziali  in  relazione  ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra  indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno  comunque
valutati  qualora  l'aspirante  abbia  indicato  nella   domanda   di
partecipazione o abbia comunicato - in forma scritta - entro la  data
di effettivo svolgimento della prova orale l'Amministrazione pubblica
che la detiene. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali  per  i
quali  la  preposta  sottocommissione  non  dispone  di  informazioni
dettagliate per la  corretta  attribuzione  della  preferenza  ovvero
presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova orale. 
    Qualora la documentazione di cui alle lettere a) e b) sia inviata
tramite posta elettronica certificata,  ai  fini  dell'individuazione
del termine di presentazione, fara'  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza   della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
un ufficiale (segretario) e almeno quattro ufficiali della Guardia di
finanza, periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano  a  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata, per l'effettuazione: 
        1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e  della
prova orale di ciascuna specialita' a concorso, da: 
          (a) un ufficiale della Guardia di  finanza  appartenente  o
impiegato     alla      medesima      specialita'      del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
          (b) un esperto in una o piu' materie  oggetto  delle  prove
scritta e orale; 
        2) della prova facoltativa di lingua straniera, da  ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa; 
      b)   lettera   d),   puo'   avvalersi,   altresi',   ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi. 
                               Art. 9 
 
                 Adempimenti delle Sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  8,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 10 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 11 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 12 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al  concorso  sono  sottoposti  a  un'eventuale  prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana, a partire dal 1° marzo 2022. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  convocati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti a partire  dal  3°  giorno  successivo  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui  all'art.  3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico e Comunicazione Interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3.  La  prova  preliminare  sara'  svolta   qualora   il   numero
complessivo di domande validamente presentate, relativo  a  tutte  le
specialita' a concorso, sia  superiore  a  900.  In  ogni  caso,  non
saranno  sottoposti  alla  predetta  prova  i  concorrenti   per   le
specialita' per le quali il numero di domande validamente  presentate
non sia superiore a: 
      a) n. 180, per la specialita' amministrazione; 
      b) n. 60, per la specialita' commissariato; 
      c) n. 240, per la specialita' telematica; 
      d) n. 180, per la specialita' infrastrutture; 
      e) n. 60, per la specialita' motorizzazione - settore navale; 
      f) n. 180, per la specialita' sanita'. 
    Di tale circostanza, sara' data comunicazione con l'avviso di cui
al comma 2. 
    4. I concorrenti che non si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 22, comma 1. 
    5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare ai candidati non sara' pubblicata. 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  13  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nelle prime: 
      a) n. 60 posizioni per la specialita' amministrazione; 
      b) n. 20 posizioni per la specialita' commissariato; 
      c) n. 80 posizioni per la specialita' telematica; 
      d) n. 60 posizioni per la specialita' infrastrutture; 
      e) n. 20 posizioni per la specialita' motorizzazione -  settore
navale; 
      f) n. 60 posizioni per la specialita' sanita'. 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso  punteggio  del  candidato  classificatosi,  nell'ambito   dei
predetti posti, all'ultima posizione. 
    I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata  della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione  Interna
della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 13 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare  di  cui
all'art.  12,  se  effettuata,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza
attendere alcuna convocazione, per sostenere la prova  scritta,  alle
ore 8:00 del 17 marzo 2022, nella sede che sara' resa  nota  con  uno
degli avvisi di cui all'art. 12, commi 2  o  11,  che  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata di sei  ore,  ad  eccezione  di
quella  per  la  specialita'  «infrastrutture»,  per  la  quale  sono
previste otto ore, consiste nello  svolgimento  di  un  elaborato  di
cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita'
a concorso, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4  alla
presente determinazione. 
    In particolare,  ai  candidati  concorrenti  per  la  specialita'
«Infrastrutture», sara' consentito, per lo svolgimento della suddetta
prova, l'utilizzo di: 
      a) qualsiasi manuale di ingegneria e di architettura; 
      b) prontuario per il  calcolo  degli  elementi  strutturali  in
cemento armato e acciaio; 
      c) normativa di settore non commentata; 
      d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre. 
    3. Con l'avviso di cui al comma 1 sara'  comunicato  altresi'  il
termine entro il quale  saranno  pubblicati  gli  esiti  della  prova
scritta e della valutazione dei titoli. 
    4. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno rese note con ulteriore avviso pubblicato sul portale  attivo
all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»   e   presso   l'Ufficio
Centrale Relazioni con il  Pubblico  e  Comunicazione  Interna  della
Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.  51,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 14 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1) del medesimo
art. 8, e ai candidati e'  fatto  obbligo  di  osservare,  in  quanto
compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
      a) codici e testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
      b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei  sinonimi
e contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
    Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o,  comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione. 
                               Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera  a),
punto 1), del medesimo art. 8, procede alla  valutazione  dei  titoli
attribuendo  a  ciascun  candidato  la  maggiorazione  di   punteggio
determinata sulla base di quanto riportato nella scheda  in  allegato
9. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7. 
    3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore  di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. 
                               Art. 16 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8. 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda
cifra decimale. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  entro  la  data
comunicata con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3,  con  avviso
disponibile       sul       portale       attivo        all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico e Comunicazione Interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51,  Roma  (numero  verde:  800669666).  Con  il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data  di
pubblicazione dell'esito della prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  -  nell'ordine   e   in   sequenza   -   all'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale o  presso  l'Ufficio
di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi  i  giorni
di sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione  dell'avviso
relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 17 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati idonei alla  prova  scritta  di  cui  all'art.  13,  in
ragione delle condizioni in cui si trovano al  momento  della  visita
medica  di  primo  accertamento  effettuata  presso  il   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle,  n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e  successive  modificazioni,  e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza disponibili  sul  sito  internet  del  Corpo
«www.gdf.gov.it». 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale 155/2000  e  successive  modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso  di  un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'   rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 16, comma 6. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei  365  giorni  antecedenti  alla  data  di
convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui  al
comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti  dalla
Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti  esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla   data   di   effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica,  il  giudizio  definitivo  e'  espresso  tenendo  conto
dell'eta', del  grado,  delle  categorie  e  degli  incarichi  svolti
nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui al  comma  1,  e'
immediatamente comunicato  all'interessato,  il  quale,  qualora  non
idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di Reclutamento  la
richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a  eccezione
dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e II livello. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma  7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  Reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento  -  Reparto  concorsi  -  Ufficio
procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il
termine comunicato dal predetto Reparto. 
    Entro tale ultimo termine,  la  citata  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In  ogni   caso,   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di Reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati che possono  impugnarli  producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e),  sono  parimenti  ammessi,  con  riserva,  gli  aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta  di  cui  al
comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  Reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche  e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 18 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
                            psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  la  visita  medica   di   primo
accertamento devono presentare, in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e
4.000 Hz; 
      d) se di sesso  femminile,  ecografia  pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere  rilasciata
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  Reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  6),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la
data di  convocazione  alle  visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo  della
guardia di finanza, un test di  gravidanza  effettuato  in  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui al successivo comma 3. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento: 
      a) con riserva,  alle  prove  orali  e  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      b) anche in deroga per una sola volta  ai  limiti  di  eta',  a
svolgere le predette visite  mediche  e  il  successivo  accertamento
dell'idoneita' attitudinale, nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi  necessari  per  la  definizione  della  graduatoria  del
presente concorso. 
    4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
      b) lettere c), d) e  g)  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non  si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 19 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  8,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet «www.gdf.gov.it». 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  8,  comma
1, lettera d). 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento  attitudinale  e
quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di  cui  all'art.  17,
comma 10, sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  e  la  prova
facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell'ora comunicati  dal
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non  idonei
sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 20 
 
         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 
 
    1. La prova orale - che ha luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del  comma  4,
lettera a), punto 1), del medesimo art. 8 - ha una durata massima  di
45 minuti per ciascun concorrente  e  verte  sugli  stessi  programmi
riportati in allegato 4. 
    2. I citati programmi sono suddivisi in tesi (allegato  7)  e  su
due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato  alla  seconda  cifra
decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i  punti  attribuiti
dai singoli esaminatori e dividendo tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la  votazione
minima di diciotto trentesimi. 
    5. Coloro  che  riportano  una  votazione  inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale,  e'
sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  c),
con le modalita' indicate in allegato 8. 
    8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa e' espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8. 
    9. La sottocommissione assegna,  per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato  secondo  le
modalita' di cui al comma  3.  Il  candidato  che  riporta  un  punto
compreso tra diciotto e trenta trentesimi  consegue,  ai  fini  della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate  in  allegato
8. 
    10. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un  membro
della  sottocommissione,  e'  reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai
candidati  ricorrendo,  ove  necessario   per   il   rispetto   delle
prescrizioni in tema di  prevenzione  e  protezione  dal  rischio  di
contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito della  prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 
                               Art. 21 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 22, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabili per sostenere: 
      a) la prova  preliminare  di  cui  all'art.  12,  se  prevista,
l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui  all'art.   17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art.  19  e  la
prova  orale  di  cui  all'art.  20,   e'   escluso   dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
8, comma 1, lettere a), b), c) e d),  hanno  facolta'  -  su  istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause  di  forza  maggiore  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it; 
      b) la  prova  scritta  di  cui  all'art.  13,  e'  escluso  dal
concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera  a)  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo art. 22, comma 1. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 22 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  3,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali  misure
nel cui ambito sono previste le medesime  specialita'  per  le  quali
hanno presentato domanda di partecipazione. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it e corredata  da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla  frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate, secondo i
seguenti criteri: 
        1) l'esito della prova preliminare e' validato; 
        2) la maggiorazione di  punteggio  ottenuta  all'esito  della
valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi  criteri
fissati dalla preposta  sottocommissione  e  considerando  anche  gli
ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
presente concorso, purche' presentati al Centro di  Reclutamento  nei
termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7; 
        3) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
cultura tecnico-professionale e' confermato; 
        4)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
        5)  il  punto  di  merito  conseguito  alla  prova  orale  e'
confermato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17. 
    4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei  posti
di cui  all'art.  1,  costituisce  formale  revoca  della  richiamata
istanza di rinvio. 
                               Art. 23 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella predetta graduatoria, secondo l'ordine  di
punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito  il
giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art.  1,
comma 3, ad esclusione delle lettere c) e g). 
    3. Il predetto punteggio di  merito  complessivo  e'  dato  dalla
somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti,  secondo
quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 20: 
      a) nella valutazione dei titoli; 
      b) nella prova scritta; 
      c) nella prova orale; 
      d) nella prova facoltativa di conoscenza  di  lingua  straniera
eventualmente sostenuta. 
    4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in  assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7. 
    5. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
vincitori del  concorso  i  candidati  che,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di cui al comma 1, sono compresi  nel  limite  dei  posti
messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta,  ai  limiti
di eta', a  svolgere  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  e
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui agli articoli 17  e
19 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nell'ambito della procedura concorsuale  portata  a
conclusione, nella graduatoria unica di merito del presente  concorso
e, se nominate  vincitrici,  avviate  alla  frequenza  del  corso  di
formazione in aggiunta ai  vincitori  del  concorso  cui  sono  state
rinviate; 
      b) nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai  soli  fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso e  iscritte  in  ruolo
nell'ordine  della  relativa  graduatoria  di  merito.  Gli   effetti
economici della  nomina  decorrono,  in  ogni  caso,  dalla  data  di
effettivo incorporamento; 
      c) una volta ultimato  il  corso  di  formazione,  iscritte  in
ruolo,   previa   rideterminazione   dell'anzianita'   relativa   con
riferimento  al  corso  originario,   sulla   base   del   punto   di
classificazione finale riportato al termine dello stesso corso. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei, uno o piu' posti  di
cui all'art. 1, comma 1, rimangano scoperti,  le  unita'  disponibili
sono  equamente  ripartite  e/o  conferite  in  aumento  alle   altre
specialita' secondo il seguente ordine di priorita': 
      a) amministrazione; 
      b) telematica; 
      c) sanita'; 
      d) infrastrutture; 
      e) commissariato; 
      f) motorizzazione - settore navale. 
    8. La graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale
attivo  all'indirizzo   «https://concorsi.gdf.gov.it»,   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
                               Art. 24 
 
    Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso 
 
    1.  I  vincitori  sono  ammessi  al  corso  di  formazione,   che
frequenteranno con il grado  di  tenente  in  qualita'  di  ufficiali
allievi  e  fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  3,   previo
superamento della visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti presso il  competente  Ufficio  Sanitario  dell'Accademia,
prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di un ufficiale
medico del Corpo individuato  dal  Comandante  del  citato  Istituto.
Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico  puo'
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a  una
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi,  se  necessario,
anche del supporto tecnico del Centro di Reclutamento  della  Guardia
di finanza, al  fine  di  accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I vincitori risultati idonei alla  visita  medica  di  cui  al
comma 1 sono: 
      a) avviati alla frequenza  di  un  corso  di  formazione  della
durata di un anno; 
      b) immediatamente, dopo la visita medica  di  incorporamento  e
comunque prima dell'inizio del corso, previa  sottoscrizione  di  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva  ammissione  al
corso, nominati tenenti in servizio permanente  effettivo  del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e  iscritti
in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del  concorso.
Gli effetti economici della nomina decorrono,  in  ogni  caso,  dalla
data di effettivo incorporamento. Se gia'  in  servizio  nelle  Forze
armate o nelle altre Forze di polizia,  devono  essere  collocati  in
congedo/dimettersi  dalle  rispettive  amministrazioni  e  consegnare
all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 
        1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata; 
        2) della dichiarazione di accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo  corrispondente  a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente  dalla
data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate, per ciascuna
specialita', altrettante ammissioni al corso stesso, secondo l'ordine
della graduatoria unica di merito ed eventualmente di quanto previsto
all'art. 23, comma 7. Decorso il termine per le ulteriori  ammissioni
al corso a seguito di rinunce o decadenze,  la  relativa  graduatoria
cessa di avere validita'. 
    5. Al termine del corso di formazione l'anzianita'  relativa  dei
tenenti e'  rideterminata  in  base  al  punteggio  conseguito  nella
graduatoria di fine corso. 
    6. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione: 
      a)  se  provenienti  da  personale   appartenente   al   Corpo,
riassumono la precedente posizione di  stato.  Il  periodo  di  corso
effettuato  e',  in  tale  caso,  computato  per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio e di grado; 
      b) sono collocati in congedo, nei restanti casi. 
                               Art. 25 
 
     Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno  e
nell'ora stabiliti per l'espletamento delle  procedure  propedeutiche
all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante dell'Accademia della Guardia  di  finanza,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it   sono
valutati  a  giudizio  discrezionale  e  insindacabile   del   citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra
data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 24. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del citato Reparto di Istruzione. 
    3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 26 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, a eccezione della lettera c), ai candidati in  servizio  nel
Corpo della guardia di finanza sono concesse  licenze  straordinarie,
per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami,  fino  alla  concorrenza  di  giorni
trenta, puo' essere concessa per la  preparazione  agli  esami  orali
solo a  coloro  che  avranno  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'
all'accertamento attitudinale. 
    Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il limite  massimo  di  45  giorni  annui  di  licenza  straordinaria
previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 27 
 
      Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1.  Ulteriori  informazioni  sulla  procedura  e  relativi  esiti
possono   essere   reperiti   sul   portale   attivo    all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)  indicato  da
ogni  candidato  all'atto  della  presentazione  della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
della  graduatoria  unica   di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
                               Art. 28 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il Titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il «punto di contatto» del Titolare e' il Centro di  Reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it; 
      b) il Responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della  guardia  di  finanza  puo'  essere  contatto  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1)  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  procedure   di
selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e  successive
modificazioni     nonche'     alla     tutela     degli     interessi
dell'Amministrazione    presso    le     giurisdizioni     ordinaria,
amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
      L'esercizio dei predetti diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di Reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico