Concorso per 100 ispettori tecnici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 100 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 01-07-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 31-07-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di St ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-07-2022 |
Data Scadenza bando | 31-07-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 31-07-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a), che prevede che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l'art. 25-bis, che ne detta la disciplina; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l'art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26; Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e i relativi atti attuativi; Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa» e, in particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 55, comma 2, che individua i titoli di studio richiesti per la figura professionale del perito industriale, nonche' le disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 3, con la connessa tabella A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 maggio 2021, recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto l'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, che annovera, tra i requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico, titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario da specificarsi in sede di bando di concorso a norma del successivo comma 5, nonche', ove sia prevista dalla legge, l'abilitazione professionale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre; Rilevato che, a norma dell'art. 1-septies del citato decreto-legge n. 42 del 2016, ha avuto avvio un'evoluzione dell'ordinamento generale della figura professionale del perito industriale, che riserva, a regime, l'esercizio della professione specifica ai possessori della conferente laurea triennale; Rilevato in particolare, con riferimento al settore di impiego accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, che l'art. 1 della legge n. 17 del 1990, come modificato dal citato decreto-legge n. 42 del 2016, prevede che il titolo di «Perito industriale» spetti a coloro che siano in possesso della laurea di cui al citato art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; Considerato che la predetta evoluzione normativa qualifica ulteriormente i requisiti culturali e professionali di cui all'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, in coerenza con l'inquadramento professionale previsto per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai sensi del relativo art. 24, richiedono una preparazione professionale specialistica nel settore di impiego considerato; Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba essere aperto, oltre che ai possessori dei titoli di studio del livello indicato dal citato art. 25-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, anche agli interessati che abbiano conseguito ulteriori, pertinenti titoli di studio di ordine superiore, secondo il consolidato principio dell'assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore; Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica del settore di impiego accasermamento; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per provvedere alla copertura di cento posti disponibili nell'organico del predetto settore di impiego accasermamento; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore accasermamento. 2. Dei predetti posti, diciassette sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei requisiti specificati nell'art. 3, ad eccezione del limite di eta' di cui al relativo comma 1, lettera d).
Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: a) venticinque posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; b) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale; c) due posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 28° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato: 1) diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti: diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»; diploma di liceo scientifico; diploma di liceo artistico, indirizzo architettura e ambiente; diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01); ingegneria civile e ambientale (L-07); scienze dell'architettura (L-17); scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); scienze e tecniche dell'edilizia (L-23); 3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); ingegneria della sicurezza (LM-26). 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio di cui al comma 1, lettera f), che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o, se sara' disposta, della prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta' di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE»; 2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando; h) di essere in possesso di un titolo di studio tra quelli specificamente previsti dall'art. 3, comma 1, lettera f), del presente bando, con l'indicazione dell'istituto o dell'Universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line; i) se e' iscritto nelle liste elettorali, oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nel ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito o anche dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia fronte/retro un proprio documento d'identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto, ed e' composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due docenti di scuola secondaria superiore e da uno o piu' esperti, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico, nelle materie relative ai profili professionali di cui all'art. 1. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 3. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto della lingua inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica. 7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le 1.000 unita', potra' essere integrata da ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale; d) prova scritta; e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; f) prova orale. 2. L'amministrazione puo' procedere, in relazione al numero dei candidati, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7 Eventuale prova preselettiva e relativo diario 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia complessivamente superiore a 5.000, potra' essere svolta una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: progettazione, costruzioni, impianti; estimo civile; tecnologia delle costruzioni. 3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova preselettiva contiene 5.000 quesiti, vertenti sulle materie elencate nel comma 2, secondo proporzioni adeguatamente equilibrate e sara' pubblicata almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. 5. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. 6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. L'eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che, unitamente all'indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della prova preselettiva, sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 16 settembre 2022 con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso. 2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovra' essere stato generato casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%. 3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva per ciascuno dei profili professionali per i quali la stessa si e' svolta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato e' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web https://concorsionline.poliziadistato.it 4. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. 5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva, sara' convocato agli accertamenti psico-fisici e attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci volte il numero totale dei posti banditi, nonche', in soprannumero, ogni interessato che abbia riportato un punteggio pari a quello dell'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 10 Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. La sede, il diario e le modalita' di convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 3. Gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai candidati che li hanno gia' superati, nell'ambito di altre procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui al comma 1. 4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in modo compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, ad eccezione di quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore a medico superiore. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 esame emocromocitometrico con formula; 2 esame chimico e microscopico delle urine; 3 creatininemia; 4 gamma GT; 5 glicemia; 6 GOT (AST); 7 GPT (ALT); 8 HbsAg; 9 Anti HbsAg; 10 Anti Hbc; 11 Anti HCV; 12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. A fini di una piu' completa valutazione medico-legale, la commissione puo' inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonche' disporre l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi e' ritenuto non idoneo. 6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita': a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 7. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. 8. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. 4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 5. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13 Convocazione alla prova scritta e relativo diario 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, come da diario che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 16 settembre 2022. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova scritta s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 14 Prova scritta 1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato vertente sulle seguenti materie: tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; progettazione, costruzioni, impianti; gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro; estimo civile; tecnologia delle costruzioni. 2. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).
Art. 15 Valutazione dei titoli 1. I titoli oggetto di valutazione, con il punteggio massimo rispettivamente attribuibile, sono specificamente individuati nei seguenti: a) una o piu' delle lauree triennali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), n. 2), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque attinenti al settore accasermamento (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 0,5; b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente comma, una o piu' delle lauree magistrali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), n. 3), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore accasermamento (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1; c) abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: geometra o perito industriale sezione edilizia, punti 0,5; ingegnere industriale iunior o architetto iunior, punti 1; ingegnere industriale o architetto, punti 1,5; d) abilitazione all'insegnamento di materie strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1; e) diplomi di specializzazione universitaria o di perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1; f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, in materie strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 2,5; g) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; h) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 1; i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 1,5. 2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo. 3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC. 5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 16 Prova orale 1. L'ammissione alla prova d'esame orale e' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresi': a) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione; b) al di la' di quanto comunque verificato nel complessivo ambito delle prove, l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha ottenuto la votazione di sei decimi (6/10) o superiore. 5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 17 Presentazione dei documenti 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritta e orale sono invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che la inoltrera' al citato indirizzo.
Art. 18 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso, redigendola sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 19 Corso iniziale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di formazione di cui agli articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981 e 28 della legge n. 668 del 1986. 3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 25-bis, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21 Accesso ai documenti amministrativi 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 22 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 23 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 28 giugno 2022 Il Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza Giannini
Allegato 1
Certificato anamnestico da compilare a cura
dell'interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Parte di provvedimento in formato grafico