Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 28-01-2022 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 27-02-2022) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un archivista della banda musical ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-01-2022 |
Data Scadenza bando | 27-02-2022 |
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (Scad. 27-02-2022)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un archivista della banda musicale della Guardia di finanza.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della banda musicale del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in particolare, l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi da 102 a 107; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73, comma 14; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni; Vista la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita' gerarchiche del Corpo; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti del ruolo degli esecutori e dell'archivista della banda musicale della Guardia di finanza: Prime parti A 1° corno; 1° flicorno soprano in Sib n. 1; 1° flicorno sopranino in Mib; 1° flicorno tenore in Sib; Prime parti B 1° fagotto; Seconde parti A 1° corno inglese (con l'obbligo dell'oboe); 3° corno; Seconde parti B piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione); Terze parti B 3° clarinetto basso in Sib (con l'obbligo del clarinetto contrabbasso in Sib); 5° corno; 3° flicorno basso in Sib; 2° tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione); archivista. E' ammessa la partecipazione anche per piu' parti e strumenti. 2. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; c) valutazione dei titoli; d) prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 14; e) visita medica di controllo. 3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere la nomina a vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di governo.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 1. Possono partecipare ai concorsi: a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta'; 2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 4) non risultino, alla data di immissione nella banda musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa; 7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 8) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento del quarantesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 2) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 3) godano dei diritti civili e politici; 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati, in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 7) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 8) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 10) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 11) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 12) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza. 2. Tutti i candidati devono inoltre possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente riconosciute; b) se partecipante ai concorsi per esecutori, diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; c) se concorrente per il concorso per archivista, compimento inferiore di composizione o uno dei sottoelencati diplomi accademici di I livello di: 1) strumentazione e composizione per orchestra di fiati; 2) composizione; 3) direzione d'orchestra di fiati; 4) direzione d'orchestra. I titoli sub b) e c) devono essere conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di immissione nella banda musicale del Corpo della guardia di finanza. 4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorita': a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; c) Sottocapo di Stato maggiore e Capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi ufficio; d) Comandante del Quartier generale, Comandante del Centro informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro logistico, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro navale e Comandante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata. 3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»), rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QR-code disponibile sull'app mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . 5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 4. 6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. I militari che risultano assegnati a una sezione di Polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata che la vincita di uno dei concorsi comporta il trasferimento del militare. Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. 7. Successivamente al termine di cui ai commi 1 e 4, eventuali variazioni: a) di residenza, dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it b) del reparto di appartenenza, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante appartenente al Corpo all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato: a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati: 1) luogo di residenza, account di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo Utente; 2) se appartenente al Corpo, grado, matricola meccanografica e reparto di appartenenza, data di arruolamento e di promozione al grado attuale. In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica; b) deve dichiarare: 1) la/le parte/i e lo/gli strumento/i per il/i quale/i intende concorrere; 2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; 3) il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso il quale e' stato conseguito; 4) se partecipante per i concorsi per esecutore, il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o per uno strumento affine nonche' la data e l'istituto presso il quale e' stato conseguito; 5) se concorrente per il posto da archivista, il possesso del compimento inferiore di composizione o di uno dei sottoelencati diplomi accademici di I livello di: (a) strumentazione e composizione per orchestra di fiati; (b) composizione; (c) direzione d'orchestra di fiati; (d) direzione d'orchestra, nonche' la data e l'istituto presso il quale e' stato conseguito; 6) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando; 7) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate o di polizia, anche ai fini del diritto all'incremento dei limiti di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1); 8) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 17. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 9) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 14 e 17, concernenti, tra l'altro, il calendario di convocazione alle prove selettive, le modalita' di svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e delle prove d'esame nonche' le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito. 2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata. 3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 22 del bando di concorso; b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano: 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda; 2) con modalita' differenti da quelle previste; 3) all'indirizzo di posta elettronica concorsobanda2022@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o non siano corredate dal documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi ai concorsi, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione alla banda musicale del Corpo.
Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1; 2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione; b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1; c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso. 2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante generale e successive modificazioni e integrazioni, devono: a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»; e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 13, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 17 del bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento degli accertamenti psico-fisici, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di reclutamento. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento degli accertamenti psico-fisici l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento degli accertamenti psico-fisici. 5. La documentazione attinente il possesso dei titoli maggiorativi di cui all'art. 17 del bando: a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; b) se riferita alle attivita' didattiche e a quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche), deve riportare l'ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la durata e la tipologia di incarico. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo ed e' ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, composta da: 1) l'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, membro; 2) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, per i concorsi per esecutori membro; 3) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (area funzionale c), per il concorso per archivista, membro; 4) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando generale della guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi a sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgera' a partire dall'8 marzo 2022 e, se idonei, agli accertamenti attitudinali. Gli appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri» del Corpo sono ammessi a sostenere direttamente gli accertamenti attitudinali. 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento dei suddetti accertamenti e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti a partire dal 1° marzo 2022 mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza in ragione delle condizioni in cui si trovano i candidati al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 6. Per il conseguimento della prescritta idoneita', gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di: a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; b) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli); 2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 7. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 8. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con avviso di cui al comma 2. In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 9. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 7, hanno gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 8. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza, non sono sottoposti alla visita medica. 11. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e II livello. 12. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui al comma 11, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto. Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati; b) non e' accolta: 1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 11; 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 14. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 7, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 11. 15. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 16. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 14, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 11 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 13, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 17. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 18. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale: a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto. La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita'; g) se di sesso femminile, un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione che escluda la sussistenza di detto stato. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere gli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 2. Sono causa di esclusione dal concorso: a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c), d) e g), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti (non appartenenti alla Guardia di finanza nonche' gia' in servizio nel Corpo appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri») e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 5. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono convocati per sostenere le prove d'esame. I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14 Prove d'esame 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori» partecipanti ai concorsi per esecutori sono ammessi a sostenere le seguenti prove: a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facolta' di essere accompagnato da un proprio pianista; b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani musicali scelti dalla competente sottocommissione; c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di appartenenza nell'organico della Banda musicale. Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi. La sede, l'elenco dei candidati, il calendario e le modalita' di svolgimento delle suddette prove e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 20 giugno 2022, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove: a) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani, a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio originale e non dello strumento stesso; b) i concorrenti delle «prime parti A e B» devono, inoltre, dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi. Per la convocazione alle prove in argomento, avviso analogo a quello del comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire dal 20 ottobre 2022. 3. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori» partecipanti al concorso per archivista, sono ammessi a sostenere le seguenti prove: a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da svolgere in un tempo massimo di quattro ore; b) individuazione degli errori presenti in una partitura per banda a grande organico Vesselliano, scelto dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da svolgere in un tempo massimo di tre ore; c) redazione, in un tempo massimo di quattro ore, di un elaborato sui seguenti argomenti: conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale; procedure di collocazione, gestione della circolazione dei documenti e del prestito; tecnologie informatiche e telematiche per i servizi di biblioteca e di documentazione. Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi. Per la convocazione alle prove in argomento, l'avviso di cui comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire dal 16 maggio 2022. 4. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al comma 3 sono ammessi a sostenere una prova orale, della durata non superiore a 60 minuti per ciascun candidato, consistente: a) nella discussione degli elaborati di cui alle precedenti prove indicate al punto 3, lettere a), b) e c); b) nell'accertamento della conoscenza: 1) specifica degli strumenti adoperati nella banda di carattere Vesselliano, nelle fanfare e nelle varie tipologie di organici bandistici; 2) dei vari tipi di partitura; 3) della storia della banda e degli strumenti a fiato ed a percussione; c) nella copiatura, con il software Finale (MakeMusic), di una pagina di un brano per banda a grande organico Vesselliano, scelto dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da svolgere in un tempo massimo di trenta minuti, all'esito della quale e' attribuito un unico voto espresso in cinquantesimi. Per la convocazione alle prove in argomento, l'avviso di cui comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire dal 30 agosto 2022. 5. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere le prove d'esame di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 7. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 8. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 9. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 10. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto da parte della competente sottocommissione agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame. Per il concorso di archivista il risultato della valutazione dei titoli agli interessati sara' effettuata prima del sostenimento della prova orale di cui al comma 4.
Art. 15 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, comma 1, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 13 e 14, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), ed e), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 1. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure ove saranno previste le medesime figure professionali (esecutori e/o archivista) per le quali hanno presentato domanda di partecipazione. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. 2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
Art. 17 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) predispone le graduatorie finali di merito, distinte per parti, per strumento e per l'archivista. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c) ed e). 3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame, di cui all'art. 14, ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti di cui: a) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); b) sino ad un massimo di punti quattro, per i titoli didattici (incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); c) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli professionali (attivita' e incarichi svolti). 5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza. 6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. 7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 9. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 11 e 13, nell'ambito del primo analogo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di istruzione effettivamente frequentato. 10. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso. 11. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18 Ammissione alla banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. All'atto dell'ammissione alla banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica. La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di reclutamento. 4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso. 5. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, copia: a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei trenta giorni dall'ammissione alla banda musicale, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 7. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella banda musicale della Guardia di finanza e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti al predetto complesso bandistico non sono avviati a tale ultimo corso. 8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 7 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 10. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non gia' appartenente al Corpo. Se gia' appartenente alla Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito, continuando a prestare ivi servizio. 11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19 Mancata presentazione presso la banda musicale 1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati rinunciatari qualora non si presentino nel giorno stabilito dall'amministrazione. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, sono comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Vice Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rm0060000p@pec.gdf.it che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 18. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della banda musicale del Corpo.
Art. 20 Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui all'art. 14. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 21 Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e modalita' di notifica 1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'app mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale. 2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti ai concorsi saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ogni candidato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattivita' di detta casella postale. 3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it
Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo. 2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it; c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; d) il trattamento dei dati personali: 1) e' finalizzato: (a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e successive modificazioni, nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 e successive modificazioni; (b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD; 3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale; 6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD; e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati; f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo. 3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza); b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Roma, 20 gennaio 2022 Il Comandante generale: Zafarana
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