Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-03-2022 |
Data Scadenza bando | 21-04-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare l'art. 33; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di Polizia giudiziaria»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma 1, lettera i), introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1, centosessantasette posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio e centosessantasette posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3.
Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: A. tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, come stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; C. venti posti, ai sensi dell'art. 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale; D. dieci posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 28° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione di tali requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera f) che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal Comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE»; 2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettera A, del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, specifica la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame; h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lettere B, C e D, del presente bando; i) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o da conseguire entro la prima prova d'esame, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online; l) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; m) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; p) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, con apposita comunicazione al servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto, ed e' composta da due dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del settore telematica. 7. La commissione esaminatrice potra' essere integrata, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le mille unita', di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7; b) accertamento dell'efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prova scritta; f) prova orale. 2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei candidati, agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 7 Eventuale prova preselettiva e relativo diario 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquemila verra' effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta. 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. 3. La banca dati contenente i cinquemila quesiti, mille per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. 5. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. 6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 31 maggio 2022 e ne sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a tutti gli effetti. 8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. L'eventuale prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 7, comma 7. 2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovra' essere stato generato casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%. 3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in alcuna forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it 5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi 6.000 candidati nonche', in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando. 6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente ad assicurare la partecipazione alla successiva prova scritta di un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione potra' convocare ai suddetti accertamenti ulteriori aliquote di candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.
Art. 10 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 1. Nel caso in cui la prova preselettiva abbia luogo, saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati indicati dall'art. 9, comma 5. 2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 3. La prova di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai candidati che li hanno gia' superati, nell'ambito di altre procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui al comma 1. 4. La sede e le modalita' di convocazione saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno quindici giorni prima.
Art. 11 Svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica 1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: ===================================================================== | PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE | +====================+============+=========+=======================+ | |tempo max 3'|tempo max| | |corsa 1000 m. |55'' |4' 55'' |--- | +--------------------+------------+---------+-----------------------+ |salto in alto |1,20 m |1,00 m |max 3 tentativi | +--------------------+------------+---------+-----------------------+ |piegamenti sulle | | |tempo max 2' senza | |braccia |n. 15 |n. 10 |interruzioni | +--------------------+------------+---------+-----------------------+ 4. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport». 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore a medico superiore. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 esame emocromocitometrico con formula; 2 esame chimico e microscopico delle urine; 3 c.reatininemia; 4 gamma GT; 5 glicemia; 6 GOT (AST); 7 GPT (ALT); 8 HbsAg; 9 Anti HbsAg; 10 Anti Hbc; 11 Anti HCV; 12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita': a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. 7. Costituiscono cause di inidoneita' per l'assunzione nella Polizia di Stato le imperfezioni e le infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, nonche' le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 8. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 4. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 14 Convocazione alla prova scritta e relativo diario 1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata, saranno convocati alla prova scritta i primi quattromila candidati che abbiano superato la prova di efficienza fisica ed i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, seguendo l'ordine della graduatoria della medesima prova preselettiva, nonche' in soprannumero i candidati, ugualmente idonei, che risulteranno collocati nella stessa graduatoria, a pari merito con l'ultimo dei convocati. A tal fine si rinvia alla comunicazione che verra' data assieme all'avviso di cui all'art. 7, comma 7, del presente bando. 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. 2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta. 4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del presente articolo, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; c) lingua inglese; d) informatica. 5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 6. La prova d'esame orale s'intende superata con una votazione di almeno sei decimi (6/10).
Art. 16 Svolgimento della prova scritta 1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo il giorno precedente a quello fissato per la prova scritta. 2. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 17 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso. 2. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10). 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 18 Presentazione dei documenti 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta e il colloquio sono invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo.
Art. 19 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame scritta e orale la commissione elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto conseguito nella prova orale. 2. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 3. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori e' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20 Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986. 3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 27-ter, commi 3 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. Ciascun vice ispettore e' assegnato ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita ne' in quella di residenza alla data di adozione del presente bando, ne' in quelle limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione Lazio. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale - Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 22 Accesso ai documenti amministrativi 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 23 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 24 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 16 marzo 2022 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Giannini
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico