Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 1758
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 19-04-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 19-05-2022) Concorso pubblico, per la copertura di complessivi millesettecentocinquantotto posti di allievo agente del Corpo della polizia penitenziaria. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 19-04-2022
Data Scadenza bando 19-05-2022
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 19-05-2022)

Concorso pubblico, per la copertura di complessivi millesettecentocinquantotto posti di allievo agente del Corpo della polizia penitenziaria.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di Polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Preso atto che negli istituti  penitenziari  della  Provincia  di
Bolzano, allo stato non  risultano  posti  vacanti  relativamente  al
ruolo agenti/assistenti; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio,  esclusivamente  per
via telematica, delle domande per la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.  50,  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  per   la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite  di  eta'
di un periodo pari  all'effettivo  servizio  prestato,  comunque  non
superiore a tre anni, per i cittadini  che  hanno  prestato  servizio
militare; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'amministrazione penitenziaria e  dell'ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 703  che
prevede, al comma 1, lettera d),  che  per  l'accesso  alla  carriera
iniziale del Corpo di polizia penitenziaria,  il  60  per  cento  dei
posti disponibili e' riservato ai volontari in ferma  prefissata,  ad
esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al  comma
2 del medesimo articolo; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei  ministeri  istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni  in  materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di  riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare, l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove  di
efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli
del personale del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale  sono  state  definite  le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle   prove   per   l'accertamento
dell'efficienza fisica, ai  sensi  dell'art.  86,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come  modificato  dal
citato decreto legislativo n. 172/2019; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e successive modifiche ed integrazioni e,  in  particolare,
l'art. 259; 
    Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Attesa la necessita' di bandire due  distinti  concorsi  pubblici
per il reclutamento, complessivamente, di millesettecentocinquantotto
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di
millesettecentocinquantotto  allievi  agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici: 
      a)   concorso    pubblico,    per    esame    e    titoli,    a
millecinquantacinque     posti      (settecentonovantuno      uomini;
duecentosessantaquattro donne), riservato: 
        ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  che  sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al  concorso  ovvero  VFP1  collocati  in  congedo  al
termine della ferma annuale; 
        ai volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o in congedo; 
      b)  concorso  pubblico,  per  esame,  a  settecentotre'   posti
(cinquecentoventisette uomini;  centosettantasei  donne),  aperto  ai
cittadini italiani. 
    2.  I  posti  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
eventualmente non coperti  per  insufficienza  di  candidati  idonei,
saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui  alla
lettera b), secondo l'ordine della  relativa  graduatoria  finale  di
merito, maschile e femminile. 
    3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti. 
    4. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2022-2023. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati per  la  partecipazione  ai
concorsi del presente bando sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. 
      Per i candidati partecipanti alla  riserva  dei  posti  di  cui
all'art. 1, lettera a), il limite di eta' e' elevato  di  un  periodo
pari  all'effettivo  servizio  militare  prestato  e   comunque   non
superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      d) per i candidati al concorso di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre  2020,
diploma di scuola secondaria di primo grado; 
      e) per i candidati al concorso di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), arruolati dal 1°  gennaio  2021  e  per  i  candidati  al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, fatta salva la  possibilita'
di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di  esame  di
cui all'art. 9; 
      f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
      g)  efficienza  fisica   e   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di  polizia  penitenziaria,  in  conformita'
alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124  e  125  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive integrazioni
e modificazioni nonche' nel decreto  del  Capo  del  Dipartimento  22
aprile 2020. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che  non  si
presentino  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  lo
svolgimento   della   prova    d'esame    ovvero    dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei  prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  in
qualsiasi momento dal concorso con decreto del direttore generale del
personale delle risorse. 
    7. Non possono partecipare al concorso, pena l'esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze  armate  esclusivamente  come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in  ferma  annuale  (VFA),
nonche' i volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  in  rafferma
biennale. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Per accedere al form di domanda il  candidato  dovra'  utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale  (SPID).  Il
modulo della domanda (form) e le modalita' operative di  compilazione
ed invio  telematico  sono  disponibili  dal  giorno  della  suddetta
pubblicazione sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia,
www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed
esibire il giorno della prova scritta d'esame  quale  titolo  per  la
partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
                               Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare: 
      a) cognome e nome; 
      b) data, luogo di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC),   a   lui
personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      f) il concorso cui si intende partecipare; 
      g) di non aver a proprio carico condanne penali o  applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale  e  di
non  avere  in   corso   procedimenti   giudiziari   penali   o   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  In  caso  contrario,  il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a  carico  ed
ogni  eventuale  precedente  penale,  precisando  la  data  di   ogni
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento; 
      h)  il  titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e  della  data  in  cui  e'  stato
conseguito; 
      i) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      j) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
      l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487
nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi  noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
22  giugno  2022,  mediante  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
      n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    3. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al
concorso,  nonche'   qualsiasi   variazione   della   sua   posizione
giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1,  lettera
g) fino al termine del corso di formazione previsto per  i  vincitori
del  concorso.  A  tal  fine,  l'interessato  dovra'  inviare   dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato  PDF,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata    arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
con indicazione nell'oggetto «Concorso 1758 allievi agenti di Polizia
penitenziaria». 
    4.   L'amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito, anche telematico,  indicato  nella  domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili  a
colpa dell'amministrazione o a eventi di forza maggiore. 
    5.  Oltre  ai  dati  e  alle  informazioni  elencate  nei   commi
precedenti i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
presente  bando,  dovranno  dichiarare  i  servizi   prestati   quale
volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale  (VFP4),
ovvero in rafferma  annuale,  con  l'indicazione  obbligatoria  delle
seguenti informazioni: 
      Forza armata ove  presta  o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina o Aeronautica); 
      se si trovi in servizio o in congedo; 
      data di decorrenza giuridica di arruolamento e  di  congedo  da
VFP1  e  dell'eventuale  rafferma  annuale  e  da  VFP4,  nonche'  la
denominazione e la sede dell'ultimo comando/reparto di servizio. 
                               Art. 6 
 
              Estratto della documentazione di servizio 
 
    1. I candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
del presente bando, risultati idonei  alla  prova  scritta,  dovranno
inviare l'estratto della documentazione  di  servizio,  pena  la  non
valutabilita' dei titoli, esclusivamente a  mezzo  posta  elettronica
certificata                                             all'indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it  entro   venti
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie della prova d'esame  sul
sito istituzionale www.giustizia.it redatto  come  da  fac-simile  in
allegato (all. 1), secondo le seguenti modalita': 
      a) i candidati in posizione di congedo  prima  del  termine  di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso, dovranno trasmettere  l'estratto  della  documentazione  di
servizio rilasciato dall'ultimo ente/reparto di servizio all'atto del
congedo, il quale  dovra'  contenere  i  dati  relativi  al  servizio
prestato quale volontario in ferma prefissata di  un  anno  (VFP1)  o
quadriennale (VFP4), ovvero  in  rafferma  annuale  e  dovra'  essere
firmato dal comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall'aspirante
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; 
      b)  i  candidati  in  servizio  al  termine  di   scadenza   di
presentazione della domanda di partecipazione al  concorso,  dovranno
richiedere   l'estratto   della   documentazione   di   servizio   al
reparto/ente di  appartenenza;  tale  documento  deve  essere  chiuso
tassativamente alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande, dovra' essere firmato dal comandate del  corpo/reparto
e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed  accettazione  dei
dati in esso contenuti. 
                               Art. 7 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso previsto dal presente  bando  si  svolgera'  nelle
seguenti fasi: 
      1) prova scritta d'esame; 
      2) prove di efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali. 
    2. Il mancato superamento della prova  scritta  o  di  uno  degli
accertamenti elencati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui  al  successivo  art.  9,  nominata  con  decreto  del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta  da  un
presidente scelto tra i dirigenti penitenziari  o  un  ufficiale  del
disciolto  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  da  altri   quattro
appartenenti alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia   penitenziaria   in   servizio   presso   il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tale  da  permettere,  unico  restando  il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e  di  un  segretario
aggiunto. 
                               Art. 9 
 
                            Prova d'esame 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione, di ricevuta di invio della
domanda di partecipazione completa  del  numero  identificativo,  per
sostenere la prova d'esame,  nei  giorni  e  nell'ora  stabiliti  nel
calendario che sara' pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it  a far  data  dal  22  giugno  2022,
ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo, individuate dalla  commissione  esaminatrice  da
una serie di domande preventivamente predisposte. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla,  fra  le  quali  la  commissione  esaminatrice  puo'
scegliere la serie da sottoporre ai candidati,  l'amministrazione  e'
autorizzata ad avvalersi della  consulenza  di  enti  pubblici  o  di
privati specializzati nel settore. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    6. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi. 
    7. Durante la prova d'esame e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Nel  corso  della
prova  non  e'  inoltre  consentito  ai  candidati   usare   telefoni
cellulari,  portare  apparati   radiotrasmittenti,   calcolatrici   e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o  telematico  che
permettano di comunicare tra di loro e  con  l'esterno.  E'  altresi'
vietato portare carta da scrivere,  appunti,  libri,  e  opuscoli  di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a  tali  disposizioni
e' escluso dal concorso. 
    8. L'esito della prova sara' pubblicato sul  sito  del  Ministero
della giustizia. 
                               Art. 10 
 
       Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e 
            agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a  concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  al  successivo
art. 11: 
      per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta   e    classificatisi    rispettivamente    tra    i    primi
millecinquecentottantadue e cinquecentoventotto in ordine di  merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; 
      per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta   e    classificatisi    rispettivamente    tra    i    primi
millecinquantaquattro e trecentocinquantadue  in  ordine  di  merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. 
    2. Qualora il numero degli idonei al termine  degli  accertamenti
di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero
dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero  per  ulteriori  ed
eventuali esigenze sopravvenute,  l'amministrazione,  si  riserva  la
facolta' di convocare ulteriori aliquote  di  candidati  idonei  alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie. 
    3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del  decreto  legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si  trovano  in  stato  di
gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti
dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica,   attitudinale   e
dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria. 
                               Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I candidati indicati nell'art. 10 saranno convocati per essere
sottoposti alle prove di efficienza  fisica,  ed  eventualmente  agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base al  calendario  che
sara' pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it almeno venti
giorni prima. Tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti, nei  confronti  dei  candidati  interessati.  L'accertamento
dell'efficienza fisica si svolgera' secondo  le  modalita'  stabilite
dal  decreto   del   Capo   del   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per il suddetto accertamento  dell'efficienza  fisica  sono
considerati esclusi dal concorso. 
    3. Una commissione,  nominata  con  provvedimento  del  direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un  dirigente  di
Polizia penitenziaria di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  e)  del
decreto legislativo 21 maggio 2000,  n.  146,  che  la  presiede,  un
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di
cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre
1992 n. 443, due appartenenti al gruppo sportivo Fiamme  azzurre,  in
possesso  di  specifico  attestato  rilasciato  da  una   federazione
sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di  primo  livello  o
livello base», sottoporra'  i  candidati  convocati  all'accertamento
dell'efficienza  fisica,  consistente  negli  esercizi  ginnici,   da
superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|      Prova      |  Uomini   |   Donne   |          Note           |
+=================+===========+===========+=========================+
|                 | Tempo max | Tempo max |                         |
|  Corsa 1000 m.  |  3',55"   |   4'55"   |            /            |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
|  Salto in alto  |  1,20 m.  |  1,00 m.  |  Massimo tre tentativi  |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
|Piegamenti sulle |           |           |      Tempo max 2'       |
|     braccia     |   N. 15   |   N. 10   |   senza interruzioni    |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
 
    4. Le funzioni di  segretario  della  predetta  commissione  sono
svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a  pena
di esclusione dal concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport». 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che superano le prove di  efficienza  fisica  sono
sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di  una  commissione
composta ai sensi dell'art. 106 del decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443,  anche  da  medici  del  Servizio  sanitario  nazionale
operanti presso  strutture  del  Ministero  della  giustizia,  ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo 443/1992. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici  sono  considerati
esclusi dal concorso. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
        forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i  candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg  per  le  candidate  di
sesso femminile; 
        massa metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione; 
      d)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20 per cento); 
    e) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali
superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di  non  piu'  di  sei
elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte
per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli  elementi  delle
coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei
denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'  essere  superiore  a
sedici elementi. 
    7. Costituiscono causa di non idoneita'  per  l'assunzione  nella
Polizia penitenziaria,  le  imperfezioni  e  le  infermita'  previste
dall'art. 123 del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  fra  cui   le   alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,
estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di
alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. 
    8. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    10. Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti  dal  precedente  art.  12  saranno  sottoposti  alle  prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da  un  dirigente
penitenziario  o  ufficiale  del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei  funzionari
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  possesso  del  titolo  di
selettore e da due psicologi o  medici  specializzati  in  psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un
componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
      b) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
      c) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
      d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse. 
                               Art. 14 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
dovranno far pervenire all'Ufficio concorsi entro venti giorni  dalla
suddetta idoneita': 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'eventuale assunzione; 
      b) le certificazioni comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di
precedenza  e/o   preferenza   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 
    2. La documentazione indicata al comma 1 dovra' essere  trasmessa
a               mezzo                PEC                all'indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it 
                               Art. 15 
 
      Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi 
 
    1. La commissione di cui all'art. 9 redige per i  soli  aspiranti
idonei  alla  prova  scritta  che  hanno  superato  gli  accertamenti
dell'efficienza   fisica   e   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali, le graduatorie di  merito,  suddivise  per  contingente
maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di  cui  all'art.  1,
comma 1. 
    2. Per i concorsi di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  la
rispettiva graduatoria e' formata secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio di cui al precedente  art.  6,  rilasciata
dalle competenti autorita' militari: 
        valutazione del periodo  o  periodi  di  servizio  svolti  in
qualita' di volontario in ferma prefissata; 
        missioni in teatro operativo fuori area; 
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica; 
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        titolo di studio; 
        conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere; 
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        eventuali altri attestati e brevetti. 
    3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti  durante  i
periodi prestati dai candidati quali volontari  in  ferma  prefissata
annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso. 
    4.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili e i criteri di massima per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono  ammessi  alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art.  10,
comma 1. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 
    6.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento,  con  proprio  decreto,
approva le graduatorie di merito per ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti
messi a  concorso  del  ruolo  maschile  e  femminile  e  dichiara  i
vincitori e  gli  idonei  dei  concorsi  medesimi,  sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 
    7. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e  la  protezione  dei  dati
personali. Di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 16 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e  ammessi  alla  frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando  il  completamento
della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale. 
    2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  direttore
generale del personale e delle risorse. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno  individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  e
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o  enti  pubblici  direttamente  interessati  allo
svolgimento  del  concorso,  alla  procedura  di   assunzione,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    5. Ogni candidato puo'  esercitare,  in  merito  ai  propri  dati
personali, alle condizioni e nei limiti  di  cui  al  regolamento  UE
2016/679,  i  diritti  di   accesso,   rettifica,   cancellazione   e
opposizione, nei casi previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, nei confronti del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga  n.
2. 
      Roma, 31 marzo 2022 
 
                                        Il direttore generale: Parisi 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico