Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 30-12-2022
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 29-01-2023) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecen ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-12-2022
Data Scadenza bando 29-01-2023
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 29-01-2023)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

 
                            IL PRESIDENTE 
             della Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; 
    Visto altresi' l'art. 28, comma 1-bis, del sopra citato  decreto,
introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  secondo  il  quale
«Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta
all'accertamento delle  conoscenze  delle  materie  disciplinate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  i
bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la
valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni  individuali,
anche attraverso  prove,  scritte  e  orali,  finalizzate  alla  loro
osservazione e valutazione comparativa, definite secondo  metodologie
e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  1°  dicembre   2009,   n.   178,
«Riorganizzazione   della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della  legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto altresi' l'art. 1 del sopra citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  70/2013  che  modifica  la  denominazione  della
Scuola superiore della pubblica amministrazione in  Scuola  nazionale
dell'amministrazione (SNA); 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, e in particolare l'art.  12  che  introduce  misure  sul
potenziamento della SNA; 
    Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,   rubricato   «Piattaforma   unica   di   reclutamento   per
centralizzare   le   procedure   di   assunzione   nelle    pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  28
settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022,
recante  «Adozione  di  linee  guida  per  l'accesso  alla  dirigenza
pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6,  del  decreto-legge  80  del
2021»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,  lauree  specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare del 24 luglio 1999,  n.  6,  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, «Regolamento concernente  il  riconoscimento  dei  titoli  di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
    Visto  il  regolamento  europeo  (UE)  del  27  aprile  2016,  n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' il decreto legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  da  ultimo   dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  legislativo   10   agosto   2018,   n.   101,
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, «Misure  urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e  in
particolare l'art. 3, comma 4-bis, che prevede per tutti  i  soggetti
con disturbi specifici di  apprendimento  (DSA)  la  possibilita'  di
sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici  con  un  colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per  le  difficolta'  di
lettura, di scrittura e  di  calcolo,  nonche'  di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro per le disabilita' del 9  novembre  2021,  «Modalita'  di
partecipazione ai concorsi  pubblici  per  i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  30
settembre 2022, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione
e'  autorizzata  a  bandire   un   concorso   per   l'ammissione   al
corso-concorso  selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   il
reclutamento      di duecentonovantaquattro      dirigenti      nelle
amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e  negli  enti
pubblici non economici. 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola  Severino  e'  nominata
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; 
    Considerato che, ai sensi  dell'art.  10,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  272/2004,  sono  ammessi
alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del  concorso
entro il limite dei posti di  dirigente  disponibili  maggiorato  del
venti per cento, per un totale di trecentocinquantadue unita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di  trecentocinquantadue  allievi  al  corso-concorso  selettivo   di
formazione organizzato dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
(di  seguito  SNA)  per  il  reclutamento  di  duecentonovantaquattro
dirigenti nelle seguenti amministrazioni: 
      Presidenza del Consiglio dei ministri - ventotto posti; 
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali - tre posti; 
      Ministero dell'economia e delle finanze - trenta posti; 
      Ministero dell'interno - nove posti; 
      Ministero dell'istruzione - ventinove posti; 
      Ministero della cultura - dodici posti; 
      Ministero della difesa - 10 posti 
      Ministero della giustizia - archivi notarili - due posti; 
      Ministero della giustizia -  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria - due posti; 
      Ministero della giustizia  -  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - settanta posti; 
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia'  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) - sedici posti; 
      Ministero delle imprese e del made  in  Italy  (gia'  Ministero
dello sviluppo economico) - otto posti; 
      Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   (Inps)   -
quarantanove posti; 
      Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) - sei posti; 
      Agenzia per la coesione territoriale - quattro posti; 
      Agenzia nazionale per l'amministrazione e la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (ANBSC) -
cinque posti; 
      Agenzia nazionale per i giovani - uno posto; 
      Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - dieci posti. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti di seguito indicati: 
      a) titolo di studio: 
        a1) laurea  specialistica  o  magistrale  oppure  diploma  di
laurea conseguito secondo gli  ordinamenti  didattici  previgenti  al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,  nonche'  dottorato  di
ricerca, o master di secondo livello, o diploma  di  specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione  individuate  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018,  n.
80; 
      ovvero,  per  i  soli  dipendenti  di  ruolo  delle   pubbliche
amministrazioni: 
        a2) laurea  specialistica  o  magistrale  oppure  diploma  di
laurea conseguito secondo gli  ordinamenti  didattici  previgenti  al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, unitamente a un periodo
di almeno cinque anni di effettivo  servizio  prestato  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea; 
      b) cittadinanza italiana; 
      c) idoneita' fisica alla frequenza del  corso-concorso  e  allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente; 
      d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro  che  sono  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo,  nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o  licenziati
per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della
vigente  normativa  di  legge  e/o  contrattuale,  ovvero  dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
nonche' coloro che abbiano riportato  condanne  penali  con  sentenza
passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un  impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che  hanno
in  corso  procedimenti  penali,  procedimenti   amministrativi   per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione  o  precedenti
penali a proprio carico iscrivibili  nel  casellario  giudiziale,  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002,  n.  313,  debbono  darne  notizia  al  momento  della
candidatura, precisando la data del provvedimento e  l'autorita'  che
lo ha emanato ovvero  quella  presso  la  quale  penda  un  eventuale
procedimento penale. 
    2. I titoli di studio di cui al comma 1, lettera  a),  conseguiti
all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria,
sono considerati validi per l'ammissione al  concorso  se  dichiarati
equipollenti/equivalenti a titoli universitari  italiani  secondo  la
normativa vigente. 
    3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3,  comma  2,  del  presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. Per difetto dei requisiti, la SNA puo' disporre  in  qualsiasi
momento l'esclusione del candidato  dal  concorso  con  provvedimento
motivato. 
                               Art. 3 
 
     Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' consultabile sul portale «inPA»,  disponibile  all'indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale della  SNA
(indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso). 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente    per    via    telematica,    autenticandosi     con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura  sul  portale
«inPA», disponibile all'indirizzo  internet  https://www.inpa.gov.it/
previa registrazione sullo stesso portale. Per la  partecipazione  al
concorso il candidato deve essere in  possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio  on-line  della
domanda  devono  essere  completati  entro  il   trentesimo   giorno,
decorrente dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e'  perentorio  e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza  per
l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo,  il  termine
e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Sono  accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate  entro  le  ore
23,59,59 di detto termine. La data di  presentazione  on  line  della
domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata  da
apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura  di  invio,
dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per
la presentazione della domanda, improrogabilmente non  permette  piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio  della  domanda  di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso  di
piu'  invii  della  domanda  di  partecipazione,  si   terra'   conto
unicamente  della  domanda  inviata  cronologicamente   per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    3.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda,   il   candidato   deve   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano; 
      d)  l'indirizzo  di  residenza,  comprensivo   di   codice   di
avviamento postale,  il  numero  telefonico,  il  recapito  di  posta
elettronica  certificata   presso   cui   chiede   di   ricevere   le
comunicazioni relative al concorso, con l'impegno  di  far  conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente  avviso;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito  all'estero  il  candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo  stesso
e' stato riconosciuto equipollente o  equivalente  al  corrispondente
titolo italiano; qualora il candidato  non  sia  ancora  in  possesso
della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra' comunicare la
data di presentazione della richiesta alla competente autorita'; 
      g) di essere/non essere dipendente di  ruolo  di  una  pubblica
amministrazione.   Se   dipendente   di    ruolo    della    pubblica
amministrazione, il candidato deve indicare  la  denominazione  della
stessa e  la  posizione  funzionale  occupata.  Se  il  candidato  e'
dipendente pubblico ed e' in possesso dei requisiti previsti all'art.
2, comma 1, lettera a2) del presente avviso,  deve  dichiarare  nella
domanda di avere compiuto almeno cinque anni di  effettivo  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il  possesso  della  laurea,  nonche'  indicare  gli  estremi   degli
eventuali  provvedimenti  interruttivi  del  computo   dell'effettivo
servizio e la durata dei relativi periodi di assenza; 
      h)  di   essere   fisicamente   idoneo   alla   frequenza   del
corso-concorso  e  allo  svolgimento  delle  funzioni   proprie   del
dirigente; 
      i) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento in forza di  norme  di  settore  e  di  non  essere  stato
licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro
impiego pubblico, di non essere stato dichiarato  decaduto  per  aver
conseguito l'impiego  o  sottoscritto  il  contratto  individuale  di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati  da  nullita'
insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti; 
      l) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione; 
      m) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi   amnistia,   indulto,   condono   o   perdono   giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti pendenti  penali  o  amministrativi  per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, in  Italia  e
all'estero; 
      n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda; 
      o)  di  essere  portatore/portatrice  di  handicap,  di   avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992,  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e
specifica  richiesta  degli  stessi;  e'  fatto  comunque  salvo   il
requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
c) del presente avviso; 
      p) di essere soggetto con disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire  dello  strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria esigenza che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. L'adozione delle  richiamate  misure  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal  decreto
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  per
le disabilita' del 9 novembre 2021; 
      q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere  la  prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante  il  riconoscimento  dello  stato  di  portatore  di
handicap e  di  una  percentuale  di  invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta  per  cento;  e'  fatto  comunque  salvo   il   requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c)  del
presente avviso; 
      r) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro sulla  base  delle  indicazioni  riportate  sul  portale
«inPA». Il versamento  della  quota  di  partecipazione  deve  essere
effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2; 
      s) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    4.  La  documentazione  inerente  alla  condizione  di  cui  alle
precedenti lettere p) e q), rilasciata dalla  competente  commissione
medica, ovvero  nel  caso  di  soggetto  con  disturbi  specifici  di
apprendimento anche da equivalente struttura pubblica, dovra'  essere
caricata sul portale «inPA» durante la fase  di  inoltro  candidatura
quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. 
    5. La documentazione inerente al riconoscimento  dello  stato  di
handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore  all'ottanta
per cento  di  cui  alla  precedente  lettera  q),  rilasciata  dalle
competenti commissioni mediche, dovra' essere  caricata  sul  portale
«inPA» durante la fase di inoltro  candidatura  quando  richiesto,  i
files dovranno essere  in  formato  pdf,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'art.  9
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. 
    6. Solo ed esclusivamente in caso di gravi  limitazioni  fisiche,
sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 e
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi,  la  documentazione  potra'  trasmessa  a   mezzo   posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro
il termine di venti giorni successivi alla  data  di  scadenza  della
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari  di
cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  6,  la  SNA  verifica  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'abbiano  superata.  La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    9. Le informazioni inserite nella domanda di partecipazione hanno
valore  di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  ai  sensi
dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La SNA non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
comunicazioni dipendente da inesatte o  incomplete  dichiarazioni  da
parte del candidato circa il proprio recapito  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto  a  quello
indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice  e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2. In relazione al numero  dei  partecipanti  o  per  particolari
esigenze organizzative opportunamente motivate  la  commissione  puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della  commissione  originaria  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente. In tale caso, la  commissione  definisce  in  una  seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione  omogenei  e
vincolanti per tutte le sottocommissioni. 
                               Art. 5 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale. 
    2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nelle prove d'esame  e'  previsto  l'accertamento
delle conoscenze  nelle  seguenti  materie:  diritto  costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto   dell'Unione   europea,   economia
politica,  politica   economica,   economia   delle   amministrazioni
pubbliche, management pubblico e innovazione digitale, analisi  delle
politiche pubbliche, lingua inglese e la valutazione delle  capacita'
e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate  a
partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della  PA  italiana»
previsto nelle «Linee guida  di  accesso  alla  dirigenza  pubblica»,
adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione  del
28 settembre 2022: 
 
=====================================================================
|       Competenza       |               Definizione                |
+========================+==========================================+
|                        | Individuare tempestivamente i problemi,  |
|                        |   anche complessi, analizzando in modo   |
|                        | critico e ampio dati e informazioni, per |
|                        | focalizzare le questioni piu' rilevanti, |
|                        |cosi' da identificare e proporre soluzioni|
|                        |efficaci, rispondenti alle esigenze della |
|                        | situazione e coerenti con il contesto di |
| Soluzione dei problemi |               riferimento.               |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |  Strutturare efficacemente le attivita'  |
|                        |     proprie e altrui, programmando,      |
|                        |   organizzando, gestendo e monitorando   |
|                        |    efficacemente le risorse assegnate    |
|                        |      (economico-finanziarie, umane,      |
|                        |strumentali, temporali), tenendo conto dei|
|                        |  vincoli e in coerenza con le strategie  |
| Gestione dei processi  | delineate e gli obiettivi da perseguire. |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |  Riconoscere i bisogni e valorizzare le  |
|                        |  differenti caratteristiche, risorse e   |
|                        |contributi dei collaboratori, favorendone |
|                        |    la crescita, l'apprendimento e la     |
|                        |motivazione attraverso la valutazione, il |
|                        | feedback, il riconoscimento e la delega, |
|      Sviluppo dei      | nel rispetto dei principi di trasparenza |
|     collaboratori      |        ed equita' organizzativa.         |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        | Accogliere positivamente i cambiamenti,  |
|                        | favorendo e stimolando l'introduzione di |
|                        | modalita' nuove di gestione di processi, |
|                        |   attivita' e servizi in una logica di   |
|                        |miglioramento continuo e incoraggiando gli|
|     Promozione del     |    altri a vivere il cambiamento come    |
|      cambiamento       |             un'opportunita'.             |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |  Riconoscere gli elementi controversi di |
|                        |una decisione e gli aspetti potenzialmente|
|                        |  critici anche per l'amministrazione e   |
|                        |  l'interesse pubblico, scegliere tra le  |
|                        | differenti opzioni con consapevolezza e  |
|                        |  tempestivita', anche in condizioni di   |
|                        |   incertezza, complessita', carenza di   |
|                        |  informazioni, valutando pro e contro e  |
|                        |combinando il rispetto dei vincoli con la |
|                        |finalizzazione della decisione. Assumersi |
|                        |la responsabilita' delle decisioni e delle|
|                        |    azioni proprie e dei collaboratori    |
| Decisione responsabile |            (accountability).             |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |   Gestire reti di relazioni complesse    |
|                        | comunicando efficacemente con i diversi  |
|                        |interlocutori interni, anche in una logica|
|                        |     di interfunzionalita', o esterni     |
|                        |    all'organizzazione, inclusi quelli    |
|                        | istituzionali, cogliendone le esigenze e |
|Gestione delle relazioni| costruendo relazioni positive, orientate |
|   interne ed esterne   |      alla fiducia e collaborazione.      |
+------------------------+------------------------------------------+
 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui il numero di  domande  di  partecipazione  sia
pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si
svolge,  anche  presso  sedi  decentrate  e  con   il   supporto   di
strumentazione informatica, ivi  compresi  dispositivi  mobili  nella
piu' ampia generalizzazione, una prova preselettiva  per  determinare
l'ammissione dei candidati alle prove scritte. 
    2. Con avviso da pubblicarsi sessanta  giorni  dopo  la  chiusura
delle candidature sul portale «InPA», sul  sito  internet  della  SNA
(indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami», e' data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e
le  sedi  di  svolgimento  dell'eventuale  prova  preselettiva;  tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione  dal  concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo
le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei  seguenti
documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita':   carta   di
identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche'  munita  di
fotografia e di timbro o di altra segnatura  equivalente,  rilasciata
da un'amministrazione dello  Stato.  L'avviso  e'  pubblicato  almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sedi  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. La persona portatrice di handicap  e  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'ottanta per cento non e' tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista,  ai  sensi  dell'art.  20,
comma 2-bis della legge n. 104/1992. 
    5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti a risposta multipla comprendenti: 
      quesiti  situazionali  (12):  due  per   ciascuna   delle   sei
competenze indicate nell'art. 5, comma 2; 
      quesiti di ragionamento verbale e logico astratto (12); 
      quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale  (3),
diritto amministrativo (5), diritto dell'Unione europea (3), economia
politica (3), politica economica (3), economia delle  amministrazioni
pubbliche  (2),  management  pubblico  e  innovazione  digitale  (6),
analisi delle politiche pubbliche (5); 
      quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (6). 
    6. Sono ammessi alle prove scritte i  candidati  classificati  in
graduatoria entro il 1.056° posto  (corrispondente  a  tre  volte  il
numero degli allievi ammessi al corso-concorso)  e  i  candidati  che
riportano lo stesso punteggio del  candidato  collocatosi  al  1.056°
posto. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale di merito. 
    8.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  2  sono  fornite   ulteriori
istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento,   anche   mediante
strumentazione e procedure  informatiche,  ivi  compresi  dispositivi
mobili nella piu' ampia generalizzazione, della  prova  preselettiva.
Nel medesimo avviso sono indicati i punteggi delle risposte corrette,
errate e non date. 
    9.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,   libri,   codici,   dizionari,   testi   di   legge   e
pubblicazioni, ne' possono comunicare tra di loro. Non e'  consentito
l'uso diverso da quanto eventualmente disposto nell'avviso di cui  al
comma  2  del  presente  articolo  di  telefoni  cellulari  e   altri
dispositivi mobili. In caso di violazione  di  tali  disposizioni  la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Al termine della correzione di tutte le  prove  preselettive,
svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati,  viene  compilata  la
graduatoria dei candidati. 
    11. L'avviso contenente l'elenco dei candidati  che  superano  la
prova preselettiva e il calendario delle prove scritte e'  pubblicato
sul  portale  «InPA»  e  sul  sito  internet  della  SNA  (indirizzo:
https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso). 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a  seguito
di accertamenti  esperibili  in  qualunque  momento  della  procedura
concorsuale  relativamente  al  possesso   dei   requisiti   per   la
partecipazione al concorso. 
                               Art. 7 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta, della durata di cinque  ore,  consiste
nello svolgimento di quattro quesiti cosi'  distribuiti:  un  quesito
nelle   materie   giuridiche   (diritto    costituzionale,    diritto
amministrativo,  diritto  dell'Unione  europea);  un  quesito   nelle
materie economiche (economia politica, politica  economica,  economia
delle  amministrazioni  pubbliche);  un  quesito  nelle  materie  del
management pubblico e innovazione digitale; un quesito nelle  materie
dell'analisi  delle  politiche  pubbliche.  La  prova  e'   volta   a
verificare le conoscenze approfondite dei candidati, anche in  ottica
multidisciplinare, e  le  capacita'  di  impiegare  criticamente  gli
strumenti e le metodologie di tali discipline al  fine  di  formulare
diagnosi e proporre soluzioni argomentate  in  relazione  a  problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. E' facolta'
della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 
    2. La seconda prova scritta, di tipo «in-basket», della durata di
due ore,  e'  volta  ad  accertare  le  capacita'  e  attitudini  dei
candidati con rifermento alle competenze indicate nell'art. 5,  comma
2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro  che  richiedono
l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo. 
    3. La terza prova scritta, della  durata  di  due  ore  e  mezza,
consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa
a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La  relazione
e' formulata sulla base di un dossier distribuito  ai  candidati.  E'
facolta'   della   commissione   definire   le   dimensioni   massime
dell'elaborato. 
    4.  Le  prove  scritte  si  svolgono   mediante   l'utilizzo   di
strumentazione e procedure informatiche; la seconda e la terza  prova
scritta possono tenersi anche  nella  medesima  data.  Il  calendario
delle prove e' reso noto con il medesimo avviso di  cui  all'art.  6,
comma 11, recante l'elenco dei nominativi  dei  candidati  che  hanno
superato la prova preselettiva. Il calendario  e'  pubblicato  almeno
quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte  e  ha
valore di notifica a tutti gli  effetti.  I  candidati  ammessi  alle
prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno  dei  documenti
di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2,
del presente bando. La mancata presentazione,  comunque  giustificata
ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora  e  sede  stabiliti  per
ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso. 
    5. I candidati non possono introdurre nella sede di  esame  testi
di legge, carta da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,  codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'   possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. La commissione esaminatrice e  le  eventuali  sottocommissioni
procedono alla valutazione delle prove scritte secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalita' telematiche
delle prove, anche mediante sedute svolte  in  modalita'  telematica,
secondo  procedure  che  garantiscano  principi  di  anonimato  nella
correzione delle prove nonche' la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni. 
    7. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi  in
ciascuna prova scritta. 
    8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con  l'indicazione
delle votazioni riportate. L'avviso  di  convocazione  per  la  prova
orale, contenente gli  elenchi  degli  ammessi  alla  medesima  prova
selettiva e il diario con l'indicazione  della  sede,  del  giorno  e
dell'ora in cui si svolgera', e' pubblicato sul portale «inPA» e  sul
sito         internet         della          SNA          (indirizzo:
https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) almeno venti giorni prima  del
suo svolgimento. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio diretto  ad  accertare
nel candidato: 
      a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 5, comma 2; 
      b) il  possesso  delle  conoscenze  nelle  discipline  indicate
nell'art. 5, comma 2; 
      c) la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la
lettura  e  la  traduzione  di  un  testo  nonche'   attraverso   una
conversazione, in modo  da  accertare  il  livello  (B2  QCER)  delle
competenze linguistiche. 
    2. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 6, comma 2, del presente bando. 
    3.  Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  un
punteggio di almeno settanta centesimi. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 
    2. La graduatoria di merito del  concorso  e'  predisposta  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
finale conseguito da ciascun candidato. 
    3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del  Presidente
della SNA.  Nel  decreto  di  approvazione  trovano  applicazione  le
disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
dall'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.  191;
e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98.  La
graduatoria e' pubblicata sul sito  internet  della  SNA  (indirizzo:
https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) e sul portale «inPA». 
    4. Sono ammessi alla frequenza del  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale  i  candidati   che,   essendosi   utilmente
collocati  nei  primi  trecentocinquantadue  posti   della   suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso. 
                               Art. 10 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      n) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto  di
guerra; 
      q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
      r)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      s) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
      t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      v) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114 . 
    3. A parita' di merito e di titoli di cui ai commi precedenti, la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Costituisce, altresi',  titolo  di  preferenza  a  parita'  di
merito e di titoli l'avere  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    5. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
                               Art. 11 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso   ricevono
comunicazione a mezzo posta  elettronica  certificata  relativa  alla
sede di svolgimento e alla data di  inizio  del  corso-concorso.  Gli
stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data  di
ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire  a
mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione,  sottoscritta  sotto  la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 38,  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  2000,  n.  445,
attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili  di
modifica, autocertificati nella domanda di  ammissione  al  concorso,
non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e  76  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha
facolta' di effettuare idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla
veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze  previste
in caso di dichiarazioni mendaci. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai  sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e utilizzati esclusivamente per  le  finalita'  del  concorso  e  del
successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA
esclusivamente alle  amministrazioni  direttamente  interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    2. La comunicazione  dei  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il trattamento dei dati  e'  effettuato  anche  con  modalita'
informatiche  e  puo'  essere  affidato  dalla  SNA  a  una  societa'
specializzata. 
    4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
della Scuola nazionale dell'amministrazione. 
                               Art. 13 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
    1. Il corso-concorso si svolge secondo i principi e le  modalita'
previste dalla normativa vigente in materia di accesso alla qualifica
di  dirigente  nella  pubblica  amministrazione  e,  in  particolare,
secondo le modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 
    2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di  controllo
i vincitori del concorso ai  fini  della  valutazione  dell'idoneita'
fisica alla frequenza del  corso-concorso,  in  base  alla  normativa
vigente. 
                               Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nel testo vigente alla data di entrata in  vigore  del  bando,  e  le
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza. 
      Roma, 20 dicembre 2022 
 
                                              La Presidente: Severino