Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 24-03-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinie ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-02-2022
Data Scadenza bando 24-03-2022
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 24-03-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni con particolare riferimento  agli  articoli  679,  comma
2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi  1,
3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
-registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226-
concernente la sua nomina  a  direttore  generale  per  il  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Amiate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto  2013  n.  98  recante  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  Militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento Militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze amiate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  Forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante» Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante»  Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 259 e 260 la cui efficacia e'
stata prorogata al 31 marzo 2022 rispettivamente dall'art.  1,  comma
8, lettera a), numero 1 e lettera b), del decreto-legge  31  dicembre
2021, n. 228 recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini
legislativi»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025»; 
    Vista la lettera n. 141/1-6-2021 IS del 2 febbraio 2022  con  cui
il Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  ha  trasmesso  gli
elementi di programmazione per il  12°  concorso  triennale  per  671
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
    Vista la lettera dell'8 febbraio 2022 con cui lo  Stato  Maggiore
della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»  all'emanazione
del presente bando di concorso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'ammissione  al  12°  corso  triennale  di  671
allievi marescialli del ruolo  Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri
(2022-2025); 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al  12°  corso  triennale  (2022-2025)  di  671  allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Dei 671 posti messi a concorso, 134 sono riservati: 
      al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della  Marina
e dell'Aeronautica; 
      agli assistiti  dall'Opera  nazionale  di  assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina Militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in  possesso  dei  prescritti
requisiti. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei,  saranno
devoluti  agli  altri  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    4.  Con  successivo  decreto  sara'  indetto  il   concorso   per
l'ammissione  al  12°  corso  triennale  di  24  allievi  marescialli
riservato, ai sensi dell'art. 33 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 15 luglio 1988,  n.  574,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo riferito a  livello  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive  modificazioni,   per   il   successivo   impiego   presso
reparti/enti situati nella Provincia di Bolzano o  aventi  competenza
regionale. 
    5. E' stabilito in 28 il numero dei vincitori del concorso di cui
al comma 1 da formare nella specializzazione  in  materia  di  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare, ai sensi dell'art. 683, comma
7, lettera a) del decreto legislativo n. 66/2010. 
    6. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati hanno facolta'  di  esprimere  preferenza
per la formazione e per l'impiego nella specializzazione  di  cui  al
comma 5. 
    7. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    8. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    9. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  nei  siti  internet  «www.difesa.it»  e
«www.carabinieri.it», definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra' valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli  appuntati  e  Carabinieri  (ivi
compresi gli appartenenti al ruolo forestale),  nonche'  gli  allievi
Carabinieri  che  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande: 
        1) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 8; 
        2) abbiano conseguito o siano  in  grado  di  conseguire,  al
termine dell'anno scolastico  2021-2022,  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per l'accesso alle universita'  di  cui  all'art.  1
della legge 11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero  l'equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione            pubblica            (https://www.funzionepubblica.
gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequiv
alenza-del-titolo-di-studio-stranieri),      consegnando       idonea
documentazione all'atto della presentazione alle prove di  efficienza
fisica di cui all'art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare  di
aver presentato la relativa richiesta; 
        3)  non  abbiano  superato  il  giorno  di   compimento   del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano  ai
limiti massimi di  eta'  stabiliti  per  il  reclutamento  nel  ruolo
ispettori; 
        4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        6) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta  o  con  decreto
penale  di  condanna,  a  pena  condizionalmente  sospesa  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        8) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
        9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di  stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per  una
durata non inferiore a sessanta giorni; 
        10) nel caso di procedimento penale per delitti  non  colposi
precedentemente instaurato nei loro  confronti  e  non  concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del  ventiseiesimo  anno  di
eta' e abbiano  il  consenso  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non  inferiore  alla  ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al  giorno  di
compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per  altri  pubblici  impieghi  non  trovano
applicazione; 
      2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al temine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di  istruzione  secondaria
di secondo grado a seguito della frequenza di un corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' di cui all'art. 1 della  legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni  e  integrazioni,
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado  conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di  secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovra'   documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica  e'
disponibile sul sito web del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        5) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti  non  colposi  ne'  si   trovino   in   situazioni   comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione  dello  stato  di
Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 
        6) siano in possesso di condotta incensurabile; 
        7) non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza  dello  Stato.  L'accertamento  di  tale  requisito   sara'
effettuato d'ufficio dall'Arnia  dei  Carabinieri  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente; 
        8)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Amiate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per   inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'Ordinamento
militare; 
        9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        10) se militari nel caso di procedimento penale  per  delitti
non colposi, precedentemente instaurato  nei  loro  confronti  e  non
concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche'  il  fatto
non  sussiste  ovvero  perche'  l'imputato  non   lo   ha   commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura  penale),
non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso
di definizione. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo  art.  11,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione  di
non aver ancora conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado ma di conseguirlo al temine dell'armo scolastico  2021-
2022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei
alla prova scritta di conoscenza della lingua  italiana,  e  comunque
entro il  30  luglio  2022,  dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale
risulti     l'avvenuto     conseguimento     all'indirizzo      email
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 
    5. L'amministrazione puo' dispone, in  ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei terinini perentori stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
presentata  esclusivamente  on-line   avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
Carabinieri  (www.carabinieri.it),  entro  il  temine  perentorio  di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Se  il
temine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al  giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password); le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   Digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it; 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
candidati   minorenni,   dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla  procedura.
I  candidati  minorenni  dovranno   indicare   i   propri   dati   di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al candidato di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. I  candidati  minorenni  dovranno  consegnare  all'atto  della
presentazione  della  prima  prova  concorsuale,  l'atto  di  assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    8. Il candidato, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra'   essere    segnalata,    altresi',    all'indirizzo    e-mail
«cnsrconcmar@pec.carabinieri.it»,  ogni   variazione   del   recapito
indicato. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444 del  codice  di  procedura  penale,  di  non  essere  attualmente
imputato in procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di  pena,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero  quella  presso  la
quale pende un procedimento penale. Il candidato  dovra'  impegnarsi,
altresi', a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei  Carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - ufficio  concorsi  e
Contenzioso, all'indirizzo  e-mail  «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it»,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria  che  intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      j) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  Forze  armate,
compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      k) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso una  Scuola  militare  dell'Esercito,
della marina o dell'aeronautica; 
      1) se e' assistito dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina Militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei Carabinieri; 
      m) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, commi  5  e  6
per la formazione e per l'impiego nella specializzazione  in  materia
di tutela ambientale, forestale e agroalimentare; 
      n) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nell'allegato B; 
      o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 legge 9 agosto 2013, n.  98.  Il
candidato dovra' fornire tutte  le  indicazioni  utili  a  consentire
all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sui suddetti  titoli,  che  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; 
      p) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      q) di prestare  l'esplicito  consenso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, del  regolamento  (UE)  2016/679  del  garante  per  la
protezione dei dati personali, alla raccolta  e  al  trattamento  dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  necessario   ai   fini   della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    9. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta dovra' essere  esibita  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    10. I candidati possono integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa, annullando la domanda  e  ripresentandone
una nuova. 
    11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli  per  fruire  delle  riserve  di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di  preferenza  posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso   e   dichiarati   nella   domanda   stessa.   La   relativa
documentazione probatoria dovra' essere inviata  dai  soli  candidati
idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, con le
modalita'  indicate  nel  successivo  art.  9,  comma  6.   Eventuali
modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio
e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso. 
    12. Fermo restando che la domanda presentata on-line  non  potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per  la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    13. I militari in servizio  nell'Arnia  dei  Carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza,  per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui  al  successivo
art. 4. 
    14. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato, ai sensi: 
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del  regolamento  (UE)  2016/679
del  garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   manifesta
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione; 
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci. 
    In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  dal  corso  e  la
revoca della nomina a maresciallo. 
                               Art. 4 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza
della lingua italiana di cui all'art. 9, qualora la prova preliminare
non sia stata effettuata, segnalare al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  ufficio
concorsi e Contenzioso, i  nominativi  di  coloro  che  non  sono  in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio. 
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione
dei titoli, per la prova orale e la formazione della  graduatoria  di
merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psico-fisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
    Se il  numero  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale  fosse
rilevante,  potra'  essere  nominata  apposita  sottocommissione,  in
analoga composizione, unico restando il presidente.  In  tal  caso  i
candidati saranno assegnati alla commissione e alla  sottocommissione
mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi  agli
interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore, membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano  nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali  psicologi  e  periti  selettori  attitudinali
dell'Arma dei Carabinieri. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova preliminare; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana; 
      d) accertamenti psico-fisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando. 
    2. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
    3. I candidati eventualmente rinviati a domanda -  da  presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art.  3,  comma  1 -
dall'analoga  procedura  concorsuale  per  l'anno  2021,   ai   sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.  34,
citato nelle  premesse,  sosterranno  le  prove  non  ancora  svolte,
nell'ambito delle procedure del presente bando. Le  risultanze  delle
prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni
e i criteri del bando e secondo le modalita' che saranno indicate con
apposita determinazione dirigenziale. 
                               Art. 7 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati saranno sottoposti a una prova preliminare le  cui
modalita' e  indicazioni  circa  la  data,  l'orario  e  la  sede  di
svolgimento saranno rese note mediante avviso consultabile  nei  siti
www.carabinieri.it e ww.difesa.it, che avra'  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i  candidati,  ovvero   chiedendo
informazioni al  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa -  Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato  C  del
presente decreto.  Resta  pertanto  a  carico  di  ciascun  candidato
l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di
ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. I candidati  ai
quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi  presso  la  sede   d'esame,   senza   attendere   alcuna
convocazione, nel giorno previsto, muniti della  ricevuta  attestante
la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro
indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto di fotografia
e in corso di validita'. 
    2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno  consegnare  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario,  in  carta  semplice,  conforme   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante  del  presente  bando,  sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza,  dal  tutore.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne. 
    3. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 9 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se per
lo svolgimento della prova e' necessario  ricorrere  a  piu'  di  una
sessione, non  saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione  dei
candidati  interessati  alla  concomitante  partecipazione  a   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. Se la prova verra'  svolta  in  una  sola
sessione non saranno possibili riconvocazioni. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione  della  prova,  saranno  osservate  le  disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e Reclutamento  dell'Arma
dei Carabinieri e, in quanto applicabili,  le  disposizioni  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    5. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri  della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere,  appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e'  vietato
altresi'  l'uso  di  apparecchi  telefonici  o  ricetrasmittenti  che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La  mancata  osservanza  di
tali  prescrizioni  comportera'   l'esclusione   dalla   prova,   con
provvedimento della  commissione  esaminatrice;  analogamente  verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare. 
    6. In base all'esito della correzione e valutazione  della  prova
preliminare  verra'  formata  una  graduatoria,  al  solo   fine   di
individuare i candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica,
di cui al successivo art. 8, alle quali saranno ammessi i primi 3.000
candidati compresi  nella  citata  graduatoria,  nonche'  coloro  che
avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 
    7. L'esito della prova preliminare, il calendario e le  modalita'
di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica, saranno resi noti, con valore di notifica a  tutti
gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web  www.carabinieri.it
- a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima
sessione della prova preliminare, nonche' presso il Comando  Generale
dell'Arma dei  Carabinieri,  V  Reparto,  ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    8. Ciascun candidato potra'  formulare,  entro  i  cinque  giorni
successivi   a   quello    di    pubblicazione    del    questionario
somministratogli, della griglia di correzione e  del  proprio  modulo
risposta test nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata  al
concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per
le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. 
                               Art. 8 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di  efficienza  fisica,  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato D che costituisce  parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando  le  disposizioni
contenute in apposite norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it  con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge 34/2020. Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo  di  svolgimento  della  prova  stessa,  avverra'   a   mezzo
e-concorso). I candidati convocati  dovranno  presentarsi  indossando
idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal  concorso.  Il
superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato D, fino ad un massimo di 2 punti, utile  per  la  formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
    4. All'atto della presentazione alle predette prove  i  candidati
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2022; 
      b) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica. 
    La mancata presentazione o validita'  dei  documenti  di  cui  al
presente comma non consentira' di sostenere le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso. 
                               Art. 9 
 
          Prova scritta di conoscenza della lingua italiana 
 
    1. I candidati idonei alle prove di efficienza fisica di  cui  al
precedente art. 8, dovranno sostenere una prova scritta di conoscenza
della  lingua  italiana.  Contenuto  e  modalita'  della  prova  sono
indicati nell'allegato C del presente decreto. 
    2. La sede e la data di  svolgimento  della  prova  saranno  rese
note, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
candidati,   con    avviso    consultabile    nei    siti    internet
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei  Carabinieri,  V  Reparto,  ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  telefono  0680982935  e
presso il Ministero della difesa, direzione generale per il personale
militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186, 00143 Roma, telefono 06517051012. 
    3. I candidati ammessi alla prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono  tenuti  a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, portando al seguito  un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  ferme   restando   le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 9 e all'art. 259, comma 4 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    5.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti
psico-fisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di  cui
ai successivi articoli 11, 12 e 13,  saranno  resi  disponibili,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  nel
sito web www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - telefono 0680982935. 
    6. I candidati idonei alla  prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua  italiana  devono,  entro  i  dieci  giorni  successivi   alla
comunicazione  di  cui  al  comma  precedente,   far   pervenire   la
documentazione relativa ai  titoli  dichiarati  in  domanda  ai  fini
dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui  all'allegato  B.
La citata documentazione dovra' essere scansionata  singolarmente  in
formato «pdf» e  caricata  sul  portale  internet  sulla  piattaforma
«ConcorsiOnline»,  raggiungibile  dalla  sezione  concorsi  del  sito
www.carabinieri.it   area   «concorsi»   o   digitando   direttamente
l'indirizzo  «https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOline2.0».   Il
candidato dovra' selezionare il  concorso  per  il  quale  partecipa,
cliccare nuovamente sul pulsante «Presentazione domanda» «Accedi»  ed
eseguire l'autenticazione mediante  credenziali  SPlD  o  C.N.S.  Una
volta  identificato,  sara'   possibile   trasmettere   i   documenti
attraverso il pulsante «Upload documenti». I  titoli  da  trasmettere
saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload, sulla  base
di quanto dichiarato nella  domanda.  La  mancata  presentazione  dei
suddetti documenti nella  tempistica  indicata,  comportera'  la  non
attribuzione dei punteggi incrementali  da  parte  della  commissione
esaminatrice. 
                               Art. 10 
 
                        Documenti da produrre 
 
    1. I candidati che hanno superato la prova scritta di  conoscenza
della lingua italiana di cui al precedente art. 9, saranno  convocati
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma  dei
Carabinieri per essere  sottoposti  agli  accertamenti  psico-fisici,
attitudinali e alla prova orale, di cui ai successivi articoli 11, 12
e 13. 
    2.  All'atto  della  presentazione   ai   predetti   accertamenti
psico-fisici dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in
copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici; 
      b) referto attestante la ricerca dei seguenti  markers  virali:
HbsAg e anti HCV; 
      c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce  parte
integrante del presente  bando,  rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia, che attesti  lo  stato  di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      e) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni) per le finalita' indicate nel successivo art. 11, comma 9; 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
      f) per  i  militari  in  servizio  dell'Arma  dei  Carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      g)  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato  F  al  bando,   sottoscritta   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      h) elettrocardiogramma refertato; 
      i) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      j) esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    I  certificati  predetti  dovranno   essere   effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
alla prova  scritta  di  conoscenza  della  lingua  italiana  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c),  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di  Quinto  n.  153
- Roma, ad accertamenti per la verifica  dell'idoneita'  psico-fisica
al servizio militare quale Maresciallo del ruolo ispettori  dell'Arma
dei  Carabinieri.  L'idoneita'  psico-fisica  dei   candidati   sara'
accertata con le modalita' previste dagli  articoli  580  e  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le
modalita' previste dalle direttive  tecniche  approvate  con  decreto
ministeriale del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'
secondo le modalita' definite in apposite norme  tecniche,  approvate
con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le  citate  norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge 34/2020. Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli
che non siano in possesso, alla data prevista  per  gli  accertamenti
psico-fisici, della documentazione  sanitaria  di  cui  all'art.  10,
comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), i)  e  j)  e,  per  le  sole
candidate, del referto di ecografia pelvica,  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  servizio  sanitario
nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8,
comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di  cui
all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i),  j)  e,
per le sole candidate anche e)  del  referto  di  ecografia  pelvica,
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,  determinera'
l'impossibilita' per la commissione di  cui  al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c)  di  esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei
requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato G,  dovra'  essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara'  effettuato  sul  medesimo  campione  il   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti  psicofisici,  avranno
cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato
F sottoscritta dai genitori o  da  chi  esercita  la  responsabilita'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici.  Potra'  essere   richiesta   documentazione   sanitaria
relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni  di
nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  Carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  Ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: 
        psiche (PS) 1; 
        costituzione (CO) 2; 
        apparato cardiocircolatorio (AC) 2; 
        apparato respiratorio (AR) 2; 
        apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito); 
        apparato locomotore superiore (LS) 2; 
        apparato locomotore inferiore (LI) 2; 
        apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    6. La commissione comunichera' per iscritto al candidato  l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
      b) risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  e  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno   2014 -   Direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 o che
detenninino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello
di cui al comma 4, lettera b); 
        2) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        4) tutte quelle imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate
nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale  maresciallo
del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
      c) che presentino tatuaggi sulla testa,  sul  collo  (fmo  alla
circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello  sterno  e,
posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd
«prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della
circonferenza all'altezza dell'inserzione del  deltoide  sull'omero),
sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriomiente, e della cavita' poplitea, posteriomiente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'unifomie o  di  discredito  alle
istituzioni. Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle  norme
tecniche per gli accertamenti psico-fisici. 
    8. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    9. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter  e  dell'art.  1494,  commi
5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti  nell'ambito  del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di  rinvio  puo'  essere  revocato,  su
istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo  art.  15.
Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le
successive prove orali. Le vincitici dei concorsi rinviate  ai  sensi
del  presente  comma  sono  immesse  in  servizio  con  la   medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    10. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  15.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    11. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'amministrazione. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell'art.  641
del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  agli  accertamenti
attitudinali. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge 34/2020. Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2. 
    3. Gli accertamenti attitudinali che saranno  effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  d),
sono articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della  formazione  della  decisione  fmale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e  motivazionale,  nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni test e prove citate hanno valenza
anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   «relazione
psicologica». Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto collegialmente, assumera'  le  deliberazioni  conclusive  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali  e  alle  potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   maresciallo
dell'Arma  dei  Carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare e, in  una  prospettiva  piu'  immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico  inserimento  e  un'opportuna
adattabilita'  al  particolare  contesto  addestrativo  della  Scuola
marescialli, risultando potenzialmente in  grado  di  manifestare  un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati. 
    4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione di cui  al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), esprimera', nei  riguardi  di
ciascun candidato, un giudizio di «idoneita'» o  «inidoneita'».  Tale
giudizio,  che  sara'  comunicato  per  iscritto  e'  definitivo.   I
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'amministrazione. 
                               Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati, risultati idonei al  termine  degli  accertamenti
attitudinali, saranno ammessi a sostenere la prova  orale  il  giorno
lavorativo successivo a quello di conseguita idoneita'  attitudinale.
Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato  C  del
presente decreto. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1,  comma  9  e  all'art.  259,  comma  4  del
decreto-legge  34/2020.  Non  saranno  previste   riconvocazioni,   a
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2. 
                               Art. 14 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 15 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri
con   apposito   verbale,   che    sara'    pubblicato    nel    sito
www.carabinieri.it    nonche'    nella    sezione    «amministrazione
trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei  soli
candidati che risulteranno idonei  alla  prova  di  conoscenza  della
lingua italiana di cui al precedente  art.  9.  I  titoli  di  merito
saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
stessa. 
    3. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto  legislativo  n.  66/2010,  si  terra'  conto  dell'eventuale
possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza:
orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor  militare,
di medaglia d'oro al valore  dell'Arma  dei  Carabinieri,  al  valore
dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico  o  al  valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di  ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di  cui  all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge  9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno  1998,
n. 191. 
    4. La documentazione probatoria relativa ai titoli di  preferenza
di cui al precedente comma, che dovranno essere posseduti  alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione,  a  cura  e  sotto  responsabilita'   del   candidato
interessato, dovra' essere trasmessa a mezzo PEC, entro e  non  oltre
dieci giorni successivi alla comunicazione dell'idoneita' alla  prova
scritta di conoscenza della lingua italiana, all'Ufficio  concorsi  e
contenzioso del Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  al
seguente indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 
    5.  La  graduatoria  finale  di  merito   sara'   formata   dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana e  in  quella
orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica  e
per la valutazione dei titoli di merito secondo i  criteri  riportati
nell'allegato B e approvata con decreto  dirigenziale  del  direttore
generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel
Giornale ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it   e
www.difesa.it  Di tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Tale  comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  12°  corso  triennale  allievi  marescialli,  secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3. 
                               Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  Carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
                               Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli  appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  allievi  Carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei Carabinieri; 
      c) dagli allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso,  previa  perdita  del  grado  e  della  qualifica   rivestiti,
assumendo quella di  allievo  carabiniere  e  sono  promossi  con  le
modalita' e  nei  tennini  prescritti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma stessa. 
    Il personale sottoposto secondo  i  rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  Carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 12° corso triennale allievi marescialli: 
      saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso
di laurea in  «Scienze  giuridiche  della  sicurezza»,  classe  L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola  marescialli  e  brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali  esami  universitari  sostenuti
prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea
prevista al termine del ciclo formativo. 
                               Art. 18 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il 12° corso triennale allievi marescialli,  della  durata  di
tre anni  accademici,  si  terra'  presso  la  Scuola  marescialli  e
brigadieri dell'Arma  dei  Carabinieri  di  Firenze  e  si  svolgera'
secondo  le  nonne  contenute  nel  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incoiporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  11,  siano  ancora  in  possesso  della  prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
Carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il  giudizio  di  inidoneita'  e'  definivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 15, con altri candidati idonei. 
    3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di  eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo   impiego,   referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti  la  visita,  attestante  il  dosaggio  quantitativo   del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso  in  tennini  di   percentuale   enzimatica.   I   candidati
riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale  o   parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato H; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari gia' in servizio nell'Arma  dei  Carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. I vincitori del concorso: 
      senza  attendere  alcuna  comunicazione,  dovranno  presentarsi
presso la citata Scuola nella data e con  le  modalita'  che  saranno
rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i  candidati,  nel  sito  web  www.carabinieri.it,  nonche'
presso il Comando generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -  00197  Roma,
numero 0680982935; 
      di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine),  effettuato,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione  (la  data
di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque  giorni),
presso struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  accreditata
con il servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del  test
di gravidanza la visita medica di cui al  precedente  comma  2  sara'
sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara'  rinviata
d'ufficio alla frequenza del primo corso utile; 
      che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli  e
brigadieri nel termine fissato  saranno  considerati  rinunciatari  e
sostituiti a cura della predetta Scuola  che,  entro  i  primi  venti
giorni  di  corso,  con  riferimento  ad  eventuali   dimissioni   di
frequentatori, potra' procedere alle sostituzioni con altri candidati
idonei in ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve di posti
previste. Gli aspiranti convocati, per comprovati gravi  motivi  - da
rendere noti in  anticipo  per  il  tramite  del  competente  comando
dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in  servizio
nell'Arma - potranno essere autorizzati a differire la  presentazione
fino a 10 giorni successivi a quello stabilito.  Tuttavia,  ai  sensi
dell'art. 260, comma 5 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  i
periodi  di  assenza  dal  corso  per  motivi  connessi  al  fenomeno
epidemiologico da  COVID-19  non  concorrono  al  raggiungimento  dei
limiti di assenze, il cui superamento non comportera',  peraltro,  il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dal corso. 
    5. All'atto della presentazione coloro che non sono  militari  in
servizio   nell'Arma   dei   Carabinieri   dovranno   compilare   una
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione    relativa    al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 
    6. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e  brigadieri,  i
vincitori  dovranno  sottoscrivere  una  dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  di  essere  in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado  e  di
non essere iscritto presso alcuna universita'. 
    7. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
                               Art. 19 
 
Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale, 
                     ambientale e agroalimentare 
 
    1.  Durante  il  corso  di  formazione  di  base  degli   allievi
marescialli, avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura  del  Comando
delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, che si avvarra' di  personale
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo
di fornire il piu' adeguato grado di  informazione  e  di  conoscenza
sulla natura della specialita' e sulle connesse future  attribuzioni.
Immediatamente dopo il termine del ciclo di  conferenze  e  comunque,
entro la fine del secondo anno accademico, la  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri fissera' un termine entro  cui  i  frequentatori  dovranno
presentare la dichiarazione scritta di: 
      a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata  all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      b) espressione ex post della  preferenza  F.A.A.,  qualora  non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. La Scuola marescialli e brigadieri, ricevute le  dichiarazioni
di cui al precedente comma 1,  formera'  un  elenco  riepilogativo  e
redigera' la graduatoria per la designazione F.A.A. secondo  l'ordine
di quella del corso di formazione. 
    3. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione della  graduatoria,  della
designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 
    4. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui  al  precedente
art. 1, comma 5, sino a conseguire la completa  copertura  dei  posti
complessivamente disponibili, designando i frequentatori in  possesso
di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e
dell'impiego  in  materia   di   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle  preferenze   da   loro
rappresentate. 
    5. Al termine del corso, di cui al precedente art. 18, i militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare  saranno  avviati  alla
frequenza di un corso  integrativo  specialistico  della  durata  non
inferiore a sei mesi. 
                               Art. 20 
 
                        Espulsione dal corso 
 
    1. I frequentatori del corso potranno  essere  espulsi,  in  ogni
momento, al ricorrere di una  qualsiasi  delle  circostanze  previste
dall'articolo. 599 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, con provvedimento  adottato  dal  direttore  della
direzione  generale  per  il  personale  militare,  su  proposta  del
Comandante dell'Istituto di formazione. 
    2.  L'espulsione  determina  il   proscioglimento   dalla   ferma
contratta per la frequenza dei corsi. 
                               Art. 21 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
    1. Gli allievi  giudicati  idonei  al  termine  degli  esami  del
secondo anno accademico saranno nominati al grado di  maresciallo  ed
iscritti in ruolo secondo le modalita'  indicate  nell'art.  771  del
decreto legislativo n. 66/2010. 
    2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo n. 66/2010 sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei
al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso  formativo  i  conoscitori  della  lingua
tedesca che beneficino del punteggio incrementale  loro  riconosciuto
nella valutazione dei titoli previsto dall'allegato B, lettere d)  ed
e) potranno essere destinati quale primo impiego  presso  la  Legione
Carabinieri Trentino-Alto Adige. 
                               Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   email:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:   rpd@postacert.difesa.it
- come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo, con sede in  piazza  Venezia  n.  11 -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 23 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al    seguente    indirizzo     «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it»,
preferibilmente secondo il modello in allegato I. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 11 febbraio 2022 
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico