Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 22-11-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 22-12-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della Polizia di Stato. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-11-2022
Data Scadenza bando 22-12-2022
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 22-12-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari
della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi di  polizia»,  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi  6  e
7; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel  quale  e'  previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere  dei  medici  e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso  pubblico,
per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione  esterna  e  per  l'Amministrazione  della  difesa»  e,   in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 4  novembre  2010,  n.  183,  recante  «Delega  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro», e in particolare l'art. 19, che riconosce la
specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-ter), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino
al 2026, alcun limite di eta' a tutti gli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, e  l'art.  3,  commi  6,  7-bis,  7-ter,  7-quater,
7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»» e, in  particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo n. 334 del 2000; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che  apportano  modificazioni  all
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei  limiti  di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  16  marzo  2022,
recante «Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto
di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione  dell'art.  24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art.
16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15», ed, in  particolare,  l'art.
6, concernente le categorie di documenti non accessibili  per  motivi
di riservatezza del personale o di terzi; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio  1998,
recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla
normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale» e, in particolare, la Tabella B; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' del 31 gennaio  1998,
recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla
disciplina concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio
sanitario nazionale» e, in particolare, l'Allegato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole  di
specializzazione di area sanitaria»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi
di laurea magistrale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina  dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di  polizia,  dei
funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari  di
polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
stato»; 
    Visto  il  proprio  decreto   del   31   ottobre   2022   recante
determinazione del numero dei posti da  mettere  a  concorso  per  la
presente procedura, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datato 17
luglio 2018; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per  l'assunzione  di  quarantacinque  medici  della
Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della
Polizia di Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 3,  da  assegnare  secondo  il  seguente
piano di distribuzione delle sedi di servizio: 
      a) Abbasanta (OR): un posto; 
      b) Alessandria: un posto; 
      c) Ancona: un posto; 
      d) Ascoli Piceno: un posto; 
      e) Bologna: un posto; 
      f) Brescia: due posti; 
      g) Caserta: un posto; 
      h) Cosenza: un posto; 
      i) Firenze: un posto; 
      j) Genova: tre posti; 
      k) La Spezia: due posti; 
      l) Livorno: un posto; 
      m) Lucca: un posto; 
      n) Macerata: un posto; 
      o) Milano: un posto; 
      p) Modena: un posto; 
      q) Napoli: sei posti; 
      r) Padova: due posti; 
      s) Piacenza: un posto; 
      t) Pisa: un posto; 
      u) Potenza: un posto; 
      v) Reggio Calabria: un posto; 
      w) Salerno: un posto; 
      x) Savona: un posto; 
      y) Terni: un posto; 
      z) Torino: due posti; 
      aa) Trieste: tre posti; 
      bb) Varese: un posto; 
      cc) Venezia: tre posti; 
      dd) Vibo Valentia: un posto; 
    2. Nell'ambito dei quarantacinque posti di cui al comma 1, cinque
posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici -
settore sanitario, nonche' del ruolo  direttivo  tecnico   -  settore
sanitario della Polizia di Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,  e
cinque posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di  Stato
con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del
medesimo articolo. 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei quarantacinque posti, di cui  all'art.  1,  ai
candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. undici posti al coniuge e ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste da leggi speciali  a  favore  di  particolari  categorie  di
persone; 
      B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato  senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
      C. un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto  delle  riserve,  previste  nel  comma  1  del
presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non
coperti per mancanza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  altri
candidati idonei,  seguendo  l'ordine  della  graduatoria  finale  di
merito. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 35° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo ditre anni, in relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite
d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; 
      e) possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale
prescritta per l'accesso alla  carriera  dei  medici  di  polizia.  I
relativi  requisiti  si  considerano  in   possesso   dei   candidati
esclusivamente qualora sussistenti  integralmente  al  momento  dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei
requisiti in un momento successivo  all'espletamento  dei  rispettivi
accertamenti non rileva  ai  fini  dell'idoneita'.  Per  i  candidati
appartenenti  alla  Polizia  di   Stato   e'   richiesta   unicamente
l'idoneita' attitudinale per l'accesso alla citata carriera; 
      f) possesso del diploma  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia
conseguito presso una Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un
Istituto di istruzione universitario equiparato; 
      g) possesso di un diploma di specializzazione rilasciato  dalle
Scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 1° agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni; 
      h) possesso dell'abilitazione all'esercizio  della  professione
di medico chirurgo; 
      i) iscrizione all'albo  professionale  dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri; 
      j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
del successivo art. 94. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della  domanda  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  ad
eccezione del possesso del  diploma  di  specializzazione,  che  puo'
essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova
d'esame, o, se  sara'  disposta,  della  prova  preselettiva  che  la
precedera',   nonche'    dell'iscrizione    all'albo    professionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che puo' essere
conseguita  entro  l'inizio  del  prescritto  corso   di   formazione
iniziale,  purche'  il  candidato   sia   in   possesso   di   idonea
documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa
istanza. I requisiti di partecipazione devono  essere  mantenuti,  ad
eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati  ai  controlli  a
campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,
sono effettuati entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di
formazione  iniziale.  I  controlli  sono  svolti  dalle   competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID» 
    2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    3. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  candidato
dovra' dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) la specializzazione di cui e' in possesso; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 
      h) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera A); 
      i) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettere B) e C); 
      j)  la  sede  di  futura  assegnazione  per  la  quale  esprime
preferenza, fermi restando  i  criteri  di  assegnazione  applicabili
dall'Amministrazione  per  le  preferenze  che  non   sia   possibile
soddisfare; 
      l) il possesso del diploma di laurea in  medicina  e  chirurgia
richiesto  per  la  partecipazione  al  concorso,  con  l'indicazione
dell'Universita'   della   Repubblica   italiana   o    dell'Istituto
universitario  equiparato  che  lo  ha  rilasciato,  della  data   di
conseguimento  e  di  tutte  le  altre  informazioni   previste,   in
proposito, dalla procedura online; 
      m) di essere abilitato all'esercizio della professione  medica,
indicando i relativi estremi; 
      n) di essere iscritto o  di  aver  presentato  la  domanda  per
l'iscrizione all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,
indicando in tal senso i relativi estremi; 
      o) il possesso del titolo di specializzazione conseguito  o  da
conseguire, entro la prima prova concorsuale; 
      p) se sia iscritto alle  liste  elettorali,  ovvero  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      q) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'
sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      r) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      s) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione
finalizzati  all'immissione  nelle  carriere  dei  funzionari   della
Polizia di Stato; 
      t) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, o da altre disposizioni, in  quanto  compatibili
con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei  medici  di
Polizia; 
      u) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; 
      v) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di emanazione  del  presente  bando,  qualora  concorra  per  le
riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma  2,
del presente bando; 
      z) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non  inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti  della  Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 
    4. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    5. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata con apposita comunicazione  al  Servizio  Concorsi  della
Direzione centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta  elettronica
certificata  dipps.333con@pecps.interno.it,  a  cui,   in   caso   di
variazione della PEC, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di
identita' valido. I candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato
possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite
l'ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il
suddetto indirizzo PEC. 
    6. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva  le  comunicazioni  inoltrategli,  a  causa  di  inesatte   od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale di pubblica sicurezza, ed  e'  composta  da  due  medici  di
polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due
docenti  o  ricercatori  universitari.  La  commissione  e'  altresi'
integrata da un docente universitario, o da un medico di polizia  con
qualifica  non   inferiore   a   primo   dirigente,   esperto   nelle
specializzazioni di cui al precedente art. 3, comma  1,  lettera  g),
del presente bando. Per la prova di lingua inglese e per la prova  di
informatica,  la  commissione  esaminatrice  sara'  integrata  da  un
esperto nella lingua inglese e da un dirigente tecnico della  Polizia
di Stato esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice,
salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. Il presidente e i membri della commissione  esaminatrice,
nonche' i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale  in
quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data  del  decreto  che
indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta  per  esserne  nominato  presidente  o
componente. 
    5. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12 del presente bando  si  avvalgono  di  personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      a) prova preselettiva, qualora sia disposta ai sensi  dell'art.
7; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove scritte; 
      e) valutazione dei titoli dei candidati  che  abbiano  superato
almeno le prove scritte; 
      f) prova orale. 
    2. L'Amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti  psico-fisici
ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova  orale  e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della
procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1  e  2  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
                               Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova
preselettiva. 
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario,  articolato  in  200  domande  con  risposta  a  scelta
multipla, 40 per ciascuna delle materie seguenti: patologia clinica e
biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e  tossicologia
clinica, statistica sanitaria e normativa sanitaria. 
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  17
luglio 2018. 
    4.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale  prova  preselettiva  saranno  pubblicati   sul   sito
istituzionale www.poliziadistato.it l'11 gennaio 2023. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
ne determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6.  La  banca  dati  contenente  i  5.000  quesiti  che   saranno
utilizzati per elaborare i  questionari  per  la  prova  preselettiva
sara'  pubblicata  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio   dello
svolgimento   della   medesima   prova,   sul   sito    istituzionale
www.poliziadistato.it 
                               Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. L'eventuale prova preselettiva  si  svolgera'  per  gruppi  di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario  di
cui all'art. 7, comma 4. 
    2. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo
massimo complessivo stabilito  dalla  commissione  esaminatrice,  che
sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    7. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova
preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it  saranno  pubblicate  le
«Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa. 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso sul  sito
istituzionale www.poliziadistato.it con valore di  notifica  a  tutti
gli effetti. 
    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul   sito    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva   saranno   convocati   ai    successivi    accertamenti
psico-fisico   ed   attitudinali   quattrocentocinquanta   candidati,
nonche',  in  soprannumero,  i  candidati  che  hanno  riportato   un
punteggio pari all'ultimo  degli  ammessi,  fatte  salve  le  diverse
determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, secondo le modalita' pubblicate sul  sito  web
istituzionale, sempre fatte salve le diverse  determinazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
                               Art. 10 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. La sede, il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno  pubblicati,  almeno
quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 
    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai suddetti  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito  della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. 
                               Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati secondo  quanto  previsto  dall'art.  9,
commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti  alla  Polizia  di  Stato  e  i
candidati di cui al precdente art. 10, comma 3, sono sottoposti  agli
accertamenti fisici e psichici, a cura di una  commissione,  nominata
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, composta da un primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da  quattro  funzionari  della  carriera  dei  medici  di
Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,
a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito web  istituzionale  www.poliziadistato.it  almeno
sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.  25,  quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  dall'interessato.  In
proposito,  il  candidato  potra'  produrre  accertamenti  clinici  o
strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, tra l'altro, le alterazioni volontarie dell'aspetto
esteriore  dei  candidati,  quali  tatuaggi   e   altre   alterazioni
permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con  l'uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione,  natura  o
contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche,
ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro  della   funzione   degli
appartenenti alla Polizia di Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze psicoattive (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuale o pregresso; 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, che  sara'  disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici,  saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
    9. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti psico-fisici» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e  composta  da
un dirigente della carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  del
ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico
superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti  alla  carriera
dei funzionari tecnici di  Polizia  del  ruolo  degli  psicologi  con
qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla
verifica  del  possesso  delle  qualita'  attitudinali  i   candidati
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti
alla Polizia di Stato. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione
attitudinale. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse
esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di
interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'. 
    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi che ha  svolto  il  colloquio  psico  -  attitudinale  puo'
richiedere  al  presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    6.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
                               Art. 13 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte
ed una prova orale. 
    2. Le due prove scritte,  una  di  carattere  «generale»  ed  una
«specialistica», della durata massima di otto ore  ciascuna,  vertono
sulle seguenti materie: 
      a) prova scritta di carattere  «generale»:  patologia  speciale
medica o patologia speciale chirurgica; 
      b) prova scritta «specialistica»: differenziata  in  base  alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione possedute  dai
candidati. 
    3. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e  clinica
chirurgica con nozioni di  chirurgia  d'urgenza;  medicina  legale  e
antropologia   criminale;   medicina   del   lavoro   e    protezione
antinfortunistica; igiene e medicina preventiva. 
    6. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese  consiste
in una traduzione, senza  l'ausilio  del  dizionario,  di  un  testo,
nonche'  in  una  conversazione.  L'accertamento   della   conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
                               Art. 14 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come  da
diario   che   sara'   pubblicato   sul   sito   web    istituzionale
www.poliziadistato.it  il  giorno  11  gennaio   2023.   Quest'ultima
pubblicazione  varra'  come  notifica,  a  tutti  gli  effetti,   nei
confronti dei candidati. 
    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno  stabilito  per  le  prove  scritte,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso. 
                               Art. 15 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,
l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 16 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina e chirurgia: 
        1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per  ogni  punto,  fino  a
punti 5; 
        2) 110 con lode: punti 6; 
      b)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino a punti 1,50; 
      c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a  punti
4,50; 
      d)   specializzazione   indicata   come   requisito   per    la
partecipazione al concorso: 
        1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni  punto,  fino  ad  un
massimo di 5 punti; 
        2) 70/70 con lode: punti 6; 
      e) ulteriori specializzazioni diverse da quella indicata  quale
requisito per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  alla
carriera dei medici, fino a punti 2; 
      f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; 
      g) master universitario, fino a punti 1; 
      h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      i) corsi di aggiornamento e di  qualificazione,  fino  a  punti
1,90; 
      l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. L'eventuale acquisizione  degli  stessi,  ancorche'  aventi
efficacia retroattiva, in un momento successivo non  rileva  ai  fini
del concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati
dovranno trasmettere i citati documenti mediante la  propria  casella
di      posta       elettronica       certificata       all'indirizzo
dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti  alla  Polizia
di  Stato  possono   inviare,   entro   il   medesimo   termine,   la
documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del
proprio ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato
indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale della commissione esaminatrice  sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it  unitamente   alla   data   di   inizio   della
valutazione dei titoli. 
                               Art. 17 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, saranno impossibilitati. Questi ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento della prova stessa. 
                               Art. 18 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a  far
pervenire  all'Amministrazione,  entro  il  termine   perentorio   di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno  diritto  a  partecipare
alle riserve di posti, e dei  titoli  di  preferenza,  gia'  indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine  i  candidati
dovranno trasmettere la citata  documentazione  mediante  la  propria
casella    di    posta    elettronica    certificata    all'indirizzo
dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti  alla  Polizia
di  Stato  possono  inviare  la  suddetta  documentazione,  entro  il
medesimo termine, per  il  tramite  del  proprio  ufficio/reparto  di
appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC. 
                               Art. 19 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame scritte  e  orali,  la  commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma della media dei voti riportati nelle prove  scritte,  del
voto conseguito nella prova orale  e  del  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria del  concorso  e  sono
dichiarati i relativi vincitori,  tenendo  conto  delle  riserve  dei
posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del  presente
bando, nonche'  dei  titoli  di  preferenza  previsti  dalle  vigenti
disposizioni. 
    3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 20 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                               medici 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo n. 334/2000. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000. 
                               Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le  comprovate  ragioni  di
pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad  amministrazioni
o enti  pubblici  interessati  alla  procedura  di  assunzione,  alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 22 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it 
                               Art. 23 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale https://www.poliziadistato.it 
                               Art. 24 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
https://www.poliziadistato.it 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 18 novembre 2022 
 
                                             Il Capo della Polizia    
                                               Direttore generale     
                                            della pubblica sicurezza  
                                                    Giannini          
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico