Concorso per 1 personale non dirigenziale (friuli venezia giulia) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso-Riapertura

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Riapertura
Tipologia Contratto
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 19-04-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RETTIFICA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 19-04-2022
Data Scadenza bando 19-05-2022
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RETTIFICA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale.

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
           per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca»,   convertito,   con
modificazioni  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art.  3,  comma  3-bis,  del  succitato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, in base  al  quale  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca sono complessivamente incrementate,  rispetto  a  quella  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  tra
l'altro, di dodici posti  della  III  area  funzionale.  La  predetta
dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di  cui  alla
tabella A, allegata al suddetto decreto; 
    Visto l'art.  3,  comma  3-ter,  del  succitato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero  dell'istruzione
e il Ministero dell'universita' e della ricerca  sono  autorizzati  a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro
il 31 dicembre 2022, a valere sulle facolta' assunzionali  pregresse,
relative  al  comparto  funzioni  centrali  e  alla   relativa   area
dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
fine,  le  predette  facolta'  assunzionali  si  intendono   riferite
rispettivamente  al  Ministero   dell'istruzione   e   al   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  in  proporzione  alle  relative
dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.  167,  recante   il   «regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.   10,   comma   3   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, secondo  cui  per  le  procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data  di
entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, le
amministrazioni  di  cui  al  comma  1  possono  altresi'   prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta e  di  una  eventuale  prova
orale, in deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a)  del
medesimo art. 10; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2021, adottato  dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e dal Ministro  per  le  disabilita'  recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici dell'apprendimento»; 
    Visto  il  Piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  14
agosto 2020, n. 100; 
    Visto  il  Piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione per il triennio 2021-2023, adottato con  decreto  del
Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2021, n. 360; 
    Visto  il  bando  di  concorso  pubblico,  per  esami,   per   il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di  personale  non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale III, posizione economica F1, vari  profili  professionali,
dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,  adottato  con
decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n. 59 del 27 luglio 2021); 
    Considerato  che  il   predetto   bando   di   concorso   prevede
l'inquadramento delle unita' di personale  da  assumersi  in  quattro
profili professionali  specifici  e,  in  particolare,  nei  seguenti
profili:   funzionario   amministrativo -   giuridico -    contabile;
funzionario socio - organizzativo - gestionale;  funzionario  per  la
comunicazione  e  per  l'informazione;  funzionario   informatico   -
statistico; 
    Considerato che, in ordine alla predetta  procedura  concorsuale,
sono pervenute, complessivamente,  n.  51.589  candidature,  come  da
avviso pubblicato il 30 agosto 2021 sulla  piattaforma  raggiungibile
all'indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it 
    Considerato   che,   relativamente   alla   predetta    procedura
concorsuale, non e' stata svolta ancora alcuna attivita' selettiva; 
    Visto l'art. 10 del succitato bando di concorso, secondo il quale
la procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di  concorso  di
cui all'art.  1,  comma  1,  si  articola  nelle  seguenti  fasi:  a)
eventuale prova preselettiva; b) prova scritta; c) prova orale; 
    Considerata la carenza di personale non dirigenziale  manifestata
da questo dicastero, con particolare riguardo a profili professionali
specifici da destinare  alle  nuove  Direzioni  generali  di  cui  ai
succitati decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 166 e n. 167; 
    Viste  le  richieste  dei  direttori  generali  e  dei  dirigenti
titolari degli uffici dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici
scolastici regionali, con le quali vengono manifestate forti  carenze
di  personale,  che  potrebbero  compromettere  il   buon   andamento
dell'azione amministrativa  ed  il  regolare  avvio  del  nuovo  anno
scolastico; 
    Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione 30 marzo 2022, n.
81, con la quale, al fine di corrispondere alle particolari  esigenze
di questo dicastero espresse nelle premesse della suddetta direttiva,
si  specifica  ulteriormente  che  «l'obiettivo  prioritario  per  il
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,  e,  in
particolare, per  la  Direzione  generale  per  le  risorse  umane  e
finanziarie, e' l'adozione di misure atte a semplificare e accelerare
tutte le procedure concorsuali per ridurre i tempi  del  reclutamento
di unita' di personale non dirigenziale, in coerenza con le  facolta'
assunzionali» del Ministero dell'istruzione; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare   il   buon   andamento
dell'azione amministrativa ed, in particolare, di assicurare in tempi
rapidi agli uffici  dell'amministrazione  centrale  e  periferica  la
disponibilita' di  personale  con  profili  professionali  specifici,
adeguati alle competenze previste dal succitato decreto  ministeriale
5 gennaio 2021, n. 6, nonche' di personale necessario a consentire il
regolare   svolgimento   delle   funzioni   svolte    dagli    uffici
dell'amministrazione centrale e periferica, per le numerose attivita'
da mettere in campo  per  l'avvio  dell'anno  scolastico  e  per  gli
adempimenti successivi ad esso connessi; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la   celerita'   della
procedura concorsuale bandita con decreto  dipartimentale  22  luglio
2021,  n.  61,  garantendo,  al  contempo,  il  medesimo   grado   di
selettivita' tra i  partecipanti  ed  il  rispetto  dei  principi  di
imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa; 
    Valutata, al fine di cui sopra, l'opportunita' di avvalersi della
facolta' di  modificare  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
selettive, prevista dal citato art. 10, comma 3, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, eliminando la prova preselettiva e la prova orale
ed unificando l'intera procedura in una prova scritta; 
    Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire  la  tutela
della  salute  pubblica  nell'attuale  situazione  epidemiologica  da
COVID- 19; 
    Considerata la necessita' di modificare gli articoli  6,  7,  10,
11, 12, 13, 14 e 17 del predetto bando di concorso, anche al fine  di
adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3,
del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  dandone  tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle  medesime  forme  di  pubblicita'
adottate per il bando e riaprendo  i  termini  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
    Visto il decreto dipartimentale n. 30 del 6 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. La  procedura  concorsuale  prevista  dal  bando  di  concorso
pubblico,   per   esami,   per   il   reclutamento   di   complessive
trecentoquattro  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  a   tempo
indeterminato, da  inquadrare  nell'area  funzionale  III,  posizione
economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del
Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22
luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del  27  luglio  2021)  e'
modificata come segue: 
      1.a) la prova preselettiva di cui  all'art.  11  del  bando  e'
soppressa; 
      1.b)  la  prova  scritta  di  cui  all'art.  12  del  bando  e'
modificata secondo quanto stabilito al comma 2; 
      1.c) la prova orale di cui all'art. 13 del bando e' soppressa. 
    2. Per effetto  di  quanto  previsto  al  comma  1  del  presente
articolo: 
      2.a) l'art. 7, comma 1, del bando e' soppresso; 
      2.b) l'art. 7, comma 3, del bando e' soppresso; 
      2.c) l'art. 10 del bando e' soppresso; 
      2.d) l'art. 11 del bando e' soppresso; 
      2.e) l'art. 12 del bando e' cosi' sostituito: 
        «1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun  codice  di
concorso di cui  all'art.  1,  comma  1,  del  bando  consiste  nello
svolgimento di una prova scritta. 
    2. La prova e' diretta ad accertare  il  possesso  di  competenze
coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine
del   candidato   all'espletamento   delle   funzioni   dei   profili
professionali medesimi. 
    3. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo del
diario recante l'indicazione della sede, del  giorno  e  dell'ora  di
svolgimento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di
cui all'art. 1, comma 1, del bando sulla piattaforma di cui  all'art.
5, comma 1, del bando almeno dieci giorni prima del suo  svolgimento.
Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede,  nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti,  muniti  di   un   valido   documento
d'identita' e nel pieno rispetto delle  misure  anti  -  contagio  da
COVID -19  in  vigore,  di  cui  verra'  data  informazione  mediante
pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1 del bando. 
    5. L'assenza dalla prova, qualunque ne sia  la  causa,  anche  se
dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per  la  tutela
della salute  pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,
comportano l'esclusione dal concorso. 
    6. L'espletamento della prova avverra' nel rispetto delle  misure
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio  da  COVID  -  19
previste dalle disposizioni vigenti e  dai  protocolli  adottati  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  validati   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
    7. Nel corso  della  prova  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di telefoni  cellulari,  palmari,  calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di
dati, supporti cartacei, testi normativi,  manuali,  circolari,  note
ministeriali di  ogni  tipo,  pubblicazioni  e  stampe  di  qualsiasi
tipologia e genere. E'  fatto,  altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con i componenti di ciascuna commissione  esaminatrice.  In  caso  di
violazione, ciascuna commissione  esaminatrice  delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    8. L'ammissione alla prova avviene con la piu' ampia  riserva  in
ordine al possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  dal
bando. 
    9. La prova potra'  svolgersi  in  sedi  decentrate,  per  ambito
regionale  o  interregionale  e,  ove   necessario,   in   modo   non
contestuale, assicurando  comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado  di
selettivita' tra tutti  i  partecipanti.  A  tal  fine,  i  candidati
potranno  essere  suddivisi  territorialmente  in   base   all'ambito
indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo il seguente
schema: 
 
            =============================================
            |           Ambito            |   Codice    |
            +=============================+=============+
            |ABRUZZO                      |ABR01        |
            +-----------------------------+-------------+
            |BASILICATA                   |BSC02        |
            +-----------------------------+-------------+
            |CALABRIA                     |CBR03        |
            +-----------------------------+-------------+
            |CAMPANIA                     |CMP04        |
            +-----------------------------+-------------+
            |EMILIA ROMAGNA               |EMR05        |
            +-----------------------------+-------------+
            |FRIULI-VENEZIA GIULIA        |FVG06        |
            +-----------------------------+-------------+
            |LIGURIA                      |LGR07        |
            +-----------------------------+-------------+
            |LAZIO                        |LZO08        |
            +-----------------------------+-------------+
            |LOMBARDIA                    |LMB09        |
            +-----------------------------+-------------+
            |MARCHE                       |MCG10        |
            +-----------------------------+-------------+
            |MOLISE                       |MLS11        |
            +-----------------------------+-------------+
            |PIEMONTE                     |PMT12        |
            +-----------------------------+-------------+
            |PUGLIA                       |PGL13        |
            +-----------------------------+-------------+
            |SARDEGNA                     |SRD14        |
            +-----------------------------+-------------+
            |SICILIA                      |SCL15        |
            +-----------------------------+-------------+
            |TOSCANA                      |TSC16        |
            +-----------------------------+-------------+
            |UMBRIA                       |UMB17        |
            +-----------------------------+-------------+
            |VENETO                       |VNT18        |
            +-----------------------------+-------------+
 
    La  scelta  dell'ambito  regionale  non  garantisce  comunque  ai
candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della
prova  e  non  costituisce  una   scelta   dell'eventuale   sede   di
destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria. 
    10. Per tutti i codici  di  concorso,  la  prova  consiste  nella
somministrazione di quaranta quesiti a risposta  multipla  articolati
come segue: 
      a) una parte composta da trentadue quesiti volti  a  verificare
le conoscenze rilevanti afferenti, in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso, alle seguenti materie: 
        Codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
          a) diritto costituzionale; 
          b) diritto amministrativo; 
          c)  diritto  civile,  con  particolare   riferimento   alle
obbligazioni e ai contratti; 
          d) diritto dell'Unione europea; 
          e) elementi di diritto penale, con particolare  riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione; 
          f) disciplina del lavoro  pubblico  e  responsabilita'  dei
pubblici dipendenti; 
          g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; 
          h) contabilita' pubblica; 
          i)   organizzazione   e    management    delle    pubbliche
amministrazioni; 
          l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche. 
        codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale 
          a) elementi di diritto costituzionale; 
          b) elementi di diritto amministrativo; 
          c) elementi di contabilita' pubblica; 
          d) elementi di diritto penale, con particolare  riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione; 
          e)   elementi   di   diritto   del   lavoro   pubblico    e
responsabilita' dei pubblici dipendenti; 
          f) tipologie e modelli organizzativi; 
          g)    teorie    manageriali,     della     conoscenza     e
dell'apprendimento organizzativo; 
          h)  teorie  del   cambiamento   organizzativo   e   project
management; 
          i) pratiche di  gestione  organizzativa  e  descrizioni  di
ruoli, funzioni e strutture nonche' degli  strumenti  idonei  per  la
descrizione di modelli e processi nella pubblica amministrazione; 
          l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche. 
        Codice  03  -  funzionario  per  la   comunicazione   e   per
l'informazione 
          a) elementi di diritto costituzionale; 
          b) elementi di diritto amministrativo; 
          c) elementi di contabilita' pubblica; 
          d) elementi di diritto penale, con particolare  riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione; 
          e)   elementi   di   diritto   del   lavoro   pubblico    e
responsabilita' dei pubblici dipendenti; 
          f) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; 
          g) comunicazione e marketing; 
          h) normativa in materia di protezione dei dati personali; 
          i) normativa  in  materia  di  trasparenza,  prevenzione  e
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione; 
          l) pubbliche relazioni  e  comunicazione:  contenuti  della
professione e strumenti operativi; 
          m) legislazione relativa all'attivita'  di  informazione  e
comunicazione pubblica; 
          n) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche. 
        Codice 04 - funzionario informatico - statistico 
          a) elementi di diritto costituzionale; 
          b) elementi di diritto amministrativo; 
          c) elementi di contabilita' pubblica; 
          d) elementi di diritto penale, con particolare  riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione; 
          e)   elementi   di   diritto   del   lavoro   pubblico    e
responsabilita' dei pubblici dipendenti; 
          f) elementi di organizzazione e management delle  pubbliche
amministrazioni; 
          g) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione
e delle istituzioni scolastiche; 
          h)  norme   in   materia   di   amministrazione   digitale,
e-government e dematerializzazione; 
          i) metodi di  analisi,  presentazione  e  previsione  delle
tendenze fondamentali individuabili in grandi  flussi  di  dati  (Big
Data), con particolare riferimento agli strumenti software  necessari
all'elaborazione; 
           l) metodologie e  strumenti  di  project  management,  con
particolare riferimento alla data science; 
          m) sicurezza dei dati,  con  particolare  riferimento  alla
data privacy; 
          n)  semantica  ed   ontologie   per   la   gestione   delle
informazioni; 
          o) machine learning e servizi cognitivi; 
          p) text mining, natural language processing; 
          q)  cenni  di  architetture  di  reti  e  dei  sistemi   di
comunicazione con particolar riferimento al cloud  computing  e  alle
connesse tematiche di sicurezza; 
          r) analisi  e  progettazione  di  sistemi  informatici  con
particolare  riferimento  a  sistemi  di  data  mining   e   business
intelligence, sistemi web; 
          s)   tecniche   e   metodi   di    dematerializzazione    e
digitalizzazione dei processi di business; 
          t) tecniche statistiche a supporto del data science. 
    Nell'ambito dei predetti quesiti  verra'  altresi'  accertata  la
conoscenza della lingua inglese, ad un livello di competenze pari  al
livello B1 del quadro comune europeo di riferimento  per  le  lingue,
nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e  le  competenze
digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di
trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 
      b) una parte composta da otto quesiti situazionali  relativi  a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni  concrete  di  lavoro,  rispetto  alle  quali  si  intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati,  chiedendo  loro  di
decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione  -
quale  ritengano  piu'  adeguata.  La  prova  si  svolgera'  mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali. 
    11.  Il  Ministero  dell'istruzione  puo'   avvalersi,   per   la
predisposizione   e   formulazione   dei   quesiti,    nonche'    per
l'organizzazione della prova scritta, di  enti,  aziende  o  istituti
specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle  risorse
umane. Ciascuna commissione esaminatrice provvedera' alla validazione
dei quesiti. 
    12. Alla prova scritta sara' attribuibile  un  punteggio  massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si  intendera'  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    13. La correzione  degli  elaborati  avviene  con  modalita'  che
assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.
Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite
le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. 
    14.  Ulteriori  comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, del bando. 
    15. Le informazioni personali relative  allo  svolgimento  ed  ai
risultati della prova di ciascun candidato saranno accessibili, sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del   bando,
all'interno dell'area riservata predisposta». 
      2.f) l'art. 13 del bando e' soppresso; 
      2.g) l'art. 14, comma 1, del bando  e'  cosi'  sostituito:  «Il
punteggio  finale  e'  dato  dal  punteggio  conseguito  nella  prova
scritta»; 
      2.h) all'art. 14, comma 2, del bando  le  parole  «della  prova
orale» sono sostituite con le parole «della prova scritta»; 
      2.i) all'art. 14, comma 5, del bando le parole «e  nella  prova
orale» sono soppresse. 
    3. Inoltre, sono  apportate  al  bando  le  seguenti,  ulteriori,
modifiche: 
      3.a) l'art.  6,  comma  1,  lettera  n)  del  bando,  e'  cosi'
sostituito: 
        «l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla    propria
disabilita' o a  diagnosi  di  disturbi  specifici  di  apprendimento
(DSA), di tempi aggiuntivi, di ausili, di misure dispensative e/o  di
strumenti compensativi per l'espletamento delle prove concorsuali»; 
      3.b) l'art. 7, comma 4, del bando e' soppresso; 
      3.c) all'art. 7 del bando, dopo il comma  2,  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
        «3. Il  candidato  con  diagnosi  di  disturbi  specifici  di
apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di partecipazione
al concorso, la richiesta della misura dispensativa, dello  strumento
compensativo e/o dei  tempi  aggiuntivi  necessari,  di  cui  intende
beneficiare in funzione  della  propria  esigenza,  la  quale  dovra'
essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con   apposita
dichiarazione resa dalla  Commissione  medico-legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da equivalente  struttura  pubblica.  L'adozione  delle
richiamate misure sara' determinata a  insindacabile  giudizio  della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque  nell'ambito  delle  modalita'   individuate   dal   decreto
interministeriale del 9 novembre 2021, adottato dal Ministro  per  la
pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali e dal Ministro per le disabilita'.  In  ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per  la  prova.
Tutta la  documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  va
trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di
cui all'art.  5,  comma  1,  del  bando  non  oltre  i  venti  giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. 
    4. Le situazioni di disabilita' o diagnosi  di  DSA  sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione  di  ausili,  misure
dispensative, strumenti compensativi e/o tempi  aggiuntivi,  potranno
essere segnalate secondo le modalita' indicate nella  piattaforma  di
cui all'art. 5, comma 1, del bando»; 
      3.d) all'art. 8, comma 3, del bando il periodo «utilizzando  le
credenziali fornite al momento dell'autenticazione» e' soppresso. 
                               Art. 2 
 
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
 
    1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1,  sono  riaperti  i
termini per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di  personale  non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale III, posizione economica F1, vari  profili  professionali,
dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,  adottato  con
decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n.  59  del  27  luglio   2021),   come   modificato   dal   presente
provvedimento. 
    2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per  via
telematica, attraverso il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID),  compilando  l'apposito  modulo  elettronico  presente  sulla
piattaforma        digitale        disponibile         all'indirizzo:
https://reclutamento.istruzione.it  -_raggiungibile  anche  dal  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    3.  I   candidati   possono   presentare   istanza   on-line   di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui  al  comma  2,
entro le ore 12,00 del 5 maggio 2022. Sono  accettate  esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    5. La presentazione della domanda per via telematica  costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    6. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma 1
del bando. 
    7. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova   scritta,   da    personale    individuato    dal    Ministero
dell'istruzione. 
    8. Il candidato  con  disabilita'  o  con  diagnosi  di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) deve specificare, nella  domanda  di
partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili,  della  misura
dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei  tempi  aggiuntivi
necessari, di cui  intende  beneficiare  in  funzione  della  propria
esigenza,  la  quale  dovra'  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da  equivalente  struttura
pubblica.  L'adozione  delle  richiamate  misure  sara'   determinata
secondo le modalita' indicate all'art. 1,  comma  3.c)  del  presente
provvedimento. 
    9. Il mancato inoltro della documentazione richiesta, nei tempi e
secondo le modalita' di cui al  succitato  art.  1,  comma  3.c)  del
presente  provvedimento,  non  consentira'   all'amministrazione   di
organizzarsi  per  tempo  e  di  fornire  adeguatamente  l'assistenza
richiesta. 
    10.  Le  situazioni  di  disabilita'  o  le   diagnosi   di   DSA
sopravvenute  e  accertate  successivamente  alla  data  di  scadenza
prevista al comma 3 del presente articolo, che  potrebbero  prevedere
la concessione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno  essere
adeguatamente documentate con le  stesse  modalita'  sopraindicate  e
tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente  allo
svolgimento della  prova;  tali  richieste  saranno  sottoposte  alla
valutazione di ciascuna commissione esaminatrice. 
    11. Per le richieste di supporto legate alla  compilazione  della
domanda ed alla procedura selettiva, il candidato dovra'  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page della piattaforma di cui al comma
2 del presente articolo. 
    12. Le richieste pervenute  in  modalita'  differenti  da  quella
sopra indicata non potranno essere prese in considerazione. 
    13. Sono fatte salve le domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate alla data di scadenza del termine  previsto  dall'art.  5,
comma 3, del bando.  Coloro  che,  alla  predetta  data,  hanno  gia'
inviato  la  candidatura,  possono  comunicare   all'amministrazione,
utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, del bando, eventuali  variazioni  dell'indirizzo
di posta elettronica (PEC e PEO) nonche' dell'indirizzo di  residenza
e/o di domicilio che siano  intervenute  successivamente  all'inoltro
della  domanda.  Con  le  stesse  modalita',  il   candidato   potra'
comunicare l'eventuale presenza di una diagnosi di disturbi specifici
di apprendimento (DSA), secondo quanto prescritto dall'art. 1,  comma
3.c)  del  presente  provvedimento.  Non  saranno   in   alcun   modo
modificabili  i  dati  concernenti  i  requisiti  di  ammissione   al
concorso, di cui all'art. 3 del bando, nonche'  i  dati  relativi  ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed  all'art.  1,
comma 3, del bando. La domanda presa in considerazione  sara'  quella
come da ultimo integrata. 
    14. Resta  fermo  che  i  requisiti  di  partecipazione,  di  cui
all'art. 3 del bando, devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda previsto dall'art.  5,
comma 3, del bando. 
                               Art. 3 
 
                        Forme di pubblicita' 
 
    1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami»,  nonche'  sulla  piattaforma   raggiungibile   all'indirizzo:
https://reclutamento.istruzione.it 
                               Art. 4 
 
                            Norme finali 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente
provvedimento, si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1,
comma  1,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  59  del  27
luglio 2021. 
      Roma, 6 aprile 2022 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Greco