Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 17-05-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 15-06-2022) Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 17-05-2022 |
Data Scadenza bando | 15-06-2022 |
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
CONCORSO (Scad. 15-06-2022)
Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59, comma 9-bis, come sostituito dall'art. 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'art. 1; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali", convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al n. 3.039; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 dicembre 2021, n. 357, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Disposizioni modificative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", in attuazione dell'art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"», registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022, progressivo n. 166; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; Visto il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23, recante «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; Preso atto che il decreto ministeriale 22 dicembre 2021, n. 357, sopra citato determina le disponibilita' da assegnare alla procedura prevista dall'art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero dei posti residuati a seguito delle procedure di cui all'art. 59, commi da 14 a 16, del medesimo decreto-legge, tenendo altresi' conto delle procedure tuttora non concluse; Considerata la conseguente necessita' di quantificare le disponibilita' per singola regione e classe di concorso sulla base dei medesimi parametri; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, n. 2667 del 18 gennaio 2022, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione ad indire la procedura straordinaria, di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prot. 18606 del 3 febbraio 2022, con cui e' stato autorizzato l'avvio della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per complessivi 14.451 posti; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio di Gabinetto -, prot. n 2008 del 4 febbraio 2022, con cui e' stato rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Vista la nota n. 170 dell'8 febbraio 2022, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di approfondimenti svolti dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto l'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando determini il contributo per l'integrale copertura dei costi di svolgimento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, che fissa l'ammontare dei compensi per i componenti delle commissioni; Preso atto delle regioni e delle classi di concorso nelle quali vi sono posti vacanti e disponibili da destinare alla presente procedura concorsuale; Considerata l'esigenza di procedere alla costituzione di commissioni di concorso negli USR per le classi di concorso dove sono presenti posti messi a bando; Preso atto a tal fine degli oneri connessi allo svolgimento della procedura, sulla base del numero delle commissioni da prevedere nelle diverse regioni; Preso atto della platea dei potenziali candidati risultanti dai dati presenti nel sistema informativo, prudenzialmente ridotta del 20 per cento; Preso atto che all'esito delle procedure indicate risulta l'esigenza di un contributo pari ad euro 128,00; Ritenuto al fine di consentire il tempestivo svolgimento della procedura di rinviare a successivo decreto direttoriale la costituzione delle eventuali aggregazioni interregionali sulla base del ridotto numero di candidati; Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca»; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministero: Ministero dell'istruzione; b) decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; c) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108; d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; e) Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.
Art. 2 Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena. 2. Con successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito del Ministero e degli USR, possono essere disposte aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di centocinquanta candidati, in presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande. 3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre. 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.
Art. 4 Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione delle domande 1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una sola classe di concorso. 2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. 3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l'applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on-line (POLIS)». Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Ministero > concorsi > personale docente > concorso straordinario comma 9-bis o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso argomenti e servizi > servizi > lettera P > piattaforma concorsi e procedure selettive, vai al servizio. 4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, dl 73/21 - regione - classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda on-line; oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sara' reso disponibile all'interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all'istanza o a cui il candidato potra' accedere dall'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale; j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, intende partecipare per la regione prescelta; l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 3 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'aspirante dovra' indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al decreto ministeriale; n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 7. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competente USR. 2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
Art. 6 Articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare 1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale e' indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale. 2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonche' alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto Ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova. 3. I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a tempo determinato e' effettuata secondo le modalita' previste per la scelta della provincia e della sede in materia di incarichi a tempo indeterminato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini di presentazione delle istanze.
Art. 7 Dichiarazione e presentazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'art. 4. 2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalita' indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma e trattati dagli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it
Art. 9 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano 1. L'USR per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 10 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Roma, 6 maggio 2022 Il direttore generale: Serra
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico