Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 5 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 28-06-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 28-07-2022) Concorso pubblico straordinario per la copertura di cinque posti comuni della classe di concorso A071 della scuola secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni in ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 28-06-2022 |
Data Scadenza bando | 28-07-2022 |
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
CONCORSO (Scad. 28-07-2022)
Concorso pubblico straordinario per la copertura di cinque posti comuni della classe di concorso A071 della scuola secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni in ruolo.
IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59, comma 9-bis, come sostituito dall'art. 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, con i rispettivi allegati A e B, recante disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; Visto il d.d.g. n. 1081 del 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - in data 17 maggio 2022, n. 39, con il quale e' stata bandita la procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; Preso atto della delega all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, contenuta nell'art. 9 del citato d.d.g. n. 1081/2022; Preso atto che, in base all'allegato 1 al d.d.g. n. 1081/2022, sono cinque i posti vacanti e disponibili per la classe di concorso A071 «sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia», da destinare a docenti con conoscenza della lingua slovena di cui alla presente procedura concorsuale, e che non vi sono altri posti, di cui al medesimo allegato 1, da ripartire tra le scuole con lingua italiana e scuole con lingua slovena; Visti gli articoli 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste e Gorizia; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809; Visto il comma 2, dell'art. 20, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena, integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; Considerato che il comma 1, dell'art. 20, del decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, nel delegare il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ad indire le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, dell'art. 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, adattando l'allegato A alle specificita' della scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, consente anche di apportare i necessari adattamenti alle modalita' di presentazione delle domande di cui alla procedura di cui al medesimo comma 9-bis; Visto il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, protocollo AOODRFVG 6957 del 10 giugno 2022 di adattamento dell'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art. 20, del decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, che fissa l'ammontare dei compensi per i componenti delle commissioni; Visto l'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando determini il contributo per l'integrale copertura dei costi di svolgimento; Preso atto che gli oneri connessi allo svolgimento della procedura richiedono un corrispondente contributo di euro 128,00 per la partecipazione alla procedura; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'art. 1; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 novembre 2021, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali", convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al n. 3.039; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, n. 2667 del 18 gennaio 2022, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione ad indire la procedura straordinaria, di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - protocollo n. 18606 del 3 febbraio 2022, con cui e' stato autorizzato l'avvio della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, per complessivi quattordicimilaquattrocentocinquantuno posti; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio di Gabinetto - protocollo n. 2008 del 4 febbraio 2022, con cui e' stato rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; Vista la nota n. 170 dell'8 febbraio 2022, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di approfondimenti svolti dal Dipartimento della funzione pubblica, ha rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca»; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Con il presente decreto e' indetta la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura di cinque posti comuni della classe di concorso A071 della scuola secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministero: Ministero dell'istruzione; b) decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; c) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108; d) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2 Posti da destinare al concorso 1. Sono assegnati alla presente procedura concorsuale straordinaria cinque posti della classe di concorso A-71 «sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia». 2. L'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e provvede all'approvazione della graduatoria finale.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre. 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, responsabile della procedura, dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.
Art. 4 Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione delle domande 1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3 possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle ore 23,59 del trentesimo giorno dalla medesima data di pubblicazione. 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio informativo - Concorso ex art. 59, comma 9-bis, classe di concorso A071 raggiungibile all'indirizzo http://usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/Direzione/Concorsi/_- presente nella sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali. L'istanza deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa (in quest'ultimo caso il documento cartaceo firmato deve essere trasformato in formato pdf scanner). Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identita'. La domanda, in formato file pdf, deve essere inviata dall'utenza personale di Posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso straordinario A071. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 3. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte dal presente bando, o trasmesse oltre il termine suddetto, ne' quelle sottoscritte o compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, dl 73/21 - Friuli-Venezia Giulia - A071 - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda. 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite PEC da inviare all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia: drfr@postacert.istruzione.it ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo del competente Ufficio scolastico regionale o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo Ufficio scolastico regionale. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia all'interessato; k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, intende partecipare; l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 3 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'aspirante dovra' indicare l'esatta indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati, l'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, il voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; m) i titoli valutabili di cui all'allegato B al decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022; n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q) l'adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015; r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituiscono inoltre causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda o con firma digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 7. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competente Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio scolastico regionale competente, oppure a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'Ufficio scolastico regionale al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
Art. 6 Articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare 1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale e' indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale, al quale si fa integrale rinvio. 2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonche' alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale devono essere pubblicati da parte dell'Ufficio scolastico regionale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova. 3. I candidati ricevono, da parte dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica (all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso) della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a tempo determinato e' effettuata nell'ambito della procedura per il conferimento delle supplenze da parte del competente Ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 7 Dichiarazione e presentazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B al decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'art. 4. 2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, secondo le modalita' indicate dall'Ufficio scolastico regionale stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, via ss. Martiri n. 3 - 34123 Trieste, responsabile della procedura concorsuale, che esercita le funzioni di titolare del trattamento. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it
Art. 9 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Roma, 20 giugno 2022 Il direttore generale: Beltrame