Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 77 del 27-09-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 27-10-2022) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quattordici atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico, che saranno inquadrati ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-09-2022
Data Scadenza bando 27-10-2022
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 27-10-2022)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quattordici atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico, che saranno inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettogi e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  i
relativi atti attuativi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE»  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28, che dispone «Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
bando di concorso,  i  limiti,  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art.  44,  recante  «Tesseramento  e  reclutamento  di
atleti paralimpici da parte dei  gruppi  sportivi  della  Polizia  di
Stato - Fiamme oro»; 
    Visto l'art.  1,  comma  961-bis,  lettera  b),  della  legge  30
dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato  dall'art.   17-bis   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del «Regolamento di servizio dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza», di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la
costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante il «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2022, n.
103, recante il «Regolamento relativo ai requisiti e  alle  modalita'
di accesso, nonche' ai requisiti di  idoneita'  psicofisica  per  gli
atleti paralimpici,  alla  «Sezione  paralimpica  Fiamme  oro»  della
Polizia di Stato  e  al  reimpiego  del  personale  non  piu'  idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica»; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza del 28 febbraio  2019,  recante:  «Modalita'
per l'impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi  «Polizia
di Stato - Fiamme oro» del personale della Polizia di Stato  inidoneo
al servizio di Polizia ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che  accede  al  ruolo
d'onore»; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per  l'assunzione  di quattordici  atleti  da  assegnare  ai   gruppi
sportivi «Polizia di Stato -  Sezione  paralimpica  Fiamme  oro»,  da
inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del  personale
della Polizia di Stato che espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o
tecnica, con la qualifica di agente tecnico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento nei gruppi sportivi  della  Polizia  di  Stato  «Sezione
paralimpica  Fiamme  oro»,  di quattordici  atleti  riconosciuti   di
interesse nazionale e paralimpico dal Comitato  italiano  paralimpico
(di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti  e
assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato  che  espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica  di  agente
tecnico. 
    2. I quattordici posti  messi  a  concorso,  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del suddetto  ruolo  degli  agenti  tecnici,  sono
ripartiti come segue: 
      a)  Un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  scherma  in
carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' A  (Codice
01SC); 
      b)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  scherma   in
carrozzina, specialita' spada, sciabola, categoria di  disabilita'  A
(Codice 02SC); 
      c)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  scherma   in
carrozzina, specialita' spada, fioretto, categoria di  disabilita'  A
(Codice 03SC); 
      d)  Un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  scherma  in
carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' B  (Codice
04SC); 
      e) Un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro  con  l'arco,
specialita' arco olimpico individuale, categoria  di  disabilita'  W2
(Codice 01TA); 
      f) Un atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  segno,
specialita' carabina aria compressa  in  piedi  (R4),  carabina  aria
compressa a terra  (R5),  carabina  a  fuoco  50  mt  a  terra  (R9),
categoria di disabilita' SH2 (Codice 01TS); 
      g) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
50 mt stile libero, 400  mt  stile  libero,  100  mt  dorso,  100  mt
farfalla, 200 mt misti, categorie  di  disabilita'  S13,  SM13,  SB13
(Codice 01NU); 
      h) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto,  specialita'
100 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 100 mt rana,  200
mt misti categorie di disabilita' S10, SB9, SM10 (Codice 02NU); 
      i) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto,  specialita'
100 mt stile libero, 400 mt stile libero,  categorie  di  disabilita'
S6, SB5, SM6 (Codice 03NU); 
      l) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto,  specialita'
50 mt stile libero, 100 mt stile libero, 100 mt  farfalla,  categorie
di disabilita' S9, SM9, SB8 (Codice 04NU); 
      m) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt rana, categorie di disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 05NU); 
      n) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt stile libero, 200 mt stile libero, 200 mt misti, categorie  di
disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 06NU); 
      o)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci  alpino,
specialita' slalom speciale, slalom  gigante,  super  gigante,  super
combinata, categoria di disabilita' SITTING - LW 12/1 (Codice 01SA); 
      p)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   snowboard,
specialita', snowboard cross, banked slalom, categoria di disabilita'
UL (UPPER LIMB) (Codice 01SN). 
    3. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione
puo' assegnarli ad altra disciplina tra quelle indicate al comma 2. 
                               Art. 2 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) possedere il diploma di scuola secondaria di primo  grado  o
equipollente; 
      f) essere stati riconosciuti da  parte  del  C.I.P.  atleta  di
interesse nazionale e paralimpico; 
      g) essere tesserati presso le  Federazioni  sportive  nazionali
riconosciute dal C.I.P; 
      h) essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
paralimpici elencati all'art. 8 del presente bando; 
      i) possesso dell'idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica
riferita alla disciplina sportiva per la quale concorrono,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale  23  giugno  2022,  n.
103. 
      l) possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio di  polizia
da accertare in conformita' alle disposizioni contenute  nel  decreto
ministeriale n. 103/2022. I requisiti  di  idoneita'  debbono  essere
posseduti  dai  candidati  al   momento   dello   svolgimento   degli
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti
di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati
sottoposti a misura di  sicurezza  o  che  hanno  riportato  condanne
penali a proprio carico  e  anche  non  definitive  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
delle qualita' di  condotta,  nonche'  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettere  f),  g)  e
h), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti  prescritti,  e'  disposta  in  ogni  momento  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura   informatica   disponibile   sul   portale   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it . 
    A quest'ultima procedura informatica il candidato  puo'  accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it ; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE«; 
      2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata con le modalita'  sopra  indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o
in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 
    Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrente  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed  esami»,  i  genitori  del  candidato  minorenne  devono
sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (All.1), con
copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo PEC
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it . 
    3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
l'attestazione   debitamente   compilata    dal    C.I.P.    (All.2),
controfirmata per presa visione e conferma dagli  interessati,  sulla
quale sono  indicati  i  titoli  sportivi,  tra  quelli  elencati  al
successivo  art.  8,  che  intendono  far  valere   ai   fini   della
determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione  il
C.I.P. deve, altresi', indicare  se  i  candidati  siano  attualmente
riconosciuti  «atleta  di  interesse  nazionale  e  paralimpico».  Il
mancato invio della suddetta attestazione con le modalita' ed entro i
termini  sopraindicati  comportera'  l'esclusione   dalla   procedura
concorsuale. 
    4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati. 
                               Art. 4 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  devono  dichiarare
nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative  al
concorso; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444
codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti  non
colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. In caso contrario, il candidato dovra'  precisare  la
data di ogni  provvedimento  e  l'autorita'  giudiziaria  che  lo  ha
emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
      h) di non essere stati,  per  motivi  diversi  dall'inidoneita'
psico-fisica,   destituiti,   dispensati   o   dichiarati    decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; 
      i)  il  titolo  di  studio  richiesto,  con  la  data  del  suo
conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e  la
votazione conseguita; 
      l) l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994, nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98; 
      m) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre; 
      n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      o) di inoltrare, unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma  3,  compilata  dal
C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma. 
    2. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso  il  quale  intende  inviare  e
ricevere le comunicazioni  relative  al  concorso  nonche'  qualsiasi
variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,   successiva   alla
dichiarazione di cui al  precedente  art.  4,  lettera  g),  fino  al
termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del
concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',
in  formato  PDF,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it. Per  i  candidati
minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate  con  le
modalita' sopra indicate da uno dei genitori,  purche'  esercente  la
responsabilita' genitoriale, o  in  mancanza  di  questi  ultimi  dal
tutore del minore. 
    3.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina tra quelle elencate all'art. 1  del  presente  bando,  che
deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici  di
riferimento. 
    4. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati  non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito  da  loro  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito. 
    6. Tramite l'accesso al portale «concorsi  online»,  sezione  «le
mie  domande»,  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 
                               Art. 5 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) accertamenti psicofisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli sportivi. 
    2. La  commissione  esaminatrice  procede  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da: 
      a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera  dei
funzionari di Polizia in servizio presso la  Direzione  centrale  per
gli affari generali e le politiche del  personale  della  Polizia  di
Stato; 
      b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio  presso  uffici,
reparti e istituti  periferici  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana
di Roma capitale; 
      c) un rappresentante del C.I.P. 
    2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di  cui  al  comma
precedente, deve prestare servizio  presso  l'Ufficio  per  i  gruppi
sportivi della Polizia di Stato  della  Direzione  centrale  per  gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia  di  Stato
del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento. 
                               Art. 7 
 
 
                    Convocazione all'accertamento 
           dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1.   I   candidati   sono   convocati   per   essere   sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale  in
base al  calendario  che  sara'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it il  2  novembre  2022.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei  candidati
interessati. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena  di
esclusione, di un certificato  di  idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono,  recante
data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione  degli
accertamenti. I requisiti di idoneita' fisica di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi pubblici per  titoli  per  l'accesso
alla «Sezione paralimpica  Fiamme  oro»  sono  quelli  richiesti  per
l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri  fissati
dal C.I.P. 
    3. Gli stessi candidati devono altresi'  presentare,  a  pena  di
esclusione, un certificato anamnestico, come da modello  allegato  al
presente bando (All.3), sottoscritto dal medico  di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato. 
    In  tale  occasione,  gli  stessi  possono  presentare  eventuali
integrazioni di titoli sportivi,  attestati  dal  C.I.P.,  conseguiti
dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda
di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici,  i
candidati sono sottoposti da parte della commissione  medica  ad  una
visita consistente in: 
      a) raccolta anamnestica; 
      b) esame obiettivo generale; 
      c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive; 
      d) valutazione psichiatrica. 
    5. I concorrenti  sono  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una commissione composta  da  un  primo  dirigente
medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da  due  funzionari
della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a  primo
dirigente medico. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da  parte
di una commissione  di  selettori  composta  da  un  dirigente  della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo degli psicologi, che la presiede, e  da  quattro  funzionari
della Polizia di Stato,  con  qualifica  non  superiore  a  direttore
tecnico superiore  del  ruolo  degli  psicologi  della  carriera  dei
funzionari tecnici di Polizia. 
    7. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli  ispettori
tecnici della  Polizia  di  Stato  o  da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    8.  L'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  e'  diretto  ad
accertare,  secondo  la  tab.  B  del  regolamento  l'idoneita'   del
candidato ai soli fini del servizio di polizia svolto nella  «Sezione
paralimpica Fiamme oro» nonche' delle attivita' in sede di reimpiego,
la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati  dal  decreto  del
Ministro  dell'interno  30  giugno  2003,  n.  198,  nei  limiti   di
compatibilita' con i particolari requisiti psicofisici previsti. 
    9. I giudizi delle commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita'  del  candidato.  Si
applicano, in proposito, le disposizioni di  cui  all'art.  3,  comma
7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
    10. I candidati che non si presentano nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  saranno  esclusi  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
                               Art. 8 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal C.I.P. acquisiti negli  ultimi  ventiquattro
mesi precedenti la data di  pubblicazione  del  presente  bando,  che
devono corrispondere a quelli di seguito elencati: 
      a) Paralimpiadi: dal 1° al 10° posto a scalare,  oltre  il  10°
posto, record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto); 
      b) Campionati mondiali: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il
10° posto, record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto); 
      c) Classifica finale di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto  a
scalare, oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto); 
      d) Campionati europei: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre  il
10° posto, record europeo (fino a punti 25 per il primo posto); 
      e) Prove di Coppa del mondo: dal 1° al  10°  posto  a  scalare,
oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto); 
      f) Campionati italiani: dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per
il primo posto). 
    2. La valutazione dei titoli e' limitata a quelli indicati  nella
domanda di partecipazione da parte dei  candidati  risultati  idonei,
purche' posseduti alla data di scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    3. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    4. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
                               Art. 9 
 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso di possedere titoli di preferenza dovranno far pervenire  al
Servizio concorsi, entro il termine perentorio di  venti  giorni  dal
superamento dei previsti accertamenti psico-fisici  ed  attitudinali,
la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli,  ovvero
la  dichiarazione  sostitutiva  ex  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All.4), a pena del mancato
riconoscimento degli stessi. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicata  al
comma   1   deve   essere    trasmessa    via    PEC    all'indirizzo
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it, con copia fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF. 
                               Art. 10 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline sportive sulla  base  del  punteggio
finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative
alle singole discipline sportive, sulla base dei punteggi complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione  dei  titoli.  Con  lo
stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei  vincitori.  Le
graduatorie del concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della
Polizia di Stato e di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti  tecnici
del ruolo degli agenti  e  assistenti  tecnici  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o  tecnica
ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 
    2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per  la  frequenza  del  prescritto
corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina. 
                               Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato  -  Servizio  concorsi,  per  le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 13 
 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it  per  istanze   attinenti
alla  procedura  concorsuale   od   ai   lavori   della   commissione
esaminatrice; 
      dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per  istanze  attinenti
ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      dipps.333con3@pecps.interno.it per istanze attinenti ai  lavori
della commissione per gli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 14 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
                               Art. 15 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 21 settembre 2022 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                            Giannini                  
                                                               ALL. 1 
 
CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE  L'ESCLUSIVA  POTESTA'
   GENITORIALE PER L'ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA POLIZIA DI STATO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                               ALL. 2 
 
Concorso per 14 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della  Polizia
di Stato "Sezione paralimpica Fiamme Oro" 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 
   Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante 
     ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE 
 SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
       (artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico