Concorso per 1 docente (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 15-04-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 15-05-2022) Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scol ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-04-2022 |
Data Scadenza bando | 15-05-2022 |
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CONCORSO (Scad. 15-05-2022)
Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scolastico 2022-2023.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012», e in particolare l'art. 15; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1, commi 975 e 976; Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all'accreditamento degli enti di formazione; Visti il decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonche' il decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni; Rilevato che alcune graduatorie del personale docente e ATA, relative alle selezioni del personale docente e ATA da destinare all'estero indette con decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonche' alle selezioni del medesimo personale indette con decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021, risultano esaurite o in via di esaurimento; Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di personale docente ed ATA previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a direttore generale della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; Sentito il Ministero dell'istruzione; Esperite le relazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) MI: Ministero dell'istruzione; b) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; f) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo; g) Commissioni: Commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del presente bando; h) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo; i) SEU: Scuole europee; l) ATA: direttori dei servizi generali ed amministrati e assistenti amministrativi.
Art. 2 Posti da coprire 1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e' indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui all'allegato n. l, che e' parte integrante del presente bando. 2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.
Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1. 2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio. b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni; c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni; d) prestino attualmente servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.
Art. 4 Requisiti culturali e professionali del personale docente, di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018 1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono: a. avere una certificazione della conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «e' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. 2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono: a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria); b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 3. I docenti assegnati alle attivita' di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.
Art. 4-bis Requisiti culturali e professionali del personale ATA, di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 634/2018 1. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa di livello non inferiore a B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «E' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del corso di laurea». 2. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza; b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via pec, a lui intestata, avente ad oggetto «Selezione personale docente ed ATA», utilizzando esclusivamente rispettivamente, per i docenti l'allegato 4 e per il personale ATA l'allegato 5 (modelli di domanda - reperibili sul sito istituzionale del MAECI al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022. zip - costituente parte integrante del presente bando), debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022. zip) su cui saranno pubblicati in formato editabile i modelli di domanda. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale numero sara' comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di ricevuta di avventa iscrizione alla procedura di selezione. Detto codice costituira' il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu' tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1: SCI Scuole, iniziative scolastiche. Il settore SCI comprende: Scuole italiane statali e non statali; Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere/internazionali; Scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento dell'italiano; iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. SEU Scuole Europee. Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal segretariato delle Scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 3. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1. 4. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare per una o piu' lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite. Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. 5. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua, o le lingue per cui chiede la partecipazione. 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena esclusione. In qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti privati accreditati, il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero e la copia del documento di identita' in corso di validita' devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno accertati dall'amministrazione. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 7. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico, nonche' il recapito di pec intestata al candidato (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 9. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.
Art. 6 Selezione La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera' in modalita' telematica o in presenza.
Art. 7 Selezione per titoli 1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli allegati 2 e 3 al presente bando e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all'art. 16 valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate negli allegati 2 e 3. 4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio per difetto dei requisiti o perche' non abbiano raggiunto almeno 15/60 punti nella valutazione dei titoli, relativamente al personale docente, e almeno 10/60 punti relativamente al personale ATA. Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI con decreto del direttore generale della DGDP. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 8 Elenchi ammessi al colloquio 1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per i docenti sono richiesti almeno 15/60 punti, per il personale ATA sono richiesti almeno 10/60 punti. Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI con decreto del direttore generale della DGDP. 2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo sufficiente per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio minimo di punti 24/40. La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 9 Colloquio 1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i Colloqui sara' resa pubblica dalla commissione di cui all'art. 16 una griglia contenente i criteri di valutazione. 2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo di 40/40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 24/40. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo all'inserimento nella graduatoria di merito. 3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' di svolgimento degli stessi - in presenza o in modalita' telematica tramite la piattaforma Cisco-webex e dell'orario di inizio degli stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura di riconoscimento. 4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procedera' alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10 Graduatorie di merito 1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui agli articoli 7 e 8 e per il colloquio di cui all'art. 9. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio. 2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.
Art. 11 Destinazione all'estero 1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili. 2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021.
Art. 12 Presentazione dei documenti di rito 1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 13 Depennamento dalle graduatorie 1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 11, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.
Art. 14 Ricorsi Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione. 3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo' contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it). 4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali Garante per la protezione dei dati personali. Piazza Venezia 11, 00187 Roma. Telefono: 0039 06 696771. Peo: protocollo@gpdp.it Pec: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 16 Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione 1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra docenti, funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 9, comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando. 4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione: avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; avere in corso procedimenti disciplinari; essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione; essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato; non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.
Art. 17 Pubblicazione Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link: https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022. zip). Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Roma, 7 aprile 2022 Il direttore generale: Terracciano
ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE
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ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
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ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL
PERSONALE ATA
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
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