Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 08-03-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell'att ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-03-2022 |
Data Scadenza bando | 07-04-2022 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale Militare; Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260 la cui efficacia e' stata prorogata al 31 marzo 2022 rispettivamente dall'art. 1, comma 8, lettera a), numero 1 e lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2025»; Vista la lettera n. 141/1-6-2021 IS del 2 febbraio 2022 con cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del 12° corso triennale (2022-2025) per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Vista la nota dell'8 febbraio 2022 con cui lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del presente bando di concorso; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 12° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (2022-2025); Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquatttro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 12° corso triennale (2022-2025). 2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 62895 dell'11 febbraio 2022. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso: a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche' gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 9; 3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori; 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione; 9) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 10) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni; 11) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione; b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione; 3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 4) godano dei diritti civili e politici; 5) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione; 6) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 7) siano in possesso di condotta incensurabile; 8) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 9) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare; 10) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 11) se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione. 2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al successivo art. 10, fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico 2021-2022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei, e comunque entro il 30 luglio 2022, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'avvenuto conseguimento all'indirizzo e-mail: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'italia digitale (AgID) all'indirizzo: www.spid.gov.it idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. 4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo. 5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 6. La procedura chiedera' al candidato di: a) indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; b) caricare una fototessera in formato digitale; c) allegare una copia dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. 7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 8. Il candidato, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il proprio stato civile; c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC - posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail: «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il titolo di studio posseduto; e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail: «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito; k) di voler sostenere la prova scritta in lingua italiana o tedesca; l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato B. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; o) di prestare l'esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 10. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria del possesso dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 7. Eventuali modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso. 11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 12. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4. 13. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del Garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a trarre un indebito beneficio seguira': la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a maresciallo.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11). 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per la prova orale e la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici; d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) un ufficiale superiore, membro; c) un docente di materie letterarie, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 7, comma 1, sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ispettore, membro e segretario. Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni da segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova scritta; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamenti attitudinali; e) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando. 2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 3. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando e secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale.
Art. 7 Prova scritta 1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato C del presente decreto. 2. La data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, nella sede e nel giorno previsti, dalle 08,30 alle 09,00, portando al seguito un documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita' e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 09,00, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. 4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni. 5. L'esito della prova, il calendario, la sede e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 6. I candidati all'atto della presentazione alla prova scritta devono consegnare: la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui all'allegato B e la documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza, di cui al successivo art. 14, comma 3, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione dei suddetti documenti comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice; se ancora minorenni dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne.
Art. 8 Documenti da produrre 1. I candidati che hanno superato la prova scritta di cui al precedente art. 7, saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. 2. All'atto della presentazione alle predette prove di efficienza fisica dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2022 ovvero dovra' essere valido fino al 1° gennaio 2023; b) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione o validita' dei suddetti certificati non consentira' di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso. 3. I candidati che hanno superato le prove di efficienza fisica saranno convocati successivamente per gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11. 4. All'atto della presentazione di cui al comma precedente dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg e anti HCV; c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; d) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo; e) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto: di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni); f) per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti; g) per i candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all'allegato E al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale; h) elettrocardiogramma refertato; i) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz); j) esami ematochimici: emocromo completo; VES; glicemia; creatinemia; trigliceridemia; colesterolemia totale; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; esame delle urine standard e del sedimento. I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. La sede e le modalita' di svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato F, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri - viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 4, lettere b), c), d), e), f), h), i), j) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), c), d), f), h), i), j), k e, per le sole candidate anche e), successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico; e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula); f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato G, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato E sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. 4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: a) per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate. 6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; b) risultati affetti da: 1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b); 2) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; 3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 4) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; c) che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della settima vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter e dell'art. 1494, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 10. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo n. 66/2010, agli accertamenti attitudinali. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di ragionamento, al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche' all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni test e prove citate hanno valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria); ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata, alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna adattabilita' al particolare contesto addestrativo della Scuola marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
Art. 12 Prova orale 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 2. Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato C del presente decreto. La sede, il calendario di convocazioni e le modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
Art. 13 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 14 Graduatoria di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito. 2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, con apposito verbale - che sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonche' nella sezione «amministrazione trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del decreto legislativo n. 66/2010, si terra' conto dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata con decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it - Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 12° corso triennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente art. 1, comma 2.
Art. 15 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 4. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 16 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti: a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri; c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di carabiniere previa perdita del grado; e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso, previa perdita del grado e della qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo. 2. I frequentatori del 12° corso triennale allievi marescialli: saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso di laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 17 Presentazione al corso 1. Il 12° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni accademici, si terra' presso la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 14, con altri candidati idonei. 3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno consegnare: il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella; se non presentato all'atto degli accertamenti psicofisici, analisi di laboratorio attestante il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato H; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario). 4. I vincitori del concorso: senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935; di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile; che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in anticipo per il tramite del competente Comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino a dieci giorni successivi a quello stabilito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 260, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i periodi di assenza dal corso per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento dei limiti di assenze, il cui superamento non comportera', peraltro, il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dal corso. 5. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 6. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'. 7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 18 Espulsione dal corso 1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'Istituto di formazione. 2. L'espulsione determina il proscioglimento dalla ferma contratta per la frequenza dei corsi.
Art. 19 Nomina a maresciallo 1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami del secondo anno accademico saranno nominati al grado di maresciallo ed iscritti in ruolo secondo le modalita' indicate nell'art. 771 del decreto legislativo n. 66/2010. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo n. 66/2010 sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; 2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di Stato; 3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 2. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati presso reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano o aventi competenza regionali.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21 Accesso atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato I. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2022 Il direttore generale: Vittiglio
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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Allegato G
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Allegato H
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Allegato I
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