Concorso per 100 ispettori tecnici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 100
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 01-07-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 31-07-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di St ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-07-2022
Data Scadenza bando 31-07-2022
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 31-07-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
l'art. 25, comma 1,  lettera  a),  che  prevede  che  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non  inferiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni
anno, e l'art. 25-bis, che ne detta la disciplina; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi  di  Polizia»  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
gli articoli 24 e 26; 
    Vista la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  «Modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di accesso  ai  documenti  amministrativi,  e  i
relativi atti attuativi; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6  e
7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  e,  in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato e l'art. 37  sull'accertamento,  nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia  di  protezione
dei   dati   personali   recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione  esterna  e  per  l'amministrazione  della  difesa»  e,   in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art.  3,  comma
5, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 25-bis, comma 1,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  337  del  1982,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della  data  di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  n.  95  del  2017,  nonche'
l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis  e
13-ter; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art.  55,  comma  2,  che
individua i titoli di studio richiesti per  la  figura  professionale
del perito industriale, nonche' le disposizioni  transitorie  di  cui
all'art. 8, comma 3, con la connessa tabella A; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica
degli Atenei», come  modificato,  in  particolare,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante  «Regolamento  per  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici  e  dei  periti  tecnici  della  Polizia  di  Stato»  e,   in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, recante «Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di  accesso
ai ruoli e carriere del personale  della  Polizia  di  Stato»  e,  in
particolare, l'art. 2; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del  18  maggio  2021,
recante  «Determinazione  delle  dotazioni  organiche   dei   settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti,  dei  ruoli  del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della  Polizia  di  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n.  337,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
novembre  2021,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto l'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 337 del  1982,  che  annovera,  tra  i
requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico per  la
nomina a vice ispettore  tecnico,  titoli  di  studio  di  istruzione
secondaria di secondo grado che consentono l'iscrizione ai corsi  per
il conseguimento del diploma universitario da specificarsi in sede di
bando di concorso a norma del successivo comma 5,  nonche',  ove  sia
prevista dalla legge, l'abilitazione professionale,  tutti  attinenti
all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il
quale si concorre; 
    Rilevato  che,   a   norma   dell'art.   1-septies   del   citato
decreto-legge  n.  42  del  2016,  ha   avuto   avvio   un'evoluzione
dell'ordinamento  generale  della  figura  professionale  del  perito
industriale, che riserva, a  regime,  l'esercizio  della  professione
specifica ai possessori della conferente laurea triennale; 
    Rilevato in particolare, con riferimento al  settore  di  impiego
accasermamento del ruolo degli ispettori  tecnici  della  Polizia  di
Stato, che l'art. 1 della legge n. 17 del 1990, come  modificato  dal
citato decreto-legge n. 42 del 2016, prevede che il titolo di «Perito
industriale» spetti a coloro che siano in possesso  della  laurea  di
cui al citato art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; 
    Considerato  che  la  predetta  evoluzione  normativa   qualifica
ulteriormente i requisiti culturali e professionali di  cui  all'art.
25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  337  del  1982,  in  coerenza   con   l'inquadramento
professionale previsto per gli appartenenti al ruolo degli  ispettori
del personale che espleta attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica,
con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai  sensi  del
relativo  art.  24,   richiedono   una   preparazione   professionale
specialistica nel settore di impiego considerato; 
    Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere aperto, oltre che ai  possessori  dei  titoli  di  studio  del
livello indicato dal citato art. 25-bis, comma  1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982,  anche  agli
interessati che abbiano conseguito ulteriori,  pertinenti  titoli  di
studio  di  ordine  superiore,  secondo  il   consolidato   principio
dell'assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore; 
    Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza  organica
del settore di impiego accasermamento; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed  esami,  per  provvedere  alla  copertura  di  cento  posti
disponibili   nell'organico   del   predetto   settore   di   impiego
accasermamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la
copertura di cento posti di vice ispettore tecnico  del  ruolo  degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore accasermamento. 
    2. Dei predetti posti, diciassette sono riservati al personale in
servizio nel  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici,  in  possesso  dei
requisiti specificati nell'art. 3, ad eccezione del limite di eta' di
cui al relativo comma 1, lettera d). 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso  degli
altri requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  rispettivamente
riservati i seguenti posti: 
      a) venticinque posti al coniuge e ai figli  superstiti,  oppure
ai parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora  unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste dalle leggi speciali a favore di  particolari  categorie  di
persone; 
      b) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  agli  ufficiali  che  hanno  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      c) due posti a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta  previste  dall'art.  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 28° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente ai ruoli della Polizia  di  Stato,
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
bando. Per gli appartenenti all'amministrazione  civile  dell'interno
il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre'
anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale  prescritta  per  l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori
tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198
del 2003, e al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207  del
2015. Il personale della Polizia di Stato  che  espleta  funzioni  di
polizia deve essere in possesso  della  sola  idoneita'  attitudinale
prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I  requisiti  di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in  possesso
dei candidati esclusivamente  qualora  sussistenti  integralmente  al
momento dello svolgimento dei  rispettivi  accertamenti.  L'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; 
      f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che,
ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o
equipollenti, devono essere stati conseguiti presso  una  Universita'
della Repubblica italiana o un  Istituto  d'istruzione  universitaria
equiparato: 
        1) diplomi  di  istruzione  secondaria  superiore,  o  titoli
equiparati o equipollenti: 
          diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»; 
          diploma di liceo scientifico; 
          diploma  di  liceo  artistico,  indirizzo  architettura   e
ambiente; 
          diploma  di  istituto   tecnico,   settore   «Tecnologico»,
indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 
        2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore  di  cui  al  n.  1),  possesso  di  una  laurea
triennale in  una  delle  seguenti  classi,  o  titolo  equiparato  o
equipollente: 
          professioni  tecniche  per  l'edilizia  e   il   territorio
(L-P01); 
          ingegneria civile e ambientale (L-07); 
          scienze dell'architettura (L-17); 
          scienze  della  pianificazione  territoriale,  urbanistica,
paesaggistica e ambientale (L-21); 
          scienze e tecniche dell'edilizia (L-23); 
        3) in alternativa e in assorbimento  del  diploma  di  laurea
triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale  in  una
delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: 
          architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); 
          conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); 
          ingegneria civile (LM-23); 
          ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); 
          ingegneria della sicurezza (LM-26). 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta
nell'art. 94 del medesimo decreto. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione del titolo di studio di cui al comma  1,  lettera  f),  che
puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova
d'esame, o, se sara' disposta, della prova preselettiva. I  requisiti
di partecipazione devono essere mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo al limite di eta' di cui al comma 1,  lettera  d),  sino  al
termine  della  procedura  concorsuale,  a  pena  di  esclusione  dal
concorso. 
    5. I controlli relativi ai titoli indicati  tra  i  requisiti  di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto corso di formazione. Essi  sono  svolti  dalle  competenti
articolazioni dell'amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle  dichiarazioni.  La  decadenza   dall'impiego   con   efficacia
retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della  pubblica
sicurezza,    ferma    restando    la     responsabilita'     penale.
L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito  della
condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al
servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita'  penale,  il
candidato  decade  dai  benefici   conseguiti   in   virtu'   di   un
provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta, in qualsiasi momento, con  decreto  motivato
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  on-line,  il
candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o
istituzionale (corporate) una mail di  conferma  di  acquisizione  al
sistema della domanda, cui sara' allegata  una  copia  della  domanda
stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
nonche' l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)  a  lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
1, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettere a), b) e c) del presente bando; 
      h) di essere in possesso di un  titolo  di  studio  tra  quelli
specificamente  previsti  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  f),  del
presente bando, con l'indicazione  dell'istituto  o  dell'Universita'
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line; 
      i) se e' iscritto nelle  liste  elettorali,  oppure  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      l) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'
sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      n) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso  nel  ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione del proprio  recapito  o  anche  dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata, dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al  concorso,  con  apposita  comunicazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in  caso
di variazione della PEC, allegare in copia  fronte/retro  un  proprio
documento d'identita' valido. I candidati appartenenti  alla  Polizia
di Stato possono comunicare le variazioni del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica istituzionale e/o della propria  sede  di  servizio
tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine
il suddetto indirizzo PEC. 
    7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  per  l'accesso  al
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
da un prefetto, ed e' composta,  oltre  che  da  un  dirigente  della
carriera dei funzionari di Polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente, da due docenti di scuola secondaria superiore  e  da
uno o piu' esperti, con qualifica non inferiore  a  commissario  capo
tecnico, nelle materie  relative  ai  profili  professionali  di  cui
all'art. 1. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 
    3. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice,
salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica  non  superiore  a  commissario  capo  o  commissario  capo
tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di  informatica,
la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto  della  lingua
inglese e da un appartenente al ruolo dei  direttori  tecnici  fisici
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore
telematica. 
    7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati  che  abbiano
sostenuto la prova scritta superino le 1.000  unita',  potra'  essere
integrata da ulteriori componenti tali, nel  numero,  da  permettere,
unico restando il presidente, la  suddivisione  in  sottocommissioni,
nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) prova preselettiva, qualora sia disposta come  previsto  dal
successivo art. 7; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prova scritta; 
      e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti; 
      f) prova orale. 
    2. L'amministrazione puo' procedere, in relazione al  numero  dei
candidati,  alla   verifica   degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e  comunque
nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e  2,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
                               Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
complessivamente superiore a 5.000, potra' essere  svolta  una  prova
preselettiva. 
    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle seguenti materie: progettazione, costruzioni, impianti;  estimo
civile; tecnologia delle costruzioni. 
    3. La banca dati da cui si trae  il  questionario  per  la  prova
preselettiva contiene 5.000 quesiti, vertenti sulle materie  elencate
nel comma 2, secondo proporzioni adeguatamente  equilibrate  e  sara'
pubblicata  almeno  quarantacinque  giorni  prima  dell'inizio  dello
svolgimento  della  medesima  prova,  sul  sito   web   istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    5. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile. 
    6.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
                               Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1.  L'eventuale  prova  preselettiva  si  svolge  per  gruppi  di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico,  in  base  al  calendario
che,  unitamente  all'indicazione  della  sede  o   delle   sedi   di
svolgimento della prova preselettiva, sara' pubblicato sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 16 settembre  2022  con
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  avente
valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione  del
candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione  di  diritto
dal concorso. 
    2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente  il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti  dalla
commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato  sul  sito
web   istituzionale   www.poliziadistato.it   Il   questionario,   da
consegnare  a  ciascun  candidato,  dovra'  essere   stato   generato
casualmente  (funzione  c.d.  random)  da   un   apposito   programma
informatico  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire  egualmente
l'incidenza del grado  di  difficolta  della  domanda  tra  le  varie
materie. A tal fine, le  domande  facili  rappresentano  il  30%  del
totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%. 
    3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte
e   di   attribuzione   del   relativo   punteggio   sono   stabiliti
preventivamente  dalla  commissione  esaminatrice  del  concorso,  in
relazione al numero delle domande da somministrare. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati
con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice  forma  la  graduatoria  della  prova  preselettiva  per
ciascuno dei profili professionali  per  i  quali  la  stessa  si  e'
svolta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti
le risposte dei candidati. 
    3. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale  ed  anonima
sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
e'  visionabile  nell'area  personale  riservata  all'indirizzo   web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza    e    pubblicata    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it  con  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva,  sara'  convocato  agli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci
volte il numero totale dei posti banditi, nonche',  in  soprannumero,
ogni interessato che abbia  riportato  un  punteggio  pari  a  quello
dell'ultimo degli ammessi  entro  i  limiti  dell'aliquota  predetta,
salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul  sito,  sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
                               Art. 10 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. La sede,  il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati,  almeno
quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della  Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno  unicamente  gli
accertamenti attitudinali previsti. 
    3.  Gli  accertamenti  psico-fisici  non  saranno  sostenuti  dai
candidati che li hanno gia' superati, nell'ambito di altre  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei dodici
mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui al comma
1. 
    4. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in modo compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
                               Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5  e  6,  ad
eccezione di quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3, sono  sottoposti
agli accertamenti  fisici  e  psichici  a  cura  di  una  commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale  della
pubblica sicurezza, composta da un primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da  quattro  funzionari  della  carriera  dei  medici  di
Polizia con qualifica non superiore a medico superiore. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico,  a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare,  a  pena  di  esclusione  dal   concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  allegato  al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.
25, comma 4, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198  del  2003.  In  proposito  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o  accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. A fini di una  piu'  completa  valutazione  medico-legale,  la
commissione  puo'  inoltre  chiedere  la  produzione   di   ulteriori
certificati sanitari ritenuti utili, nonche' disporre l'effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che  non
intenda sottoporvisi e' ritenuto non idoneo. 
    6. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    7. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7-quinquies,  del
decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95,   e   successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato, nonche' l'uso, anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool  attuali
o pregressi e tutte  le  altre  imperfezioni  e  infermita'  elencate
nell'art. 6 e nella  tabella  1  allegata  al  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del 2003. 
    8. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
    9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per   i   suddetti   accertamenti   psico-fisici
s'intenderanno esclusi di  diritto  dal  concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,  per   gravi   e   documentati   motivi,   siano   stati
impossibilitati. Questi  ultimi  candidati  saranno  ammessi  ad  una
seduta  appositamente  fissata  dalla  commissione,  nell'ambito  del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi. 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da  un
dirigente della carriera  dei  funzionari  tecnici  del  ruolo  degli
psicologi della  Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  quattro
appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  Polizia  del
ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari della  Polizia  di  Stato  in  possesso  dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale,  sottopone   alla
verifica  del  possesso  delle  qualita'  attitudinali  i   candidati
risultati idonei all'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  a  verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' propria del ruolo e  della  qualifica  da  rivestire.  Le
prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,  consistono
in  una  serie  di   test   e   questionari   e   in   un   colloquio
psico-attitudinale. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con  decreto
motivato del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
          Convocazione alla prova scritta e relativo diario 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici  e
attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di  cui  all'art.
6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, come da diario  che
sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it  il
giorno  16  settembre  2022.  Quest'ultima  pubblicazione  vale  come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti  della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  per  la  suddetta  prova  scritta  s'intenderanno
esclusi di diritto dal concorso. 
                               Art. 14 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, della durata massima di  sei  ore,  consiste
nella stesura  di  un  elaborato  vertente  sulle  seguenti  materie:
tecnologie e tecniche  di  rappresentazione  grafica;  progettazione,
costruzioni,   impianti;   gestione   del   cantiere   e    sicurezza
dell'ambiente di lavoro; estimo civile; tecnologia delle costruzioni. 
    2. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. Durante la  prova  scritta  non  e'  permesso  ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Inoltre,  non  e'
consentito  usare  telefoni   cellulari,   portare   apparati   radio
ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare
al seguito  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,  pubblicazioni  di
qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
    7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale  i
candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione  non
inferiore a sei decimi (6/10). 
                               Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli oggetto di  valutazione,  con  il  punteggio  massimo
rispettivamente attribuibile,  sono  specificamente  individuati  nei
seguenti: 
      a) una o piu' delle lauree triennali di cui all'art.  3,  comma
1, lettera f), n.  2),  ovvero  in  settori  scientifico-disciplinari
comunque  attinenti  al  settore  accasermamento  (inclusi  i  titoli
equiparati o equipollenti), conseguita presso una  Universita'  della
Repubblica  italiana  o  un   istituto   d'istruzione   universitaria
equiparato, fino a punti 0,5; 
      b) con assorbimento di  quelli  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma, una o piu' delle lauree magistrali di cui all'art. 3,
comma    1,    lettera    f),    n.    3),    ovvero    in    settori
scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti  al  settore
accasermamento  (inclusi  i  titoli   equiparati   o   equipollenti),
conseguita presso una Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un
istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1; 
      c)  abilitazione  all'esercizio  delle  seguenti   professioni:
geometra o perito industriale sezione edilizia, punti 0,5;  ingegnere
industriale  iunior  o  architetto   iunior,   punti   1;   ingegnere
industriale o architetto, punti 1,5; 
      d)  abilitazione  all'insegnamento  di   materie   strettamente
attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1; 
      e)   diplomi   di   specializzazione   universitaria    o    di
perfezionamento post lauream o master conseguiti  presso  istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento:
fino a punti 1; 
      f)  dottorato  di   ricerca   conseguito   presso   istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, in materie strettamente  attinenti  al  settore  di  impiego
accasermamento: fino a punti 2,5; 
      g) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      h) incarichi e servizi presso  amministrazioni  pubbliche,  che
presuppongano  una  particolare  competenza  tecnico-professionale  o
l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 1; 
      i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 1,5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del
proprio ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato
indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
                               Art. 16 
 
                             Prova orale 
 
    1.  L'ammissione  alla  prova  d'esame  orale  e'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
e contempla, altresi': 
      a)  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua   inglese,
consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di  un
testo, nonche' in una conversazione; 
      b) al di la' di  quanto  comunque  verificato  nel  complessivo
ambito delle prove, l'accertamento della conoscenza dell'informatica,
diretto a verificare il possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un
livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha ottenuto la
votazione di sei decimi (6/10) o superiore. 
    5. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato.  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal
segretario  della  commissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi
di diritto dal concorso. 
                               Art. 17 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritta  e  orale  sono
invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata
documentazione mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto
di appartenenza, che la inoltrera' al citato indirizzo. 
                               Art. 18 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove  d'esame  e  compiuta  la  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del
concorso,  redigendola  sulla  base   della   votazione   complessiva
conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto  riportato
nella prova scritta, del voto conseguito  nella  prova  orale  e  del
punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste  dal  presente  bando,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
    4. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza e' approvata  la  graduatoria  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato. 
    5. Il decreto di cui al  comma  4  e'  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale  www.poliziadistato.it  con   avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti. 
                               Art. 19 
 
                           Corso iniziale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare  il  corso  di
formazione di cui agli articoli 25-bis,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121 del 1981 e 28 della legge n. 668 del 1986. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 25-bis, comma 10, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del  1982,  nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 95 del 2017. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti  del  Ministero  dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma
- via del Castro Pretorio n. 5. 
                               Art. 21 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it 
                               Art. 22 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 23 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    sono    pubblicati    sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante  del  presente  bando,  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 28 giugno 2022 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Giannini                   
                                                           Allegato 1 
 
             Certificato anamnestico da compilare a cura 
              dell'interessato e del medico di fiducia 
          (ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico