Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 27 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 27-05-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 26-06-2022) Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con talune riserve. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-05-2022 |
Data Scadenza bando | 26-06-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 26-06-2022)
Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con talune riserve.
IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2021, n. 98, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019, recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante l'equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visti l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, concernenti i titoli di preferenza valutabili, a parita' di merito, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione; Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni; Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2021, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di ventisette unita' nella qualifica di vice direttore logistico- gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati: a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ad esclusione dei limiti di eta'; b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art. 2; c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto art. 2. Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta ai limiti massimi di eta', ai sensi dell'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del venticinque per cento dei posti di cui all'art. 1, lettera a) del presente bando; d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019: giurisprudenza (LMG/01); scienze dell'economia (LM-56); scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); scienze economico-aziendali (LM-77). Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004; e) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. I candidati devono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici; d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, lettera d), del presente bando per l'ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l'Universita' e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; e) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; i) l'eventuale possesso dei titoli valutabili a parita' di punteggio di cui all'art. 9 del presente bando; j) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente bando; k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 10 del presente bando; l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; m) l'eventuale possesso della certificazione attestante la diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale. Il candidato in condizione di disabilita' deve indicare la percentuale di invalidita' e specificare se - in relazione alla propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. Il candidato con disturbo specifico di apprendimento (DSA) deve specificare se necessita dello strumento compensativo nonche' di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare tramite apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovra' essere trasmessa, entro e non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto del presente bando a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta della citata documentazione. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica certificata accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo». L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il dipartimento.
Art. 6 Presentazione alle prove Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2022, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it - sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le stesse modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. L'eventuale prova preselettiva, che potra' svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame di cui all'art. 8. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure informatizzate. E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto amministrativo. La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia della contabilita' di stato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'Unione europea; c) scienza delle finanze; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9 Titoli valutabili a parita' di punteggio La commissione esaminatrice valuta, a parita' di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza: a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 3; b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 2; c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1. I predetti titoli non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli e' finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza previsto nel presente bando per la presentazione della domanda. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10 Formazione della graduatoria La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale e valutando in caso di parita' di punteggio, i titoli di cui all'art. 9 del presente bando. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: a) criterio di preferenza di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni; b) titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza, a parita' di merito, i titoli di cui all'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Costituisce, inoltre, titolo di preferenza, a parita' di merito e di titoli, quello di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collochino in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso. Non sono, altresi', valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it -_con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 12 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'art. 10, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 13 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'Amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'Amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e contenzioso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorita' giudiziaria.
Art. 14 Accesso agli atti I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente dell'Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per l'Amministrazione generale.
Art. 15 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Roma, 23 maggio 2022 Il vice Capo Dipartimento vicario Parisi