Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 02-12-2022 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 01-01-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri - anno 2022 ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-12-2022 |
Data Scadenza bando | 01-01-2023 |
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (Scad. 01-01-2023)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri - anno 2022
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 19; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Vista legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 287; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 381; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 984; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 189 del 13 agosto 2022; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e, in particolare, l'art. 10»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73, comma 14; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 29 febbraio 2020 e in particolare, l'art. 19, comma 1; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l'art. 10, comma 4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, concernente «Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente «Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza - ed. 1986»; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante generale della guardia di finanza, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante generale della guardia di finanza e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni; Considerato che: al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, si rende necessario destinare - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95 - centottanta unita' al reclutamento di personale del ruolo di base da avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica e all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio nel peculiare settore d'Istituto, nel cui ambito e' richiesto il superamento dei medesimi parametri minimi di idoneita'; conseguentemente, delle residue milleduecentotrenta unita', ottocentosessantuno unita' sono da riservare - ai sensi dell'art. 703 del richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento miliare) - ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per l'anno 2022, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri cosi' ripartiti: a) millecentosettanta del contingente ordinario di cui: (1) seicentonovantatre' riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; (2) quattrocentosettantasette destinati agli altri cittadini italiani secondo la seguente suddivisione: (a) centottanta da avviare al conseguimento della specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; (b) duecentonovantasette non specializzati; b) duecentoquaranta del contingente di mare di cui: (1) centosessantotto riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: (a) cinquantasei da avviare al conseguimento della specializzazione «Nocchiere»; (b) ottantaquattro da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»; (c) ventotto da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema»; (2) settantadue destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue: (a) ventiquattro da avviare al conseguimento della specializzazione «Nocchiere»; (b) trentasei da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»; (c) dodici da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema». 2. Ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(a); b) diciassette posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(b). 3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale; b) prove di efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i relativi posti; f) valutazione dei titoli. 5. La durata del corso di formazione e' stabilita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del: (1) 26° anno di eta' se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; (2) 24° anno di eta' se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato; b) godano dei diritti civili e politici; c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Ai volontari delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data e' richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. 2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1), i volontari in ferma prefissata delle Forze armate: (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in servizio da almeno sette mesi continuativi ovvero collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonche' quelli in rafferma annuale (c.d. «VFP1T») in servizio; (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale. L'eventuale sopravvenuta rafferma biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non comporta la perdita del presente requisito; b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello "B2") o superiore. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e/o 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione. Tale riserva e' sciolta con provvedimento della sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 6. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato e' escluso dal concorso, con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione, perdita del grado se gia' acquisito e proscioglimento.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it; b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it. Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata. 3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, e' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 4, possono essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4. 6. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it..
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato: a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi al luogo di residenza, account di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione profilo utente; b) deve dichiarare: 1) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere; 2) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando - in tal caso - gli estremi e il livello del titolo posseduto nonche' la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere la prevista prova scritta di preselezione; 3) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; 4) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando l'Istituto presso il quale e' stato conseguito; 5) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando; 6) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo comando/ente militare di servizio; 7) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 del presente bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 8) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art. 24 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio; c) puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative di efficienza fisica scelta tra: 1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero, se concorrente per il contingente ordinario; 2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se concorrente per il contingente di mare. 2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, commi 1 o 4 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione profilo utente della propria area riservata. 3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito. 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 26 del bando di concorso; b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento della guardia di finanza, nel caso in cui: a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano: 1) oltre i termini indicati per la presentazione della domanda; 2) con modalita' differenti da quelle previste; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti non riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate, convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono consegnare in tale sede: a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: (1) in servizio, dal comandante del reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (2) in congedo, dall'Ufficiale responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale militare competente per territorio o residenza; b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio. 3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 del presente bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento della prova di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica. 4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati a cura del Centro di reclutamento per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del comandante in seconda della guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno quattro ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e almeno due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali periti selettori della Guardia di finanza, membri; f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 13 gennaio 2023, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da novanta domande a risposta multipla di cui: a) trentacinque volte ad accertare le abilita' logico-matematiche; b) venticinque volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (dieci per ogni materia). 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 3° giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 qualora abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3. Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale. 9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede a: a) somministrare i test; b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a sessanta, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati: a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi: (1) milletrecentoottantasei posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate; (2) cinquecentonovantaquattro posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; (3) cinquecentonovantaquattro posti della graduatoria degli altri cittadini italiani; (4) sei posti della graduatoria dei possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a); (5) trentaquattro posti della graduatoria dei possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b); b) del contingente di mare, classificatisi nei primi: (1) centosessantotto posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Nocchiere»; (2) duecentocinquantadue posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista navale»; (3) ottantaquattro posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di sistema»; (4) settantadue posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Nocchiere»; (5) centotto posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista navale»; (6) trentasei posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di sistema». Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'aspirante classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 11. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 12. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e a quelli di idoneita' attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma. Per esigenze organizzative, le convocazioni potranno avvenire anche per contingente, specializzazione e/o sesso. Per coloro che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», le date di convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno comunicate in sede di notifica dell'idoneita' all'accertamento attitudinale. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici: a) per il contingente ordinario: (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e piegamenti sulle braccia; (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero; b) per il contingente di mare: (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero; (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e piegamenti sulle braccia. 2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che ne abbiano specificamente fatto richiesta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 4: a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 4. Al candidato risultato idoneo e' attribuita, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta. 5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport abilitati all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita. 6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgimento delle prove che escluda la sussistenza di detto stato. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del comandante del centro di reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», di idoneita' al servizio nel predetto comparto, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso. 7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente: a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove; b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione il candidato: a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e prima dell'inizio delle prove. 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di: a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; b) visus, i candidati che concorrono per il: (1) contingente ordinario e per quello di mare - specializzazione «Motorista Navale» devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; (2) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.) e per quelle di mare - specializzazioni «Nocchiere» e «Operatore di Sistema», devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche; c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: (1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; (2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «Nocchiere» non devono essere altresi' affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma 12. In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle: (1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare - specializzazione «Motorista navale»; (2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per i posti del contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego» e per il contingente di mare - specializzazioni «Nocchiere» e «Operatore di Sistema»; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello. 7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto. Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati; b) non e' accolta: (1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 6; (2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento della guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 9. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultimo citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6. 10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale: a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) un test audiometrico in cabina silente da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto. La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento; e) un certificato medico (format in allegato 7) rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita'; g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12. Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6. 2. Sono causa di esclusione dal concorso: a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c), d) e g), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16 Accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)» 1. I candidati che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)» e idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati a cura del Centro di reclutamento presso la Scuola addestramento di specializzazione della guardia di finanza di Orvieto per essere sottoposti, dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), alla verifica dell'idoneita' al servizio nello specifico comparto. 2. La fase selettiva consiste nello svolgimento degli esercizi ginnici e del circuito di coordinazione motoria secondo quanto riportato nell'allegato 8. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle di cui al citato allegato 8 anche in una sola prova, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, al candidato risultato idoneo e' attribuita una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e nel circuito di coordinazione motoria. 5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovra' essere nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di quella al servizio Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.), previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Qualora il candidato presenti formale istanza di rinuncia, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it, a una delle predette fasi concorsuali, la stessa sara' ritenuta irrevocabile dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte del Comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza. Avverso tale provvedimento, l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5. 2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della guardia di finanza. 3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso. 4. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18 Ammissione dei candidati rinviati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle misure di contenimento del «COVID-19» previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri: 1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di efficienza fisica sono confermati; 2) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13; c) saranno valutati i titoli maggiorativi e/o preferenziali posseduti dal candidato alla data di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di quanto riportato negli allegati da 9 a 13. 2. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato dalla precedente analoga edizione del concorso di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
Art. 19 Valutazione dei titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato negli allegati da 9 a 13. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
Art. 20 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria e specializzazione dei contingenti ordinario e di mare nonche' per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono. 3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo di merito conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione; b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o piu' titoli. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra' conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e l'iscrizione in ruolo avverra' secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti, in tutto o in parte, i posti: a) riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le unita' resesi disponibili saranno rispettivamente devolute agli altri candidati iscritti nelle graduatorie finali di merito relative ai posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto (2)(a) ovvero (2)(b); b) del contingente ordinario riservati alla specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti in aumento al medesimo contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare; c) riservati ai volontari delle Forze armate, le unita' resesi disponibili nell'ambito: (1) del contingente ordinario sono: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': specializzazione «Motorista Navale»; specializzazione «Nocchiere»; specializzazione «Operatore di Sistema»; (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati per il medesimo contingente ordinario agli altri cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (a); (2) del contingente di mare sono: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria delle restanti specializzazioni secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1)(a); (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, sono nell'ordine: equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, agli altri cittadini italiani secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1)(a); destinati, nell'ambito del contingente ordinario, agli altri cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato; d) destinati agli altri cittadini italiani, le unita' resesi disponibili nell'ambito: (1) del contingente ordinario per il personale non specializzato sono: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a); (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, sempre secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a); (2) del contingente di mare sono: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria delle restanti specializzazioni secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a); (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati agli altri cittadini italiani che concorrono per i posti non specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, sono: equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a); conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate. 8. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 21 Ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 6, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, il quale si avvale, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, l'Amministrazione si riserva la facolta' di articolare il corso di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sara' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la medesima decorrenza giuridica di arruolamento degli incorporati del primo ciclo da cui decorre la ferma volontaria prevista al comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 5. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni consegnando all'Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia: a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del comando/ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 22 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati dalla legione allievi della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato dal comandante della legione allievi alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 23 Spese per la partecipazione al concorso 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti. 2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 24 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere, vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio 1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'autorita' da esso delegata. 3. I vincitori del concorso per i posti del: a) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)» conseguono il titolo in argomento nell'ambito del corso di cui all'art. 21 e al superamento dei relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne) generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un periodo minimo di effettivo impiego di dieci anni decorrente dalla data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo; b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al superamento dell'ulteriore attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui all'art. 21. 4. Ultimata la formazione di base e conseguita l'eventuale specializzazione, i neo finanzieri: a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in base alle esigenze organiche e di servizio dell'Amministrazione ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai reparti; b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale, anche in riferimento al possesso della specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)».
Art. 25
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e
modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile «GdF Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play
e App Store
Parte di provvedimento in formato grafico
oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code
presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante
dall'area riservata - sezione «profilo utente» del candidato.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione
delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume
alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2022@pec.gdf.it.
Art. 26 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo. 2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it. Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it; b) il responsabile della protezione dei dati, designato per il Corpo della guardia di finanza, puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it; c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; d) il trattamento dei dati personali: 1) e' finalizzato: (a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'art. 703 nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33; (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD; 3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale; 6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD; e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati; f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo. 3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della guardia di finanza); b) proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali. Roma, 28 novembre 2022 Il Comandante generale: Zafarana
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