Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-03-2022
Data Scadenza bando 21-04-2022
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzionale  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981,  n.  121,  concernente  il  «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,
recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva  di  posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai  diplomati  presso  il
Centro studi di Fermo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare l'art. 33; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di Polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e  l'art.  37  sull'accertamento,  nei   pubblici   concorsi,   della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue
straniere; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2010,  n.  30,
recante «Disposizioni urgenti per  la  proroga  degli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze
armate e di polizia e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione  del
Servizio europeo per l'azione esterna e per  l'Amministrazione  della
difesa»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente  per
via  telematica,  delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma  5,  il
quale dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art.  27,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le  disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore  dello  stesso  decreto
legislativo n. 95  del  2017,  nonche'  l'art.  3,  commi  6,  7-bis,
7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma  1,
lettera i), introdotto dall'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza
di attivita' sociali ed economiche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, contenente «Regolamento recante norme per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di  accesso
ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia
di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'assunzione
di mille allievi vice ispettori della Polizia  di  Stato,  aperto  ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti  di  cui  al  successivo
art. 3. 
    2. Nell'ambito dei posti di cui al  comma  1,  centosessantasette
posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in
possesso del prescritto titolo di studio e  centosessantasette  posti
sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato  con
almeno tre anni di anzianita' di effettivo  servizio  alla  data  del
presente bando, in possesso dei  requisiti  previsti  dal  successivo
art. 3. 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso dei requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  altresi'
riservati: 
      A. tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752, e successive modificazioni; 
      B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, se  unici  superstiti,
del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in
servizio  e  per  causa  di  servizio,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, come stabilito dall'art. 9 del  decreto-legge  1°  gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.
30; 
      C.  venti  posti,  ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno  terminato  senza  demerito  la
ferma biennale; 
      D. dieci posti a coloro che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste  nel  comma  1
del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, non fossero coperti per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 28° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite
d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno
tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data  del  presente
bando. Per gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso,  e'
di trentatre' anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal  decreto
del  Ministro  dell'interno  n.  198  del  2003  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207.  Il  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in
possesso della sola idoneita' attitudinale prevista per la  qualifica
di vice ispettore.  I  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione di  tali  requisiti
in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti
non rileva ai fini dell'idoneita'; 
      f) essere in possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma  dell'art.
93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
i candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  che  sono  sospesi
cautelarmente dal servizio. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,
ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera f)  che  puo'
essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova
d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva.  I  requisiti
di partecipazione devono essere mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi
ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione
svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono
effettuati entro la data  di  conclusione  del  prescritto  corso  di
formazione. I controlli sono svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione  provvede
d'ufficio  ad  accertare  il  requisito  della  condotta   e   quello
dell'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio   di
Polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo
favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o
istituzionale (corporate) una mail di  conferma  di  acquisizione  al
sistema della domanda, cui sara' allegata  una  copia  della  domanda
stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera A, del  presente  bando.  A  tal  fine,  il  candidato  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4,  comma  3,
n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni,  specifica  la  lingua,  italiana  o
tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova  preselettiva
e le prove d'esame; 
      h) se concorre per i posti riservati di  cui,  rispettivamente,
all'art. 2, comma 1, lettere B, C e D, del presente bando; 
      i) il diploma di istruzione secondaria superiore  conseguito  o
da  conseguire  entro  la  prima  prova  d'esame,  con  l'indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di
tutte le altre informazioni previste, in proposito,  dalla  procedura
online; 
      l) se iscritto alle liste elettorali, ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      m)  le  condanne  penali  a  proprio  carico,  anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive,
per delitti non  colposi,  nonche'  le  imputazioni  in  procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali  e'  sottoposto  a  misura
cautelare personale, o lo  e'  stato  senza  successivo  annullamento
della misura, ovvero assoluzione o  proscioglimento  o  archiviazione
anche  con  provvedimento  non  definitivo.  In  caso  positivo,   il
candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e  l'autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o  presso  la   quale   pende   il
procedimento; 
      n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      o) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni,
in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato; 
      p) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata, con apposita comunicazione al  servizio  concorsi  della
Direzione centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta  elettronica
certificata  dipps.333con@pecps.interno.it  a   cui,   in   caso   di
variazione della PEC, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di
riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite
l'ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il
suddetto indirizzo PEC. 
    7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  per  l'accesso  al
ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia  -
direttore generale della pubblica  sicurezza,  e'  presieduta  da  un
prefetto,  ed  e'  composta  da  due  dirigenti  della  carriera  dei
funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo  dirigente,
nonche' da due docenti in materie  giuridiche  di  scuola  secondaria
superiore. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera
dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore  a  commissario
capo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    5. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all'informatica,
la commissione  esaminatrice,  limitatamente  all'espletamento  delle
predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua inglese e  da
un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato del settore telematica. 
    7. La commissione esaminatrice potra' essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto la prova scritta  superino  le  mille
unita', di un numero di componenti tali da permettere, unico restando
il Presidente, la  suddivisione  in  sottocommissioni,  nominando  un
segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      a) prova preselettiva, qualora sia disposta come  previsto  dal
successivo art. 7; 
      b) accertamento dell'efficienza fisica; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prova scritta; 
      f) prova orale. 
    2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici  ed
attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1  e  2  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
    6. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,   e   all'accertamento
dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato  su  istanza  di  parte  quando  tale  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria. 
                               Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquemila  verra'  effettuata  una  prova  preselettiva,
volta a determinare il numero dei candidati da ammettere  alla  prova
scritta. 
    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto  processuale  penale,
diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. 
    3. La banca dati  contenente  i  cinquemila  quesiti,  mille  per
ciascuna delle materie di cui al comma 2,  e  le  risposte  a  scelta
multipla che saranno utilizzati per elaborare i  questionari  per  la
prova preselettiva, sara'  pubblicata  almeno  quarantacinque  giorni
prima dell'inizio dello svolgimento della medesima  prova,  sul  sito
web istituzionale www.poliziadistato.it 
    4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    5. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile. 
    6.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    7.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno  pubblicati  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 31  maggio  2022  e  ne
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
                               Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. L'eventuale prova preselettiva  si  svolgera'  per  gruppi  di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario  di
cui al precedente art. 7, comma 7. 
    2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente  il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti  dalla
commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato  sul  sito
web   istituzionale   www.poliziadistato.it   Il   questionario,   da
consegnare  a  ciascun  candidato,  dovra'  essere   stato   generato
casualmente  (funzione  c.d.  random)  da   un   apposito   programma
informatico  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire  egualmente
l'incidenza del grado  di  difficolta  della  domanda  tra  le  varie
materie. A tal fine, le  domande  facili  rappresentano  il  30%  del
totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%. 
    3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte
e   di   attribuzione   del   relativo   punteggio   sono   stabiliti
preventivamente  dalla  commissione  esaminatrice  del  concorso,  in
relazione al numero delle domande da somministrare. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra  loro  in  alcuna  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e ne  sara'  dato  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a
tutti   gli   effetti,   nonche'   sul   sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva saranno convocati alla prova di efficienza fisica  e  ai
successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali  i  primi  6.000
candidati  nonche',  in  soprannumero,  i  concorrenti  che   abbiano
riportato un  punteggio  pari  all'ultimo  degli  ammessi,  salve  le
diverse determinazioni di cui  all'art.  6,  comma  2,  del  presente
bando. 
    6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase  degli  accertamenti  dell'efficienza  fisica,  psico-fisici  ed
attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente  ad  assicurare
la partecipazione alla successiva  prova  scritta  di  un  numero  di
candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a  concorso,
l'amministrazione potra' convocare ai suddetti accertamenti ulteriori
aliquote di candidati che  hanno  sostenuto  la  prova  preselettiva,
rispettando l'ordine decrescente della graduatoria. 
                               Art. 10 
 
        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1. Nel caso in cui la prova  preselettiva  abbia  luogo,  saranno
convocati  alla  prova  di  efficienza   fisica   e   ai   successivi
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  i  candidati   indicati
dall'art. 9, comma 5. 
    2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della  Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno  unicamente  gli
accertamenti attitudinali previsti. 
    3. La prova di efficienza fisica e gli accertamenti  psico-fisici
non saranno sostenuti dai  candidati  che  li  hanno  gia'  superati,
nell'ambito di altre procedure concorsuali  per  l'accesso  ai  ruoli
della Polizia di Stato, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio
delle convocazioni di cui al comma 1. 
    4. La sede e le modalita' di convocazione saranno pubblicate  sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno  quindici  giorni
prima. 
                               Art. 11 
 
        Svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di  coordinatore  o  di
direttore tecnico del settore sportivo. 
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai  ruoli  dell'amministrazione
civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio  presso  il
Dipartimento di pubblica sicurezza. 
    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica i candidati convocati sono sottoposti agli  esercizi  ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|       PROVA        |   UOMINI   |  DONNE  |         NOTE          |
+====================+============+=========+=======================+
|                    |tempo max 3'|tempo max|                       |
|corsa 1000 m.       |55''        |4' 55''  |---                    |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|salto in alto       |1,20 m      |1,00 m   |max 3 tentativi        |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|piegamenti sulle    |            |         |tempo max 2' senza     |
|braccia             |n. 15       |n. 10    |interruzioni           |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
 
    4. Il mancato superamento anche  di  uno  dei  suddetti  esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    5.  I  candidati  devono  presentarsi  alle  suddette  prove   di
efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e  di  un
documento di riconoscimento valido e dovranno altresi' consegnare,  a
pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del  Ministero
della sanita'  del  18  febbraio  1982  e  successive  modificazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportiva
italiana, o, comunque, a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate, in cui  esercitino  medici  specialisti  in  «medicina
dello sport». 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura  di
una commissione, nominata  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
direttore generale della pubblica sicurezza,  composta  da  un  primo
dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore  a  medico
superiore. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento di pubblica sicurezza. 
    3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      certificato  anamnestico,  come  da  fac-simile   allegato   al
presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art.  25,
comma  4,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198  del  2003.  In  proposito  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 c.reatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di
certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma  complessiva
dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto   e
l'astigmatismo misto. 
    7. Costituiscono cause  di  inidoneita'  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato le  imperfezioni  e  le  infermita'  elencate  nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno  n.  198  del
2003, nonche' le alterazioni volontarie  dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato. 
    8. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  psico-fisici,  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della Polizia - direttore generale della  pubblica  sicurezza  e
composta da un dirigente della carriera dei  funzionari  tecnici  del
ruolo degli psicologi della Polizia di Stato,  che  la  presiede,  da
quattro appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici  della
Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari  della  Polizia  di  Stato  in  possesso
dell'abilitazione professionale  di  perito  selettore  attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle  qualita'  attitudinali  i
candidati   risultati   idonei   all'accertamento    dei    requisiti
psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o
qualifica equiparata o da un  appartenente  ai  ruoli  del  personale
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 
    3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di  test  sia  collettivi  che  individuali,  integrati  da  un
colloquio con un componente della suddetta commissione. Su  richiesta
del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati  positivi  ma
il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede
collegiale.  All'esito  delle  prove  la   commissione   si   esprime
sull'idoneita' del candidato. 
    4. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 14 
 
          Convocazione alla prova scritta e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui la prova  preselettiva  sia  stata  espletata,
saranno convocati alla prova scritta i  primi  quattromila  candidati
che abbiano superato la prova di efficienza fisica  ed  i  successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali,  seguendo  l'ordine  della
graduatoria   della   medesima   prova   preselettiva,   nonche'   in
soprannumero  i  candidati,  ugualmente  idonei,   che   risulteranno
collocati nella stessa graduatoria, a pari merito  con  l'ultimo  dei
convocati. A tal fine si rinvia alla comunicazione  che  verra'  data
assieme all'avviso di cui all'art. 7, comma 7, del presente bando. 
    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti  della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
                               Art. 15 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame del concorso sono  costituite  da  una  prova
scritta e da un colloquio. 
    2. La prova  scritta  consiste  nella  stesura  di  un  elaborato
vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto  processuale
penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 
    3. Sono ammessi al colloquio i candidati  che  abbiano  riportato
una votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta. 
    4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del
presente   articolo,   ivi   compresi   gli   elementi   di   diritto
costituzionale, verte sulle seguenti materie: 
      a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare  riguardo
alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto civile,  nelle  parti  concernenti  le  persone,  la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; 
      c) lingua inglese; 
      d) informatica. 
    5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese  consiste
in una traduzione, senza  l'ausilio  del  dizionario,  di  un  testo,
nonche'  in  una  conversazione.  L'accertamento   della   conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    6. La prova d'esame orale s'intende superata con una votazione di
almeno sei decimi (6/10). 
                               Art. 16 
 
                   Svolgimento della prova scritta 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo il giorno precedente a quello fissato per la prova
scritta. 
    2.  Durante  la  prova  scritta  non  e'  permesso  ai  candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi',  portare  al  seguito  carta  da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu  ed  esclusivamente  su
carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o  di  un
componente  della  commissione  esaminatrice  o   del   comitato   di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti.  La  mancata
esclusione all'atto della prova non  preclude  che  l'esclusione  sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 17 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato,  assieme
all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno  venti
giorni prima della data fissata  per  lo  svolgimento  del  colloquio
stesso. 
    2. Il colloquio non s'intende superato se  il  candidato  non  ha
ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10). 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
                               Art. 18 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta  e  il  colloquio  sono
invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata
documentazione mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. 
                               Art. 19 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritta  e  orale  la  commissione
elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base  della
votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma del  voto
riportato nella prova scritta  e  del  voto  conseguito  nella  prova
orale. 
    2. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
    3. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
pubblica sicurezza e' approvata  la  graduatoria  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato sul sito web  istituzionale
www.poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 20 
 
Corso  di  formazione  iniziale  per  l'immissione  nel  ruolo  degli
                              ispettori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare  il  corso  di
formazione di cui all'art. 27-ter del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.
95 del 2017. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
sono collocati in  aspettativa  per  la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 27-ter, commi 3 e  6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del  1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 95 del 2017.  Ciascun  vice  ispettore  e'
assegnato ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita  ne'
in quella di residenza alla data di adozione del presente bando,  ne'
in quelle limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana e' considerata
limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e'  considerata
limitrofa alla Regione Lazio. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come  prima
sede di servizio, una volta superati gli esami  finali  del  predetto
corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano  o
che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma. 
                               Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per gli affari  generali  e  le  politiche  del  personale -
Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico  interesse  sottese  ai
concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679,
nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti  del  Ministero  dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio n. 5. 
                               Art. 22 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere inviate a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333con@pecps.interno.it 
                               Art. 23 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. Il Capo della  Polizia -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da Covid-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, puo' rideterminare le  modalita'
di  svolgimento  del  presente   concorso,   con   riferimento   alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con
avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'  sul  sito
web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 24 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    sono    pubblicati    sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che  ne  costituiscono
parte integrante del presente bando, sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 16 marzo 2022 
 
                                               Il Capo della Polizia  
                                             Direttore generale della 
                                                pubblica sicurezza    
                                                     Giannini         
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico