Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 20-05-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 19-06-2022) Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentoottantuno allievi agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o q ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-05-2022
Data Scadenza bando 19-06-2022
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 19-06-2022)

Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentoottantuno allievi agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.
354, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari»  e,  in  particolare,  l'art.  33,  come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'articolo 26, concernente le qualita'  di  condotta  di  cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  i
relativi atti attuativi; 
    Visto l'articolo 5 del decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e l'articolo 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo  25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue
straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare l'articolo 703,
nel quale sono determinate le riserve di posti  per  i  volontari  in
ferma prefissata nei concorsi  relativi  all'accesso  nelle  carriere
iniziali nelle Forze di Polizia a ordinamento  civile  o  militare  e
l'articolo 2049, in materia di elevazione del limite di eta'; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande per la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,  l'articolo  3,  con
riguardo al comma 5, che dispone che fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  335  del  1982,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della  data  di  entrata  in
vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, al comma 7, a
norma del quale ai volontari delle Forze  armate  in  servizio  o  in
congedo alla data del 31 dicembre 2020 e'  richiesto,  in  luogo  del
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per
la partecipazione al concorso per allievo  agente  della  Polizia  di
Stato, quello di scuola secondaria di primo grado, nonche'  ai  commi
6, 7-bis, 7-ter,  7-quater,  7-quinquies,  7-septies,  13,  13-bis  e
13-ter; 
    Visto l'articolo 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, concernente «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020», l'articolo 1,  commi  381  e  seguenti,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2019-2021», e l'articolo 19 del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, recante «Disposizioni urgenti in materia  di  proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche'  di  innovazione  tecnologica»,  recanti   disposizioni   per
l'assunzione straordinaria di allievi agenti; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al  predetto
codice  dell'amministrazione  digitale  in   materia   di   identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184,  di  approvazione  del  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  della  difesa  22  febbraio  2006,  recante  «Modalita'  di
reclutamento, nella qualifica iniziale  del  ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ai  volontari  in  ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in  servizio  o  in
congedo»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103,   di   approvazione   del   «Regolamento   recante   norme   per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato»; 
    Ritenuto necessario assumere milletrecentottantuno allievi agenti
della  Polizia  di  Stato,  tra  i  volontari  delle  Forze   armate,
nell'ambito delle esigenze previste per l'anno  2022,  in  base  alle
aliquote  previste  dall'articolo  703  del  codice  dell'ordinamento
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  concorso   pubblico,   per   esame   e   titoli,
a milletrecentottantuno posti per allievo  agente  della  Polizia  di
Stato   riservato,   ai   sensi   dell'articolo   703   del    codice
dell'ordinamento militare, ai cittadini italiani che,  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso,  si  trovino  in  una  delle   seguenti
condizioni: 
      a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; 
      b) volontario in ferma prefissata di un anno  (VFP1)  collocato
in congedo al termine della ferma annuale; 
      c) volontario in ferma quadriennale (VFP4)  in  servizio  o  in
congedo. 
    2. Qualora non coperti per  insufficienza  di  candidati  idonei,
saranno devoluti ai candidati idonei  alle  procedure  per  l'accesso
alla  stessa  qualifica  non  assoggettati  alla   riserva   di   cui
dell'articolo  703  del  codice  dell'ordinamento  militare,  secondo
l'ordine decrescente  della  graduatoria  finale  di  merito  di  cui
all'art. 17 del presente bando. 
                               Art. 2 
 
                  Riserve dei posti per i bilingui 
 
    1. Nell'ambito dei posti  di  cui  all'articolo  1  del  presente
bando, un'aliquota di quattordici posti  e'  riservata  ai  volontari
delle Forze armate in possesso dell'attestato di bilinguismo  (lingue
italiana e tedesca) di livello di competenza  B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue  del  Consiglio
d'Europa, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  e  dell'articolo
6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. 
    2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al  comma  1
anche i candidati in possesso dell'attestato di  bilinguismo  (lingue
italiana e tedesca) che non  hanno  prestato  il  servizio  militare,
purche' siano in possesso sia del diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario,  o  equipollenti,  o  siano  in  grado  di
conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame  scritta
di cui all'articolo 9  del  presente  bando,  sia  dell'attestato  di
bilinguismo di corrispondente livello. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti
per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati
idonei secondo  l'ordine  decrescente  della  graduatoria  finale  di
merito, di cui all'articolo 17 del presente bando. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
                        e cause di esclusione 
 
    1.  I  requisiti  di  partecipazione,  oltre  a  quelli  indicati
all'articolo 1, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto  il diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto  il ventiseiesimo  anno  di  eta'.  Quest'ultimo  limite  e'
elevato, fino ad un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati; 
      d) possesso delle qualita' di condotta  previste  dall'articolo
35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      e) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento  del  diploma
universitario  o  equipollente,  fatta  salva  la   possibilita'   di
conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame  scritta
di cui all'articolo 9; 
      f) per i  volontari  delle  Forze  armate  che  risultavano  in
servizio o in congedo alla data del  31  dicembre  2020,  diploma  di
scuola secondaria di primo grado o equipollente, fatto  salvo  quanto
diversamente previsto dall'articolo 2, comma 2; 
      g)  efficienza  fisica   e   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale all'espletamento dei compiti  connessi  alla  qualifica,
previste dal decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi coloro che sono  stati,  per  motivi  diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che   hanno   riportato
condanna anche non definitiva per delitti non  colposi,  o  che  sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per  i  quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono  stati  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  ad
eccezione dei diplomi di cui alle lettere e) e f), che possono essere
conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova d'esame. 
    4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti
di partecipazione fino al  termine  della  procedura  concorsuale,  a
eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti  di  impiego  presso  la  pubblica
amministrazione e la veridicita' delle dichiarazioni  rilasciate  dai
candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto  corso  di  formazione.  I  controlli  sono  svolti  dalle
competenti   articolazioni   dell'amministrazione   della    pubblica
sicurezza,  anche  mediante  richieste  rivolte  alle   articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della
documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego
con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei
controlli, con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. 
    6.  L'esclusione  per  difetto  di  uno  o  piu'  dei   requisiti
prescritti e' disposta in qualsiasi  momento  con  decreto  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere   compilata   e
trasmessa,  esclusivamente  per  via  telematica,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  «Concorso  pubblico»).  A  quest'ultima
procedura informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. «Desktop con smartphone»- si accede da pc e per  la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati. 
                               Art. 5 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata,  da  utilizzare  per  l'invio   e   la   ricezione   delle
comunicazioni relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e)  se  intende  concorrere  per  i  posti  riservati  di   cui
all'articolo 2. A tal fine, il candidato in possesso  del  prescritto
attestato di bilinguismo dovra' specificare  la  lingua,  italiana  o
tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta; 
      f)  il  titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e  di
tutte le altre informazioni previste, in proposito,  dalla  procedura
on-line; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'articolo 444 c.p.p., ed anche non definitive, per  delitti
non colposi, nonche' le eventuali imputazioni in procedimenti  penali
per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura  cautelare
personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della  misura,
ovvero  assoluzione  o  proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
impiego  presso  la  pubblica  amministrazione  per  motivi   diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato,  espulso  o
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito,  dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare; 
      m) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n.  98,  o
da altre  disposizioni  normative,  e  tutte  le  altre  informazioni
previste, in proposito, dalla procedura on-line; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del  1°
luglio 2022 e che tale comunicazione ha valore di  notifica  a  tutti
gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. 
    2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i  candidati
al concorso devono  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione  i
servizi prestati  in  qualita'  di  volontario  in  ferma  prefissata
annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
      a) Forza armata dove presta o ha  prestato  servizio  (Esercito
italiano, Marina militare o Aeronautica militare); 
      b) se si trovi in servizio o in congedo; 
      c) data di decorrenza giuridica di arruolamento da  VFP1,  data
di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma  annuale  e
data  di  incorporamento  da  VFP4,  nonche'  eventuali  richiami  in
servizio o incorporamento in  SPE  (servizio  permanente  effettivo),
indicando la denominazione e la sede dell'ultimo  comando/reparto  di
servizio. 
    I candidati che hanno svolto piu' periodi  di  servizio  da  VFP1
devono  indicare  le  date  di  incorporamento,  di  fine   ferma   e
dell'eventuale rafferma di ogni  singolo  periodo  svolto,  anche  se
riferito a diversi arruolamenti. 
    3. Non saranno valutati i titoli di riserva e  di  preferenza  di
cui al comma 1, lettere e) e m), che non siano stati dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  PEC  personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,
successiva alla dichiarazione di cui al  comma  1,  lettera  i),  con
apposita comunicazione al servizio concorsi della Direzione  centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato del Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  all'indirizzo  di
posta elettronica  certificata  dipps.333con@pecps.interno.it  A  tal
fine, l'interessato dovra' inviare dette comunicazioni, unitamente  a
copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',  in  formato
PDF. 
    5. Tramite l'accesso al portale «concorsi  online»,  sezione  «le
mie  domande»,  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 
    6. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  lui  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito, anche telematico. 
                               Art. 6 
 
Consegna di copia della domanda di concorso ai  comandi  delle  Forze
                               armate 
 
    1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio  nelle
Forze  armate,  devono  tempestivamente  consegnare  al  Comando   di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso, affinche' il Ministero della difesa trasmetta  a  questa
amministrazione,  entro  il  9  settembre  2022,   l'estratto   della
documentazione  di  servizio  comprensivo   anche   degli   eventuali
precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualita' di
VFP1 compilato in base al facsimile di cui all'Allegato 1, che dovra'
riportare, in calce, la data di scadenza  del  presente  bando  oltre
alla sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni
contenute in apposita circolare che sara' inviata ai competenti Stati
maggiori. 
                               Art. 7 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera'  in  base
alle seguenti fasi: 
      a) prova d'esame scritta; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamenti dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamenti dell'idoneita' attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. Il mancato  superamento  della  prova  d'esame  scritta  o  di
efficienza fisica o di uno degli accertamenti  elencati  al  comma  1
comporta l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle fasi concorsuali «con riserva». 
    4. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte  alla  prova  di  efficienza  fisica  e  ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito  della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice e' presieduta  da  un  funzionario
della Polizia di Stato,  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
superiore, in servizio preferibilmente presso il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non  inferiore
a commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di  Stato,  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
con qualifica non inferiore a dirigente superiore. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Un funzionario  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
superiore a commissario capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge  le  funzioni  di  segretario  della
commissione. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca. 
                               Art. 9 
 
                        Prova d'esame scritta 
 
    1.  La  prova  d'esame  scritta  consiste  nel  rispondere  a  un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il
predetto questionario verte su argomenti di cultura  generale,  sulle
materie di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, e all'articolo 4, comma  2,  del
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro  della
difesa 22 febbraio 2006, nonche' sull'accertamento di un  sufficiente
livello di conoscenza della lingua inglese, delle  apparecchiature  e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  viene  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da  un
apposito  programma  informatico,  sulla  base  di  una  banca   dati
pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno  venti
giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del relativo punteggio sono effettuati tramite  sistema  informatico,
utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova  si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova  scritta,  non  appena
disponibile,  e'  consultabile  dai  candidati  interessati   tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale   prima   dello   svolgimento   della   prova   stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione  dal
concorso. 
    6. Per sostenere la prova d'esame scritta  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 52 del 1° luglio 2022,  muniti  di  un  valido  documento
d'identita' e, per agevolare le procedure  d'accesso,  della  tessera
sanitaria su supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore  di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova  d'esame  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
    9. La commissione esaminatrice o, nei casi  di  cui  all'articolo
53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,
il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di  cui
al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. 
                               Art. 10 
 
                   Graduatoria della prova scritta 
 
    1.  Al  termine  della  fase  della  prova  d'esame  scritta,  la
commissione esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato. 
                               Art. 11 
 
Convocazioni   all'accertamento   dell'efficienza   fisica   e   agli
              accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica,  in
base all'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 10,
i  primi duemilaottocento  candidati  risultati  idonei  alla   prova
d'esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 2 del
presente bando limitatamente ai candidati bilingui  risultati  idonei
alla medesima prova.  Saranno  inoltre  convocati,  in  sovrannumero,
tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio uguale a  quello
dell'ultimo convocato. 
    2. Le convocazioni saranno effettuate considerando le riserve  di
cui all'articolo 2 del presente  bando,  limitatamente  ai  candidati
bilingui  risultati  idonei  alla  medesima  prova.  Saranno  inoltre
convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che  abbiano  riportato
un punteggio uguale a quello dell'ultimo convocato. 
    3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse insufficiente a coprire il  totale  dei  posti  banditi,
l'amministrazione potra' convocare  all'accertamento  dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote  di  candidati
idonei alla prova scritta,  rispettando  l'ordine  decrescente  della
graduatoria. 
                               Art. 12 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
    1. I candidati indicati nell'articolo 11  saranno  convocati  per
essere sottoposti alla prova di  efficienza  fisica  e  all'eventuale
successivo   accertamento   dell'idoneita'   fisica,    psichica    e
attitudinale, in base al calendario che  sara'  pubblicato  sul  sito
istituzionale  www.poliziadistato.it   il   5   agosto   2022.   Tale
pubblicazione ha  valore  di  notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei
confronti dei candidati interessati. 
    2. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato  «Fiamme
Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore
tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  al
ruolo degli ispettori o degli  ispettori  tecnici  della  Polizia  di
Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione  civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi  ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|      Prova       |    Uomini   |    Donne   |        Note         |
+==================+=============+============+=====================+
|                  |Tempo max    |Tempo max   |                     |
|Corsa 1000 m      |3'55''       |4'55''      |/                    |
+------------------+-------------+------------+---------------------+
|Salto in alto     | 1,20 m      |1,00 m      |Max tre tentativi    |
+------------------+-------------+------------+---------------------+
|Piegamenti sulle  |             |            |Tempo max 2' senza   |
|braccia           | n. 15       | n. 10      |interruzioni         |
+------------------+-------------+------------+---------------------+
 
    4. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    5.  I  candidati  devono  presentarsi  alle  suddette  prove   di
efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e  di  un
documento di riconoscimento valido e devono  consegnare,  a  pena  di
esclusione  dal  concorso,  un  certificato  di  idoneita'   sportiva
agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto  del  Ministro
della sanita' del  18  febbraio  1982,  e  successive  modificazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportiva
italiana o, comunque,  a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in medicina dello
sport. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi   ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad  una  seduta  appositamente   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che abbiano  superato  la  prova  di  efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di
una commissione  composta  da  un  primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da quattro medici principali della Polizia di  Stato.  Le
funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    3. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un documento di riconoscimento in  corso  di
validita'  e,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione: 
      a) certificato anamnestico,  come  da  fac-simile  in  allegato
(Allegato2), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni,  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198 del 2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio  sanitario   nazionale,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. A fini di una  piu'  completa  valutazione  medico-legale,  la
commissione  puo'  inoltre  chiedere  la  produzione   di   ulteriori
certificati sanitari ritenuti utili, nonche' disporre l'effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che  non
intenda sottoporvisi e' ritenuto non idoneo. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia  di  Stato,  le  imperfezioni  e   le   infermita'   indicate
all'articolo 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 95, e successive modificazioni, e nella tabella  1  allegata
al decreto del Ministro dell'interno n.  198  del  2003,  nonche'  le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituiscono, inoltre, cause di inidoneita' l'uso anche saltuario od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza.  Si  applicano  in  proposito  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio  2017,
n. 95, e successive modificazioni. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi  di  diritto,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi   ultimi
candidati saranno ammessi  ad  una  seduta  fissata  nell'ambito  del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi. 
                               Art. 14 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti  dall'articolo  13   sono   sottoposti   agli   accertamenti
attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da  un
dirigente della carriera dei  funzionari  tecnici  della  Polizia  di
Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede,  e  da
quattro  funzionari  della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica   non
superiore a direttore tecnico superiore  del  ruolo  degli  psicologi
della carriera dei funzionari tecnici  di  Polizia.  Le  funzioni  di
segretario della predetta commissione sono svolte da un  appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della  Polizia  di
Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione  civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito  delle  prove,
la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  7-bis,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi  di  diritto,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi   ultimi
candidati saranno ammessi  ad  una  seduta  fissata  nell'ambito  del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi. 
                               Art. 15 
 
Produzione della documentazione inerente alle riserve  di  posti,  ai
  titoli  di  preferenza  e  ai  titoli  valutabili  ai  fini   della
  graduatoria finale 
 
    1.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione, sul  sito  istituzionale  www.poliziadistato.it  della
graduatoria della prova scritta di cui all'articolo 10,  comma  1,  i
candidati riservatari dei posti per i bilingui dovranno far pervenire
al servizio concorsi, a pena del mancato riconoscimento del titolo di
riserva, la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  alla  quale
puo' essere allegato il  prescritto  attestato  rilasciato  dall'ente
competente, eventualmente in possesso dei candidati (Allegato 3). 
    2. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al
servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla
data  di   pubblicazione   sul   sito   www.poliziadistato.it   della
graduatoria della prova scritta, a pena del mancato riconoscimento di
quei titoli, la documentazione attestante il possesso dei  titoli  di
preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso,
mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza  dei  presupposti  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  alla
quale possono essere allegati i  documenti  attestanti  i  titoli  in
copia dichiarata conforme all'originale, come da fac-simile (Allegato
4). 
    3.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
calendario di cui all'articolo 12, comma  1,  i  candidati,  se  gia'
congedati dal servizio militare alla data di scadenza del termine  di
cui all'articolo 4, comma 1, del presente bando, devono dichiarare: 
      i dati inerenti esclusivamente al servizio  prestato  da  VFP1,
comprensivo anche degli  eventuali  precedenti  periodi  di  servizio
prestato, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  (Allegato  5),  alla
quale  puo'  essere  allegato  l'estratto  (o  gli  estratti)   della
documentazione  di  servizio  eventualmente   posseduto,   in   copia
dichiarata conforme all'originale (Allegato 6). 
    Per i candidati in servizio alla data di scadenza del termine  di
cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  bando,  sara'  cura  del
Comando di appartenenza trasmettere a questa  amministrazione,  entro
il 9 settembre 2022,  l'estratto  della  documentazione  di  servizio
comprensivo anche degli  eventuali  precedenti  periodi  di  servizio
prestato esclusivamente in qualita' di VFP1,  compilato  in  base  al
fac-simile di cui all'Allegato 1, che dovra' riportare, in calce,  la
data di scadenza del presente bando, sottoscritto dal  candidato  per
presa visione ed accettazione dei dati in esso riportati. 
    4. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al
presente articolo dovranno essere trasmesse, entro il  termine  sopra
indicato, via PEC all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, allegando copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF. 
    5. La documentazione trasmessa oltre i termini previsti  comporta
la mancata valutazione dei titoli. 
                               Art. 16 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Saranno valutati, esclusivamente  per  i  candidati  risultati
idonei  alle  prove  e  agli  accertamenti  di  cui   agli   articoli
precedenti, i soli  titoli  dagli  stessi  conseguiti  non  oltre  il
periodo di servizio svolto da volontario in ferma  prefissata  di  un
anno ovvero in rafferma annuale, secondo le seguenti categorie: 
      a) valutazione del periodo di servizio svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
      b) missioni in teatro operativo fuori area; 
      c)    valutazione    relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titoli di studio; 
      f) conoscenza accertata secondo standard NATO  di  una  o  piu'
lingue straniere, oppure possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
      g)  esito  dei  corsi   di   istruzione,   specializzazione   o
abilitazione frequentati; 
      h)   numero   e   tipo   delle    specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
      i) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  I  titoli   sopra   indicati   sono   tratti   esclusivamente
dall'estratto della  documentazione  di  servizio,  rilasciato  dalle
competenti autorita' militari, come da facsimile di cui  all'Allegato
1. 
    3. La commissione esaminatrice determina previamente  i  punteggi
massimi  da  attribuire  a  ciascuna  categoria,  nonche'  i   titoli
valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. I titoli oggetto di valutazione devono  essere  posseduti  dai
candidati  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e devono  in
ogni caso risultare dall'estratto della  documentazione  di  servizio
alla stessa data.  L'eventuale  acquisizione  dei  titoli,  ancorche'
aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva  ai
fini del concorso. 
    5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi  saranno   riportati   su   apposite   schede   individuali,
sottoscritte  dal  presidente  e  da   tutti   i   componenti   della
commissione. 
                               Art. 17 
 
    Graduatoria finale del concorso - dichiarazione dei vincitori 
 
    1. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  finale  del
concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle  prove
e agli accertamenti di cui agli  articoli  precedenti,  il  punteggio
conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato  nella
valutazione dei titoli, fatte salve la  riserva  dei  posti  indicata
all'articolo 2 e, a parita'  di  punteggio,  le  preferenze  previste
dalle vigenti disposizioni. 
    2. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e'  altresi'
consultabile sul sito istituzionale https://www.poliziadistato.it 
                               Art. 18 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al  loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo  l'ordine  della
graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si   applicano   le
disposizioni  dell'articolo   3,   comma   7-septies,   del   decreto
legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 
    2. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria. 
    3. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'articolo 2 sono assegnati ad uffici della Provincia  autonoma  di
Bolzano o che comunque abbiano competenza  sul  territorio  di  detta
provincia autonoma. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
mediante  una  banca   dati   automatizzata   presso   il   Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  2016/679
RGDP e dell'articolo 2-ter, commi 1 e 3, del decreto  legislativo  n.
196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del  personale  della  Polizia  di  Stato  -  servizio
concorsi, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 20 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333con@pecps.interno.it  per   istanze   attinenti   alla
procedura concorsuale, ai lavori  della  commissione  esaminatrice  e
della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
      dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per  istanze  attinenti
ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 21 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 22 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi   giorni   decorrente   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto. 
 
      Roma, 16 maggio 2022 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Giannini                   
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 
 
   Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante 
     ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico