Concorso per 110 ispettori tecnici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 110 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 18-02-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 20-03-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore serviz ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-02-2022 |
Data Scadenza bando | 20-03-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 20-03-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio sanitario della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a), e successive modificazioni, che prevede che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l'art. 25-bis, che ne detta la disciplina; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l'art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonche' della professione ostetrica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa» e, in particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, e successive modificazioni, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 667, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n. 745, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n. 746, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 marzo 1995, n. 183, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61, nonche' l'allegato 1; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, con cui e' stato approvato il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2021, recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei Ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1; Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici e, in particolare, nella consistenza organica del settore di impiego servizio sanitario; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per provvedere alla copertura di centodieci posti disponibili nell'organico del ruolo degli ispettori tecnici, settore servizio sanitario, ripartiti in novantasei posti per il profilo professionale di infermiere, quattro posti per il profilo della prevenzione sui luoghi di lavoro, cinque posti per il profilo della riabilitazione motoria, un posto per il profilo di neurofisiopatologia, un posto per il profilo di radiologia medica, un posto per il profilo di audiometria, due posti per il profilo di laboratorio analisi; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego servizio sanitario, cosi' ripartiti: a) profilo professionale infermiere: novantasei posti; b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: quattro posti; c) profilo professionale della riabilitazione motoria: cinque posti; d) profilo professionale di neurofisiopatologia: un posto; e) profilo professionale di radiologia medica: un posto; f) profilo professionale di audiometria: un posto; g) profilo professionale di laboratorio analisi: due posti. 2. I seguenti posti sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti: a) profilo professionale infermiere: sedici posti; b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: un posto; c) profilo professionale della riabilitazione motoria: un posto. 3. Ciascun candidato puo' presentare domanda di partecipazione per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.
Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: a) un posto, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; b) diciotto posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; c) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale; d) due posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 28° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; e) possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) possesso della laurea, conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti): 1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) - professione sanitaria «infermiere»; 2) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT-4) - professione sanitaria «tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 3) profilo riabilitazione motoria: professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT-2) - professione sanitaria «fisioterapista»; 4) profilo neurofisiopatologia: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di neurofisiopatologia»; 5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»; 6) profilo audiometria: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico audiometrista»; 7) profilo laboratorio analisi: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di laboratorio biomedico»; g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione pertinente al profilo professionale prescelto, eccetto i candidati con iscrizione ai sensi della lettera h) avvenuta al termine delle procedure di equivalenza di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; h) iscrizione all'albo professionale pertinente al profilo professionale prescelto. 2. Il possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera f), non e' richiesto ai candidati iscritti al relativo albo professionale in base a titoli e abilitazioni previsti dalla normativa previgente a quella che ha introdotto il predetto titolo di studio. 3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente previsti per ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera f), accedono al concorso anche i candidati in possesso di laurea magistrale conseguita negli ambiti professionali rispettivamente corrispondenti presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati o equipollenti). 4. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni dell'art. 94 del medesimo decreto. 6. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del possesso dell'iscrizione all'albo professionale previsto dal comma 1, lettera h), che puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta' di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 7. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (Ag.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di Identita' Elettronica), rilasciata dal comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1) «Desktop» - si accede con PC a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE»; 2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «Desktop con smartphone» - si accede da PC e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il profilo professionale per il quale concorre; g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'Ufficio o Reparto in cui presta servizio; h) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame; i) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) del presente bando; l) il possesso del pertinente titolo di studio indicato dall'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'Universita' o dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni indicate in proposito dalla procedura on-line; m) il possesso della pertinente abilitazione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g); n) l'iscrizione all'albo professionale della pertinente professione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h). I candidati interessati potranno partecipare al concorso, con riserva, dichiarando di aver presentato la domanda di iscrizione all'albo professionale di riferimento, da conseguire entro l'inizio del prescritto corso di formazione; o) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; p) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; q) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nel ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; s) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC, allegheranno in copia un proprio documento di riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e della propria sede di servizio tramite l'Ufficio o Reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto ed e' composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due docenti e da uno o piu' esperti, con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, nelle materie relative ai settori e ai profili di cui all'art. 1. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Per la prova nella lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto in lingua inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica. 7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le mille unita', potra' essere integrata a ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) prova preselettiva, qualora sia disposta; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale; d) prova scritta; e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; f) prova orale. 2. L'Amministrazione puo' procedere, per motivi organizzativi, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di ogni altra indicazione prevista dalla normativa applicabile nel corso della procedura concorsuale, di cui sara' data tempestiva notizia sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 7 Eventuale prova preselettiva - disposizioni generali 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia complessivamente superiore a 5.000, potra' essere svolta, limitatamente ai profili professionali inclusi nell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, per i quali il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei posti rispettivamente messi a concorso, una prova preselettiva, volta a individuare i candidati da ammettere alla prova scritta. 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: a) profilo infermiere: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria; b) profilo riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa; c) profilo neurofisiopatologia: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni; d) profilo radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; radiologia e radioprotezione. 3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, la banca dati da cui si trae il questionario relativo a ciascuno dei profili professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo contiene 5.000 quesiti vertenti sulle materie rispettivamente elencate. 4. La banca dati e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva saranno pubblicati almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 5. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con quattro risposte, delle quali una sola e' esatta. 6. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. 7. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
Art. 8 Calendario e svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. L'eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che, unitamente all'indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della prova preselettiva, sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 8 aprile 2022, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso. 2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il numero di quesiti ed entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it. Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovra' essere stato generato casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preselettiva s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice forma, per ciascuno dei profili professionali per cui si e' svolta, la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato e' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web https://concorsionline.poliziadistato.it 4. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it ed e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti. 5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva, sara' convocato agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci volte il numero totale dei posti banditi per ciascun profilo professionale, nonche', in soprannumero, ogni interessato che abbia riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente ad assicurare la partecipazione alla successiva prova scritta di un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione potra' convocare ai suddetti accertamenti ulteriori aliquote di candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria. 7. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 10 Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. La sede, il diario e le modalita' di convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6 o 7, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore a medico superiore. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1. esame emocromocitometrico con formula; 2. esame chimico e microscopico delle urine; 3. creatininemia; 4. gamma GT; 5. glicemia; 6. GOT (AST); 7. GPT (ALT); 8. HbsAg; 9. Anti HbsAg; 10. Anti Hbc; 11. Anti HCV; 12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. 7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Essi consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 4. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13 Convocazione alla prova scritta e relativo diario 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, in numero pari al quadruplo dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, ogni interessato che abbia riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta, con avviso che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 10 giugno 2022. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova scritta s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 14 Prova scritta - disposizioni generali 1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato vertente su una o piu' delle seguenti materie: a) profilo infermiere: scienze infermieristiche generali e cliniche; anatomia e fisiologia umana; patologia generale; b) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e norme di diritto del lavoro; igiene degli alimenti e delle bevande e in ambito di sanita' pubblica e veterinaria; c) profilo riabilitazione motoria: anatomia, fisiologia e patologia della funzione motoria; prevenzione, cura e riabilitazione della funzione motoria; tecniche riabilitative manuali e strumentali; d) profilo neurofisiopatologia: anatomia, fisiologia e patologia delle strutture nervose umane; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni; tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative; e) profilo radiologia medica: anatomia, fisiologia e patologia umane; tecniche radiologiche; sorgenti di radiazioni ionizzanti, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica nucleare; radioprotezione; f) profilo audiometria: fisiologia ed anatomia dell'orecchio e della funzione uditiva e vestibolare umana; patologie del sistema uditivo e vestibolare; impiego dei dispositivi e delle strumentazioni per l'esecuzione delle prove non invasive psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare; g) profilo laboratorio analisi: principi di chimica; elementi di biochimica; tecniche delle analisi biomediche e delle indagini diagnostiche di laboratorio. 2. Durante il suo svolgimento, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che nella prova scritta riportano una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).
Art. 15 Valutazione dei titoli - disposizioni generali 1. Sono ammessi a valutazione, con i punteggi massimi rispettivamente attribuibili, i seguenti titoli di cultura e professionali: a) laurea triennale prevista quale requisito di ammissione (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), da valutarsi in ragione del punteggio conseguito: 1) da 91/110 a 110/110: proporzionalmente, fino a punti 0,5; 2) 110/110: punti 1; b) laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 3, o in settori scientifico-disciplinari comunque attinenti al settore di impiego, conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un istituto d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati o equipollenti): fino a punti 2, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera a) del presente comma; c) diplomi di specializzazione universitaria o di perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 1; d) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, in materie strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 2,5; e) abilitazione all'insegnamento di materie strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 0,5; f) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; g) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilita': fino a punti 1; h) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5. 2. Saranno valutati esclusivamente i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo. 3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che li inoltrera' al citato indirizzo PEC. 5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 16 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato interessato, assieme alla indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. Il colloquio, che s'intende superato dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi (6/10), verte sulle materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresi': a) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione; b) l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 17 Presentazione dei documenti 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritta e orale sono invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che li inoltrera' al citato indirizzo.
Art. 18 Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice elabora tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali, redigendole sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 3. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori, da inserirsi altresi' un'unica graduatoria finale comprensiva di tutti i vincitori, secondo il punteggio riportato. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 19 Corso iniziale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di formazione di cui agli articoli 25-bis, commi 8, 8-bis e 9, e 25-ter, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e' effettuata secondo le modalita' di cui agli articoli 25-bis, comma 10, e 25-ter, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, avranno in assegnazione, come prima sede di servizio, uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21 Accesso ai documenti amministrativi 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 22 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del concorso di cui al presente bando, con riferimento alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 23 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 15 febbraio 2022 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Giannini
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico