Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 30-12-2022 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 29-01-2023) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecen ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-12-2022 |
Data Scadenza bando | 29-01-2023 |
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (Scad. 29-01-2023)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
IL PRESIDENTE della Scuola nazionale dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto altresi' l'art. 28, comma 1-bis, del sopra citato decreto, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo il quale «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto altresi' l'art. 1 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 che modifica la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA); Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 12 che introduce misure sul potenziamento della SNA; Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, recante «Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare del 24 luglio 1999, n. 6, del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis, che prevede per tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2022, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola Severino e' nominata Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per cento, per un totale di trecentocinquantadue unita'; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA) per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - ventotto posti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali - tre posti; Ministero dell'economia e delle finanze - trenta posti; Ministero dell'interno - nove posti; Ministero dell'istruzione - ventinove posti; Ministero della cultura - dodici posti; Ministero della difesa - 10 posti Ministero della giustizia - archivi notarili - due posti; Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - due posti; Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - settanta posti; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia' Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) - sedici posti; Ministero delle imprese e del made in Italy (gia' Ministero dello sviluppo economico) - otto posti; Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) - quarantanove posti; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - sei posti; Agenzia per la coesione territoriale - quattro posti; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (ANBSC) - cinque posti; Agenzia nazionale per i giovani - uno posto; Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - dieci posti.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: a) titolo di studio: a1) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' dottorato di ricerca, o master di secondo livello, o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80; ovvero, per i soli dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni: a2) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, unitamente a un periodo di almeno cinque anni di effettivo servizio prestato in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea; b) cittadinanza italiana; c) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente; d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, debbono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 2. I titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti/equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. Per difetto dei requisiti, la SNA puo' disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3 Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso 1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E' altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale della SNA (indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso). 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59,59 di detto termine. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome e il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano; d) l'indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente avviso; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra' comunicare la data di presentazione della richiesta alla competente autorita'; g) di essere/non essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione. Se dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, il candidato deve indicare la denominazione della stessa e la posizione funzionale occupata. Se il candidato e' dipendente pubblico ed e' in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare nella domanda di avere compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, nonche' indicare gli estremi degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo servizio e la durata dei relativi periodi di assenza; h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stato licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti; l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; m) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali procedimenti pendenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, in Italia e all'estero; n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; o) di essere portatore/portatrice di handicap, di avere necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e specifica richiesta degli stessi; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso; p) di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021; q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e di una percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso; r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2; s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 4. La documentazione inerente alla condizione di cui alle precedenti lettere p) e q), rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero nel caso di soggetto con disturbi specifici di apprendimento anche da equivalente struttura pubblica, dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. 5. La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento di cui alla precedente lettera q), rilasciata dalle competenti commissioni mediche, dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. 6. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche, sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, la documentazione potra' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 6, la SNA verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'abbiano superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. 9. Le informazioni inserite nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La SNA non e' responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. In relazione al numero dei partecipanti o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate la commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. In tale caso, la commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.
Art. 5 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale. 2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle prove d'esame e' previsto l'accertamento delle conoscenze nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle politiche pubbliche, lingua inglese e la valutazione delle capacita' e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana» previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica», adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022: ===================================================================== | Competenza | Definizione | +========================+==========================================+ | | Individuare tempestivamente i problemi, | | | anche complessi, analizzando in modo | | | critico e ampio dati e informazioni, per | | | focalizzare le questioni piu' rilevanti, | | |cosi' da identificare e proporre soluzioni| | |efficaci, rispondenti alle esigenze della | | | situazione e coerenti con il contesto di | | Soluzione dei problemi | riferimento. | +------------------------+------------------------------------------+ | | Strutturare efficacemente le attivita' | | | proprie e altrui, programmando, | | | organizzando, gestendo e monitorando | | | efficacemente le risorse assegnate | | | (economico-finanziarie, umane, | | |strumentali, temporali), tenendo conto dei| | | vincoli e in coerenza con le strategie | | Gestione dei processi | delineate e gli obiettivi da perseguire. | +------------------------+------------------------------------------+ | | Riconoscere i bisogni e valorizzare le | | | differenti caratteristiche, risorse e | | |contributi dei collaboratori, favorendone | | | la crescita, l'apprendimento e la | | |motivazione attraverso la valutazione, il | | | feedback, il riconoscimento e la delega, | | Sviluppo dei | nel rispetto dei principi di trasparenza | | collaboratori | ed equita' organizzativa. | +------------------------+------------------------------------------+ | | Accogliere positivamente i cambiamenti, | | | favorendo e stimolando l'introduzione di | | | modalita' nuove di gestione di processi, | | | attivita' e servizi in una logica di | | |miglioramento continuo e incoraggiando gli| | Promozione del | altri a vivere il cambiamento come | | cambiamento | un'opportunita'. | +------------------------+------------------------------------------+ | | Riconoscere gli elementi controversi di | | |una decisione e gli aspetti potenzialmente| | | critici anche per l'amministrazione e | | | l'interesse pubblico, scegliere tra le | | | differenti opzioni con consapevolezza e | | | tempestivita', anche in condizioni di | | | incertezza, complessita', carenza di | | | informazioni, valutando pro e contro e | | |combinando il rispetto dei vincoli con la | | |finalizzazione della decisione. Assumersi | | |la responsabilita' delle decisioni e delle| | | azioni proprie e dei collaboratori | | Decisione responsabile | (accountability). | +------------------------+------------------------------------------+ | | Gestire reti di relazioni complesse | | | comunicando efficacemente con i diversi | | |interlocutori interni, anche in una logica| | | di interfunzionalita', o esterni | | | all'organizzazione, inclusi quelli | | | istituzionali, cogliendone le esigenze e | |Gestione delle relazioni| costruendo relazioni positive, orientate | | interne ed esterne | alla fiducia e collaborazione. | +------------------------+------------------------------------------+
Art. 6 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge, anche presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica, ivi compresi dispositivi mobili nella piu' ampia generalizzazione, una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte. 2. Con avviso da pubblicarsi sessanta giorni dopo la chiusura delle candidature sul portale «InPA», sul sito internet della SNA (indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e' data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. L'avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. 4. La persona portatrice di handicap e affetta da invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della legge n. 104/1992. 5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti: quesiti situazionali (12): due per ciascuna delle sei competenze indicate nell'art. 5, comma 2; quesiti di ragionamento verbale e logico astratto (12); quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale (3), diritto amministrativo (5), diritto dell'Unione europea (3), economia politica (3), politica economica (3), economia delle amministrazioni pubbliche (2), management pubblico e innovazione digitale (6), analisi delle politiche pubbliche (5); quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (6). 6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 1.056° posto (corrispondente a tre volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 1.056° posto. 7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, ivi compresi dispositivi mobili nella piu' ampia generalizzazione, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono indicati i punteggi delle risposte corrette, errate e non date. 9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge e pubblicazioni, ne' possono comunicare tra di loro. Non e' consentito l'uso diverso da quanto eventualmente disposto nell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 10. Al termine della correzione di tutte le prove preselettive, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati. 11. L'avviso contenente l'elenco dei candidati che superano la prova preselettiva e il calendario delle prove scritte e' pubblicato sul portale «InPA» e sul sito internet della SNA (indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso). 12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 7 Prove scritte 1. La prima prova scritta, della durata di cinque ore, consiste nello svolgimento di quattro quesiti cosi' distribuiti: un quesito nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea); un quesito nelle materie economiche (economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche); un quesito nelle materie del management pubblico e innovazione digitale; un quesito nelle materie dell'analisi delle politiche pubbliche. La prova e' volta a verificare le conoscenze approfondite dei candidati, anche in ottica multidisciplinare, e le capacita' di impiegare criticamente gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 2. La seconda prova scritta, di tipo «in-basket», della durata di due ore, e' volta ad accertare le capacita' e attitudini dei candidati con rifermento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo. 3. La terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione e' formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati. E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 4. Le prove scritte si svolgono mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche; la seconda e la terza prova scritta possono tenersi anche nella medesima data. Il calendario delle prove e' reso noto con il medesimo avviso di cui all'art. 6, comma 11, recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Il calendario e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 6. La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalita' previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalita' telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonche' la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 7. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta. 8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione delle votazioni riportate. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera', e' pubblicato sul portale «inPA» e sul sito internet della SNA (indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
Art. 8 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 5, comma 2; b) il possesso delle conoscenze nelle discipline indicate nell'art. 5, comma 2; c) la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la lettura e la traduzione di un testo nonche' attraverso una conversazione, in modo da accertare il livello (B2 QCER) delle competenze linguistiche. 2. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2, del presente bando. 3. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi. 4. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame.
Art. 9 Graduatoria 1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato. 3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191; e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della SNA (indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) e sul portale «inPA». 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi trecentocinquantadue posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.
Art. 10 Titoli di preferenza 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di merito, hanno preferenza: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; u) gli invalidi ed i mutilati civili; v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 . 3. A parita' di merito e di titoli di cui ai commi precedenti, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 4. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 5. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 11 Adempimenti dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione a mezzo posta elettronica certificata relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita' informatiche e puo' essere affidato dalla SNA a una societa' specializzata. 4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Scuola nazionale dell'amministrazione.
Art. 13 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso si svolge secondo i principi e le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di accesso alla qualifica di dirigente nella pubblica amministrazione e, in particolare, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del bando, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza. Roma, 20 dicembre 2022 La Presidente: Severino