Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 02-12-2022
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 01-01-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri - anno 2022 ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-12-2022
Data Scadenza bando 01-01-2023
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 01-01-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri - anno 2022

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36,  commi
22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti
di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 19; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Vista legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del  29
dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 287; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del  31
dicembre 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 381; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del  30
dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 984; 
    Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  189  del  13  agosto
2022; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244» e, in particolare, l'art. 10»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 29 febbraio  2020  e
in particolare, l'art. 19, comma 1; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11  settembre  2020,
n.  120,  recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in   particolare,   l'art.   9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
126; 
    Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l'art. 10,  comma
4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982,
e  successive  modificazioni,  concernente  «Norme  per   la   tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986,  e
successive modificazioni,  concernente  «Regolamento  sulle  uniformi
della Guardia di finanza - ed. 1986»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23  aprile  1999,
n. 142, concernente «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17  maggio  2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di
finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20  ottobre  1999,
n. 380»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per
l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia  di
finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero
in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
del 16 marzo 2007, recante «Determinazione  delle  classi  di  laurea
magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante «Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  del
Comandante generale della guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della   guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni; 
    Considerato che: 
      al   fine   di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)  del  Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare  -  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95  -
centottanta unita' al reclutamento di personale del ruolo di base  da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i  candidati  di  ambo  i  sessi  a  prove  di  efficienza  fisica  e
all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio  nel  peculiare
settore d'Istituto, nel cui ambito e' richiesto  il  superamento  dei
medesimi parametri minimi di idoneita'; 
      conseguentemente,  delle  residue  milleduecentotrenta  unita',
ottocentosessantuno unita' sono da riservare - ai sensi dell'art. 703
del   richiamato   decreto    legislativo    n.    66/2010    (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in  ferma  prefissata  delle
Forze armate; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove  concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un
numero di concorrenti idonei sufficiente a  garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2022, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami,  per  il  reclutamento  di  millequattrocentodieci  allievi
finanzieri cosi' ripartiti: 
      a) millecentosettanta del contingente ordinario di cui: 
        (1) seicentonovantatre'  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata delle Forze armate; 
        (2) quattrocentosettantasette destinati agli altri  cittadini
italiani secondo la seguente suddivisione: 
          (a)  centottanta  da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
          (b) duecentonovantasette non specializzati; 
      b) duecentoquaranta del contingente di mare di cui: 
          (1)  centosessantotto  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: 
          (a)  cinquantasei  da  avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Nocchiere»; 
          (b)  ottantaquattro  da  avviare  al  conseguimento   della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (c)   ventotto   da   avviare   al   conseguimento    della
specializzazione «Operatore di sistema»; 
          (2) settantadue destinati  agli  altri  cittadini  italiani
ripartiti come segue: 
          (a)  ventiquattro  da  avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Nocchiere»; 
          (b)   trentasei   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (c)   dodici   da   avviare    al    conseguimento    della
specializzazione «Operatore di sistema». 
    2.  Ai  cittadini  italiani   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: 
      a) due posti di quelli di cui al comma  1,  lettera  a),  punto
(2)(a); 
      b) diciassette posti di quelli di cui al comma 1,  lettera  a),
punto (2)(b). 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla di cultura generale; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti; 
      f) valutazione dei titoli. 
    5.  La  durata  del  corso  di  formazione   e'   stabilita   con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili  la  facolta'  di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e  modificare  le
prove concorsuali, di rimodulare,  fino  alla  data  di  approvazione
delle  graduatorie  finali  di  merito,  il  numero  dei  posti,   di
sospendere l'ammissione al corso di formazione  dei  vincitori  anche
sulla base del  numero  di  assunzioni  complessivamente  autorizzate
dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di partecipazione compiuto il 18° anno  e
non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        (1) 26° anno di eta' se concorrenti per i posti riservati  ai
volontari delle Forze armate; 
        (2) 24° anno di eta' se concorrenti  per  i  posti  destinati
agli altri cittadini italiani. 
        Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato  di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  e,  comunque,
non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di  leva  o
di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  del  diploma   di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta  l'iscrizione  ai
corsi per il conseguimento della laurea. 
      Ai volontari delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020
ovvero congedati entro tale data e' richiesto, se  concorrono  per  i
posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di  primo
grado; 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura  penale  per  delitti
non  colposi,  ne'  siano  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  a
eccezione, per il  contingente  ordinario,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per  il  contingente  di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: 
      a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1),  i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate: 
        (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di  partecipazione,  siano  in
servizio da  almeno  sette  mesi  continuativi  ovvero  collocati  in
congedo al termine della ferma annuale, nonche'  quelli  in  rafferma
annuale (c.d. «VFP1T») in servizio; 
        (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo  alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro  che  si
trovino  in  rafferma  biennale.  L'eventuale  sopravvenuta  rafferma
biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso non comporta la perdita del presente requisito; 
      b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello "B2") o superiore. 
    3. I requisiti di cui ai commi  1  e/o  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e  alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
    5.  Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei   prescritti
requisiti i  concorrenti  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate validamente presentate sono  ammessi,  con  riserva,  sia
alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e  vincitori,  al
corso di formazione. Tale riserva e' sciolta con provvedimento  della
sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a). 
    6.  Qualora,  anche  successivamente  allo   scioglimento   della
predetta riserva, dovesse essere rilevata  l'assenza  di  taluno  dei
previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato
e' escluso dal concorso, con conseguente cessazione  della  frequenza
del corso di formazione,  perdita  del  grado  se  gia'  acquisito  e
proscioglimento. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti  strumenti
di autenticazione: 
      a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
Comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it. 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form della domanda  di  partecipazione  -  raggiungibile
tramite la propria area riservata - e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di  ciascuna
prova  concorsuale,  dovranno  fornire   il   numero   identificativo
dell'istanza  («ID  istanza»)  rinvenibile  attraverso  la   funzione
«visualizza  istanza»  presente  nella  propria  area  riservata  del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il  relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione,  e'  considerata  comunque   valida   l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it entro le ore  14,00
del trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita' di cui al comma 4, possono essere modificate esclusivamente
entro i termini di cui ai commi 1 o 4. 
    6. Successivamente al termine di cui ai commi 1  o  4,  eventuali
variazioni di residenza, recapito telefonico  o  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  (PEC),  dovranno   essere   apportate   dal
candidato accedendo alla propria  area  riservata -  sezione  Profilo
Utente del portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it.. 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati  relativi
al luogo di residenza, account di posta elettronica certificata (PEC)
e recapito telefonico. In caso di difformita', deve  provvedere  alla
relativa rettifica dalla propria area  riservata  -  sezione  profilo
utente; 
      b) deve dichiarare: 
        1)  il   contingente   (ordinario   o   mare   con   relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
        2) se intende concorrere per i posti riservati ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando - in  tal  caso  -  gli
estremi e il livello del titolo posseduto nonche' la lingua (italiana
o tedesca) nella quale intende sostenere la prevista prova scritta di
preselezione; 
        3) lo stato civile e il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
        4) il titolo di  studio  di  cui  e'  in  possesso  indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito; 
        5) di essere in possesso dei requisiti previsti  dall'art.  2
del presente bando; 
        6) se volontario in ferma prefissata, la  posizione  militare
con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella
di congedo,  nonche'  della  denominazione  dell'ultimo  comando/ente
militare di servizio; 
        7) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi e/o
preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 19 e 20  del
presente bando. Al riguardo, si precisa che e'  onere  del  candidato
consegnare, o far pervenire, secondo le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 6, comma 3, la documentazione o  le  certificazioni
ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso di tali titoli; 
        8) di aver preso visione di  quanto  previsto  al  successivo
art. 24 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio; 
      c) puo' richiedere di essere  sottoposto  anche  alle  seguenti
prove facoltative di efficienza fisica scelta tra: 
        1) corsa piana 100 metri e prova  di  nuoto  25  metri  stile
libero, se concorrente per il contingente ordinario; 
        2) corsa piana 100  metri  e  piegamenti  sulle  braccia,  se
concorrente per il contingente di mare. 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, commi 1  o
4 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo
la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati
di cui al precedente comma  1,  lettera  a),  prima  di  iniziare  la
procedura di modifica dell'istanza,  e'  necessario  provvedere  alla
relativa variazione nella sezione profilo utente della  propria  area
riservata. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova  scritta   di
preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti,  di
convocazione per le prove successive e di notifica delle  graduatorie
finali di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 26 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 o 4, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  comandante  del  Centro  di
reclutamento della guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        1) oltre  i  termini  indicati  per  la  presentazione  della
domanda; 
        2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        3)   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAF2022@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) se  previsto,  non  siano  sottoscritte  dal  candidato  e/o
corredate  da  scansione  fronte-retro  del  relativo  documento   di
riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di
preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento,  ai  fini
della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che  concorrono  per  i  posti  non
riservati ai volontari in ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  convocati
per sostenere le prove di  efficienza  fisica  di  cui  all'art.  12,
devono consegnare in tale sede: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: 
        (1)  in  servizio,  dal  comandante   del   reparto/ente   di
appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto  deve  essere  chiuso  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso; 
        (2) in congedo, dall'Ufficiale  responsabile/funzionario  del
distretto  militare/centro  documentale   militare   competente   per
territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio. 
    3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi e/o  preferenziali  richiamati,  rispettivamente,
agli articoli 19 e 20 del presente bando, anche se non indicati nella
domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della stessa. In  alternativa,  la  predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. In  tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   della   prova   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati a cura del  Centro  di  reclutamento  per
essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del comandante in seconda della guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso, composta da  tre  ufficiali  della
Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la valutazione della prova  scritta  di
preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per  la
formazione delle graduatorie finali di merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo  accertamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno quattro
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
almeno due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali  periti
selettori della Guardia di finanza, membri; 
      f)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»,  composta  da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a)  di  personale   di   sorveglianza,   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della guardia di finanza, puo'  essere  disposta,  in  ogni  momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui  al
presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire dal  13  gennaio  2023,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da novanta domande a risposta multipla di cui: 
      a)   trentacinque    volte    ad    accertare    le    abilita'
logico-matematiche; 
      b)   venticinque   volte    ad    accertare    la    conoscenza
orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica  e
geografia (dieci per ogni materia). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta  prova  e  le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal  3°  giorno  successivo  (esclusi  i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art.  3,  comma  1,
mediante  avviso  pubblicato   sul   portale   attivo   all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  51,
Roma (numero verde: 800669666). 
    3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752  qualora  abbiano
fatto richiesta, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,  di
sostenere la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono
richiedere,  sul  posto,  l'assistenza   di   personale   qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera b). 
    7. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli
argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul  portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai  concorsi,  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 
    8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito da zero a  sessanta,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati: 
      a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi: 
        (1)  milletrecentoottantasei  posti  della  graduatoria   dei
volontari delle Forze armate; 
        (2) cinquecentonovantaquattro  posti  della  graduatoria  dei
cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione
«Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
        (3) cinquecentonovantaquattro posti della  graduatoria  degli
altri cittadini italiani; 
        (4) sei posti della graduatoria dei possessori dell'attestato
di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono  per  i  posti  loro
riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a); 
        (5) trentaquattro  posti  della  graduatoria  dei  possessori
dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per
i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b); 
      b) del contingente di mare, classificatisi nei primi: 
        (1) centosessantotto posti della  graduatoria  dei  volontari
delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione
«Nocchiere»; 
        (2)  duecentocinquantadue   posti   della   graduatoria   dei
volontari delle Forze armate  che  concorrono  per  i  posti  per  la
specializzazione «Motorista navale»; 
        (3)  ottantaquattro posti  della  graduatoria  dei  volontari
delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione
«Operatore di sistema»; 
        (4) settantadue posti della graduatoria degli altri cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Nocchiere»; 
        (5) centotto posti della graduatoria  degli  altri  cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Motorista navale»; 
        (6) trentasei posti della graduatoria degli  altri  cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Operatore di sistema». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  dell'aspirante  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso  noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  51,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    12.  I  candidati  risultati  idonei  alla   prova   scritta   di
preselezione, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle
prove  di  efficienza  fisica,   agli   accertamenti   di   idoneita'
psico-fisica  e  a  quelli  di  idoneita'  attitudinale  secondo   il
calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso  che  sara'
reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e  festivi)
a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della  prova
scritta di preselezione  di  cui  al  medesimo  comma.  Per  esigenze
organizzative,  le   convocazioni   potranno   avvenire   anche   per
contingente, specializzazione e/o sesso. 
    Per coloro che concorrono per i  posti  per  la  specializzazione
«Anti  terrorismo  e  pronto  impiego   (A.T.P.I.)»,   le   date   di
convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno
comunicate  in  sede  di  notifica  dell'idoneita'   all'accertamento
attitudinale. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici: 
      a) per il contingente ordinario: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m.
e piegamenti sulle braccia; 
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova
di nuoto 25 m. stile libero; 
      b) per il contingente di mare: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m.
e prova di nuoto 25 m. stile libero; 
        (2) prova facoltativa a scelta  tra  corsa  piana  100  m.  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove  facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che  ne  abbiano  specificamente  fatto
richiesta   all'atto   della   presentazione   della    domanda    di
partecipazione al concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nelle
tabelle in allegato 4: 
      a)  anche  in   una   sola   delle   discipline   obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta. 
    5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
devono essere in possesso di un certificato in corso di validita'  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  o
per  altro  sport  di  cui  alla  tabella  B  allegata   al   decreto
ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni,  rilasciato
da  medici  specializzati   in   medicina   dello   sport   abilitati
all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
effettivo svolgimento delle prove che escluda la sussistenza di detto
stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   comandante   del   centro   di
reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',
a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono per i posti per la  specializzazione  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», di idoneita'  al  servizio  nel  predetto
comparto,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessi  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  6  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestati,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede  la  data
riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a
data  non  successiva  al  termine  ultimo  indicato  nell'avviso  di
convocazione il candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. A tale fine,
fa fede la data riportata sulla «ricevuta di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o  che,
impossibilitati   a   sostenere   le   prove,   non   presentino   la
documentazione di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  esclusi  dal
concorso. Sono parimenti  esclusi  i  candidati  che,  rinviati,  non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione  e
prima dell'inizio delle prove. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei  confronti  dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui  all'art.  12
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica  di  primo  accertamento  effettuata  presso  il   Centro   di
reclutamento della guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle,  n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e  dalle  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza  disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, i candidati che concorrono per il: 
        (1)  contingente  ordinario  e   per   quello   di   mare   -
specializzazione «Motorista Navale»  devono  essere  in  possesso  di
un'acutezza visiva uguale o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno  raggiungibile  anche  con
correzione diottrica secondo i parametri  specificati  al  punto  17,
lettera p) delle citate direttive  tecniche  cui  si  rinvia  per  il
dettaglio; 
        (2) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo
e pronto impiego (A.T.P.I.) e per quelle di mare  -  specializzazioni
«Nocchiere» e «Operatore di Sistema», devono essere  in  possesso  di
un'acutezza visiva uguale o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza  correzione;  campo
visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudo-isocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        (1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 
        (2) anche se non visibili con le  uniformi  in  uso,  se  per
dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al  decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«Nocchiere»  non  devono  essere  altresi'  affetti  dalle  ulteriori
imperfezioni,  infermita'  e  condizioni  somato-funzionali  di   cui
all'elenco in allegato 5. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'   rispetto   al
calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma 12. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        (1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del  contingente
ordinario e del contingente di  mare  -  specializzazione  «Motorista
navale»; 
        (2)  tavole  pseudoisocromatiche,   per   i   candidati   che
concorrono per i posti del contingente ordinario  -  specializzazione
«Anti terrorismo e pronto impiego» e per il  contingente  di  mare  -
specializzazioni «Nocchiere» e «Operatore di Sistema»; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    7.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  6,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare  gli
estremi dell'accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto pervenire  al  Centro  di  reclutamento -  Reparto  concorsi  -
Ufficio procedure  reclutative -  Sezione  allievi  finanzieri -  via
delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente
entro il termine comunicato dal predetto reparto. 
      Entro tale ultimo  termine,  la  predetta  documentazione  puo'
essere inviata, in alternativa, all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        (1) redatta in originale come documento informatico ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
        (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
        In caso di invio telematico, fa fede la data riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
        In  ogni  caso  l'Amministrazione  non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
    b) non e' accolta: 
      (1)  qualora  sia  avanzata  in  termini  diversi   da   quanto
disciplinato nel comma 6; 
      (2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione  di
documentazione sanitaria: 
        (a) rilasciata oltre il decimo  giorno  successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
        (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata  entro  il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
        (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto,  anche  se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  comandante
del Centro di reclutamento della guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. l candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase  selettiva
da ultimo citata, gli aspiranti giudicati  non  idonei  e  che  hanno
presentato la richiesta di cui al comma 6. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    11. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 9, la  sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  6  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 8, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui  sia  stato  riconvocato
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 14 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
                            psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico  in  cabina  silente  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
      La  richiamata  documentazione  sanitaria,  avente   data   non
anteriore a sessanta giorni da quello di  convocazione,  deve  essere
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  da
una  struttura  privata  accreditata  con   il   Servizio   sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare  gli
estremi dell'accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 7) rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 6. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
               Accertamento dell'idoneita' al servizio 
            «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)» 
 
    1.  I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  destinati  alla
specializzazione «Anti terrorismo  e  pronto  impiego  (A.T.P.I.)»  e
idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati  a  cura  del
Centro  di   reclutamento   presso   la   Scuola   addestramento   di
specializzazione della guardia  di  finanza  di  Orvieto  per  essere
sottoposti, dalla  sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera f), alla verifica dell'idoneita' al servizio nello  specifico
comparto. 
    2. La fase selettiva consiste nello  svolgimento  degli  esercizi
ginnici e  del  circuito  di  coordinazione  motoria  secondo  quanto
riportato nell'allegato 8. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle di cui  al  citato  allegato  8  anche  in  una  sola  prova,
determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  al
candidato  risultato  idoneo  e'  attribuita  una  maggiorazione   di
punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e
nel circuito di coordinazione motoria. 
    5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale,  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.
12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma  5  dovra'  essere
nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini
del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 
    6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari  sono  esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di  prevenzione
del contagio  da  «COVID-19»  o  che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio Anti terrorismo e pronto  impiego  (A.T.P.I.),  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Qualora  il  candidato  presenti  formale  istanza  di  rinuncia,
debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it,  a  una  delle  predette  fasi
concorsuali, la stessa sara'  ritenuta  irrevocabile  dalla  data  di
notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte  del
Comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    Avverso tale provvedimento, l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5. 
    2. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e,
nei casi di mancata  presentazione,  esclusivamente  per  documentate
cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel  rispetto  del  calendario  di  svolgimento  delle
stesse.  L'istanza  deve  essere  inviata  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
guardia di finanza. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
Ammissione  dei  candidati  rinviati  in  conseguenza  di  misure  di
                     contenimento del «COVID-19» 
 
    1. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle  misure  di
contenimento  del  «COVID-19»  previste  dal  relativo  bando,   sono
considerate secondo i seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e il punteggio incrementale  ottenuto  nel  corso  delle
prove di efficienza fisica sono confermati; 
        2)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13; 
      c) saranno valutati i  titoli  maggiorativi  e/o  preferenziali
posseduti dal candidato alla data di cui all'art. 3, comma  1,  sulla
base di quanto riportato negli allegati da 9 a 13. 
    2. L'eventuale presentazione da parte di  un  candidato  rinviato
dalla precedente analoga edizione del  concorso  di  una  istanza  di
partecipazione per uno  dei  posti  di  cui  all'art.  1  costituisce
formale revoca della richiamata istanza di rinvio. 
                               Art. 19 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
procede, nei confronti  dei  candidati  risultati  idonei  alle  fasi
selettive previste per  il  comparto/specializzazione  per  la  quale
concorrono, alla valutazione  dei  titoli  secondo  quanto  riportato
negli allegati da 9 a 13. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita'  di
cui all'art. 6, comma 3. 
                               Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria e specializzazione dei  contingenti  ordinario  e  di  mare
nonche' per i posti riservati ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali selettive previste per il  comparto/specializzazione  per
la quale concorrono. 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo di  merito
conseguito dai  concorrenti  calcolato  sommando  i  seguenti  valori
numerici: 
      a)  punto  di  merito   ottenuto   nella   prova   scritta   di
preselezione; 
      b) eventuale punteggio incrementale  ottenuto  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
      c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto  alla
fase di accertamento dell'idoneita' al servizio  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
      d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di  uno
o piu' titoli. 
    4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori  i  candidati  che,  nell'ordine  delle  stesse,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio, a svolgere -  anche  in  deroga,  per  una  sola
volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove  e  accertamenti  di  cui
agli articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito  della  presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del   presente   concorso   e
l'iscrizione in  ruolo  avverra'  secondo  quanto  previsto  all'art.
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  e  successive
modificazioni.   Gli   effetti   economici   della   nomina   saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista  per  i
militari  appartenenti  al   corso   di   formazione   effettivamente
frequentato. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti, in tutto o in parte, i posti: 
      a) riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  le
unita' resesi disponibili saranno rispettivamente devolute agli altri
candidati iscritti nelle graduatorie finali  di  merito  relative  ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto (2)(a)
ovvero (2)(b); 
      b) del contingente ordinario  riservati  alla  specializzazione
A.T.P.I.,  gli  stessi  sono  conferiti  in   aumento   al   medesimo
contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita  dall'art.
703 del Codice dell'ordinamento militare; 
      c) riservati ai volontari delle Forze armate, le unita'  resesi
disponibili nell'ambito: 
        (1) del contingente ordinario sono: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          specializzazione «Motorista Navale»; 
          specializzazione «Nocchiere»; 
          specializzazione «Operatore di Sistema»; 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il  medesimo  contingente  ordinario  agli  altri
cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al  personale
non specializzato e, qualora ulteriormente non  ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso  per  la
medesima categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente punto (a); 
        (2) del contingente di mare sono: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a
concorso   riservati   alla   medesima   categoria   delle   restanti
specializzazioni secondo l'ordine di priorita' di cui  al  precedente
punto (1)(a); 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, sono nell'ordine: 
          equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, agli altri  cittadini
italiani secondo l'ordine di priorita' di  cui  al  precedente  punto
(1)(a); 
          destinati,  nell'ambito  del  contingente  ordinario,  agli
altri cittadini italiani che concorrono  per  i  posti  destinati  al
personale non specializzato; 
      d) destinati agli altri cittadini italiani,  le  unita'  resesi
disponibili nell'ambito: 
        (1)  del  contingente  ordinario   per   il   personale   non
specializzato sono: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di  mare  secondo  l'ordine  di  priorita'  di  cui  alla
precedente lettera c), punto (1)(a); 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, sempre  secondo
l'ordine di priorita'  di  cui  alla  precedente  lettera  c),  punto
(1)(a); 
        (2) del contingente di mare sono: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a
concorso   riservati   alla   medesima   categoria   delle   restanti
specializzazioni secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente
lettera c), punto (1)(a); 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  ai
posti destinati agli altri cittadini italiani che  concorrono  per  i
posti  non  specializzati  del  contingente  ordinario   e,   qualora
ulteriormente non ricoperte, sono: 
          equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera  c),
punto (1)(a); 
          conferite in aumento ai posti  destinati,  nell'ambito  del
contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate. 
    8. Le graduatorie  sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i vincitori sono ammessi a  un  corso  di
formazione in qualita'  di  allievi  finanzieri,  previo  superamento
della visita medica di incorporamento,  alla  quale  sono  sottoposti
prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il
Servizio sanitario del reparto di istruzione, il quale si avvale,  se
necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture  del  Centro
di reclutamento della guardia di finanza, al  fine  di  accertare  il
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. Per oggettive esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di istruzione, l'Amministrazione si riserva la  facolta'
di articolare il corso di formazione in piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento didattico. A tutti i  frequentatori  sara'  riconosciuta,
previo  superamento  degli  esami  finali  del   ciclo   addestrativo
frequentato, la medesima decorrenza giuridica di  arruolamento  degli
incorporati del primo  ciclo  da  cui  decorre  la  ferma  volontaria
prevista al comma 5 dell'art. 8 del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni. 
    4.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o decadenze, le relative  graduatorie  cessano  di
avere validita'. 
    5. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni consegnando  all'Istituto  di  Istruzione  presso  il
quale  sono  stati  convocati   per   la   frequenza   dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  comando/ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    6. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 22 
 
     Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora  stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio  al  corso
di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della legione allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it,
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni  di  assenza  maturati  sono  computati  ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati dalla legione allievi  della  Guardia  di
finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato   e'   rinviato   dal
comandante della legione allievi alla frequenza del corso  successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva. 
                               Art. 23 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti. 
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 24 
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a  finanziere,
       vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante il  corso,  gli  allievi  finanzieri  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'autorita' da esso
delegata. 
    3. I vincitori del concorso per i posti del: 
      a) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo  e
pronto  impiego  (A.T.P.I.)»  conseguono  il  titolo   in   argomento
nell'ambito del corso  di  cui  all'art.  21  e  al  superamento  dei
relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme  (interne)
generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i
neo  finanzieri  permangono  nella  citata  specializzazione  per  un
periodo minimo di effettivo impiego di dieci  anni  decorrente  dalla
data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo; 
      b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata
nella  domanda  di  partecipazione  al   superamento   dell'ulteriore
attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso  di  cui
all'art. 21. 
    4. Ultimata  la  formazione  di  base  e  conseguita  l'eventuale
specializzazione, i neo finanzieri: 
      a) dei contingenti ordinario e di  mare  saranno  destinati  in
base alle  esigenze  organiche  e  di  servizio  dell'Amministrazione
ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai reparti; 
      b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  saranno  assegnati,  quale  prima
sede di servizio, presso i reparti della Provincia di Bolzano  ovvero
della  Provincia  di  Trento  con  competenza  regionale,  anche   in
riferimento al possesso della  specializzazione  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)». 
                               Art. 25 
 
Sito internet e app  mobile  «GdF  Concorsi»,  informazioni  utili  e
                        modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  
    e App Store  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR  code
presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (P.E.C.)  risultante
dall'area riservata - sezione «profilo utente» del candidato. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  finali  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoAF2022@pec.gdf.it. 
                               Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it. 
      Il  «punto  di  contatto»  del  titolare  e'   il   Centro   di
reclutamento della guardia di  finanza,  con  sede  in  Roma/Lido  di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:  rm0300001@gdf.it;
posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it; 
      b) il responsabile della protezione dei dati, designato per  il
Corpo della guardia di finanza,  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it; 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          (a)  allo  svolgimento  delle  procedure  di  selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni, nel decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  con
particolare  riferimento  all'art.  703  nonche'  nel   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  con  particolare
riferimento all'art. 33; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
      L'esercizio dei predetti diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 28 novembre 2022 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 10 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 11 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 12 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 13 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico