Concorso per 15 dirigenti (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 15 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 23-08-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 01-10-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti, di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-08-2022 |
Data Scadenza bando | 01-10-2022 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (Scad. 01-10-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti, di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale civile Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto ministeriale del Ministro della difesa in data 16 gennaio 2013 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 2013, registro 1, foglio 390, recante «Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato ai sensi dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»; Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020, foglio n. 3106, di approvazione della Tabella concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, che sostituisce integralmente l'analoga Tabella annessa al decreto ministeriale 16 dicembre 2015, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle procedure concorsuali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis) di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del personale dirigente dell'Area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 2259-quinquies, secondo il quale «Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta' assunzionali, il 50 per cento dei posti e' riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero della difesa per gli anni 2018-2019-2020 del 10 agosto 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la lettera prot. n. 69160 in data 24 settembre 2019 con cui il Ministero della difesa ha avanzato la richiesta di rimodulazione volta ad aggiungere alle assunzioni gia' autorizzate dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindici unita' di dirigente di seconda fascia; Vista la lettera prot. n. 69575 in data 6 novembre 2019 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta richiesta di rimodulazione; Vista la lettera prot. n. 89213 in data 9 dicembre 2019 con cui il Ministero della difesa ha chiesto di ottenere l'autorizzazione, in deroga al concorso unico, attesa la particolare e specifica professionalita' richiesta, a bandire direttamente un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia di detto Dicastero, ovvero ad indire la citata procedura concorsuale avvalendosi del Formez PA; Vista la lettera prot. n. 4224 in data 27 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta richiesta di questo Ministero di poter svolgere, ai sensi dell'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, un concorso pubblico per il reclutamento di quindici dirigenti di seconda fascia in deroga al concorso unico di cui al comma 3-quinquies della medesima disposizione; Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita' dirigenziali di livello non generale, necessarie per assicurare il ricambio generazionale della dirigenza di seconda fascia; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive quindici unita', a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, da destinare ai propri uffici sul territorio nazionale, come di seguito specificato: profilo A: tredici unita' di dirigente amministrativo - codice concorso MD/DA; profilo B: due unita' di dirigente tecnico - codice concorso MD/DT. Ai sensi dell'art. 2259-quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010, il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascun profilo (pari rispettivamente a sei e una unita') e' riservato al personale civile appartenente all'area terza del Ministero della difesa che abbia superato tutte le prove d'esame previste dal presente bando e sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Al riguardo i candidati inseriranno apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso- concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea; essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: per il profilo A: laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Archivista e biblioteconomia LM-5; Filologia moderna LM-14; Filologia, letterature e storia dell'antichita' LM-15; Informazione e sistemi editoriali LM-19; Linguistica LM-39; Metodologie informatiche per le discipline umanistiche LM-43; Relazioni internazionali LM-52; Scienze dell'economia LM-56; Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita' LM-59; Scienze della politica LM-62; Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63; Scienze economico-aziendali LM-77; Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; Scienze statistiche LM-82; Studi europei LM-90; Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione LM-91; Teorie della comunicazione LM-92; o titoli equiparati ai sensi della normativa vigente; diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze della comunicazione, Lettere, Statistica, o titoli equiparati ai sensi della normativa vigente; per il profilo B: laurea magistrale (LM) in Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-20; Ingegneria biomedica LM-21; Ingegneria chimica LM-22; Ingegneria civile LM-23; Ingegneria dei sistemi edilizi LM-24; Ingegneria dell'automazione LM-25; Ingegneria della sicurezza LM-26; Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27; Ingegneria elettrica LM-28; Ingegneria elettronica LM-29; Ingegneria energetica e nucleare LM-30; Ingegneria gestionale LM-31; Ingegneria informatica LM-32; Ingegneria meccanica LM-33; Ingegneria navale LM-34; Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35; o titoli equiparati secondo la normativa vigente, nonche' il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea (DL) in Ingegneria aerospaziale; Ingegneria biomedica; Ingegneria chimica; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria della sicurezza; Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria elettrica; Ingegneria elettronica; Ingegneria nucleare; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria per l'ambiente e il territorio; o titoli equiparati secondo la normativa vigente, nonche' il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un profilo, e' presa in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita' Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: «https://www.inpa.gov.it» - e sul sito ufficiale del Ministero della difesa. La domanda puo' essere presentata a decorrere dalle ore 00,01 del 1° settembre 2022. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 16,00 del 1° ottobre 2022. Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica; c) la posizione rivestita ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera c); d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale); e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero; f) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra quelli indicati nell'art. 1; g) esclusivamente per i candidati alla procedura per l'accesso al profilo di dirigente tecnico (MD/DT), di essere in possesso, altresi', del titolo di abilitazione all'esercizio della professione; h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; j) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; l) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; m) se e' organicamente appartenente al ruolo del Ministero della difesa cosi' da potersi valere della riserva di posti, come indicato dall'art. 1, comma 2, del presente bando; n) di essere disponibile, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio, ovunque dislocata, corrispondente al primo incarico dirigenziale conferito; o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; q) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00 sulla base delle indicazioni riportate sul portale «InPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «InPA». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it/ Data e luogo di svolgimento delle prove scritte, nonche' dell'eventuale prova preselettiva, sono resi disponibili sul sito http://riqualificazione.formez.it/ almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul Portale «InPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «InPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previo inserimento della dichiarazione del proprio stato di invalidita' in apposito spazio disponibile sul format elettronico, nonche' previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui ai periodi precedenti. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, lettera d). Il Ministero della difesa effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. Formez PA e l'amministrazione interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on- line ed il pagamento del contributo di segreteria. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che la hanno superato. La mancata esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Ammissione al concorso Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso sul sito http://riqualificazione.formez.it/
Art. 5 Commissione esaminatrice Le commissioni esaminatrici del concorso, per il profilo amministrativo e per il profilo tecnico, sono nominate con determinazioni del direttore generale della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa, che saranno pubblicate sul sito istituzionale della Direzione generale stessa. Il presidente della commissione esaminatrice e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. I componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla terza area funzionale. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacita', alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle norme sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.
Art. 6 Prove d'esame Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi). I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 7 Prova preselettiva L'amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva, unica per entrambi i profili, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, qualora il numero delle domande sia particolarmente rilevante. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla esibizione delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede/i stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati, consiste in complessivi sessanta quesiti a risposta multipla di cui venti volti alla verifica delle abilita' logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento e quaranta dirette alla verifica del possesso di conoscenze nelle seguenti materie: diritto costituzionale; disciplina del lavoro pubblico; diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione; diritto penale con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; nozioni di contabilita' pubblica. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Le commissioni esaminatrici compilano la graduatoria per ciascun profilo secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sara' ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a venti volte i posti messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva, l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o societa' private specializzate. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul predetto indirizzo http://riqualificazione.formez.it I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso. L'elenco degli ammessi alle prove scritte sara' consultabile all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per l'effettuazione della prova preselettiva, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. In tal caso i candidati convocati a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it
Art. 8 Prove scritte Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste: per il profilo A nella redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; diritto costituzionale; nozioni di contabilita' di stato e degli enti pubblici; disciplina del lavoro pubblico; legislazione in materia di trattamento dei dati personali; normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.; ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della difesa. per il profilo B nella redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; diritto costituzionale; nozioni di contabilita' di stato e degli enti pubblici; normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio; normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; nozioni di meccanica, anche con rifermento alla meccanica navale; nozioni di elettronica; nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.; ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della difesa. La seconda prova scritta, a contenuto pratico applicativo, e' diretta ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando, nonche' le capacita' organizzative, gestionali nonche' a verificare l'attitudine manageriale. Il candidato dovra' indicare la soluzione gestionale ritenuta corretta sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita' organizzativa, motivandola con un sintetico commento. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana, nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' e' possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima giornata. Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 9 Prova orale La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 8 nonche' sulle seguenti aree di competenza: il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali; capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti; capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale; ordinamento e attribuzioni del Ministero della difesa; codice di comportamento del Ministero della difesa; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta/centesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella valutazione dei titoli. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 10 Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di novantuno punti sulla base dei seguenti criteri: 1) titoli di studio universitari: i titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 2 punti; c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti; g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2) abilitazioni professionali: le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: 8 punti; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie d'esame. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso. 3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono: per il profilo A: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. per il profilo B: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a) del presente articolo e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.
Art. 11 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d'esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in ciascuna delle prove d'esame. Nella formazione di ciascuna graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di preferenze, nonche' delle riserve dei posti previste per il personale dipendente del Ministero della difesa con rapporto di lavoro subordinato. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a. gli insigniti di medaglia al valor militare; b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e. gli orfani di guerra; f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h. i feriti in combattimento; i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s. gli invalidi e i mutilati civili; t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale del personale civile, all'indirizzo PEC persociv@postacert.difesa.it entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura concorsuale. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di arrivo all'indirizzo PEC della Direzione generale del personale civile. La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente art. 11. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di cui sopra e' approvata con determinazione del direttore generale della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della difesa e del Formez PA. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e assunzione in servizio L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dal legislatore. Ai fini dell'assunzione in servizio, i vincitori del concorso dovranno far pervenire la documentazione che sara' loro richiesta dall'amministrazione e, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a stipulare un contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio. La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto. Gli incarichi dirigenziali saranno conferiti relativamente alle posizioni vacanti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del ministero della difesa, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro della difesa 22 marzo 2016 recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali civili». A tal fine non e' in alcun modo vincolante la posizione in graduatoria dei singoli vincitori. Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della difesa. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito, mediante l'apposito portale disponibile all'indirizzo https://formez.concorsismart.it accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di Formez PA preposto alla Direzione reclutamento.
Art. 14 Dati personali I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile, ai soli fini della gestione della procedura di concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati e' l'amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente della Direzione reclutamento. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalita'. L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile - Viale dell'Universita', 4 - 00185 Roma (o all'indirizzo di posta elettronica persociv@postacert.difesa.it). L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. Roma, 8 agosto 2022 p. Il direttore generale in s.v. il vice direttore generale civile Marchesi