Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 15-02-2022 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 17-03-2022) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro supe ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-02-2022 |
Data Scadenza bando | 17-03-2022 |
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CONCORSO (Scad. 17-03-2022)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»; Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1998; Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge; Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 8, recante «stato di previsione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro 300.000,00, per l'anno 2022, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, pari ad euro 300.000,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Universita' determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio secondo criteri di proporzionalita' alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari; Dispone: Art. 1 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 2. Per l'anno scolastico 2020/2021 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione: a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilita' di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, risultante al momento dell'approvazione delle graduatorie finali, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
Art. 2 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento. b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3. 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2020/2021 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico; indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Art. 4 1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso; c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al segretario generale per l'approvazione. 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando. Roma, 28 gennaio 2022 Il Segretario generale: Chieppa
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico