Concorso per 300 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 300 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 25-02-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 27-03-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 25-02-2022 |
Data Scadenza bando | 27-03-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 27-03-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 5 ottobre 2021, n. 203, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Art. 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica pervenuta il 27 dicembre 2021, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di trecento unita' nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecento posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: il 45% dei posti e' riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; il 35% dei posti e' riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) eta' non superiore agli anni ventisei. Il limite di eta' e' fissato in trentasette anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando; d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni; e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. I candidati devono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, con la precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; d) il codice fiscale; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il godimento dei diritti politici; g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e la data di conseguimento; h) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; k) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando; l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo». L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.
Art. 6 Presentazione alla prova preselettiva Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2022, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione della modalita' di esecuzione della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. La prova preselettiva potra' svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto e la mancata presentazione e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Art. 7 Prova preselettiva La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. Il risultato della prova preselettiva e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Art. 8 Prove di esame e valutazione dei titoli Le prove d'esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, la cui tipologia e modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove motorio-attitudinali e' considerata rinuncia al concorso. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; b) titoli: 5 punti. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi. I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adottera' le conseguenti determinazioni. I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale. Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B, i cui punteggi non sono cumulabili tra loro. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 9 Formazione della graduatoria A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; non sono, altresi', valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto nel presente bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel presente bando. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto le prove motorio-attitudinali. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 10 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11 Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 ed il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2021, n. 203.
Art. 12 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza. L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
Art. 13 Accesso agli atti I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente dell'Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per l'amministrazione generale.
Art. 14 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Roma, 21 febbraio 2022 Il Capo Dipartimento: Lega
Allegato A
PROVE DI ESAME
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
TITOLI
Parte di provvedimento in formato grafico