Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 18-03-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-03-2022
Data Scadenza bando 17-04-2022
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto 6  ottobre  2005  del  Ministero  della  difesa,
concernente la «Sostituzione della tabella D, annessa al  decreto  16
settembre 2003, relativo all'elenco delle imperfezioni ed  infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare»,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche  per
l'accertamento  e  la  verifica   dei   parametri   fisici»   emanata
dall'Ispettorato generale della Sanita' militare il 9  febbraio  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto interministeriale del 16  maggio  2018,  con  il
quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica  in  materia  di
protocollo sanitari per la somministrazione di  profilassi  vaccinali
al personale militare»; 
    Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; 
    Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per   il   reclutamento   dei
marescialli dell'Esercito, della Marina militare, compreso  il  corpo
delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del  10  giugno  2021
con il quale lo Stato maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano
delle assunzioni  per  l'anno  2022  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2022-2024; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0011963 del 4  febbraio  2022  dello
Stato maggiore della Marina  militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento degli  allievi  marescialli  della
Marina militare per il 2022; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0120046 del 7 dicembre 2021
dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare  concernente   gli
elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento   degli   allievi
marescialli dell'Aeronautica militare per il 2022; 
    Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG 0015273 del  13  gennaio  2022
dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  concernente  gli  elementi  di
programmazione  per  il  reclutamento   degli   allievi   marescialli
dell'Esercito per il 2022; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»,  e,   in   particolare,   l'art.   259,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 1, recante
«Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio  2021,
concernente la nomina  dell'ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Nicola
Carlone a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n.  27/T  recante
«attivazione  dell'Ufficio  del  vice  comandante  del  Corpo   delle
capitanerie di porto», e in  particolare  il  comma  3,  con  cui  si
stabilisce che  il  vice  comandate  generale  esercita  le  funzioni
vicarie del comandante generale; 
    Visto l'ordine di impiego con  il  quale  l'ammiraglio  ispettore
(CP)  Nunzio  Martello  a  far  data  dal  31  dicembre  2021  assume
l'incarico di vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Generalita' 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per  il
reclutamento  del  personale  da  avviare  ai   corsi   per   allievi
marescialli delle Forze armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
25°  corso  biennale  (2022 -  2024)  per  centotrentasette   allievi
marescialli dell'Esercito; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
25°  corso  biennale  (2022 -  2024)  per  centosessantadue   allievi
marescialli della Marina militare suddivisi tra  il  Corpo  equipaggi
militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto; 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
25° corso biennale  (2022 -  2024)  per  centocinquantasette  allievi
marescialli dell'Aeronautica militare. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche'  dei  diplomati
delle Scuole militari  e  degli  assistiti  dall'Opera  nazionale  di
assistenza per gli orfani dei  militari  di  carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale  per
i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli
orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  allievi  marescialli  alla  frequenza  dei  corsi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    4. I posti  rimasti  scoperti  nell'ambito  di  ciascun  concorso
possono  essere  devoluti  in  aumento  al  numero  dei   posti   del
corrispondente concorso interno della  rispettiva  Forza  armata  (ai
sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 8. 
    5. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei  concorsi
secondo le modalita' riportate nel  successivo  art.  5.  Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del presente comma sara' altresi'  modificato  il  numero  dei  posti
riservati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del  Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l'anno
solare in cui e' bandito il  concorso  o,  se  successivo,  entro  il
termine previsto dal bando per  la  presentazione  delle  domande  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per
l'ammissione  ai  corsi  universitari  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,  nonche'
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguito  a
seguito della sperimentazione dei percorsi  quadriennali  di  secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. 
      Per i titoli di studio conseguiti all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica  e'
disponibile sul sito web del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il concorrente che non sia ancora in possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 26° anno di  eta'.  Coloro  che  hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio   o   volontario   possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; 
      e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze armate; 
      f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al  servizio  militare  incondizionato  per  l'impiego
negli  incarichi  relativi  al  grado  nonche'  nelle   categorie   e
specialita' di assegnazione  previste  nel  ruolo  marescialli  delle
Forze   armate.   Tale   idoneita'   sara'   verificata   nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e  delle
prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale; 
      j) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      k) aver tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I militari in servizio per partecipare al  concorso,  oltre  a
possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono: 
      a) non aver superato il giorno di compimento del  28°  anno  di
eta'; 
      b) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      d)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. 
    Nel  caso  di  rapporto  informativo,  si  fa  rinvio  a   quanto
disciplinato dall'allegato D, comma 2), punto b. del  presente  bando
di concorso. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il  portale  dei
concorsi  on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora   in   poi
«portale»), raggiungibile attraverso il sito  internet  www.difesa.it
area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole
Militari» link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al
sito «https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo sul portale con le modalita'
di cui al precedente art. 3, i candidati  compilano  e  inoltrano  la
domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte
ai commi successivi, entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una  successiva  pagina  della  domanda,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda
di  partecipazione  prima  dell'inoltro   della   domanda   medesima,
predispongono copia per immagini (file in  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione massima di 3 Mb  per  ogni  allegato)  dei  documenti  che
devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a  pena  di
esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso
per l'arruolamento volontario, rinvenibile  all'allegato  F  tra  gli
allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena  di  esclusione,
copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l
sottoscrittori/e, rilasciato da un'amministrazione dello Stato  e  in
corso di validita'. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio,  nonche'  il  recapito  presso  il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti  di  esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    5. Inoltre, i concorrenti  dovranno  indicare  nella  domanda  di
partecipazione l'Istituto scolastico presso cui hanno  conseguito  il
titolo  di  studio  costituente   requisito   di   partecipazione   e
l'indirizzo e-mail istituzionale di detto ente. 
    6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    7. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la  stessa  entro  il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 
    8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali. 
    9. Le domande di partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  altro
mezzo  diverso  da  quello  sopraindicato,  non  saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, e  relativa  a
tutti i titoli richiesti dal presente bando  resta  comunque  fissata
all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1. 
    11. Qualora l'avaria del sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    12. Per i  concorrenti  in  servizio  il  sistema  provvedera'  a
informare  i  Comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,   tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)
indicato  dal  candidato  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta
ricezione del predetto  messaggio  e  l'avvenuta  acquisizione  della
copia della domanda di partecipazione  da  parte  dei  Comandi  degli
enti/reparti  d'appartenenza  che  provvederanno   agli   adempimenti
previsti dal successivo art. 6. 
    13. Successivamente alla scadenza del  termine  di  presentazione
della  domanda   di   partecipazione   al   concorso,   dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, eventuali  variazioni  e/o  integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla  residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero  di  utenza  di  telefonia  fissa  e/o  mobile
nonche'  variazioni  relative  alla  propria  posizione  giudiziaria,
possono  essere  inviate  utilizzando   esclusivamente   il   modello
all'allegato G, rinvenibile tra gli allegati  al  bando,  secondo  le
modalita'  nello  stesso  indicate  e  trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it  o  all'indirizzo  di  posta  certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per    conoscenza    all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it Per i soli  partecipanti  al  concorso  per
l'Esercito, tali richieste devono essere inoltrate  all'indirizzo  di
posta    elettronica    centro_selezione@esercito.difesa.it    ovvero
all'indirizzo            di             posta             certificata
centro_selezione@postacert.difesa.it  del  Centro  di   selezione   e
reclutamento  nazionale   dell'Esercito.   Non   saranno   prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it   Non   saranno,   altresi',    prese    in
considerazione  variazioni  riguardanti   l'omessa   o   l'incompleta
indicazione di titoli  di  merito  e/o  di  preferenza  previsti  dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente  art.  4,  comma  1,  eccezion  fatta  per  i  soli
candidati che conseguiranno il previsto titolo di studio  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno  scolastico  2021  -
2022 relativamente al voto conseguito. 
    A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    3. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  reparto/ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti  previsti  al
successivo art. 6. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile  da
parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
               Adempimenti degli enti/reparti militari 
 
    1. Il sistema informatico centrale provvedera' a: 
      a) informare  i  comandi/reparti/enti  di  appartenenza  per  i
concorrenti  militari  in  servizio  ovvero   i   competenti   Uffici
documentali/centri  documentali  (UDOC/CEDOC),   o   i   Dipartimenti
militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del
Comando scuole/3^ Regione  aerea  ovvero  il  Reparto  personale  del
Comando della 1^ Regione aerea  dell'Aeronautica  per  i  concorrenti
militari in congedo, ovvero il Centro  nazionale  amministrativo  del
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,   tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze; 
      b)  altresi'  ad  inviare  ai  Comandi  degli  enti/reparti  di
appartenenza   ovvero   i   competenti   Uffici    documentali/Centri
documentali    (UDOC/CEDOC),    o     i     Dipartimenti     militari
marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto territoriale del  Comando
scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale del comando della
1^ Regione aerea  dell'Aeronautica  per  i  concorrenti  militari  in
congedo,  ovvero  il  Centro  nazionale  amministrativo  del  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, al  termine  delle  fasi  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), comma 2,  lettere  a)  e  b)  e
comma 3, lettera a),  al  medesimo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale, una e-mail - riportante le informazioni per  l'accesso
alla specifica area dedicata per produrre la scheda di sintesi di cui
al presente art. 6, per il personale loro dipendente risultato idoneo
all'effettuazione delle successive  prove -  nella  quale  troveranno
l'elenco della citata documentazione. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono: 
      a) per il personale in servizio: 
        1) verificare se il candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2. 
        Se  il  candidato  non  risulta  in  possesso  dei   predetti
requisiti, gli stessi Comandi devono inviare all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza
all'indirizzo  r1d1s4@persomil.difesa.it  al   fine   di   consentire
l'esclusione  dal  concorso  e  l'avvio  delle  relative  azioni   di
competenza, il modello in allegato A rinvenibile tra gli allegati  al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande.  Non  saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo  indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it 
        2) successivamente all'esito delle fasi di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera
a), gli stessi Comandi devono  compilare  le  informazioni  richieste
nell'allegato B (fac simile scheda di sintesi); 
        3) compilare,  inoltre,  per  i  soli  militari  in  servizio
nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al  precedente  art.
1,  comma  1,  lettera  a),  a  cura   delle   competenti   autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo  chiuso  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande  indicando  quale
motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico,  per
titoli ed esami, per l'ammissione al 25° corso biennale (2022 - 2024)
per allievi marescialli dell'Esercito»; 
        4) nominare, con ordine del giorno del comandante  dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2°  membro)  che  rediga,  per  ogni  militare   partecipante   al/ai
concorso/i, la rispettiva scheda  di  sintesi  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato D, il modulo relativo alla scheda  di  sintesi
che riproduce le informazioni richieste nell'allegato B  avendo  cura
di  riportare,  tra  l'altro,  gli   estremi   della   documentazione
valutativa in ordine cronologico  riferita  a  tutto  il  periodo  di
servizio  prestato  dal  candidato  antecedentemente  alla  data   di
scadenza del termine di presentazione delle domande (per  i  militari
candidati al concorso per l'Aeronautica militare, solo gli ultimi due
anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni).  Per  i
candidati che prima di  essere  incorporati  per  l'attuale  servizio
hanno ultimato una ferma volontaria e,  successivamente,  sono  stati
posti in  congedo,  dovra'  essere  inserito  il  giudizio  riportato
sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al  termine
della ferma.  Tale  scheda  di  sintesi  deve  essere  firmata  dalla
commissione interna, controfirmata dal  comandante  dell'ente  o  suo
delegato e posta in visione per tre giorni  lavorativi  al  candidato
per le opportune verifiche, il quale, qualora la  riterra'  completa,
regolare e aggiornata, sottoscrivera' la  relativa  dichiarazione  di
completezza; 
        5)  compilare,  firmare  e  trasmettere  on-line  tramite  il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di
sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D,  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove; 
        6) informare, in caso  di  trasferimento  del  candidato,  il
nuovo ente di  destinazione  della  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'ente di nuova destinazione assumera'  la  competenza  per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
        7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per  il
personale militare, all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per    conoscenza    all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it ogni variazione  riguardante  la  posizione
del   candidato   (trasferimento,   instaurazione   di   procedimenti
disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.); 
      b) per il personale in congedo, successivamente all'esito delle
fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettere a)
e b) e comma 3, lettera a), i competenti Centri documentali  (CEDOC),
o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto
territoriale del Comando scuole/3^ Regione aerea  ovvero  il  Reparto
personale del comando della 1^ Regione aerea dell'Aeronautica  per  i
concorrenti  militari  in  congedo,  ovvero   il   Centro   nazionale
amministrativo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri devono: 
        1) nominare, con ordine del giorno del comandante  dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni militare  in  congedo  di  rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i,  la  rispettiva  scheda  di
sintesi, in allegato C, secondo le modalita'  indicate  nell'allegato
D; 
        2) compilare firmare e trasmettere on-line tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la rispettiva scheda
di sintesi secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato  D,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove. 
                               Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; 
      c) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      f) tirocinio; 
      g) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      f)  prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie; 
      g) tirocinio; 
      h) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a)  prova  per  la  verifica   delle   qualita'   culturali   e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) tirocinio; 
      d)  prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta
di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i  soli
concorrenti giudicati  idonei  alla  prova  precedente,  fatti  salvi
specifici  casi  di  ammissione  con  riserva,   disciplinati   nelle
appendici al bando. Saranno esclusi  dal  prosieguo  del  concorso  i
candidati che rinunceranno  a  sostenere  le  prove  obbligatorie  di
concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34/2020. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
di  analoghi  concorsi  dell'Arma  dei  carabinieri,   ai   quali   i
concorrenti   hanno   chiesto   di   partecipare,   per   contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per  i  militari,  per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli  interessati -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -  dovranno  far
pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente
art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore  13,00
del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a  quello  di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  In
particolare,  in  caso  di  contestuale   svolgimento   delle   prove
dell'esame  di  Stato,  dovranno  allegare  apposita   documentazione
rilasciata dall'amministrazione scolastica  dalla  quale  risulti  la
convocazione del predetto esame  di  Stato.  La  riconvocazione,  che
potra'  essere  disposta  solo  compatibilmente  con  il  periodo  di
svolgimento delle  prove  stesse  e  nel  rispetto  delle  specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle
appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  I  calendari
di svolgimento delle prove concorsuali  nonche'  eventuali  modifiche
delle sedi di  svolgimento  delle  prove  stesse  saranno  resi  noti
mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma.  Mediante  avviso  inserito  nella
sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra
indicate, saranno altresi' resi noti gli  esiti  delle  prove.  Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero  della
difesa - Direzione  generale  per  il  personale  militare -  ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186  -  00143  Roma -
tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    6. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando. 
    7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    8. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    9. I  concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla  specifica  normativa  di  settore  ovvero   nelle   rispettive
appendici al bando. 
    10.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il reparto/ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  reparti/enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1). 
    11. I candidati rinviati a domanda  dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione  al  24°  corso  biennale  (2021-2023)  per  allievi
marescialli delle Forze armate ai sensi dell'art. 259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34  del  19  maggio  2020,  citato  nelle  premesse,
sosterranno le prove non ancora svolte  nell'ambito  delle  procedure
del presente bando. Altresi', le risultanze di prove  e  accertamenti
precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni  e  i
criteri del  presente  bando  e  secondo  le  modalita'  che  saranno
indicate con apposita determinazione dirigenziale. 
    12. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
                               Art. 8 
 
                             commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con  successivi  decreti  dirigenziali  e  interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) commissione esaminatrice per la prova  di  verifica  delle
qualita' culturali e intellettive, per la  prova  di  verifica  della
conoscenza della lingua inglese, per la  valutazione  dei  titoli  di
merito, la formazione dell'elenco dei candidati ammessi al  tirocinio
e la formazione della graduatoria generale di merito; 
        2) commissione esaminatrice per il tirocinio; 
        3)  commissione  esaminatrice  per  le  prove   di   verifica
dell'efficienza fisica; 
        4)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        5)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) commissione esaminatrice per la prova  di  verifica  delle
qualita' culturali e intellettive, per la  prova  di  verifica  della
conoscenza della lingua inglese, per la prova  scritta  di  selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie, per  la  valutazione
dei titoli di merito e la formazione delle  graduatorie  generali  di
merito; 
        2)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4)  commissione  esaminatrice  per  le  prove   di   verifica
dell'efficienza fisica; 
        5) commissione esaminatrice per il tirocinio; 
        6)      commissione      per       l'assegnazione       delle
categorie/specialita'; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) commissione esaminatrice per la prova  di  verifica  delle
qualita' culturali e intellettive, per il  tirocinio,  per  la  prova
scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie,
per la valutazione  dei  titoli  di  merito  e  la  formazione  delle
graduatorie generali di merito; 
        2)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 
                               Art. 9 
 
    Prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione,  nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nel
calendario consultabile nell'area pubblica del portale,  e  nei  siti
www.difesa.it  -  www.esercito.difesa.it  -  www.marina.difesa.it   e
www.aeronautica.difesa.it   esibendo   il   messaggio   di   avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art.  4  del  presente  bando,  ovvero
copia della stessa. 
    2. La prova si svolgera', a cura  della  competente  commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando. 
    3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta,  le  commissioni  competenti  provvederanno  a  formare  gli
elenchi per individuare i concorrenti da  ammettere  a  sostenere  le
prove successive, entro i limiti  numerici  di  cui  alle  rispettive
appendici al bando. 
    4. Il punteggio riportato nella suddetta  prova  sara'  utile  ai
fini della formazione della graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 10 
 
     Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese 
 
    I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)
e b) che hanno portato a termine la prova  scritta  per  la  verifica
delle  qualita'   culturali   e   intellettive   saranno   sottoposti
all'accertamento della conoscenza della  lingua  inglese  secondo  le
modalita' indicate nella relativa appendice. 
                               Art. 11 
 
Prova scritta di selezione  per  il  reclutamento  delle  professioni
                              sanitarie 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
b)  -  esclusivamente  i  candidati  per  la   «Categoria/specialita'
infermiere - SS/I» - e c) -  esclusivamente  i  candidati  che  hanno
espresso  la  preferenza  Sanita' -  saranno  sottoposti  alla  prova
scritta di selezione per il reclutamento delle professioni  sanitarie
finalizzata all'ammissione ai corsi  di  laurea  per  le  professioni
sanitarie. La prova sara' presieduta dalle  commissioni  esaminatrici
di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle  materie
e sui programmi rinvenibili all'allegato O negli allegati  al  bando,
elaborati   in   coerenza   con   quelli   previsti   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per  l'accesso
programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 
    La  prova  scritta  di  selezione  per  il   reclutamento   delle
professioni sanitarie che si svolgera' presso la Scuola Sottufficiali
della Marina - Taranto, per la Marina militare  e  presso  la  Scuola
Marescialli A.M.  di  Viterbo,  per  l'Aeronautica  militare,  ovvero
presso altra sede che verra' comunicata con le modalita' previste  al
precedente art. 5, nella data che verra' anch'essa comunicata con  le
modalita' previste al precedente art. 5, avra' la durata di  sessanta
minuti e consistera' nella somministrazione di quarantotto quesiti  a
risposta multipla e predeterminata  (ciascuno  con quattro  possibili
risposte di cui una sola esatta), volti  ad  accertare  il  grado  di
conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno  cosi'  ripartiti:
biologia ventidue quesiti;  chimica tredici  quesiti;  fisica tredici
quesiti. I concorrenti assenti al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al  precedente  art.  1,  comma  7  e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0  punti  per
ogni risposta omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella  prova
di cui al presente  articolo,  le  commissioni  esaminatrici  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) provvederanno a formare distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente  normativa,  per  l'accesso
alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 
    3. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in  ciascuna  delle
graduatorie di cui sopra. 
                               Art. 12 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  H  tra  gli
allegati al  bando,  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato quale maresciallo in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla
Forza armata  prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
delle   direttive   tecniche   riguardanti    l'accertamento    delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il  decreto
ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei  parametri  fisici  correlati
alla  composizione  corporea,  alla  forza  muscolare  e  alla  massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  cosi'  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207,  rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la  direttiva  tecnica  ed.  2016
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare di cui in  premessa.
Questi ultimi non  saranno  accertati  nei  confronti  del  personale
militare in servizio in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al
servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori  disposizioni
normative indicate nelle appendici al bando. La facolta' di  proporre
istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  lettera  a)  in  quanto  l'accertamento
psico-fisico avra' luogo contestualmente  alle  prove  di  efficienza
fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con
le modalita' di cui al precedente art. 7, comma  5,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati  nelle  appendici  al  bando,  nelle  quali  sono   altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari  ai  fini  del  conseguimento
dell'idoneita',  nonche'  i  profili  sanitari  minimi.  A  pena   di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i
termini della procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7, e all'art. 259,  comma
4 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Le concorrenti che si trovano in stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    5.  Il  giudizio  espresso  dalla   suddetta   commissione,   con
esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del
presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. 
                               Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, a cura delle competenti commissioni.  Le  modalita'  di
espletamento  dell'accertamento,  la  documentazione  da  portare  al
seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le  modalita'
stabilite dalla legge - all'atto della  presentazione  ai  rispettivi
enti di  selezione  e  gli  accertamenti  cui  saranno  sottoposti  i
candidati sono indicati nelle appendici al bando. 
    I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
saranno  sottoposti  ad  accertamento   dell'idoneita'   attitudinale
nell'ambito del tirocinio di cui all'art. 15  del  presente  bando  e
secondo le previsioni dell'appendice Aeronautica. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'
previsto  contestualmente  ad  altre  prove  concorsuali,   eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: 
      a) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
all'atto della convocazione alle prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica ovvero prima della data di inizio del tirocinio secondo quanto
indicato nell'appendice Esercito; 
      b) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
all'atto   della   convocazione   dell'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica. 
    4. Al termine dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale,  la
commissione esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un
giudizio, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla
suddetta commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
                               Art. 14 
 
              Prove di verifica dell'efficienza fisica 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a) e  b)  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. L'efficienza fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del
tirocinio. 
    3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando. La  mancata  consegna  della  documentazione  in
originale ovvero in copia resa conforme comportera' l'esclusione  dal
concorso. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di  verifica  dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il  suo
sostituto, adottera'  le  conseguenti  determinazioni,  eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data.  Allo  stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusano  una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno  immediatamente  comunicarlo  alla  predetta
commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Al  di  fuori  dei  casi  summenzionati,  non  saranno  prese  in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    7. I concorrenti che, nei casi di  cui  al  precedente  comma  6,
otterranno   dalla   competente   commissione   l'autorizzazione   al
differimento   dell'effettuazione    delle    prove    di    verifica
dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione) o con lettera raccomandata  o  telegramma  o,  ove
possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per  sostenere
tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra',  in  ogni
caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove
di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del
tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove  di  verifica
dell'efficienza  fisica,  ovvero  che   saranno   impossibilitati   a
sostenere le prove a causa di indisposizione  o  infortunio,  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7 e
all'art. 259, comma 4  del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non  saranno
previste ulteriori riconvocazioni. 
    8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza  fisica  sara'
comunicato seduta stante. 
                               Art. 15 
 
                              Tirocinio 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c), i concorrenti, risultati  idonei  alle  precedenti  fasi
concorsuali,  saranno  convocati  rispettivamente  presso  la  Scuola
sottufficiali dell'Esercito, la  Scuola  sottufficiali  della  Marina
militare e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica militare per essere
sottoposti al tirocinio che si  svolgera'  a  cura  dalle  competenti
commissioni di cui all'art.  8,  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
lettera b), numero 5) e lettera c), numero 1). 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro   i   cinque   giorni
antecedenti alla data  di  presentazione  al  tirocinio.  La  mancata
presentazione di detta documentazione determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal tirocinio. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della  idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi,  e'  facolta'  delle
competenti commissioni  inviare  detti  concorrenti  all'osservazione
della commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  per
un supplemento  di  indagini  e  conseguente  espressione  di  parere
medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. I candidati ammessi al  tirocinio  nel  numero  stabilito  nel
bando lo compiono: 
      a) in qualita' di militari  di  truppa,  contraendo  una  ferma
volontaria  di  durata  non  superiore  al  periodo  della  prova  in
argomento; 
      b) con il grado rivestito, se militari in  servizio  ovvero  se
ufficiali  o  sottufficiali  di  complemento  congedati,  contraendo,
previo richiamo in servizio,  una  ferma  volontaria  di  durata  non
superiore a sessanta giorni. 
    4. I concorrenti che,  all'atto  della  presentazione  presso  le
Scuole per la frequenza del tirocinio, sono gia'  alle  armi  saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
la Scuola stessa e saranno  rinviati  agli  enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    5. Nel caso dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a),
b)  e  c)  i  candidati  dovranno  portare  al  proprio  seguito   la
documentazione di cui al paragrafo 3 delle rispettive  appendici  del
presente bando. 
    6.  Durante  la  permanenza  presso  i   suddetti   istituti   di
formazione, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne  previste
rispettivamente per gli allievi marescialli  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
      b)  effettueranno  il  programma  di  attivita',  di  cui  alle
appendici al bando, per la futura nomina a  marescialli  in  servizio
permanente effettivo rispettivamente  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
      c) non sara' consentita,  in  nessun  caso,  la  partecipazione
contestuale ad altri concorsi; 
      d) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    7. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nella citata appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nella predetta appendice; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
a  seguito  di  provvedimenti  medici  adottati  nei  confronti   dei
concorrenti. 
    9. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    10. Per i soli concorrenti ammessi al tirocinio, ovvero giudicati
idonei al tirocinio, la preposta commissione esaminatrice  procedera'
alla valutazione dei titoli di merito. 
                               Art. 16 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale valutera' i titoli di merito secondo le  modalita'
di cui alle appendici al bando, provvedendo  a  redigere  un'apposita
scheda di valutazione. 
    2.  Con  riferimento  alla  lingua  straniera,  i  requisiti   di
validita' delle certificazioni  sono  indicati  nell'allegato  E  del
presente bando. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), al fine di accertare il possesso dei  titoli  dichiarati,  i
candidati,  vincitori  del  concorso  ammessi  al   corso,   dovranno
consegnare alla Scuola sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il
documento originale ovvero in copia conforme comprovante il  possesso
del titolo di merito valutato dalla commissione esaminatrice. 
    Al riguardo, sara' cura dell'istituto di formazione,  al  termine
delle  attivita',  dare  riscontro  alla  Direzione  generale   della
completezza della documentazione prodotta. 
                               Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  rispettive   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con  decreti  dirigenziali  o
interdirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  dall'art.  73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande,  che  i  concorrenti  abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come  aggiunto  dall'art.  2,  comma  9
della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  5,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali  di  merito
saranno  pubblicati  nel  portale  e  nel   sito   www.difesa.it   La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti di tutti i candidati. 
                               Art. 18 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del  portale  secondo  quanto  stabilito  al   precedente   art.   5,
consultabile anche nel sito www.difesa.it e  dovranno  presentare  la
seguente documentazione all'atto dell'incorporamento: 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) il godimento dei diritti civili e politici; 
        2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    2. I medesimi candidati saranno sottoposti,  ove  necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella «Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia  d'eta',  ai  sensi
del  decreto-legge  7   giugno   2017,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle
eventualmente effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse; 
      b) in caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
                               Art. 19 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
della dichiarazione non veritiera. 
    3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente ente incaricato dalla Direzione generale per il  personale
militare ovvero dell'istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno  far  vistare
la  loro  firma  apposta  in  calce   alla   predetta   dichiarazione
sostitutiva da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi,
dal tutore; 
      b)  la  mancata  iscrizione  presso   le   Universita'   ovvero
l'avvenuta presentazione della richiesta di sospensione degli studi. 
    I predetti allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 
    4. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), i  candidati,  vincitori  del  concorso  ammessi  al  corso,
dovranno   consegnare    alla    Scuola    sottufficiali,    all'atto
dell'incorporamento il documento originale ovvero in  copia  conforme
comprovante  il  possesso  del  titolo  di  merito   valutato   dalla
commissione esaminatrice. 
    Al riguardo, sara' cura dell'istituto di formazione,  al  termine
delle attivita',  dare  riscontro  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare della completezza della documentazione prodotta. 
    5. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole dovranno
inviare alla Direzione generale per il personale militare gli elenchi
nominativi dei partecipanti  ai  concorsi  in  qualita'  di  allievi,
distinguendo quelli  che  hanno  o  non  hanno  superato  l'esame  di
maturita', con il  relativo  voto  e  i  verbali  di  valutazione  in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione. 
    6.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  sara'
acquisito d'ufficio. 
                               Art. 20 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
    1.   La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  militare  e  presso  la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica militare  per  la  frequenza  del
corso di formazione e specializzazione,  con  apposita  comunicazione
nell'area privata del portale della Difesa. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  Scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
generale per il  personale  militare  nella  suddetta  comunicazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di  impedimento  comunicate  dagli
interessati alla predetta Direzione generale  entro  le  ventiquattro
ore  successive  alla  data  di  convocazione  secondo  le  modalita'
stabilite al precedente art. 5. 
    La Direzione generale  si  riserva  la  facolta',  a  seguito  di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento,  di  differire
la data di  convocazione  compatibilmente  con  quanto  stabilito  al
successivo comma 5. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  dirigente
del Servizio sanitario delle citate Scuole. I  candidati  riscontrati
«inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi  marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del direttore generale per il personale militare  o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile  saranno
sottoposti preliminarmente al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle urine;  in  caso  di  positivita'  del  predetto  test  non  si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo  impedimento  all'accertamento  ai  sensi  del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 90. 
    Al termine dell'impedimento,  l'interessata  sara'  convocata  al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica  di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 
    4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo  la
suddetta visita medica saranno ammessi alla  frequenza  del  corso  e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che  non  sottoscriveranno  tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai  sensi
dell'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma  4  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    6. Il  personale  femminile  ammesso  alla  frequenza  dei  corsi
allievi marescialli, in quanto dichiarato vincitore  che,  trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  o  completare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    7. Ai sensi dell'art. 761 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66 la partecipazione  a  corsi  di  particolare  livello  tecnico,
svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al  vincolo  di
una ulteriore ferma di anni cinque decorrente dalla data di  scadenza
di quella precedentemente sottoscritta. Per l'Aeronautica militare  i
citati corsi di particolare livello tecnico sono contenuti all'art. 1
del decreto ministeriale 1° luglio 2021. 
    8.  L'amministrazione  della  difesa,  entro  i   trenta   giorni
successivi  dalla  data  di   inizio   del   corso   di   formazione,
compatibilmente con le esigenze della Forza armata e  dopo  opportuna
valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche  previste
dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti  che
si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i  candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 
    9. Agli allievi marescialli, nonche' agli  idonei  non  vincitori
potra' essere chiesto di prestare  il  consenso  a  essere  presi  in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
    10. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
previa  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica  rivestiti   all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione  dai
rispettivi ruoli di provenienza e assumere la  qualifica  di  allievo
maresciallo.  I  volontari  in  ferma  prefissata,  se  in  servizio,
potranno accedere alla frequenza del corso  previo  provvedimento  di
proscioglimento dalla ferma prefissata annuale  o  quadriennale,  con
contestuale perdita del grado e collocamento in congedo  dalla  ferma
medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato
giuridico dei volontari in ferma prefissata». 
    Il personale sottoposto - secondo i  rispettivi  ordinamenti -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi  dal
corso per allievi marescialli, possono essere  reintegrati  d'ufficio
nel grado. Allo  stesso  modo  il  personale  dei  ruoli  sergenti  e
volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge  e  il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere riammesso in servizio nella ferma prefissata  e
destinato, previa sottoscrizione  di  assenso  secondo  le  modalita'
della sopracitata direttiva, ai reparti/enti di  provenienza,  sempre
che non siano scaduti  i  limiti  temporali  della  ferma  prefissata
originariamente contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale
personale e' reintegrato - con provvedimento  del  II  reparto  della
Direzione  generale   per   il   personale   militare -   nel   grado
precedentemente rivestito e  il  periodo  trascorso  in  qualita'  di
allievo presso il relativo istituto di  formazione  a  cui  ha  avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma. 
    Durante la frequenza del corso agli allievi  competono,  se  piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto  dell'ammissione
ai corsi. 
                               Art. 21 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non  in
possesso dei prescritti requisiti  di  cui  ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  istituto  di
formazione. 
                               Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i concorrenti che  il  trattamento
dei dati personali da loro  forniti  in  sede  di  partecipazione  al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio  e  trova  la  sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con  particolare  riferimento
agli articoli 1053 e 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura  di  reclutamento  e  alla   posizione   giuridico
economica  o  di  impiego  del   concorrente,   nonche'   agli   enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai concorrenti sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 10 marzo 2022 
 
                                       Il direttore generale          
                                     per il personale militare        
                                            Vittiglio                 
 
       Il comandante generale                                         
 del Corpo delle capitanerie di porto                                 
           Martello                                                   
 
                   ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico