Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 27-12-2022 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 26-01-2023) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo de ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-12-2022 |
Data Scadenza bando | 26-01-2023 |
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (Scad. 26-01-2023)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2022.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza», e, in particolare l'art. 5, comma 1; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 19; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 961-sexies, che autorizza la Guardia di finanza all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tra l'altro, di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73, comma 14; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l'art. 10, comma 4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente «Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza - ed. 1986»; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del comandante generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita' gerarchiche del Corpo; Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni; Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialita': a) quattro posti per amministrazione; b) tre posti per telematica; c) tre posti per infrastrutture; d) un posto per motorizzazione - settore navale; e) due posti per sanita'; f) due posti per psicologia. 2. E' possibile concorrere per una sola specialita' di cui al comma 1. 3. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) la valutazione dei titoli di merito; d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; f) una prova orale; g) una prova facoltativa di una lingua straniera. 4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di governo.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) coloro che: 1) siano in possesso dei diritti civili e politici; 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo; 3) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 6) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza; 8) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»), in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono, tra quelle indicate in allegato 1. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' riconosciuti dal competente dicastero, equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso; b) i cittadini italiani che, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta', ossia siano nati in data non antecedente al 1° dicembre 1990; 2) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta', ossia siano nati in data non antecedente al 1° dicembre 1977; 2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 3) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 4) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; 5) non siano sospesi dall'impiego o dal servizio o in aspettativa. 2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda, i candidati che concorrono: a) per le specialita' «sanita'», o «psicologia» devono essere iscritti, rispettivamente, all'albo dei medici-chirurghi, o degli psicologi; b) per la specialita' «infrastrutture», devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto. 3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 4. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, i candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva alla procedura di selezione. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione. Qualora, anche successivamente all'inizio del corso dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date indicate nei commi precedenti, il candidato e' escluso dal concorso con conseguente cessazione dalla frequenza del corso di formazione e proscioglimento dal Corpo, qualora proveniente dai civili, o perdita del nuovo grado nel caso di cui al comma 1, lettera c). 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on line abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata. 3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QRcode disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere invitata al quartier generale. I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera b), punto 7). Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. 6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione profilo utente della propria area riservata. 7. Successivamente ai termini di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni: a) di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione profilo utente del portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it; b) del reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
Art. 4 Elementi della domanda di partecipazione al concorso 1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato: a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati: 1) luogo di residenza, recapito telefonico e account di posta elettronica certificata (PEC). In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione profilo utente; 2) se appartenente al Corpo, il grado, la matricola meccanografica e il reparto di appartenenza. In caso di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica; b) deve dichiarare: 1) la categoria di posti e la specialita' e, ove previsto, il settore per i quali intende concorrere; 2) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 3) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando; 4) il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto, con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello» (indicare la classe di laurea e il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialita' cui intende concorrere), l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto; 5) di essere iscritto, se concorrente per le specialita' «sanita'», o «psicologia», rispettivamente, all'albo dei medici-chirurghi, o degli psicologi. I concorrenti per la specialita' «infrastrutture» devono indicare il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto; 6) il possesso dei titoli di merito di cui all'allegato 9 e l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 4, del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 7) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'amministrazione; 8) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 23, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica della graduatoria unica di merito; c) puo' richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco. 2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2 e debitamente sottoscritte, pervengano: 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda; 2) con modalita' differenti da quelle previste; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 6 Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio 1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere: a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'art. 3, comma 1; b) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione. 2. I Comandi di secondo livello devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento: a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso; b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.
Art. 7 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della valutazione dei titoli di cui all'art. 15, le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni, con riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono: a) redigere o far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare n. 225647/102, in data 20 luglio 2016, del Comando generale - I reparto; d) far sottoscrivere apposita dichiarazione di completezza (ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza»); e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 3. E' altresi' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza - Reparto concorsi - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it : a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 1) al fine di fornire, per la corretta valutazione da parte della competente sottocommissione, eventuali ulteriori informazioni di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione nonche' di presentare eventuale documentazione probatoria - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella citata istanza di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. Al riguardo, si specifica che: (a) per le attivita' professionali, occorre indicare l'ente presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la durata e la tipologia di impiego svolto; (b) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, e' necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi; 2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'allegato 9, specificando se indicate o meno nella domanda di partecipazione. Non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i termini sopra indicati e i titoli di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone, ai fini della corretta attribuzione di punteggio maggiorativo, di informazioni dettagliate e/o della documentazione attestante il relativo possesso entro la data di scadenza dell'istanza di partecipazione al concorso ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta; b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso di taluno dei titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 4, anche se non indicati nella domanda di partecipazione al concorso purche' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa. I titoli preferenziali in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o abbia comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo svolgimento della prova orale l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova orale. Qualora la documentazione di cui alle lettere a) e b) sia inviata tramite posta elettronica certificata, ai fini dell'individuazione del termine di presentazione, fara' fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 8 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano a eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1: a) lettera a), e' integrata, per l'effettuazione: 1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale di ciascuna specialita' a concorso, da: (a) un ufficiale della Guardia di finanza impiegato o appartenente alla medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; (b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e orale; 2) della prova facoltativa di lingua straniera, da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa; b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
Art. 9 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 10 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 4. Sono altresi' esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it La rinuncia e' irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del comandante del Centro di reclutamento. Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Art. 11 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 12 Prova preliminare 1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, a partire dal 3 febbraio 2023. 2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e eventuali prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 3. La prova preliminare sara' svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialita' a concorso, sia superiore a 900. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le specialita' per le quali il numero di domande validamente presentate non sia superiore a: a) n. 240, per la specialita' amministrazione; b) n. 180, per la specialita' telematica; c) n. 180, per la specialita' infrastrutture; d) n. 60, per la specialita' motorizzazione - settore navale; e) n. 120, per la specialita' sanita'; f) n. 120, per la specialita' psicologia. Di tale circostanza, sara' data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2. 4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati non sara' pubblicata. 9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 13 i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime: a) n. 80 posizioni, per la specialita' amministrazione; b) n. 60 posizioni, per la specialita' telematica; c) n. 60 posizioni, per la specialita' infrastrutture; d) n. 20 posizioni, per la specialita' motorizzazione - settore navale; e) n. 40 posizioni, per la specialita' sanita'; f) n. 40 posizioni, per la specialita' psicologia. Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del candidato classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione. I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 11. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 13 Prova scritta 1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'art. 12, se effettuata, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, per sostenere la prova scritta, alle ore 8,00 del 13 febbraio 2023, nella sede che sara' resa nota con uno degli avvisi di cui all'art. 12, commi 2 o 11, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella per la specialita' «infrastrutture», per la quale sono previste otto ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita' a concorso, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4 alla presente determinazione. In particolare, ai candidati concorrenti per la specialita' «Infrastrutture», sara' consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l'utilizzo di: a) qualsiasi manuale di ingegneria e di architettura; b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento armato e acciaio; c) normativa di settore non commentata; d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre. 3. Con uno degli avvisi di cui al comma 1 sara' comunicato altresi' il termine entro il quale saranno pubblicati gli esiti della prova scritta e della valutazione dei titoli. 4. Eventuali variazioni del luogo e della data di svolgimento della prova saranno rese note con ulteriore avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 14 Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1) del medesimo art. 8, e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: a) codici e testi di legge; b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati o in fotocopia. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della preposta sottocommissione.
Art. 15 Valutazione dei titoli 1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8, procede alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato la maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7. 3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 16 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8. 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda cifra decimale. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto entro la data comunicata con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale o presso l'ufficio di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 17 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati 1. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui all'art. 13, in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo «www.gdf.gov.it». In tema di: a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; b) visus, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 16, comma 6. In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, abbiano gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 1, e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e II livello. 8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto Concorsi - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto. Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». In ogni caso, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati. b) non e' accolta: 1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 7; 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultima citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7. 11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 18 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale: a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz; d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto. La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento; e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita'; g) se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della guardia di finanza, un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d) e g). 2. Sono causa di esclusione dal concorso: a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento: a) con riserva, alle prove orali e facoltativa di lingua straniera; b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le predette visite mediche e il successivo accertamento dell'idoneita' attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso. 4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c), d) e g) potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 19 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it». 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d). 5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di cui all'art. 17, comma 10, sono ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 20 Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova orale - che ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo articolo 8 - ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sugli stessi programmi riportati in allegato 4. 2. I citati programmi sono suddivisi in tesi (allegato 7) e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il predetto punto di merito minimo di diciotto trentesimi. 5. Coloro che riportano un punto di merito inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), con le modalita' indicate in allegato 8. 8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8. 9. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalita' di cui al comma 3. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, ai fini della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8. 10. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle eventuali prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.
Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabili per sostenere: a) la prova preliminare di cui all'art. 12, se prevista, l'accertamento dell'idoneita' psicofisica di cui all'art. 17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e la prova orale di cui all'art. 20, e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it; b) la prova scritta di cui all'art. 13, e' escluso dal concorso. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a) non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 22 Ammissione dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle misure di contenimento del «COVID-19» previste dal relativo bando, sono considerate, secondo i seguenti criteri: 1) l'esito della prova preliminare e' validato; 2) la maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi criteri fissati dalla preposta sottocommissione e considerando anche gli ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, purche' presentati al Centro di reclutamento nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7; 3) il punto di merito conseguito nella prova scritta di cultura tecnico-professionale e' confermato; 4) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; 5) il punto di merito conseguito alla prova orale e' confermato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17. 2. L'eventuale presentazione di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 da parte di un candidato rinviato da precedente analoga edizione concorsuale, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
Art. 23 Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella predetta graduatoria, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c) e g). 3. Il predetto punteggio di merito complessivo e' dato dalla somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 20: a) nella valutazione dei titoli; b) nella prova scritta; c) nella prova orale; d) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera eventualmente sostenuta. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra' conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7. 5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, sono compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1. 6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui agli articoli 17 e 19 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nell'ambito della procedura concorsuale portata a conclusione, nella graduatoria unica di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e iscritte in ruolo nell'ordine della relativa graduatoria di merito. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento; c) una volta ultimato il corso di formazione, iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso. 7. Qualora per mancanza di candidati idonei, uno o piu' posti di cui all'art. 1, comma 1, rimangano scoperti, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialita' secondo il seguente ordine di priorita': a) motorizzazione - settore navale; b) psicologia; c) telematica; d) infrastrutture; e) sanita'; f) amministrazione. 8. la graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 24 Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso 1. I vincitori sono ammessi al corso di formazione, che frequenteranno con il grado di tenente in qualita' di ufficiali allievi e fermo restando quanto disposto al comma 3, previo superamento della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell'Accademia, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di un ufficiale medico del Corpo individuato dal comandante del citato istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I vincitori risultati idonei alla visita medica di cui al comma 1 sono: a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata di un anno; b) immediatamente, dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, previa sottoscrizione di una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Se gia' in servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia, devono essere collocati in congedo/dimettersi dalle rispettive amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; 2) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente ministero per il tramite del comando/ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate, per ciascuna specialita', altrettante ammissioni al corso stesso, secondo l'ordine della graduatoria unica di merito ed eventualmente di quanto previsto all'art. 23, comma 7. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, la relativa graduatoria cessa di avere validita'. 5. Al termine del corso di formazione l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado; b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
Art. 25 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 24. Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del citato reparto di istruzione. 3. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 26 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, a eccezione della lettera c), ai candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 27 Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e modalita' di notifica 1. Ulteriori informazioni sulla procedura e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'app mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play Parte di provvedimento in formato grafico e App Store Parte di provvedimento in formato grafico oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale. 2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata - sezione «profilo utente» del candidato. E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione della graduatoria unica di merito sul richiamato portale. L'amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattivita' di detta casella postale. 3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
Art. 28 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo. 2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; d) il trattamento dei dati personali: 1) e' finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni nonche' alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD; 3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale; 6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD; e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati; f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo. 3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza); b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Roma, 22 dicembre 2022 Il comandante generale: Zafarana
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