Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 05-04-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 05-05-2022) Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 79). ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 05-04-2022 |
Data Scadenza bando | 05-05-2022 |
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
CONCORSO (Scad. 05-05-2022)
Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 79).
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», cosi' come modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», ed in particolare il titolo III; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» ed in particolare l'allegato D contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale», d'ora in avanti denominato «Regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Viste le note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2 settembre 2020, n. 3120 del 13 febbraio 2021 e n. 28047 del 12 novembre 2021, con le quali la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha fornito indicazioni in merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato; Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, come modificato dall'art. 55-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone che «Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 01491/2022, pubblicata il 2 marzo 2022; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 01530/2022, pubblicata il 3 marzo 2022; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato di emergenza nazionale; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite le modalita' di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato; Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di perito industriale e perito industriale laureato; Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame; Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: candidato perito industriale: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, potranno essere ammessi alle sessioni d'esame i candidati che avranno conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il 31 dicembre 2024. candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella tabella B della presente ordinanza, nonche' gli argomenti inerenti all'indirizzo/specializzazione, e' unica per i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla presente sessione d'esami sono ammessi i candidati periti industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda: A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e' da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021; B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato consistono, per la sessione 2022, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 15 novembre 2022, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale. 2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati, garantendo la sostenibilita' e tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale. 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata alla presente ordinanza, nonche' su argomenti inerenti all'indirizzo specifico/specializzazione del candidato e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami (art. 11, comma 7 del regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.
Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio di appartenenza, il quale provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. 2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - Pec: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della Pec; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 5. A norma dell'art. 12 del regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.
Art. 5 Domanda di ammissione - Modello allegato A 1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6. La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. 3. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali richieste». I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame. L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata. 4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE 2016/679.
Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti: curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7 Adempimenti dei Collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al Consiglio nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, per gli adempimenti di competenza. 5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell'insediamento della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 5, della presente ordinanza).
Art. 8 Istituti scolastici: adempimenti 1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1094 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti. 2. Gli istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte dei Collegi/Ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 3. E' compito degli istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami. 4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella regione sede degli istituti scolastici medesimi.
Art. 9 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano, nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalita' di effettuazione della presente sessione d'esami, le disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 10 Clausola di riserva 1. E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della sessione d'esami 2022, qualora si rendano necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Art. 11 Delega 1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e' conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 30 marzo 2022 Il Ministro: Bianchi
Allegato A
MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2022, DEGLI ESAMI
DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
Parte di provvedimento in formato grafico