Concorso per 1 tenente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 29-03-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. Anno 2022. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-03-2022 |
Data Scadenza bando | 28-04-2022 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. Anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024» (Legge di bilancio 2022); Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; Considerato che, ai sensi dell'art. 664, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri; Ravvisata la necessita' di indire, per il 2022, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0090331 del 16 marzo 2022 con la quale il I reparto personale dello Stato maggiore della difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del bando in questione per l'anno 2022; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni singola specialita' cui sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ogni singola specialita' offra adeguata garanzia di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti: a) undici posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui: 1) tre posti per la specialita' medicina; 2) un posto per la specialita' veterinaria; 3) un posto per la specialita' psicologia; 4) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche - fisica; 5) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche - chimica; 6) un posto specialita' telematica - informatica; 7) un posto per la specialita' telematica - telecomunicazioni; 8) un posto per la specialita' genio; 9) un posto per la specialita' amministrazione e commissariato b) due posti per i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, nonche' ai ruoli forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori, collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui: 1) un posto per la specialita' psicologia; 2) un posto per la specialita' telematica - informatica. 2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera a), due sono riservati come di seguito specificato: un posto, e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso formativo, agli ufficiali di complemento, agli ufficiali delle Forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri; un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), del presente articolo e la loro ripartizione per specialita' potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialita', i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1: a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»; 2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 3) trentaduesimo anno di eta', se non appartenenti alle precedenti categorie. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale appresso indicate: 1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e chirurgia (LM 41), a ciclo unico, con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di iscrizione al relativo ordine professionale; 2) per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario e di iscrizione al relativo ordine professionale; 3) per la specialita' psicologia: psicologia (LM 51), con abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a e di iscrizione al relativo ordine professionale; 4) per la specialita' investigazioni scientifiche - Fisica con abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto: fisica (LM 17); ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20); ingegneria biomedica (LM 21); ingegneria chimica (LM 22); ingegneria civile (LM 23); ingegneria di sistemi edilizi (LM 24); ingegneria dell'automazione (LM 25); ingegneria della sicurezza (LM 26); ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); ingegneria elettrica (LM 28); ingegneria elettronica (LM 29); ingegneria energetica e nucleare (LM 30); ingegneria gestionale (LM 31); ingegneria informatica (LM 32); ingegneria meccanica (LM 33); ingegneria navale (LM 34); ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35); scienze e ingegneria dei materiali (LM 53); 5) per la specialita' investigazioni scientifiche - chimica, con abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto: chimica e tecnologie farmaceutiche (LM 13); scienze chimiche (LM 54); scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71. 6) per la specialita' telematica - informatica: informatica (LM 18); ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); ingegneria informatica (LM 32); sicurezza informatica (LM 66); 7) specialita' telematica - telecomunicazioni: ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); ingegneria elettronica (LM 29); ingegneria informatica (LM 32); sicurezza informatica (LM 66); 8) specialita' genio, con abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto: architettura e ingegneria edile - architettura (LM 4) ingegneria civile (LM 23). 9) specialita' amministrazione: giurisprudenza (LMG 01) scienze politiche (LM 87 e LM 52); scienze dell'amministrazione (LM 63); economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77); Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della presentazione per la prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale (solo se militari in servizio permanente); i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); k) abbiano tenuto condotta incensurabile; l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente», ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio equivalente; n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso: a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12; b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 7. 5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 6. La procedura chiedera' al concorrente di: a) indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) da/su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale; b) caricare una fototessera in formato digitale. 7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare: a) la specialita' (una sola) per la quale intende concorrere. Non e' consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare al concorso per piu' di una delle specialita' previste, anche se in possesso dei relativi requisiti; b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; c) il proprio stato civile; d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente che e' stato identificato mediante SPID/carta d'identita' elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di aver tenuto condotta incensurabile; h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato); Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente; j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio); m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare: 1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso formativo; 3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato; n) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della regione aerea competente per territorio o il Comando aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza; o) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua; q) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages - CEFR», risultante da attestato in corso di validita' rilasciato da «ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione (da consegnare all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di validita'; r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con le modalita' di cui al citato art. 9, informazioni sui titoli posseduti; s) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso di studi, l'Universita' presso cui e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; t) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) 4), 5), 8) e lettera b) numero 1) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; u) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; v) per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e lettera b), numero 1, l'iscrizione all'Ordine professionale; w) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; x) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 7; y) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; z) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione a tutte le prove concorsuali. 9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione di una nuova che dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 8. salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti sul sito www.carabinieri.it nell'area dedicata al concorso. 11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 13. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 14. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4. 15. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale della Direzione generale per il personale militare.
Art. 4 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I reparti/enti di appartenenza, cui sono in forza i concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono in servizio, dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo: a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati; b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri); c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata in servizio o in congedo). I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva esclusione. Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art. 7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la trasmissione di detta documentazione potra' avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni), per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potra' avvenire attraverso l'invio tramite posta certificata all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Viale di Tor di Quinto n. 119 cap. 00191 - Roma oppure a mezzo corriere. 2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) eventuale prova di preselezione; b) una prova scritta; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psico-fisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale; h) prova facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), presidente; b) due o piu' ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente; b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva competenza, del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma dei carabinieri e della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione.
Art. 7 Eventuale prova di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- a una eventuale prova di preselezione. 2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova nel precitato sito. 3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara' data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla. 4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni. 5. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa e, per quanto applicabili, secondo l'articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova di cui al presente articolo, la commissione formera' distinte graduatorie provvisorie per ciascuna specialita', al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 8. Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l'ordine delle predette graduatorie provvisorie, i concorrenti nel limite non superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ogni specialita'. Inoltre, saranno ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialita' all'ultimo posto utile. 8. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 7, saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 9. Ciascun candidato, potra' formulare entro cinque giorni successivi a quello di pubblicazione, del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo di risposta test, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.
Art. 8 Prova scritta 1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione (qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) dovranno sostenere la prova scritta di cultura tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialita' riportati nel citato allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla prova scritta secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 8 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, portando al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (solo per le specialita' per le quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle ore 9,30 non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer e tablet, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie (eventuali indicazioni saranno fornite secondo le modalita' di cui al precedente comma 2). 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 5. Per quanto concerne la modalita' di svolgimento della suddetta prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice (eventuali indicazioni saranno fornite secondo le modalita' di cui al precedente comma 2). 6. La prova scritta si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita' e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate nella medesima domanda di partecipazione (al fine di favorire l'opera di catalogazione e valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in un apposito elenco). Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti: a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino a un punto (solo qualora si sia optato per la scelta di partecipare alla riserva dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b); b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a due punti; c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro, cardiologia, medicina interna e psicoterapia: fino a quattro punti; d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un punto; e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori): fino a un punto; f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a un punto; g) certificazione della conoscenza linguistica: 1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita': (a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; (b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 2) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages - CEFR», attestata dagli «enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione: (a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 0,50 punti per un livello di conoscenza B1; (b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 0,50 punti per un livello di conoscenza B2. I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio solo per una di esse. 5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m).
Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note, mediante apposito avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento, in caso di pioggia), muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato medico di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione ovvero la constatata irregolarita' di detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali ai sensi della normativa vigente, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli esercizi. 5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione dal concorso. 6. Il superamento di tutte le prove determinera' il giudizio di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B.
Art. 11 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche' secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV; c) certificato, compilato in ogni sua parte e in maniera conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di salute, d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra: 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3; 2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici; e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio); f) elettrocardiogramma refertato; g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz); h) esami ematochimici: emocromo completo; VES; glicemia; creatinemia; trigliceridemia; colesterolemia totale; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; esame delle urine standard e del sedimento. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. 5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: a) visita cardiologica; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica; e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula); f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) visita medica generale; i) visita ginecologica; j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3. 7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' psico-fisica; b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3; c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a cinque diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a quattro diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei militari in servizio. 8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i concorrenti: a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto; b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato al precedente comma 7, lettera b); c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente comma 7, lettera d); d) che risultino affetti da: imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, citato nelle premesse; positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla frequenza del corso; tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. Il regolamento e le norme tecniche discendenti saranno pubblicate sul sito http://carabinieri.it 9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, costituita da tre distinti stadi/momenti: somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale psicologo, di uno o piu' test di prestazione tipica e/o di performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; valutazione del «protocollo testologico» a cura di un ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «relazione psicologica» sul candidato; intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del «profilo attitudinale» di riferimento, redige una «scheda di valutazione attitudinale»; b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «profilo attitudinale» di riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una prospettiva a breve termine connessa alla frequenza del corso formativo, la capacita' di adattamento o riadattamento all'ambito scolastico-addestrativo. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato per iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.
Art. 13 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico - professionale. 2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialita' riportati nel citato allegato A, saranno resi noti, mediante avviso consultabile nel sito web «www.carabinieri.it», che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2. 2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al punto 3 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita' indicati nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma: a) del punteggio riportato nella prova scritta; b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica; d) del punteggio riportato nella prova orale; e) dell'eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori del concorso. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
Art. 16 Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno nominati -sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto- tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo. 3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra' rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di cui al successivo comma 12, del presente articolo. 4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Il conferimento della nomina e' subordinato: a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali dell'Arma -Via Aurelia 511 - Roma - per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria. 7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il referto analitico attestante il dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Gli ufficiali riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato E. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneita' al servizio militare. 9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 10. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi il giorno di prevista convocazione. Gli stessi, qualora per cause di forza maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista presentazione, alla Scuola ufficiali dell'Arma -Via Aurelia 511 - Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) che, riconosciuta la validita' della motivazione prospettata, potra' concedere al candidato un differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso, potra' essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del corso formativo, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6, e dall'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Il provvedimento di differimento dovra' essere inviati al candidato, al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per gli eventuali successivi adempimenti e per conoscenza anche alla Direzione generale per il personale militare. I candidati qualora non facciano pervenire, entro quarantotto ore comunicazioni al riguardo saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi al corso formativo. 11. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. 12. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 13. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 14. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18 Esclusioni 1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.
Art. 19 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21 Accesso atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», preferibilmente secondo il modello in allegato F. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 17 marzo 2022 Il direttore generale: Vittiglio
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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