Concorso per 50 assistenti amministrativi (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 50 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 19-07-2022 |
Sintesi: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 18-08-2022) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, are ... |
Ente: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 19-07-2022 |
Data Scadenza bando | 18-08-2022 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CONCORSO (Scad. 18-08-2022)
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, area II, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
IL SEGRETARIO GENERALE della Giustizia amministrativa Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi ed in particolare l'art. 1, ultima parte; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall' art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; Visto l'ordinamento professionale della giustizia amministrativa relativo al profilo di assistente amministrativo e informatico, adottato in data 12 giugno 2009; Vista la dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26 marzo 2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022, n. 844 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21 aprile 2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale in favore di varie PA, con il quale la Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire una procedura concorsuale per cinquanta assistenti amministrativi; Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella legge n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate procedure di assunzioni straordinarie per cinquantatre' unita' di personale, tra cui venti assistenti informatici, al fine di assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione e di dare attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137 in data 11 ottobre 2016, il quale ha stabilito che: «La procedura di assunzioni straordinarie, per complessive cinquantatre' unita' di personale, richiamata nelle premesse, e' disciplinata dalle previsioni di legge sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In luogo delle ordinarie procedure concorsuali, ai fini della provvista, in tutto o in parte, del predetto personale, la giustizia amministrativa potra' avvalersi anche delle graduatorie, in corso di validita', degli idonei di concorsi banditi da questa o da altre amministrazioni». Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 24461 del 13 aprile 2021 - con la quale la giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di assistenti amministrativi ed informatici; Visto il decreto n. 142 del 28 giugno 2022 del segretario generale della giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di sessantasette unita' di personale, di cui cinquanta assistenti amministrativi area II - F2 e diciassette assistenti informatici area II - F2; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di sessantasette unita' di personale non dirigenziale da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa nella misura e con il profilo di seguito indicati: cinquanta assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «ASSAMM»); diciassette assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «ASSINF»). 2. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della giustizia amministrativa, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 3. Si applica, altresi', la riserva di posti in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo, purche' in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. Ai fini del presente bando, si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. Il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, che trovi corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche o magistrali, dovra' allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale singola classe e' equiparato il titolo di studio posseduto. I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui e' stato conseguito, sono ammessi alle prove concorsuali, purche' lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce. d) idoneita' allo svolgimento delle funzioni da svolgere; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 2. Non possono accedere al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per ciascun profilo, sono: a) per assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM»), diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ivi inclusi i diplomi previsti dalla successiva lettera b); b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»), diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare coloro che possiedono i seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Ingegneria dell'informazione (L 08); Scienze e tecnologie fisiche (L 30); Scienze e tecnologie informatiche (L 31); Scienze matematiche (L 35); Scienze statistiche (L 41); laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Fisica (LM 17); Informatica (LM 18); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); Ingegneria elettronica (LM 29); Ingegneria gestionale (LM 31); Ingegneria informatica (LM 32); Matematica (LM 40); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM 43); Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM 44); Sicurezza informatica (LM 66); Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione o in data science (LM 91); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509_1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509_1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi».
Art. 4 Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita' 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'Allegato A, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsoassistenti@ga-cert.it - recante l'oggetto: per assistente amministrativo, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM». per assistente informatico, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF». Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestato al candidato. La data di presentazione della domanda e' attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della PEC. 3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, la partecipazione al concorso puo' avvenire con domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'Allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il termine di cui al comma 1, all'indirizzo Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia amministrativa - ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione - presso ufficio spedizioni - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura: per assistente amministrativo, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM». per assistente informatico, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF». 4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 6. I candidati che intendano partecipare al concorso per entrambi i profili previsti nel presente bando (ASSAMM/ASSINF) dovranno compilare e trasmettere, a pena di inammissibilita', due disgiunte domande di partecipazione, secondo le modalita' previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, indicando per ognuna il profilo prescelto e provvedendo per ognuna al distinto versamento del contributo di ammissione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera p) del bando di concorso.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande 1. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il profilo per cui intende partecipare tra quello di assistente amministrativo o di assistente informatico, ed il relativo codice della procedura medesima indicato all'art. 1, primo comma («ASSAMM» o «ASSINF»); b) il cognome, il nome e il codice fiscale; c) il luogo e la data di nascita; d) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea; e) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza); f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; l) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato, la votazione e la data del conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; m) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 del presente bando; n) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: concorsoassistenti@ga-cert.it unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. o) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; p) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale: per assistente amministrativo, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM». per assistente informatico, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF». q) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 3. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 8, sara' verificata la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'abbiano superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.
Art. 6 Cause di esclusione dal concorso 1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete, irregolari o tardive, che non siano state trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dall'art. 5. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando. 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 4. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. Una sola commissione esaminatrice, nominata con decreto del segretario generale della giustizia amministrativa, procedera' alla selezione di entrambe le figure professionali formando distinte graduatorie. 2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti di seconda fascia, di cui uno dell'area amministrativa esperti nelle materie oggetto del concorso e l'altro dell'area tecnica. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Alla commissione esaminatrice e', altresi', aggregato un componente, da individuarsi anche tra il personale in servizio nell'amministrazione, per l'accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera prescelta da parte del candidato. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.
Art. 8 Prova preselettiva 1. In relazione al numero delle domande pervenute l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. L'amministrazione si riserva altresi', in relazione al numero delle domande pervenute, di svolgere nello stesso giorno, contemporaneamente, le prove scritte per entrambi i profili previsti dal presente bando (ASSAMM/ASSINF). 2. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. 3. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80% dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 1, lettera n). 4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al successivo art. 10, comma 6, sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 5. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 7. L'amministrazione puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 9. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota la pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 10. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla amministrazione l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 9 Prove d'esame 1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie: a) per assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM»), diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»), elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi. 3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consistera' - per entrambi i profili di assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») e di assistente informatico (cod. concorso «ASSINF») - nella stesura di un elaborato di diritto processuale amministrativo. 4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ciascuna prova. 5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: nozioni di diritto privato; nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II del codice penale; disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Per i candidati per il profilo di assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») il colloquio orale vertera' anche sugli elementi di informatica. 6. E' inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il voto del colloquio e' comprensivo anche della valutazione riferita all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30. 8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.
Art. 10 Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta della domanda di iscrizione al concorso. 2. Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e delle prove scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi smart watch o tablet), libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, pena l'esclusione dal concorso, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 3. Il candidato che risulti in possesso del materiale di cui sopra all'interno dei locali adibiti alle prove d'esame verra' espulso dalla prova in corso e, conseguentemente, da quelle successive. 4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati autorizzati dalla commissione. L'utilizzo di un testo commentato comporta in ogni caso l'esclusione dal concorso, anche se tale testo non era stato escluso dalla commissione. 5. I candidati che durante lo svolgimento delle prove saranno sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno espulsi. 6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 settembre 2022 e' data notizia della pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa, dell'avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte, nonche' delle concrete modalita' di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere l'eventuale prova preselettiva o le prove scritte secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. 8. Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 9. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 10. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.
Art. 11 Titoli di preferenza, riserve di posti, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante dal voto finale complessivo conseguito sommando, per ciascun candidato, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva di posti costituisce titolo preferenziale valutabile, a parita' di altre condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal dipendente che abbia esercito mansioni afferenti alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto del concorso, per almeno tre anni. 4. Si applicano le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 5 Con apposito provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi disponibili.
Art. 12 Costituzione del rapporto di lavoro 1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 6. L'assegnazione presso la sede di lavoro avverra' sulla base dei posti messi a concorso dall'amministrazione, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e saranno inquadrati nel profilo prescelto, del ruolo del personale di segreteria della giustizia amministrativa. 3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego da svolgere. 5. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, legge n. 104/1992 e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 6. I vincitori dovranno, altresi', presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 7. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 8. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno considerati rinunciatari. 9. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 10. I vincitori assunti in servizio saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo di cinque anni. Durante i primi cinque anni non puo' essere attivato alcun comando o distacco o trasferimento.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso 1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 2. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 14 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso 1. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'amministrazione Consiglio di Stato - tribunali amministrativi regionali. 2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC: rpd@ga-cert.it - e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura concorsuale e' in capo al Segretariato generale della giustizia amministrativa.
Art. 15 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 30 giugno 2022 Il Segretario generale: De felice
Allegato A
SCHEMA DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico