Concorso per 6 assistenti informatici (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 01-02-2022 |
Sintesi: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 03-03-2022) Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II - F2, a tempo pieno e determinato de ... |
Ente: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-02-2022 |
Data Scadenza bando | 03-03-2022 |
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CONCORSO (Scad. 03-03-2022)
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II - F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
IL SEGRETARIO GENERALE della giustizia amministrativa Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il capo H del titolo II nonche' l'Allegato 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all'allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un primo scaglione di: centoventi funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III - F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione a tempo determinato di centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso «GA100»), sette funzionari informatici (cod. concorso «GA200»), tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») e trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di cui al bando del Segretario generale della giustizia amministrativa del 21 giugno 2021; Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 35, comma 7; Visti i decreti n. 381 del 10 novembre 2021 e n. 413 del 23 novembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa, con i quali si e' proceduto allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per il profilo di assistente informatico per le sedi indicate nei suddetti decreti; Visto il decreto n. 382 del 10 novembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa con il quale e' stata avviata, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unita' residue, a completamento del reclutamento del primo scaglione di complessive centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa con il quale - all'esito della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10 novembre 2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»), a completamento del primo scaglione di complessive centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 307 del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Ritenuto di riformulare, ai sensi del citato decreto interministeriale del 9 novembre 2021, il bando di concorso di cui al decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»), eventualmente elevabili di un numero di posti pari a quelli che dovessero rendersi successivamente disponibili sempre tra i posti degli assistenti informatici vincitori del concorso bandito in data 21 giugno 2021 del primo scaglione di centosessantotto unita' facenti parte del contingente da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, da assegnare agli Uffici per il processo della giustizia amministrativa. 2. Le unita' di personale, di cui al comma 1, sono distribuite presso le sedi degli Uffici giudiziari, per il potenziamento degli Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione dell'arretrato, come di seguito indicato: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un posto; iii) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due posti; iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, un posto.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all'art. 3. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 2. Non possono accedere al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 3. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti 1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per il profilo di assistente informatico (cod. concorso «GA400»), sono quelli di seguito indicati: diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. 2. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare coloro che possiedono i seguenti titoli: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. L-08 - Ingegneria dell'informazione; ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; iv. L-35 - Scienze matematiche; v. L-41 - Scienze statistiche; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: vi. LM-17 - Fisica; vii. LM-18 - Informatica; viii. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; ix. LM-29 - Ingegneria elettronica; x. LM-31 - Ingegneria gestionale; xi. LM-32 - Ingegneria informatica; xii. LM-40 - Matematica; xiii. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; xiv. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; xv. LM-66 - Sicurezza informatica; xvi. LM-82 - Scienze statistiche; xvii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; xviii. LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione o in data science; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. 3. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione. 4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con provvedimento motivato. 5. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 6. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.
Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalita' 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. Ogni candidato puo' presentare domanda di partecipazione per un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso di presentazione di piu' domande si ritiene valida la domanda presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita revoca di ogni precedente domanda. 3. Salvo il caso previsto dal successivo comma 4, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l'apposito modulo elettronico, attraverso il portale dei concorsi raggiungibile dal sito istituzionale della giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) seguendo la procedura ivi indicata. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 4. Possono avvalersi delle modalita' cartacee di presentazione della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo del portale concorsi della giustizia amministrativa. Gli stessi presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e la inviano o la consegnano a mano entro il temine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: «Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione - Ufficio gestione, corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma» indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura oggetto della domanda. 5. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della domanda di partecipazione, nei casi previsti al comma 4, si considera utile la data della spedizione. 6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo della giustizia amministrativa, i candidati saranno informati del ripristino delle attivita' mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 3. 7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del proprio recapito ne' di eventuali disguidi determinati da una non corretta esecuzione delle procedure prescritte. Lo stesso vale per l'inesatta, tardiva o mancata comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4. 8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 3, possono essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicata nel medesimo portale. 9. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio Bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale «contributo concorso a tempo determinato di n. 6 assistenti informatici».
Art. 5 Contenuto della domanda di partecipazione 1. Nella domanda, da compilarsi secondo il modulo di cui all'allegato 2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) l'ufficio per cui intende partecipare ed il relativo codice della procedura medesima indicato all'art. 1, primo comma; b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se nato all'estero, lo Stato e la localita'; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) il codice fiscale; f) di godere dei diritti civili e politici; g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti; i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero); j) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; k) il possesso delle qualita' morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di diversa causa di risoluzione del rapporto di impiego, il candidato deve indicarla espressamente. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329; m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica amministrazione; n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio, danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e presentati su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalita' prescritte; o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego cui il concorso si riferisce; p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria condizione e specificare l'ausilio, anche informatico, e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. A tal fine, il candidato portatore di handicap deve attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; p-bis) il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; q) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art. 4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso di validita' nonche' copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione. 3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale dei concorsi della giustizia amministrativa. Per i candidati di cui all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con le stesse modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione.
Art. 6 Cause di esclusione 1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari o tardive, che non siano state trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste nel medesimo articolo e nell'art. 5. 2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del presente bando. 3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 4. L'eventuale esclusione verra' comunicata all'interessato.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. E' nominata un'unica commissione per tutte le sedi, composta da un magistrato dell'Ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia, uno dell'area amministrativa e uno dell'area tecnica. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.
Art. 8 Procedura concorsuale 1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I candidati che riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono ammessi alla prova scritta in ordine di punteggio, fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Laddove il numero di candidati con punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla prova scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello dell'ultimo degli ammessi. 2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante. 4. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento della stessa.
Art. 10 Prova scritta 1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi; b) elementi di diritto amministrativo processuale. 2. La data della prova sara' pubblicata a partire dal giorno 3 marzo 2022 sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella Sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero intervenire successivamente, anche alla luce dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalita' di espletamento della prova scritta anche tenendo conto dell'andamento dell'emergenza epidemiologica. Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell'amministrazione. Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere piu' lunghi di due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi swatch touch o tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi dizionari, codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 5. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso. 6. L'elaborato oggetto della prova scritta e' valutato in trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti. 7. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati all'allegato 1, la commissione esaminatrice e' autonoma nell'individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione della prova scritta.
Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 1. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 4. L'amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 5. La graduatoria ha validita' sino alla pubblicazione della graduatoria relativa al reclutamento del secondo scaglione di unita', indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e la trasmette al segretario generale per la giustizia amministrativa per la relativa approvazione. 2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso in un Ufficio giudiziario, l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'art. 1, comma 2, del presente bando. 3. Con apposito provvedimento del segretario generale della giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede 1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta mesi). 2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il segretario generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio del processo. 3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante il periodo di durata del contratto. 4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con presa di servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per tutti gli Uffici del processo. 5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego da svolgere. 7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 10. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, saranno considerati rinunciatari. 12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.
Art. 14 Cause di incompatibilita' 1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 15 Trattamento economico 1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli assistenti addetti all'Ufficio per il processo sono equiparati all'Area II, posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e' autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
Art. 16 Valutazione del servizio prestato 1. L'amministrazione della giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal segretario generale della giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso 1. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali. 2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli Uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura concorsuale e' in capo al Segretariato generale della giustizia amministrativa.
Art. 18 Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 20 gennaio 2022 Il Segretario generale: Carlotti
Allegato Tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate. Non e' possibile superare il tetto massimo di 30 punti. Gli ulteriori punti conseguiti non saranno considerati utili ai fini della valutazione. 1) titoli di studio richiesto per l'accesso: max 25 punti (max 30 per i giovani v. NB) a) diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore; punti 5; b) voto del diploma di maturita', secondo la seguente tabella: ===================================================================== | Voto di maturita' in | Voto di maturita' | | | sessantesimi | in centesimi | Punti attribuiti | +=========================+===================+=====================+ | 36-37/60 | 60-62/100 | 8 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 38-40/60 | 63-67/100 | 9 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 41-42/60 | 68-70/100 | 10 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 43-44/60 | 71-74/100 | 11 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 45-46/60 | 75-77/100 | 12 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 47-48/60 | 78-80/100 | 13 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 49-50/60 | 81-84/100 | 14 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 51-52/60 | 85-87/100 | 15 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 53-54/60 | 88-90/100 | 16 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 55-56/60 | 91-94/100 | 17 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 57-58/60 | 95-97/100 | 18 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 59/60 | 98-99/100 | 19 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ | 60/60 | 100/100 | 20 | +-------------------------+-------------------+---------------------+ NB. Il punteggio attribuito per la votazione e' aumentato del doppio qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. 2) titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo; max 5 punti; a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2 punti; per ogni laurea specialistica o magistrale 3 punti; NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati nell'art. 3, comma 2, del bando. Il relativo punteggio e' calcolato secondo i seguenti criteri. 1) titoli di studio max 25 punti (30 per i giovani: v. N.B.) a) titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso: a. laurea triennale punti 2; b. laurea specialistica punti 3; c. diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 3; d. laurea magistrale a ciclo unico: punti 3; b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento), della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica: a. 101/110 punti 12; b. 102/110 punti 13; c. 103/110 punti 14; d. 104/110 punti 15; e. 105/110 punti 16; f. 106/110 punti 17; g. 107/110 punti 18; h. 108/110 punti 19; i. 109/110 punti 20; j. 110/110 punti 21; k. 110/110 e lode punti 22; NB. Il punteggio attribuito per la votazione e' aumentato del doppio qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. 2) ulteriori titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo; max 5 punti; a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2 punti; per ogni laurea specialistica o magistrale 3 punti; NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5.
Allegato 2
SCHEMA DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico