Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 77 del 27-09-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 27-10-2022) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quattordici atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico, che saranno inquadrati ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-09-2022 |
Data Scadenza bando | 27-10-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 27-10-2022)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quattordici atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico, che saranno inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico.
IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettogi e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28, che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in particolare, l'art. 44, recante «Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme oro»; Visto l'art. 1, comma 961-bis, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 77 del «Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2022, n. 103, recante il «Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso, nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica»; Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante: «Modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di Polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore»; Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quattordici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Sezione paralimpica Fiamme oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento nei gruppi sportivi della Polizia di Stato «Sezione paralimpica Fiamme oro», di quattordici atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico (di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico. 2. I quattordici posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo degli agenti tecnici, sono ripartiti come segue: a) Un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma in carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' A (Codice 01SC); b) Un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma in carrozzina, specialita' spada, sciabola, categoria di disabilita' A (Codice 02SC); c) Un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma in carrozzina, specialita' spada, fioretto, categoria di disabilita' A (Codice 03SC); d) Un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma in carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' B (Codice 04SC); e) Un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco, specialita' arco olimpico individuale, categoria di disabilita' W2 (Codice 01TA); f) Un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno, specialita' carabina aria compressa in piedi (R4), carabina aria compressa a terra (R5), carabina a fuoco 50 mt a terra (R9), categoria di disabilita' SH2 (Codice 01TS); g) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 50 mt stile libero, 400 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 200 mt misti, categorie di disabilita' S13, SM13, SB13 (Codice 01NU); h) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 100 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 100 mt rana, 200 mt misti categorie di disabilita' S10, SB9, SM10 (Codice 02NU); i) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 100 mt stile libero, 400 mt stile libero, categorie di disabilita' S6, SB5, SM6 (Codice 03NU); l) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 50 mt stile libero, 100 mt stile libero, 100 mt farfalla, categorie di disabilita' S9, SM9, SB8 (Codice 04NU); m) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 100 mt rana, categorie di disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 05NU); n) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 100 mt stile libero, 200 mt stile libero, 200 mt misti, categorie di disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 06NU); o) Un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' slalom speciale, slalom gigante, super gigante, super combinata, categoria di disabilita' SITTING - LW 12/1 (Codice 01SA); p) Un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialita', snowboard cross, banked slalom, categoria di disabilita' UL (UPPER LIMB) (Codice 01SN). 3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina tra quelle indicate al comma 2.
Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35° anno di eta'; d) possedere le qualita' di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; e) possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; f) essere stati riconosciuti da parte del C.I.P. atleta di interesse nazionale e paralimpico; g) essere tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P; h) essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici elencati all'art. 8 del presente bando; i) possesso dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica riferita alla disciplina sportiva per la quale concorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2022, n. 103. l) possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio di polizia da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 103/2022. I requisiti di idoneita' debbono essere posseduti dai candidati al momento dello svolgimento degli accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanne penali a proprio carico e anche non definitive per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito delle qualita' di condotta, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettere f), g) e h), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso. 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in ogni momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it . A quest'ultima procedura informatica il candidato puo' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it ; b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal Comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE«; 2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalita' sopra indicate da uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (All.1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo PEC dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it . 3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», l'attestazione debitamente compilata dal C.I.P. (All.2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione il C.I.P. deve, altresi', indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale e paralimpico». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalita' ed entro i termini sopraindicati comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale. 4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera' piu' dati.
Art. 4 Compilazione della domanda di partecipazione 1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella domanda: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso; f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso contrario, il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; h) di non essere stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98; m) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per la quale si concorre; n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; o) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dal C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma. 2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le comunicazioni relative al concorso nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente art. 4, lettera g), fino al termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita', in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it. Per i candidati minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate con le modalita' sopra indicate da uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 3. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola disciplina tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento. 4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito. 5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito. 6. Tramite l'accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie domande», il candidato puo' scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.
Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) accertamenti psicofisici; b) accertamenti attitudinali; c) valutazione dei titoli sportivi. 2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da: a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana di Roma capitale; c) un rappresentante del C.I.P. 2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7 Convocazione all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 2 novembre 2022. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena di esclusione, di un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione degli accertamenti. I requisiti di idoneita' fisica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme oro» sono quelli richiesti per l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P. 3. Gli stessi candidati devono altresi' presentare, a pena di esclusione, un certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (All.3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato. In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi, attestati dal C.I.P., conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti da parte della commissione medica ad una visita consistente in: a) raccolta anamnestica; b) esame obiettivo generale; c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive; d) valutazione psichiatrica. 5. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico. 6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. 7. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' diretto ad accertare, secondo la tab. B del regolamento l'idoneita' del candidato ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme oro» nonche' delle attivita' in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilita' con i particolari requisiti psicofisici previsti. 9. I giudizi delle commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 8 Titoli valutabili 1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal C.I.P. acquisiti negli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati: a) Paralimpiadi: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto, record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto); b) Campionati mondiali: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto, record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto); c) Classifica finale di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto); d) Campionati europei: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto, record europeo (fino a punti 25 per il primo posto); e) Prove di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto); f) Campionati italiani: dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per il primo posto). 2. La valutazione dei titoli e' limitata a quelli indicati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei, purche' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso. 4. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 9 Produzione dei titoli di preferenza 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All.4), a pena del mancato riconoscimento degli stessi. 2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un valido documento d'identita', in formato PDF.
Art. 10 Graduatorie 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato e di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11 Nomina dei vincitori 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita' previste dalla legge. 3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 13 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi PEC: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice; dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici; dipps.333con3@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.
Art. 14 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Art. 15 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto. Roma, 21 settembre 2022 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Giannini
ALL. 1
CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L'ESCLUSIVA POTESTA'
GENITORIALE PER L'ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA POLIZIA DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
ALL. 2
Concorso per 14 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia
di Stato "Sezione paralimpica Fiamme Oro"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
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Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Parte di provvedimento in formato grafico