Concorso per SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 17-05-2022 |
Sintesi: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 16-06-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli della giustizia amministrati ... |
Ente: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 17-05-2022 |
Data Scadenza bando | 16-06-2022 |
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CONCORSO (Scad. 16-06-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli della giustizia amministrativa.
IL SEGRETARIO GENERALE della giustizia amministrativa Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, contenente «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, recante «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992), portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022 n. 844 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21 aprile 2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale in favore di varie PA, con il quale la Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire una procedura concorsuale per sei dirigenti di II fascia; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 24461 del 13 aprile 2021, con la quale la Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di II fascia; Visto il decreto n. 117 del 2 maggio 2022 del Segretario generale della giustizia amministrativa di determina a bandire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli della Giustizia amministrativa; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli del personale della giustizia amministrativa. 2. Il 30% dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Il posto riservato, qualora non coperto, e' assegnato agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione l. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) titolo di studio tra quelli di seguito indicati: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: scienze economiche (L 33); scienze dell'economia e gestione aziendale (L 18); scienze dei servizi giuridici (L 14); scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L 16); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L 36); laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: scienze dell'economia (LM 56); scienze economico-aziendali (LM 77); giurisprudenza (LMG 01); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); relazioni internazionali (LM 52); scienza della politica (LM 62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 5091_999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270,12004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509j1_999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270,12004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede), che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede); 4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede); e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; f) qualita' morali e condotta incensurabili; g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 4. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Esclusione dal concorso 1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione - conseguente anche alla non valutabilita' di un titolo autocertificato e prodotto successivamente, dopo il superamento della prova scritta - nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.
Art. 4 Valutazione dei titoli 1. Nell'allegato 1 sono individuati i titoli oggetto di valutazione e i punteggi ad essi attribuibili. 2. I titoli sono valutati limitatamente ai candidati che hanno partecipato alla prova scritta e prima che la commissione proceda alla correzione. 3. I titoli di cui si chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, ove autocertificati e non prodotti contestualmente alla presentazione della domanda, devono essere inviati entro dieci giorni decorrenti dal primo giorno successivo all'ultimo giorno delle prove scritte, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsoseidirigenti@ga-cert.it professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia». Il mancato rispetto del termine comporta la non valutabilita' del titolo. 4. Il punteggio attribuito ai titoli concorre al punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria.
Art. 5 Termine e modalita' per la presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato 2, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsoseidirigenti@ga-cert.it recante l'oggetto «Concorso a sei unita' di personale da inquadrare nel profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia». Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestato al candidato. La data di presentazione della domanda e' attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della PEC. 3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, la partecipazione al concorso puo' avvenire con la seguente modalita': domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato 2 ed inviata o consegnata a mano entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione, presso Ufficio spedizioni, piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso a sei unita' di personale da inquadrare nel profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia». 4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
Art. 6 Contenuto della domanda 1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome e il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'UE; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza); e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; i) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato, la votazione e la data del conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; j) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando: se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio; k) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; l) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando; m) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec concorsoseidirigenti@ga-cert.it unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; n) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; o) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quindici) euro mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e TAR - Ufficio bilancio, ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015, con indicazione causale «contributo concorso a sei 6 posti da dirigente»; p) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 3. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 9, sara' verificata la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.
Art. 7 Titoli di preferenza 1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati nella domanda stessa. 3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra: a) in qualita' di Presidente, un consigliere di Stato; b) in qualita' di componenti, un magistrato amministrativo, un dirigente di prima fascia o un dirigente di seconda fascia esperto di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla terza area funzionale.
Art. 9 Prova preselettiva 1. In relazione al numero delle domande pervenute l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2022 e' data notizia della pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa, dell'avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. 4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80% dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita' previste all'art. 6, comma 1, lettera m). 5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 8. L'amministrazione puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 10. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota la pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla amministrazione l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 10 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa e processuale.
Art. 11 Prove scritte 1. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di un elaborato su una delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, pubblico impiego privatizzato e non. 2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di un elaborato su diritto processuale amministrativo. La commissione puo' scegliere di chiedere al candidato la redazione di un tema o la risoluzione di un caso pratico. 3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 4. I candidati possono consultare soltanto i dizionari e i testi di legge non commentati autorizzati dalla commissione esaminatrice. E' fatto, pertanto, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 5. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 70/100 punti in ciascuna prova scritta. 7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via PEC, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
Art. 12 Prova orale 1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile; c) ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; d) elementi di informatica, utilizzo di internet e della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; e) lingua inglese. 2. Il colloquio orale e', altresi', diretto ad accertare nel candidato le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, verifica in relazione alla quale la commissione assegna un punteggio compreso nel totale riservato alla prova orale. 3. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti. 4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13 Punteggio 1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 2. I punti sono cosi' ripartiti: a) fino a un massimo di 90 punti per i titoli; b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta; c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta; d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.
Art. 14 Graduatoria 1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio derivante dai titoli. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsoseidirigenti@ga-cert.it 3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 4. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel sito internet della Giustizia amministrativa. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, le sedi da ricoprire.
Art. 15 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 6. 2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo.
Art. 16 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della Giustizia amministrativa, ai sensi della normativa vigente. 3. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 17 Accesso agli atti del concorso 1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 2. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali. 2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura concorsuale e' in capo all'ufficio presso il quale si svolge la procedura.
Art. 19 Norme di salvaguardia 1. La Giustizia amministrativa si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. 2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Roma, 6 maggio 2022 Il segretario generale: De Felice
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