Concorso per 1 vigile del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 14-10-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 13-11-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-10-2022 |
Data Scadenza bando | 13-11-2022 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 13-11-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n. 55, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 ed il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione delle classi di laurea; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 recante le equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CCE)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 52418 del 27 settembre 2022 concernente i posti disponibili per il concorso in argomento; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispettivamente riservati: a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ad esclusione dei limiti di eta'; b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art. 2; c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto art. 2. Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta ai limiti massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166; e) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve ai fini dell'ammissione al presente concorso le lauree universitarie di medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/99 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento; f) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it/ seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it/ La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it/ nonche' all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it/ Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. Il candidato deve dichiarare nella domanda: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata personale; c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici; d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, lettera e), del presente bando per l'ammissione al concorso, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento, e l'iscrizione al relativo albo professionale, indicando gli estremi; f) l'eventuale possesso di diploma di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 9 del presente bando di concorso, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento; g) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; l) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente bando; m) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio, dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni. I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it/ ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo». L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali, informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento, e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui almeno due professori universitari, e da un segretario. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 6 Presentazione alle prove Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova scritta, e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2022, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it/ sara' data comunicazione dello svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertente su patologia speciale medica, con aspetti di medicina legale e del lavoro e sulle materie della prova orale di cui all'art. 8 del presente bando. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione dell'eventuale prova preselettiva e' effettuata mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it/ previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato senza l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la seconda prova scritta verte su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte. una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie: a) traumatologia e medicina di urgenza; b) semeiotica medica e chirurgica; c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; d) medicina legale e delle assicurazioni; e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) medicina del lavoro; g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi; i) elementi di medicina dello sport; j) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9 Titoli valutabili La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso: a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva - punti 5,00; b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00; c) dottorato di ricerca - punti 1,00; d) master universitario di I livello - punti 0,40; e) master universitario di II livello - punti 0,60. I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.
Art. 10 Formazione della graduatoria La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo, la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai candidati, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata personale all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line dell'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it/ con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 12 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'art. 11, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 13 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - via Cavour 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
Art. 14 Accesso agli atti I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per l'amministrazione generale.
Art. 15 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it/ Roma, 30 settembre 2022 Il Capo Dipartimento: Lega