Concorso per 7 assistenti di laboratorio (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 20-09-2022
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO (Scad. 20-10-2022) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di assistente di laboratorio nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-09-2022
Data Scadenza bando 20-10-2022
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCORSO (Scad. 20-10-2022)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di assistente di laboratorio nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
      degli affari generali, delle risorse umane e strumentali 
       e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l),
m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo», come modificato dal  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18,
comma 2, concernente le quote  d'obbligo  a  favore  delle  categorie
protette; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive  modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della  vista  per  l'ammissione  ai
concorsi,   nonche'   alla   carriera   direttiva   nella    pubblica
amministrazione»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, l'«Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e  l'«Attuazione  della   direttiva
2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE  relativa  al  principio  di
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto  il  richiamato  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.   36,
convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79 e,  in
particolare,  l'art.  5  recante   misure   per   il   «Rafforzamento
dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2002, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174  e  successive  modificazioni,   concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  maggio  2022
recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; 
    Vista la comunicazione ai  sensi  dell'art.  34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 di cui alla nota 128786 del 18 marzo 2022; 
    Fermi restando gli  esiti  della  mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018  sottoscritto  il
12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in  data
19 maggio 2009; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  55
del 4 marzo 2020) ed in particolare l'art. 3, comma  2,  lettera  c),
relativo ai compiti della Direzione generale degli  affari  generali,
delle risorse umane e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  53
del 24  marzo  2020  che  modifica  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, con il quale il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali - Ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata al  suddetto
provvedimento, tra le quali sette unita' per il profilo professionale
di  assistente  di  laboratorio  (seconda  area  funzionale,   fascia
retributiva F2); 
    Visto  il  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale   del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  per  gli
anni 2022-2024; 
    Vista la nota del Ministro per la pubblica amministrazione  prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 con la quale e' stato consentito a questo
Ministero di svolgere direttamente le procedure  concorsuali  per  il
reclutamento delle unita' di personale autorizzate dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di sette assistenti di laboratorio nel ruolo  del
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto concorso pubblico, per esami, per il  reclutamento  di
un  contingente  complessivo  di sette  unita'   di   personale   non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare  nell'area  seconda,
posizione economica F2 nel profilo  professionale  di  assistente  di
laboratorio presso il Dipartimento  dell'ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da assegnare ai seguenti laboratori: 
      tre posti presso il Laboratorio di Conegliano/Susegana; 
      tre posti presso il Laboratorio di Modena; 
      un posto presso il Laboratorio di Salerno. 
    Il 20 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale inquadrato nel ruolo dell'ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  nei
profili professionali della prima area  funzionale  o  di  quelli  di
livello  retributivo  iniziale  della  seconda  area  funzionale,  in
possesso del titolo di studio di  cui  all'art.  2,  lettera  c)  del
bando. 
    In materia  di  riserva  dei  posti  si  applicano,  inoltre,  le
seguenti disposizioni: 
      a) ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999,  n.
68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  8,
comma 2 della medesima legge, hanno diritto alla riserva  nei  limiti
della complessiva quota d'obbligo; 
      b) ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.
68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro  che  siano  deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero  in  conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'  i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per  causa
di  guerra,  di  servizio  e  di  lavoro  e  dei  profughi   italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi  della  legge  26
dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo; 
      c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30 per  cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in forma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero  durante  il  periodo  di  ferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma  prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 
    I titoli di riserva di cui al  presente  articolo  devono  essere
posseduti al  termine  della  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande ed essere espressamente  dichiarati  nella  stessa;  in  caso
contrario non saranno tenuti in considerazione. 
    La riserva di legge  e  i  titoli  di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui all'art. 10. 
    I posti eventualmente  non  coperti  per  mancanza  di  candidati
riservatari  risultati  idonei  saranno  assegnati  ad  altri  idonei
secondo l'ordine di graduatoria finale. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per  la
presentazione della domanda di  partecipazione,  nonche'  al  momento
dell'assunzione in servizio: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c)   diploma   di   perito    industriale    capotecnico    con
specializzazione in chimica  o  altro  diploma  equivalente.  Per  la
valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione europea  si
terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto  legislativo
n. 165/2001; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a
visita medica di controllo i vincitori  di  concorso,  in  base  alla
normativa vigente; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    Non possono essere ammessi al concorso  coloro  che  siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    Per i candidati di cittadinanza diversa da  quella  italiana,  ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    I requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
         Termini e modalita' di presentazione della domanda 
 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Sara'
altresi' consultabile sul Portale «inPA» - disponibile  all'indirizzo
internet:  «https://www.inpa.gov.it»  -  e  sul  sito  ufficiale  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    La  domanda  puo'  essere  presentata  a  decorrere  dal   giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al  concorso
esclusivamente    per    via    telematica,    autenticandosi     con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura  sul  Portale
«inPA»   -   raggiungibile   dalla   rete   internet   all'indirizzo:
«https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato  sullo
stesso Portale. 
    Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato. 
    La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore  23,59  del  trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Tale  termine  e'  perentorio  e  sono  accettate  esclusivamente   e
indifferibilmente  le  domande  inviate  prima  dello  spirare  dello
stesso. Qualora la  scadenza  coincida  con  un  giorno  festivo,  il
termine e' prorogato alle ore 23,59 (ora italiana) del  primo  giorno
seguente non festivo. 
    La data di presentazione on-line della domanda di  partecipazione
al  concorso  e'  certificata  e  comprovata  da  apposita   ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio,  dal  Portale  inPA
che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda, non permette piu', improrogabilmente,  l'accesso  alla
procedura di candidatura e l'invio della domanda  di  partecipazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della
domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente  della  domanda
di partecipazione inviata cronologicamente per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Per le richieste di assistenza di tipo  informatico  legate  alla
domanda   di   partecipazione   i   candidati   devono    utilizzare,
esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito  form
di assistenza presente  sul  Portale  «InPA».  Non  e'  garantita  la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in  modalita'
differenti da quelle sopra  indicate  non  possono  essere  prese  in
considerazione. 
    Non  sono  valide  le  domande  di  partecipazione  al   concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di compilazione e invio on-line. La presentazione o l'invio
delle domande di partecipazione con modalita' diverse da quelle sopra
indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
                               Art. 4 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a)  il  cognome  e  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita  e
l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      b) l'indirizzo  di  residenza,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di avviamento postale, nonche' il  recapito  telefonico  e  il
recapito  di  posta  elettronica  certificata  personale  presso  cui
chiedono di ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana,  ovvero  della
cittadinanza di uno degli stati membri  dell'Unione  europea,  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune di iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'Amministrazione; 
      g) di aver prestato servizio  e/o  essere  in  servizio  presso
uffici pubblici; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      i) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      l) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      m) il titolo di studio posseduto  tra  quelli  previsti,  quale
requisito di ammissione, all'art. 3, comma 1, punto c), con  l'esatta
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e del voto  riportato.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero,  devono
essere  altresi'   indicati   obbligatoriamente   gli   estremi   del
provvedimento di riconoscimento  del  titolo  o  della  richiesta  di
riconoscimento  entro  la  data  del  termine  per  la  presentazione
dell'istanza di partecipazione; 
      n) l'eventuale possesso dei titoli di riserva di cui all'art. 1
del bando; 
      o) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e  titoli,  danno
luogo a preferenza; 
      p) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche  le  categorie  particolari  di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e  reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR; 
      r) l'eventuale condizione di portatore di handicap in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. 
      La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi
sara'  determinata  a  insindacabile   giudizio   della   commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccederanno il 50 per cento del tempo  assegnato  per  la  prova.
Tutta la documentazione di supporto alla  dichiarazione  resa  dovra'
essere caricata  sul  Portale  «InPA»  durante  la  fase  di  inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato  PDF.
Il  mancato  inoltro  di  tale  documentazione  non  consentira'   al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di  fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta; 
      s) l'eventuale condizione di soggetto con diagnosi di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) in apposito spazio  disponibile  sul
format  elettronico,  della  misura  dispensativa,  dello   strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria esigenza che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. 
      L'adozione  delle  richiamate  misure   sara'   determinata   a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal decreto ministeriale 11 novembre 2021. In ogni  caso,
i tempi  aggiuntivi  non  eccederanno  il  50  per  cento  del  tempo
assegnato per la prova. 
      Tutta la documentazione di  supporto  alla  dichiarazione  resa
dovra' essere caricata sul Portale «InPA» durante la fase di  inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato  PDF.
Il  mancato  inoltro  di  tale  documentazione  non  consentira'   al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di  fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
      E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  fisica  di
cui all'art. 5, lettera f). 
    Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto  precedente,  che  potrebbero
prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno
essere documentate con  certificazione  medica,  che  sara'  valutata
dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta  della
documentazione  sanitaria  che  consenta  di  quantificare  il  tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate,
a  pena  di  esclusione,  dalla  copia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento. 
    A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000, il Ministero potra' effettuare,  in  qualunque  momento,
idonei  controlli,  anche  a  campione,   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni sostitutive con le conseguenze  di  cui  ai  successivi
articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci. 
                               Art. 5 
 
                       Ammissione al concorso 
 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi,  nonche'  per  l'eventuale  mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone  in
qualsiasi momento, anche successivamente  all'eventuale  stipula  del
contratto  individuale  di  lavoro,  l'esclusione   dalla   procedura
concorsuale. 
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Con successivo provvedimento del direttore generale degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni  e  gli  enti  territoriali  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice composta  da  tre  esperti  nelle  materie  oggetto  del
concorso  secondo  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle
situazioni  di  incompatibilita',  prevenzione  del  fenomeno   della
corruzione e pari opportunita' previste dagli articoli 35,  35-bis  e
57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presidente e i membri della commissione potranno essere scelti
anche tra il personale in quiescenza da  non  piu'  di  quattro  anni
dalla data di pubblicazione del presente bando. 
    Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario  della
terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
    Alla commissione potranno essere  aggregati  membri  aggiunti  di
comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica. 
    La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i  criteri
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare  nei  relativi
verbali. 
    La commissione esaminatrice potra' svolgere i  propri  lavori  in
modalita'  telematica  e/o  mediante  strumenti  di  videoconferenza,
garantendo  comunque  la  sicurezza   e   la   tracciabilita'   delle
comunicazioni. 
                               Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto
teorico-pratico e in una prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati  che  avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 70/100. 
    I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno  venti
giorni prima della data fissata per sostenere  le  prove  stesse.  Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato  il  voto  riportato  nella
prova scritta. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale. 
    Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  alle  prove  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
                               Art. 8 
 
                            Prova scritta 
 
    La prova scritta consistera' nella  somministrazione  di  test  a
contenuto teorico-pratico, con risposte a scelta multipla e  vertera'
sui seguenti argomenti: 
      nozioni di chimica analitica generale, organica e inorganica; 
      nozioni di chimica agraria e chimica degli alimenti; 
      principi di analisi chimica strumentale; 
      analisi chimico-fisica degli alimenti e delle sostanze  di  uso
agrario. 
    La durata della prova e il  numero  dei  quesiti  sono  stabiliti
dalla commissione esaminatrice. 
    Verra' attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta,
il punteggio pari a - 0,75 per ogni risposta errata, e  un  punteggio
pari a 0 per la mancata risposta. 
    Accedono alla prova orale i candidati che avranno  conseguito  la
votazione minima di 70/100. 
    La prova scritta si svolgera' esclusivamente mediante  l'utilizzo
di strumentazione informatica e  di  tecnologia  digitale,  anche  in
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La correzione della  prova  da  parte  della  commissione  potra'
avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali  e  con  modalita'  che
assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato. 
    Con  avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  - e  sul
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali nella sezione «Concorsi», e' reso noto il giorno e l'ora di
svolgimento della prova scritta. 
    Parimenti  sul  sito  internet  del  Ministero  delle   politiche
agricole  alimentari  e  forestali  nella   sezione   «Concorsi»   e'
pubblicato l'elenco dei candidati  ammessi  alle  prove  scritte.  La
pubblicazione di tale avviso e di tale elenco ha valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    L'esatta ubicazione della sede della prova scritta e le ulteriori
istruzioni operative sono  comunicate  almeno  quindici giorni  prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  sul
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali nella sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
nei giorni e nella sede  stabilita,  qualunque  sia  la  motivazione,
saranno esclusi dalla procedura. 
    I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di  un
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'  e  del  codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,
per  cause  di  forza  maggiore  sopravvenute,  non   sia   possibile
l'espletamento delle prove scritte  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
    Durante  la  prova,  i  candidati   non   possono   disporre   di
pubblicazioni, raccolte  normative,  vocabolari,  testi,  appunti  di
qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla
memorizzazione o trasmissione dati  o  allo  svolgimento  di  calcoli
matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
    Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nella
sezione «Concorsi». 
                               Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    Saranno ammessi alla prova orale tutti i  candidati  che  abbiano
conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100. 
    La sede, il giorno e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  orale
saranno pubblicati sul sito internet del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali almeno venti giorni prima della  data
della prova stessa. Il candidato che  non  si  presenta  nel  giorno,
luogo ed ora stabiliti  senza  giustificato  motivo  e'  escluso  dal
concorso. 
    La prova orale, volta ad accertare la preparazione  professionale
del candidato, consiste in un colloquio sugli argomenti  della  prova
scritta e sui seguenti: 
      tecniche  di  produzione,   caratteristiche   merceologiche   e
principali sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario di cui  all'elenco  di
seguito riportato: 
        a) prodotti vitivinicoli; 
        b) oli e grassi; 
        c) latte e derivati; 
        d) conserve vegetali; 
        e) cereali, relativi sfarinati e derivati; 
        f) concimi; 
        g) mangimi; 
        h) sementi; 
      elementi di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare
riferimento ai laboratori chimici. 
    Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della
lingua inglese tramite la lettura, la  traduzione  di  testi  e/o  la
conversazione in tale lingua; sara' inoltre accertata  la  conoscenza
dell'utilizzo del personal computer e dei software  applicativi  piu'
diffusi. 
    La commissione assegna alla  prova  orale  un  punteggio  massimo
complessivo di 100 punti. La prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. 
    Potranno essere  adottate,  a  tutela  della  salute,  specifiche
misure di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle  prove
al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati. 
    Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al  termine  di  ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    Per sostenere le prove i candidati devono  essere  muniti  di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
                               Art. 10 
 
    Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione 
             e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    La commissione esaminatrice, forma la graduatoria di  merito  dei
candidati idonei sulla base dei  singoli  punteggi  conseguiti  nella
valutazione delle prove d'esame.  E'  escluso  dalla  graduatoria  il
candidato che non abbia  conseguito  l'idoneita'  in  ciascuna  delle
prove d'esame. 
    Nella formazione della graduatoria la commissione tiene conto  di
quanto  previsto  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni  in
materia di preferenze, nonche' delle riserve di posti previste per il
personale  dipendente  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali con rapporto di lavoro subordinato. 
    A parita' di  merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994,  la  preferenza  e'
determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Se, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I candidati che abbiano superato la prova orale e  che  intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti  dalla  legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di  scadenza  del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione  generale  degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni    e    gli    enti    territoriali,    all'indirizzo    PEC:
seam4@pec.politicheagricole.gov.it - entro il termine  perentorio  di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
hanno sostenuto la prova  orale  -  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno  indicare  il
possesso  del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  bando  della
procedura concorsuale. 
    La mancata presentazione nel termine  come  sopra  stabilito  dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta  l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli  stessi.  Fara'  fede  la  data  di
arrivo  all'indirizzo  PEC  alla  Direzione  generale  degli   affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni e gli enti territoriali. 
    La   graduatoria   di   merito,   formulata   dalla   commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva  conseguita  da  ciascun  candidato,  e'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dal presente articolo. 
    Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nei  limiti  dei  posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    Le graduatorie di merito  e  dei  vincitori  sono  approvate  con
decreto del direttore generale della Direzione generale degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni  e  gli  enti  territoriali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e pubblicata sul  sito  internet  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  nella
sezione «Concorsi». 
    Di tale pubblicazione e' dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
                               Art. 11 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
                      e assunzione in servizio 
 
    L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non  costituisce  garanzia  dell'assunzione.  La   costituzione   del
rapporto di lavoro avviene  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali
previsti dal legislatore. 
    L'Amministrazione, prima della sottoscrizione  del  contratto  da
parte dei candidati dichiarati vincitori, si riserva di procedere, ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, all'accertamento,  mediante  visita  medica  preventiva,
dell'idoneita' fisica allo svolgimento  delle  mansioni  proprie  del
profilo professionale di assistente di  laboratorio  dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari di cui all'Allegato al  Contratto  collettivo
nazionale integrativo 2006-2009 del personale  non  dirigenziale  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  (vedasi
link               di               seguito               riportato):
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/6246 
    Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con  la
prescritta documentazione,  e'  invitato  a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
assistente di laboratorio, nell'area seconda, fascia retributiva  F2,
nel ruolo del Dipartimento  dell'ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Gli  aventi  titolo  all'immissione  in  ruolo  sono   tenuti   a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Sono  confermate  le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia   di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
    Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di  lavoro  e'
disciplinato dai CC.CC.NN.LL. del  comparto  Ministeri,  nonche'  dal
C.C.N.L.  del  comparto  funzioni  centrali  2019-2021  (ex  comparto
Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022. 
    Se  l'avente  titolo,  senza  giustificato  motivo,  non   assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo
di prova ai sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano
gia'  superato  nel  medesimo   profilo   professionale   oppure   in
corrispondente profilo di altra amministrazione  pubblica,  anche  di
diverso comparto. 
    Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 12 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e  conformemente  a  quanto  previsto   dall'art.   3   del   decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    Fino  a  quando  la  procedura  concorsuale  non  sia   conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    L'Amministrazione puo' disporre il differimento  dell'accesso  al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la
tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 13 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con  sede  legale  in  Roma
- via  XX  Settembre  n. 20  - 00187  Roma.  Il  Responsabile   della
protezione dei dati (RDP) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  - via  XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, e-mail: rpd@politicheagricole.it 
    I dati personali forniti dai candidati in sede di  partecipazione
al concorso  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine,  sono  raccolti  e
conservati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure
anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le  fasi
della procedura concorsuale oltre che, successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto di
impiego. 
    Il conferimento di tali dati e' da considerarsi  obbligatorio  ai
fini della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  la  loro
mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso. 
    Il trattamento dei dati personali  e'  realizzato  con  modalita'
elettroniche   e   cartacee,   mediante   operazioni   di   raccolta,
registrazione,    organizzazione,    conservazione,    consultazione,
estrazione,  utilizzo,  comunicazione,  cancellazione  e  distruzione
dati. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti autorizzati  dal
titolare e individuati  dal  designato  dallo  stesso,  nonche',  dai
soggetti che operano per conto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in qualita' di responsabili del trattamento ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla
base di specifiche istruzioni fornite dal  titolare  in  ordine  alle
finalita' e modalita' del trattamento medesimo. 
    I dati potranno essere comunicati, nel rispetto  della  normativa
vigente, esclusivamente alle  amministrazioni  pubbliche  interessate
alla  posizione  giuridico-economica  del  dipendente,   nonche',   a
organismi di vigilanza, autorita' giudiziarie e a quei soggetti per i
quali la comunicazione e' obbligatoria per legge. 
    I dati personali saranno conservati  per  il  tempo  strettamente
necessario  all'espletamento  di  tutte  le  fasi   della   procedura
concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o,  nel  caso
di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in  tema
di conservazione del fascicolo personale. 
    Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nei  casi   previsti,
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o  la  cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che  li  riguarda  o  di
opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del regolamento  UE  2016/679),
presentando istanza al Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali  al  direttore  generale  degli  affari  generali,  delle
risorse umane e dei rapporti con le regioni e gli  enti  territoriali
designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del  decreto  legislativo
n.             196/2003,              all'indirizzo              PEC:
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
    Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione  di  quanto  previsto
dal regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo  al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le vie legali  nelle  opportune
sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo. 
                               Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto  dal  presente  bando,  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo n.  165/2001  e  le  altre
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle  previste  dal  vigente  C.C.N.L.  del  personale  del
comparto funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri). 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Con la partecipazione al  concorso  e'  implicita  da  parte  dei
candidati  l'accettazione,  senza  riserva  alcuna,   di   tutte   le
disposizioni del presente bando. 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
della stessa data. 
    Resta ferma la  facolta'  dell'Amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione del concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    L'Amministrazione si riserva inoltre, la facolta' di annullare  o
revocare il presente bando di  concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative  o  tecniche  non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione;  sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragioni  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
      Roma, 15 settembre 2022 
 
                                      Il direttore generale: Pruneddu