Concorso per MINISTERO DELLA SALUTE
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Avviso
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 29-03-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanita ... |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-03-2022 |
Data Scadenza bando | 28-04-2022 |
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CONCORSO
Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera p); Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante: «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria»; Visti in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che prevede che «E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale» e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo, che prevede che «Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare l'art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto, all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, i commi 7-quater e 7-quinquies, che prevedono rispettivamente: «7-quater. La commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a) [...]» e «7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti [...]»; Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ed in particolare l'art. 4-bis che prevede che «In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede che «In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validita' dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, e' prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022»; Visti altresi' i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che dispongono rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione, per titoli» e che «La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]»; Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2022, con il quale e' stata nominata la commissione per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Considerato l'insediamento della citata commissione in data 21 febbraio 2022; Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei 1. E' indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai fini dell'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla selezione per l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; c) attestato rilasciato all'esito di corsi di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto «Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)» sancito in data 16 maggio 2019. Sono ritenuti utili ai fini della presente selezione anche gli attestati di formazione conseguiti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 2. Sono ammessi alla selezione per l'inserimento nella sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; c) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. 4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono essere esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza dallo stesso sara' disposta in ogni caso previa delibera della commissione.
Art. 3 Valutazione dei candidati 1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso. 2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale; b) 40 punti per i titoli formativi e professionali. 3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che, all'esito della selezione di cui al presente avviso, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile, ai sensi del presente comma, l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico: a) della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite, a seguito di provvedimento formale di assegnazione, secondo il seguente schema: a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro: da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2; da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; da 101 a 500 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3; da 501 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: fino ad euro 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; da euro 100.001 ad euro 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2; da euro 500.001 ad euro 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; da euro 1.000.001 ad euro 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; da euro 10.000.001 ad euro 50.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3; da euro 50.000.001 ad euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; oltre euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; a.3 il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun incarico; b) della tipologia della struttura, applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto a.3, nei limiti del punteggio complessivo massimo, uno dei seguenti coefficienti di maggiorazione, in particolare: b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore sanitario: 1,1; b.2 per incarico, nell'ambito di una struttura sanitaria, pubblica o privata, caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direzione generale, direzione amministrativa, direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione risorse umane, direzione budget e controllo di gestione): 1,2; b.3 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto, per tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,2; b.4 per incarico, nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direzione generale, direzione amministrativa, direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione risorse umane, direzione budget e controllo di gestione), che ha raggiunto, per tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,3; b.5 per incarico dirigenziale presso enti regolatori del settore sanitario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero della salute, assessorati alla sanita' di regioni e province autonome ed enti da questi vigilati, quali l'Istituto superiore di sanita', l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per la salute o gli enti di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,3; c) dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il coefficiente di 1,1 al punteggio base di cui al punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della motivazione del provvedimento. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata, ai fini dell'idoneita', esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio. 5. In attuazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, fermi restando i parametri ed i criteri previsti dal presente articolo per la valutazione dell'esperienza dirigenziale, ai candidati e' valutata l'esperienza dirigenziale degli ultimi dieci anni ai soli fini dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. In attuazione del medesimo art. 1, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 successive modificazioni, sono valutati eventuali provvedimenti di decadenza o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi dieci anni ai soli fini dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali 1. La commissione valuta i seguenti titoli formativi e professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: a) attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle cinque ore: punti 2; per ogni attivita' di docenza di durata compresa fra cinque e quindici ore: punti 3; per ogni attivita' di docenza di durata superiore alle quindici ore: punti 5; b) pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, fino a un massimo di 15 punti: pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2; pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di libro: punti 3; pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor: punti 5; c) possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, fino a 30 punti: specializzazioni: punti 20; dottorati di ricerca: punti 20; master universitari di I livello: punti 5; master universitari di II livello: punti 10; corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale: punti 4; d) ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo, svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, della durata di almeno cinquanta ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino a 15 punti: da cinquanta a cento ore: punti 5; oltre cento ore: punti 10; e) abilitazione professionale: punti 4. Per ciascun candidato verra' valutata una sola abilitazione professionale.
Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla selezione, con le modalita' indicate all'art. 8: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec); e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la data del conseguimento; f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale requisito d'accesso alla selezione specificando la durata dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto; g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'istituto presso il quale e' stato conseguito, ovvero, per l'inserimento nella sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, del master o della specializzazione di livello universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. 2. Il candidato dovra', altresi', indicare nella domanda, con le modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui all'art. 8, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini della partecipazione alla selezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), all'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 4, nonche' i titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente avviso. Nel caso in cui la successione di piu' incarichi dirigenziali si sia verificata per decadenza conseguente ad una riorganizzazione del Sistema sanitario regionale, il candidato dovra' inserire nella piattaforma la data di inizio del primo incarico e la data finale dell'ultimo incarico, descrivendo, nell'apposito campo della piattaforma stessa, che si tratta di piu' incarichi da considerarsi «in prosecuzione» a seguito di riorganizzazione del Sistema sanitario regionale. 3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di decadenza dall'incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili, indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza. 4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 8, comma 1; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione di quanto dichiarato. 5. A norma dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci. 6. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5, che non potranno essere autocertificate dai candidati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dovranno essere inserite secondo le modalita' digitali previste dalla piattaforma di cui all'art. 8, comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore privato e/o presso istituzioni estere, non autocertificabili, dovra' essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e' stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie. 7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sulla piattaforma di cui all'art. 8, comma 1. 8. Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum formativo e professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna. 9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla domanda verra' considerato quale documento meramente esplicativo delle dichiarazioni gia' rese nella piattaforma informatica e non saranno pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze dirigenziali e/o titoli formativi e professionali indicati nel curriculum stesso e non inseriti nella suddetta piattaforma, secondo le modalita' ivi indicate. 10. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalita' digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui all'art. 8, comma 1: a) copia della ricevuta di versamento di euro trenta/00 (euro 30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBAN:IT07A0100003245348020258226 (Sezione di tesoreria: 348 ROMA SUCCURSALE), specificando nella causale «selezione elenco idonei nomina D.G. D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.»; b) copia del documento di identita' del candidato in corso di validita'.
Art. 7 Trattamento dei dati personali 1. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma. 2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma, e-mail: rpd@sanita.it 3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. In mancanza di tale consenso non sara' possibile partecipare alla presente procedura selettiva. 4. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalita' elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione e utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonche' alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e da quelli designati dallo stesso, nonche' dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili del trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalita' e modalita' del trattamento medesimo. 5. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli relativi alle esperienze dirigenziali e ai titoli formativi e professionali, cosi' come previsto dal presente avviso di selezione. 6. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dalla procedura selettiva di cui al presente avviso. 7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura selettiva, nonche' la gestione dell'elenco nazionale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali: commissione, enti presso i quali sono state svolte le esperienze dirigenziali o professionali o presso i quali sono stati conseguiti i titoli formativi di cui al presente avviso, soggetti terzi, e personale del Ministero della salute. 8. Gli esiti della presente procedura selettiva saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della salute. 9. I dati personali sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della presente procedura e alla gestione dell'elenco, nonche' per il tempo necessario alla conclusione di eventuali procedimenti giudiziari alla stessa connessi. 10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza al Ministero della salute e' presentata al direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, all'indirizzo Pec: dgrups@postacert.sanita.it 11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.
Art. 8 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it 2. Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi alla piattafoma informatica: www.alboidonei.sanita.it indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). La registrazione e' finalizzata al rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo Pec dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la Pec inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web: www.alboidonei.sanita.it 3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda. 4. All'atto della presentazione della domanda il candidato, in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 2, specifica se intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, ovvero esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, o per entrambe. 5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e' generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e' possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via Pec. 6. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra' essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7. La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione dell'elenco. 7. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno 1° aprile 2022 e fino alle ore 18,00 del 20 aprile 2022; pertanto l'accesso alla piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti termini. 8. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito web: www.alboidonei.sanita.it 9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di Posta elettronica certificata del candidato. 10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita a consultare periodicamente. 11. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
Art. 9 Accesso agli atti della selezione 1. L'accesso alla documentazione attinente alla presente procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima procedura.
Art. 10 Elenco nazionale 1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito della selezione e' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al riguardo apposita delibera. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Art. 11 Norme di salvaguardia 1. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni momento la presente procedura di selezione anche in relazione a sopravvenute norme di legge. 2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 11 marzo 2022 Il direttore generale: Ugenti