Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 84 del 21-10-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 20-11-2022) Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme azzurre», di cui sette posti nel ruolo maschile e tre ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 21-10-2022
Data Scadenza bando 20-11-2022
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 20-11-2022)

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme azzurre», di cui sette posti nel ruolo maschile e tre posti nel ruolo femminile.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686  recante  «Norme  di  esecuzione  del   testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79  e,  in  particolare,
l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impegno  a  favore
dell'equilibrio di genere»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio,  esclusivamente  per
via telematica, delle domande per la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare,  l'art.
28, secondo cui «Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
bando di  concorso,  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,  secondo  cui  «le  disposizioni
previste dal medesimo regolamento non  trovano  applicazione  per  le
procedure di reclutamento e per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; 
    Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (C.O.N.I.)   o   dalle
Federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146; 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Ritenuta la  necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico  per
l'assunzione di complessivi dieci atleti, dei quali sette  del  ruolo
maschile e tre del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo del Corpo  di
polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli,  a  complessivi
dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo  di  polizia  penitenziaria
«Fiamme Azzurre», di cui sette posti nel ruolo maschile e  tre  posti
nel ruolo femminile. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
Ruolo maschile: 
 
      =========================================================
      |     Disciplina      |     Specialita'     |   Posti   |
      +=====================+=====================+===========+
      |  Atletica leggera   |«Lancio del martello»|     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |   Tiro con l'arco   |     «Compound»      |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |                     | «Settore velocita'  |           |
      |                     |  specialita' 1500   |           |
      | Sport del ghiaccio  |       metri»        |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |       Karate        |  «Categoria 75 kg»  |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |                     |    «Greco Romana    |           |
      |        Lotta        |  Categoria 60 kg»   |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      | Sport invernali Sci |   «Super G (SG) e   |           |
      |       Alpino        |Discesa libera (DH)» |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |                     |«Slalom gigante (GS) |           |
      | Sport invernali Sci |  e Slalom speciale  |           |
      |       Alpino        |        (SL)»        |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
 
Ruolo femminile: 
 
      =========================================================
      |     Disciplina      |     Specialita'     |   Posti   |
      +=====================+=====================+===========+
      |   Danza sportiva    |    «break dance»    |     2     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
      |        Judo         | «Categoria +78 Kg»  |     1     |
      +---------------------+---------------------+-----------+
 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non  valutabili  ne'  prevedibili,   nonche'   in   applicazione   di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2024. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  e  nel   sito   istituzionale
www.giustizia.it 
    4. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
                               Art. 2 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver superato gli anni diciassette e  non  aver  compiuto  e
quindi superato gli anni trentacinque; 
      d) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n.  165/2001,
nonche' dei requisiti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 443/1992; 
      e) diploma di scuola secondaria di primo grado; 
      f) essere stati riconosciuti, da parte  del  Comitato  olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e aver fatto parte,  nel  biennio  precedente  la  data  di
pubblicazione del presente  bando  di  concorso,  di  rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre; 
      g) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria da accertare in conformita'  alle  disposizioni
contenute negli articoli 122, 124 e 125 del  decreto  legislativo  n.
443/1992 e all'art. 6, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2015. 
    Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni e infermita'
previste  dall'art.  123  del  decreto  legislativo  n.  443/1992   e
successive modifiche e integrazioni. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che  non  si
presentino  nel  luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura concorsuale. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto del direttore generale  del  personale  e  delle
risorse. 
                               Art. 4 
 
              Domanda di partecipazione e comunicazioni 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
secondo il modello allegato (Allegato 1), e inviata esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica certificata  al  seguente  indirizzo  pec:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it  -   indicando
nell'oggetto «CONCORSO 10 POSTI FIAMME AZZURRE», entro trenta  giorni
decorrenti dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Il  modulo  della  domanda  e   relativi   allegati   saranno
disponibili dal giorno successivo  alla  suddetta  pubblicazione  sul
sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it 
    3. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata, con le modalita' e nei termini sopra
indicati,  da  uno  dei  genitori,  purche'  esercente  la   potesta'
genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I
genitori del candidato minorenne devono,  altresi',  sottoscrivere  e
inviare in allegato  alla  domanda,  l'autorizzazione  all'assunzione
(Allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita'. 
    4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i  candidati  le
cui domande siano state presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate. 
    5. I candidati  devono  inoltrare,  unitamente  alla  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  l'attestazione  debitamente  compilata
dalla Federazione sportiva nazionale interessata,  controfirmata  per
presa visione e conferma dagli  interessati,  con  l'indicazione  dei
titoli sportivi di cui al successivo art. 6, che intendono far valere
ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella  medesima
attestazione la Federazione deve altresi' indicare  se  il  candidato
sia attualmente riconosciuto  «atleta  di  interesse  nazionale».  Il
mancato invio della suddetta attestazione  con  le  modalita'  e  nei
termini  sopraindicati,  comportera'  l'esclusione  dalla   procedura
concorsuale. 
                               Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  nella  domanda  di
partecipazione devono dichiarare: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso; 
      e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      f) di non aver a proprio carico condanne penali o  applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e di  non  avere  in  corso
procedimenti giudiziari penali o  per  l'applicazione  di  misure  di
sicurezza o di  prevenzione,  ne'  che  risultino  a  proprio  carico
precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  313/2002.
In caso contrario, il candidato dovra'  precisare  le  condanne  e  i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data di ogni provvedimento e l'Autorita'  giudiziaria  che  lo  ha
emanato o presso la quale pende il procedimento; 
      g) il titolo  di  studio  richiesto,  con  l'indicazione  della
Scuola o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data  in  cui  e'
stato conseguito; 
      h) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  487/1994
nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      i) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      j) la disciplina sportiva per la quale si concorre; 
      k) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente  la  data  di
pubblicazione del bando di  concorso,  di  rappresentative  nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre; 
      l) di inoltrare, unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 4, comma  5,  compilata  dal
C.I.P. e controfirmata per presa visione e conferma; 
      m) i titoli culturali e professionali posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 6; 
      n) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2.  Gli   eventuali   titoli   di   preferenza   non   dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    3. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
Pec, dichiarato  nella  domanda  per  le  comunicazioni  relative  al
concorso,  nonche'   qualsiasi   variazione   della   sua   posizione
giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1,  lettera
f). A tal fine, l'interessato  dovra'  inviare  dette  comunicazioni,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di  identita',
in formato PDF, all'indirizzo Pec indicato all'art. 4, comma 1. 
    4. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  il
caso di dispersione delle comunicazioni,  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  del  recapito  fornito  dai
candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 6 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del  presente
bando, fatta eccezione per i  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine ultimo di presentazione delle domande. 
A) Categoria I 
    Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00; 
      2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00; 
      3) record mondiale: punti 25,00; 
      4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00; 
      5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00; 
      6) record europeo: punti 15,00; 
      7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00; 
      8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino  a
punti 12,00; 
      9) campione italiano: punti 12,00; 
      10) record italiano: punti 15,00; 
      11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. 
B) Categoria II 
    Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea: punti 2,00; 
        a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. 
    I punteggi previsti ai punti  1)  e  2)  Categoria  II  non  sono
cumulabili tra loro. 
    2. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  7
predetermina i criteri necessari  per  l'attribuzione  dei  punteggi.
Annota i titoli valutati e i relativi  punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei  titoli  e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni  di  presidente,
dal  responsabile  del  gruppo   sportivo   «Fiamme   Azzurre»,   dal
responsabile dell'Associazione  sportiva  «Astrea»  e  da  altri  due
membri scelti tra gli appartenenti alla carriera dei  funzionari  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore   a
dirigente aggiunto. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 8 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  e  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi  sono  tenuti  a  presentarsi
muniti di un valido documento  di  identificazione  e  fotocopia  del
medesimo. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto  legislativo  n.  443/1992  anche  da  medici  del   Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma  dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n
443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b) il rapporto altezza - peso, il  tono  e  l'efficienza  della
massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  una  armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione; 
      d)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
      e) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di  non  piu'
di sei elementi sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due  coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    7. Costituiscono causa di non idoneita'  per  l'assunzione  nella
Polizia penitenziaria,  le  imperfezioni  e  le  infermita'  previste
dall'art. 123 del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  fra   cui   le   alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,
estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di
alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. 
    8. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero  da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    10. Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 
    11. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica, attitudinale  e  dell'efficienza  fisica,
sono  ammesse,  d'ufficio,  a  sostenerli  nell'ambito  della   prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di  tale  stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta,  in  deroga  ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo'  essere  revocato  su
istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria 
                               Art. 9 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti  dal  precedente  art.  8  saranno  sottoposti  alle   prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da  un  dirigente
penitenziario  o  ufficiale  del  disciolto  Corpo  degli  Agenti  di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei  funzionari
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  possesso  del  titolo  di
selettore e da due psicologi o  medici  specializzati  in  psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230/2000. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
      b) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
      c) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
      d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse. 
                               Art. 10 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati risultati idonei agli accertamenti  attitudinali,  dovranno
far pervenire a mezzo Pec all'ufficio  concorsi  entro  venti  giorni
dalla suddetta idoneita' le certificazioni  comprovanti  il  possesso
dei titoli di precedenza e/o preferenza gia' indicati  nella  domanda
di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. 
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 
                               Art. 11 
 
                             Graduatoria 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   commissione,
individuata dall'art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  6,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  previste  dall'art.  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e  la  protezione  dei  dati
personali. Di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    1. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  ed  assegnati  al  Gruppo  sportivo  «Fiamme
Azzurre». 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione al concorso sono raccolti  e  trattati  ai  sensi  del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita'  del
concorso  e  per  le  successive  attivita'  inerenti   all'eventuale
procedimento di assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o  enti  pubblici  direttamente  interessati  allo
svolgimento  del  concorso,  alla  procedura  di   assunzione,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    5. Ogni candidato puo'  esercitare,  in  merito  ai  propri  dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento  UE  n.
2016/679,  i  diritti  di   accesso,   rettifica,   cancellazione   e
opposizione, nei casi previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, nei confronti del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga  n.
2, Roma. 
      Roma, 14 ottobre 2022 
 
                                        Il direttore generale: Parisi 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico