Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 40
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 11-03-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua di ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 11-03-2022
Data Scadenza bando 10-04-2022
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
   dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35,  concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento  delle  conoscenze
informatiche, della lingua inglese e, ove opportuno in  relazione  al
profilo professionale richiesto, di altre lingue  straniere,  nonche'
l'art. 38; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n.  120,  che  concerne  «Norme  in
favore dei privi della vista per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»,  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», ed in particolare l'art. 38; 
    VISTO il decreto legislativo 30  giugno  2003  n.  196,  come  da
modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto   2018,   n.   101,
concernente il «Codice in materia di protezione dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  28  gennaio   2016,   n.   15,
concernente  norme  di  attuazione  della  direttiva  2013/55/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  modifica  la  direttiva
2005/36/CE   relativamente   al   riconoscimento   delle   qualifiche
professionali; 
    Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione,  a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del  rifugiato  o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; 
    Visto l'art. 31 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», che obbliga la
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sui
rispettivi siti informatici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9, e 1014; 
    Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione   e
sviluppo», che prevede che «le domande e i relativi allegati  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30  giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed  educativo  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenenti norme per il reclutamento  del  personale  docente
delle scuole con lingua di insegnamento  slovena  delle  province  di
Trieste e Gorizia; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809; 
    Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale  per
il Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti  di  docente
nelle  scuole  con   lingua   d'insegnamento   slovena   e   bilingue
sloveno-italiano,  prevedendo  lo   svolgimento   degli   scritti   e
dell'orale in  lingua  slovena,  integrati  con  contenuti  specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; 
    Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione  6  novembre
2007, n. 206  e  successive  modificazioni,  il  quale  prevede  agli
articoli 53 e 7 che per l'esercizio della professione  i  beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie; 
    Vista la circolare ministeriale  n.  5274/R.U./U  del  7  ottobre
2013; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione  7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio  per  l'istruzione  in
lingua  slovena  presso  l'Ufficio  scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia  sono  state  attribuite  le  funzioni  per  il
riconoscimento dei  titoli  professionali,  limitatamente  ai  titoli
rilasciati   dalla   Repubblica   di   Slovenia   e   per   l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di  insegnamento  slovena  e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita'  permanente  ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari dei  titoli  di  studio  di
scuola e di istituto  magistrale  conseguiti  al  termine  dei  corsi
triennali e quinquennali sperimentali  di  scuola  magistrale  e  dei
corsi  quadriennali   e   quinquennali   sperimentali   dell'istituto
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998  o  comunque
conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l'art. 4,  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  recante
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167   e,   in
particolare, l'art.  1,  comma  4-quinquies,  in  base  al  quale  «a
decorrere  dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita  la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno
gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per   qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre  2010,
n.  249,  recante  «Regolamento  concernente  la  definizione   della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione  iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria  e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi  dell'art.
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre  2011,
recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per   le
attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto  10
settembre 2010, n. 249»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16  novembre  2012,
n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della  scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma  dell'art.  1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  27  ottobre
2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del  grado
di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per  la
valutazione  del  personale  docente  ed  educativo  in  periodo   di
formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107»; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si  afferma  l'equiparazione
tra il diploma magistrale  e  il  diploma  di  maturita'  linguistica
conseguito al termine dei percorsi  quinquennali  di  sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali; 
    Visto l'art. 4, comma 1-quater, lett. c),  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che prevede l'indizione di concorsi ordinari per  titoli
ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno,  vacanti  e
disponibili nella scuola dell'infanzia e primaria; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2019, n.
92,   recante   «Disposizioni    concernenti    le    procedure    di
specializzazione  sul  sostegno  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249 e successive modificazioni»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile  2019,  n.
327, recante «Disposizioni concernenti  il  concorso  per  titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune  e  di  sostegno,  le  prove
d'esame e i relativi programmi»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile  2019,  n.
329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto  comune  e  di
sostegno»; 
    Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019,  n.
330,  recante  disposizioni  sulla  «Formazione   delle   commissioni
giudicatrici dei  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  finalizzati  al
reclutamento del  personale  docente  nelle  scuole  dell'infanzia  e
primaria per i posti comuni e di sostegno» 
    Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante
«Misure  di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia   di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni  dalla  legge
20 dicembre 2019, n. 159; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
data 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio
2019, con il quale si autorizzano le procedure  per  il  reclutamento
per  sedicimilanovecentocinquantanove  unita'  di  personale  docente
nella scuola dell'infanzia e primaria; 
    Considerato che il predetto contingente e' stato  ricalcolato  in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159; 
    Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione  di  disponibilita'  da  destinare  alle
procedure concorsuali relative  alla  scuola  dell'infanzia,  pari  a
millenovecentoventisei  unita'  e  alla  scuola   primaria   pari   a
diecimilanovecentotrentasette unita', come  riportate  nei  prospetti
allegati al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498; 
    Considerato   che   l'ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. AOODRFVG  n.  1269  di  data  4
febbraio  2022,  ha  comunicato  alla  Direzione  generale  personale
scolastico  la  destinazione  di  40  posti  residuali  del   proprio
contingente autorizzato  per  la  classe  di  concorso  ADEE  di  cui
all'allegato 1 - Ripartizione dei posti del  D.D.  n.  498/2020  alla
procedura concorsuale infanzia primaria  per  le  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena  e  bilingue  sloveno-italiano  della  regione
Friuli-Venezia Giulia prevista dall'art. 20 del D.D. n. 498/2020; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile  2020
n. 200, recante «Tabella  dei  titoli  valutabili  nei  concorsi  per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  nella
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e  di  formazione  21  aprile  2020,  n.  498,  recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno  della  scuola
dell'infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  del  28
aprile 2020, n. 34 e, in particolare,  l'art.  20  con  il  quale  si
dispone che, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  12  del  decreto
ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi  per  titoli
ed esami per la scuola dell'infanzia e primaria per posto comune e di
sostegno   con   lingua   di   insegnamento   slovena   e    bilingue
sloveno-italiano  e  ad   adattare   l'allegato   A   alle   relative
specificita'; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28  maggio  2021,
n. 76; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105  convertito  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha  inserito
l'art. 9-bis, comma 1, lett. I), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,
a norma del quale e' consentito l'espletamento dei concorsi  pubblici
in zona  bianca  esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,  n.  187,  recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita'  di  svolgimento  in
sicurezza dei concorsi per  il  personale  scolastico  in  attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59 che, al  comma  10,  prevede  l'indizione,  con
frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente  per
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti  comuni  e
di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo le modalita'
semplificate che ne garantiscano comunque  il  carattere  comparativo
ivi indicate, tra  cui  quella  del  sostenimento  e  superamento  di
un'unica prova scritta  con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla  in
sostituzione della o delle  prove  scritte  previste  a  legislazione
vigente; 
    Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda  ad  un
decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina delle modalita' di
redazione dei quesiti della prova scritta  anche  a  titolo  oneroso,
della commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della  prova  scritta,  dei  programmi
delle prove, dei  requisiti  dei  componenti  delle  commissioni  cui
spetta la valutazione della prova scritta e della  prova  orale,  dei
titoli valutabili e del relativo punteggio; 
    Considerato che il comma 10-bis del predetto art. 59 ha  previsto
che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non  siano  stati
ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di  posti  pari  al
30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto  in
favore di coloro che hanno svolto un  servizio  di  almeno  tre  anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti; 
    Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021,  n.  325,  con  il
quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «le modalita'  di  redazione  dei
quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,  la  commissione
nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di  riferimento  per  la
valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni  cui  spetta  la  valutazione  della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il  relativo
punteggio»; 
    Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5  novembre
2021, n. 325, si e' proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019 n. 327 e  20  aprile  2020  n.  200,  alla  luce  delle
innovazioni introdotte  dal  decreto-legge  25  maggio  2021  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021  n.  106,  al
fine di un piu' celere espletamento delle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione 18  novembre  2021,  n.  2215,  recante
disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020,  n.  498  e,  in
particolare, l'art. 1; 
    Visto  il  decreto  dell'Ufficio  scolastico  regionale  per   il
Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022,  con  il  quale  e'
istituita la Commissione  nazionale  per  le  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena incaricata di predisporre i quesiti delle  prove
scritte a risposta multipla in lingua  slovena  da  somministrare  ai
candidati dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente con lingua di  insegnamento  slovena  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; 
    Visto  decreto   dell'Ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del  16  febbraio  2022,
con il quale si e' provveduto ad adattare l'allegato  A  del  decreto
ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle  specificita'  delle  scuole
dell'infanzia  e  primaria  con  lingua  di  insegnamento  slovena  e
bilingue sloveno-italiano; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
Istruzione e ricerca - Sezione scuola per il triennio  2016/2018  del
19 aprile 2018; 
    Informate le organizzazioni sindacali  regionali  rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca» in data 15 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d)  decreto-legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      e) USR FVG: Ufficio  scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia; 
      f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici  a  favore
del ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA. 
                               Art. 2 
 
                   Posti da destinare al concorso 
 
    1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli  ed  esami
finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole
dell'infanzia e primaria con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiana cosi' ripartiti: 
      posto comune primaria - ventinove; 
      posto comune infanzia - sei; 
      posto sostegno primaria - tre; 
      posto sostegno infanzia - due. 
    2. Per i concorsi per il posto comune  primaria  e  infanzia,  ai
sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021  e'
prevista una riserva di posti pari al trenta per cento in  favore  di
coloro che hanno svolto, entro  il  termine  di  presentazione  delle
istanze  di  partecipazione  al  concorso,  un  servizio  presso   le
istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici,  anche
non continuativi,  nei  dieci  anni  precedenti,  valutati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva
di cui al periodo  precedente  vale  per  le  classi  di  concorso  o
tipologie di posto per  le  quali  il  candidato  abbia  maturato  un
servizio di almeno un anno scolastico presso  le  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia
Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si  procede
per arrotondamento per difetto. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste
dal presente  bando  per  l'accesso  ai  posti  comuni  della  scuola
dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso  di
uno tra i seguenti titoli: 
      a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
      b. diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  o  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai  sensi  della  normativa  vigente,  purche'
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: 
        b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l'anno  scolastico
2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali
sperimentali  dell'istituto   magistrale,   iniziati   entro   l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore di  abilitazione  ivi  incluso  il
titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di  cui
alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; 
        b.2  per  i  posti  comuni  della  scuola  dell'infanzia,  il
candidato in possesso del titolo di studio  conseguito  entro  l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
quinquennali sperimentali dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso
il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo  linguistico  di
cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. 
    2. Per i posti di sostegno nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello  specifico  titolo  di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla Direzione generale competente ovvero  all'Ufficio  speciale  per
l'istruzione in lingua slovena di cui  all'art.  13,  comma  1  della
legge 23  febbraio  2001,  n.  38,  entro  la  data  termine  per  la
presentazione delle  istanze  per  la  partecipazione  alla  presente
procedura concorsuale. 
    4. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati
nella  domanda.  In  caso  di  carenza  degli   stessi,   l'USR   FVG
responsabile  della  procedura  dispone  l'esclusione  immediata  dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 
                               Art. 4 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, per una o piu' delle procedure concorsuali per le
quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il
candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali  mediante   la
presentazione di un'unica istanza con l'indicazione  delle  procedure
concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare. L'istanza deve
essere sottoscritta dal candidato con firma digitale  grafica  oppure
con firma autografa,  allegando  la  fotocopia  di  un  documento  di
identita' in corso di validita'. 
    2. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  redatta
compilando il modello  pubblicato  sull'apposito  spazio  informativo
(concorso ordinario infanzia  e  primaria  scuole  slovene)  presente
nella sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali  e  deve
essere inviata dall'utenza personale di posta elettronica certificata
del  richiedente,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'email deve  riportare  il
seguente  oggetto:  concorso  ordinario  infanzia   primaria   scuole
slovene. Le istanze presentate  con  modalita'  diverse  non  saranno
prese in considerazione. 
    3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino  al  termine  della  procedura  concorsuale.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in  modo  difforme  o  incompleto  rispetto  al  modello   succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 
    5. Per la partecipazione  alla  procedura  e'  dovuto,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  nonche'
dell'art. 11, comma 6 del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  9
aprile 2019 n. 327, il pagamento di un contributo di segreteria  pari
ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui  si  concorre.  Il
pagamento deve essere  effettuato  attraverso  il  sistema  «Pago  in
rete»,  accessibile   dal   portale   istituzionale   del   Ministero
dell'istruzione,      previa       registrazione,       all'indirizzo
www.istruzione.it/pagoinrete/  con  la  causale  «concorso  ordinario
infanzia primaria scuole  slovene»  e  dichiarato  al  momento  della
presentazione della domanda. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
tramite PEC da inviare all'USR FVG,  ogni  eventuale  variazione  dei
dati sopra richiamati; 
      j) se, nel caso in  cui  sia  persona  con  disabilita',  abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso
l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria  disabilita'  e  la
necessita' di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste  devono
risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, o in  formato  elettronico  mediante  posta  elettronica
certificata  o  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento
indirizzata all'USR FVG competente. Le modalita' di svolgimento della
prova  possono  essere   concordate   telefonicamente.   Dell'accordo
raggiunto il competente USR redige un  sintetico  verbale  che  invia
all'interessato; 
      k) la procedura concorsuale  per  la  quale  o  per  le  quali,
avendone i titoli, intende partecipare; 
      l)  il   titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione per il sostegno  posseduto  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il  termine  di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico  in  cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero,  devono
essere  altresi'   indicati   obbligatoriamente   gli   estremi   del
provvedimento  di   riconoscimento   dell'equipollenza   del   titolo
medesimo;  qualora  il  titolo  di  accesso  sia   stato   conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento  richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la relativa domanda  alla  Direzione  generale  competente
ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,  n.  38  entro  la
data termine per la presentazione della domanda di partecipazione  al
concorso per poter essere ammessi con riserva; 
      m) l'adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che
hanno ottenuto il riconoscimento delle  qualifiche  professionali  ai
sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7  del  decreto
legislativo n. 206/2007  e  successive  modificazioni  dichiarano  il
possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla  circolare
del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274  /R.U./U  del  7  ottobre
2013; 
      n) l'adeguata conoscenza della  lingua  slovena  come  previsto
dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015; 
      o) i titoli  valutabili  di  cui  all'allegato  B  del  decreto
ministeriale 325 del 5  novembre  2021  e  l'eventuale  diritto  alle
riserve previste dalla vigente normativa. Coloro  che  hanno  diritto
alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo  1999,  n.
68 e che  non  possono  produrre  il  certificato  di  disoccupazione
rilasciato dai centri per l'impiego poiche'  occupati  alla  data  di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui  hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta; 
      p) il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di  tali  dati,  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale  sulla  protezione  dei  dati)  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      q) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      r) di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e
reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto; 
      s)  di  avere  o  non  avere  prestato  entro  il  termine   di
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  al  concorso,   un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui
almeno uno presso le  scuole  con  lingua  d'insegnamento  slovena  o
bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia Giulia. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. Costituiscono inoltre causa di esclusione: la mancata
sottoscrizione con firma digitale grafica oppure con firma autografa,
corredata dalla fotocopia di un documento di identita'  in  corso  di
validita'. 
    8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  delle  prove
scritte, da personale individuato dall'USR FVG. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR FVG, oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente alla specifica autorizzazione all'USR FVG  al  trattamento
dei  dati  sensibili.  Tale  dichiarazione  dovra'   esplicitare   le
limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle  prove  di
concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai  candidati
che ne abbiano fatto richiesta  sara'  determinata  ad  insindacabile
giudizio  della   Commissione   esaminatrice   sulla   scorta   della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi  richiesti,  non
consentira'  all'amministrazione  di   predisporre   una   tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR FVG oppure a mezzo posta elettronica  certificata
(PEC). 
                               Art. 6 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono costituite,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art.  4  dell'ordinanza  ministeriale  9  aprile
2019, n. 330, come richiamata dal  decreto  ministeriale  5  novembre
2021,  n.  325,  con  decreto  del  direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico regionale. 
    2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 426 del testo  unico  i  membri
delle commissioni esaminatrici sono formate da  personale  che  abbia
piena conoscenza della lingua slovena. 
    3. Qualora ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile  2019,  n.
330,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato  un
presidente. La commissione,  in  una  seduta  plenaria  preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento  per  la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR
FVG n. 499 del 16 gennaio 2022 e definisce criteri  omogenei  per  lo
svolgimento della prova. 
                               Art. 7 
 
           Prove di esame per i posti comuni e di sostegno 
              e valutazione delle prove scritte e orali 
 
    1. La prova scritta, per i posti comuni e  di  sostegno  consiste
nella somministrazione di  cinquanta  quesiti  a  risposta  multipla,
cosi' ripartiti: 
      a) per i posti comuni, quaranta quesiti  in  lingua  slovena  a
risposta multipla, volti all'accertamento delle  competenze  e  delle
conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella
scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia; 
      b) per i posti di sostegno, quaranta quesiti in lingua  slovena
a risposta multipla inerenti le metodologie didattiche da  applicarsi
alle diverse tipologie di  disabilita',  finalizzati  a  valutare  le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita'; 
      c) per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a  risposta
multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese  al  livello  B2
del Quadro comune Europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  cinque
quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le  competenze
digitali  nell'uso  didattico  delle  tecnologie  e  dei  dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci  per  potenziare  la  qualita'
dell'apprendimento. 
    La prova scritta si svolge nella sede individuata dall'USR FVG. 
    2. Ciascun quesito consiste in una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta.  La  prova  ha  una  durata
massima  di  cento  minuti,  fermi  restando  gli   eventuali   tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.
Non  si  da'   luogo   alla   previa   pubblicazione   dei   quesiti.
L'Amministrazione si riserva la possibilita', in ragione  del  numero
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non  contestualita'
delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia  di  posto,
assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    3. Durante lo svolgimento della prova  scritta  i  candidati  non
possono introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,
libri,  dizionari,  testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti   di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione  o
alla  trasmissione  di  dati,   salvo   diversa   indicazione   della
commissione nazionale di esperti.  E'  fatto,  altresi',  divieto  ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero
di mettersi in relazione con altri,  salvo  che  con  gli  incaricati
della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In
caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    4. La valutazione della prova scritta e'  effettuata  sulla  base
dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale per  le
scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n.
499 del 16 gennaio 2022. La prova e' valutata al massimo cento  punti
ed e' superata da  coloro  che  conseguono  il  punteggio  minimo  di
settanta punti. 
    5. I candidati che, ai sensi del comma 4, hanno superato la prova
scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e
di  sostegno,  i  cui  temi  sono   predisposti   dalle   commissioni
giudicatrici secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 2,  del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. 
    6. Per i candidati che hanno  ottenuto  il  riconoscimento  delle
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36
e dell'art. 7  del  decreto  legislativo  n.  206/2007  e  successive
modificazioni e che non sono in possesso di uno dei  titoli  o  delle
esenzioni richiamate dalla circolare  del  Ministero  dell'istruzione
prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013, e' richiesto di  dimostrare
l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento e' a cura
della commissione giudicatrice, integrata eventualmente da un esperto
linguistico nominato dall'USR FVG. 
    L'accertamento si svolge immediatamente prima della prova orale e
verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della
professione docente. 
    Le griglie di valutazione per la  prova  linguistica  di  cui  ai
periodi precedenti sono predisposte dalla Commissione  nazionale  per
le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG
n. 499 del 16 gennaio 2022. 
    7. I candidati di cui al comma 6 sono ammessi  alla  prova  orale
solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di  cui  al
comma precedente. 
    8. La prova orale si svolge nelle sedi individuate dall'USR FVG. 
    9.  La  valutazione  della  prova  orale  e'   effettuata   dalla
commissione sulla  base  dei  quadri  di  riferimento  redatti  dalla
Commissione nazionale  per  le  scuole  con  lingua  di  insegnamento
slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022.  Per  la
valutazione della prova orale la commissione  ha  a  disposizione  un
massimo di cento punti. La prova orale e' superata dai candidati  che
conseguono il punteggio minimo di settanta punti su cento. 
                               Art. 8 
 
                    Diario e sede di svolgimento 
                         della prova d'esame 
 
    1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Entro il
quarantacinquesimo giorno decorrente dal giorno successivo  a  quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  e'  pubblicato  sul
sito del USR  FVG  l'avviso  contenente  il  calendario  della  prova
scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto
delle previsioni  di  sicurezza,  come  determinate  dalla  normativa
vigente. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e
con l'indicazione della destinazione  dei  candidati,  e'  comunicato
dall'USR FVG almeno quindici giorni prima della data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato  nei  rispettivi  albi  e  siti
internet. Detto avviso ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti.
L'Amministrazione si riserva di disporre  il  rinvio  delle  date  di
svolgimento della  procedura  per  motivi  organizzativi  o  connessi
all'emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul  sito  dell'USR
FVG. 
    2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di  versamento  del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al  comma  1
del presente articolo. La mancata presentazione  nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    3. La vigilanza durante la prova e' affidata  dall'USR  FVG  agli
stessi membri della  commissione  esaminatrice,  che  possono  essere
supportati, ove necessario, da  un  comitato  di  vigilanza.  Per  la
scelta  degli  addetti   alla   vigilanza   valgono   le   cause   di
incompatibilita'  previste  per  i   componenti   della   commissione
giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 aprile  2019,  n.  329,
come richiamato dal decreto ministeriale 5  novembre  2021,  n.  325.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR FVG  istituisce
per ciascun edificio un comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le
specifiche istruzioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    5. In base a quanto previsto dall'art. 10, comma  7  del  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova
orale ricevono da parte dell'USR FVG comunicazione  esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova  scritta,
della sede, della data e dell'ora di  svolgimento  della  loro  prova
orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.  101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche'  nei  giorni  di
festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 9 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. Conformemente a quanto previsto  dall'art.  8,  comma  1,  del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti  della  prova
scritta sono predisposti a livello nazionale  dal  Ministero  che  si
avvale della Commissione  nazionale  per  le  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del  16  gennaio
2022 incaricata altresi' di redigere i quadri di riferimento  per  la
relativa valutazione. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'allegato  A
del decreto del direttore generale dell'USR del FVG prot. AOODRFVG n.
1666 del 16 febbraio 2022. Le  commissioni  predispongono  le  tracce
delle prove orali in numero pari a tre  volte  quello  dei  candidati
ammessi alla prova. Ciascun  candidato  estrae  la  traccia,  su  cui
svolgere la prova,  24  ore  prima  dell'orario  programmato  per  la
propria  prova.  Le  tracce  estratte  sono  escluse  dai  successivi
sorteggi. 
                               Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  procedono  alla  valutazione  dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, comma 9, del
presente  decreto;  ai  titoli  culturali  e  professionali  di   cui
all'allegato B, del decreto ministeriale 5  novembre  2021,  n.  325,
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di cinquanta punti. 
    2.  Costituiscono  oggetto  di   valutazione   da   parte   della
commissione giudicatrice esclusivamente  i  titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
ricevuto dall'USR FVG la comunicazione del  superamento  della  prova
orale presenta all' USR FVG i  titoli  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione,   non   documentabili   con   autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR FVG. Qualora dal controllo  emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge. 
                               Art. 11 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  nel
limite massimo  di  posizioni  corrispondenti  ai  posti  banditi.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    3. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
direttore  generale  dell'USR  FVG,   sono   trasmesse   al   sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicate  nell'albo  e  sul  sito
internet  dell'USR  FVG.  Le  immissioni  in  ruolo  dei   vincitori,
all'interno del contingente di cui all'art. 4 comma 1-quater, lettera
c),  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito   con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel  limite  previsto
dal bando di  concorso  per  la  specifica  regione,  insegnamento  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi sino  all'esaurimento  della  graduatoria,  nel
limite  delle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. 
    4. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    5. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
    6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3-bis  del
testo unico. 
                               Art. 12 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 11 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali. 
    2.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 3. In materia di riserva di  posti  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge  12
marzo 1999, n. 68,  recante  norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, nei  limiti  della  complessiva  quota  l'obbligo  prevista
dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma
9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
    4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per
il posto specifico. 
                               Art. 13 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati  assunti  a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo  indeterminato.  I  certificati  e  gli  atti  di  notorieta'
rilasciati dalle  pubbliche  amministrazioni  sono  sostituiti  dalle
dichiarazioni previste  dagli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 14 
 
                  Decadenza dal diritto di stipula 
                 del contratto individuale di lavoro 
 
    1. Il rifiuto dell'assunzione o la  mancata  presentazione  senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel  giorno  indicato
implica la decadenza dal  relativo  diritto  con  depennamento  dalla
relativa graduatoria. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori l'amministrazione puo' procedere ad altrettante  assunzioni
di candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria  concorsuale,  nei
limiti di cui all'art. 11, comma 2. 
                               Art. 15 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni,  oppure  ricorso  giurisdizionale  al  competente   Tribunale
amministrativo  regionale,  entro  sessanta  giorni,  dalla  data  di
pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 16 
 
                     Informativa sul trattamento 
                         dei dati personali 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione saranno trattati, anche mediante  l'utilizzo  di  procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati  presso  l'USR  FVG,
via  Santi  Martiri  n.  3,  Trieste,  responsabile  della  procedura
concorsuale, che esercita le funzioni di titolare del trattamento per
l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e ss. del citato regolamento (UE)  2016/679,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere nei confronti dell'USR FVG per la procedura cui  l'interessato
ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento  dei
dati personali a  loro  riferiti  avvenga  in  violazione  di  quanto
previsto dal regolamento hanno il  diritto  di  proporre  reclamo  al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). Il responsabile della protezione dei  dati
(RPD)   e'   raggiungibile   al   seguente    indirizzo:    Ministero
dell'istruzione - viale Trastevere n.  76/a  -  00153  Roma;  e-mail:
rpd@istruzione.it 
                               Art. 17 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  fermo  quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni  sullo  svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle  previste  dal
vigente C.C.N.L. del personale  docente  ed  educativo  del  comparto
«Istruzione e ricerca» - Sezione scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Roma, 17 febbraio 2022 
 
                                      Il direttore generale: Beltrame 
 
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Avvertenza: 
 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale  dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia - www.usrfvg.gov.it