Concorso per CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 20-01-2023
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 16-02-2023) Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-01-2023
Data Scadenza bando 16-02-2023
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 16-02-2023)

Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

 
 
                   IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1)  del  CNF  sui
corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare  l'art.  2
che istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per  cassazionisti
che opera mediante un consiglio di sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso propedeutico
all'iscrizione nell'Albo speciale  per  il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,  della  legge
n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Sono ammessi a partecipare al corso  gli  iscritti  all'Albo  che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla  legge  e  precisati  dal
successivo comma 2. 
    Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'Albo ordinario o all'Elenco speciale  degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'Albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo. 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    Ai fini dell'accesso  al  corso,  sono  criteri  di  effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del  comma
precedente: 
      1) avere  patrocinato  con  mandato  nominativo,  negli  ultimi
quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a  una  Corte  di  appello
civile; oppure 
      2) avere  patrocinato  con  mandato  nominativo,  negli  ultimi
quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi a  una  Corte  di  appello
penale; oppure 
      3) avere  patrocinato  con  mandato  nominativo,  negli  ultimi
quattro  anni,  almeno  venti  giudizi  dinanzi  alle   giurisdizioni
amministrative, tributarie di secondo grado e contabili. 
    Ai  fini  del  raggiungimento  del  numero  minimo   di   giudizi
patrocinati di cui ai numeri  precedenti  sono  considerati  anche  i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso  la
Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    In ogni caso, qualora non  sia  raggiunto  il  numero  minimo  di
giudizi patrocinati in uno dei numeri  precedenti  saranno  computati
cumulativamente   giudizi   patrocinati   nelle   giurisdizioni   ivi
contemplate, a condizione che sia raggiunta la  soglia  di  almeno  5
giudizi sub 1), oppure 10 giudizi sub 2), oppure 10 giudizi  sub  3).
In tal caso, ovverosia nel caso  di  computo  cumulativo  di  giudizi
patrocinati nelle diverse discipline, i giudizi  patrocinati  sub  1)
dei quali il candidato intenda avvalersi per  il  raggiungimento  del
requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3). 
    I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione. 
    La documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere  prodotta,  al  momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni;  il
CNF si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli  circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli  articoli
483, 485, e 486 del codice penale. 
    I  candidati  sono  ammessi  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti. 
    Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal corso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  dal
bando. 
 
__________ 

(1) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
    dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021. 
                               Art. 2 
 
 
                 Domanda e termini di presentazione 
 
 
    La   domanda   di   partecipazione   deve    essere    presentata
esclusivamente via internet, utilizzando  l'applicazione  informatica
disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura
all'indirizzo   web   www.corsicassazionisti.cnf.it    seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  della  domanda  e'
fissato al giorno 16 febbraio 2023. 
    Si considera prodotta nei termini la  domanda  di  partecipazione
elaborata attraverso il form on-line  e  pervenuta  alla  casella  di
posta  elettronica  certificata  (PEC)  corsicassazionisti@pec.cnf.it
entro le ore 23,59, ora italiana dell'ultimo giorno utile. 
    Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende  frequentare  il  corso.  Tale  scelta  e'
vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6,
sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9. 
    La corretta compilazione della domanda  richiede  necessariamente
l'inserimento nel form on-line: 
      1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso
di validita'; 
      2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 750,00
(settecentocinquanta/00)  sul  conto  corrente  bancario   n.   2072,
intestato  a  Fondazione  scuola  superiore   dell'avvocatura,   IBAN
IT6310100503206000000002072,  indicando  nella  causale   «Contributo
partecipazione   corso   Albo   speciale»,   quale   contributo   non
rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo
art. 4. 
    Nella domanda il candidato specifichera' altresi'  se  intende  o
meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di  studio  di
cui al successivo art. 5. 
    L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione  o  la  sua
non leggibilita' comporta l'automatica esclusione al corso. 
                               Art. 3 
 
 
                          Ammessi ai corsi 
 
 
    L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del  CNF  e
sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura. 
    Entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto
elenco, gli ammessi devono far pervenire via  PEC  copia  scansionata
dell'originale  della  certificazione  relativa   al   possesso   dei
requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
                       Quota di partecipazione 
 
 
    La quota di partecipazione al corso e'  fissata  in  euro  750,00
quale contributo non rimborsabile. 
                               Art. 5 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    E' prevista l'attribuzione sino al numero massimo di dieci  borse
di studio di euro  1.000,00  cadauna,  a  titolo  di  concorso  nella
copertura delle spese di partecipazione al corso. 
    Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare  riferimento  agli
iscritti non aventi domicilio professionale a Roma. 
                               Art. 6 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
 
    Il corso ha ad oggetto le seguenti materie: 
      a) diritto processuale civile; 
      b) diritto processuale penale; 
      c) giustizia amministrativa; 
      d) giustizia costituzionale; 
      e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori. 
    La sede del corso e' in Roma. 
    Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola,  di dieci
ore a settimana. Le lezioni si svolgono  ordinariamente  il  venerdi'
pomeriggio e il sabato mattina. 
    Il corso  si  articola  in  un  modulo  comune  e  in  un  modulo
specialistico, scelto dall'iscritto. 
    Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere teorico e
ha ad oggetto il diritto processuale civile, il  diritto  processuale
penale e la giustizia amministrativa. 
    I tre moduli specialistici  di ottanta  ore  ciascuno,  hanno  ad
oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in  ciascuno  dei  tre
moduli  vengono  trattati   altresi'   orientamenti   recenti   delle
giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale. 
    Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al  comma  precedente
sono previste  prevalentemente  esercitazioni  pratiche,  consistenti
nella redazione  di  atti  giudiziari  destinati  alla  correzione  e
discussione in aula. 
    Le lezioni possono  essere  organizzate  anche  con  modalita'  a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio  nazionale
forense che le comunichera' attraverso la Fondazione scuola superiore
dell'avvocatura. 
                               Art. 7 
 
 
                         Lezioni decentrate 
 
 
    Per  agevolare  la   partecipazione   al   corso,   le   lezioni,
preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui  all'art.
6, comma 6, possono tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con
modalita' a distanza. 
    A tal fine, sulla base del numero e della provenienza  geografica
degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate. 
    Le sedi di svolgimento delle lezioni  decentrate  saranno  scelte
tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  uniformita'  didattica,
efficienza organizzativa  e  agevolazione  della  partecipazione  dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica. 
    Le sedi individuate e le date delle  lezioni  decentrate  saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti. 
    Successivamente,  gli  iscritti  comunicano  il  luogo   in   cui
intendono  frequentare  le  lezioni  decentrate.  Sulla  base   delle
adesioni, sono attivate le singole sedi. 
                               Art. 8 
 
 
                               Docenti 
 
 
    L'insegnamento di  ciascuna  materia  e'  affidato  a  professori
universitari in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti
nell'Albo speciale  per  il  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori o magistrati, anche a riposo. 
                               Art. 9 
 
 
                    Verifica finale di idoneita' 
 
 
    La verifica finale di idoneita'  ha  luogo  in  Roma,  a  cadenza
annuale, con data individuata dal Consiglio di sezione. 
    Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica  finale  e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni. 
    Con  proprio  provvedimento  il  CNF  nomina,  su  proposta   del
Consiglio di  sezione  della  Scuola  superiore  dell'avvocatura,  la
Commissione per la verifica finale  di  idoneita',  che  deve  essere
composta da  quindici  componenti  effettivi  e  quindici  supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'Albo speciale per il
patrocinio   dinanzi   alle   giurisdizioni   superiori,   professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del  Consiglio
di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due
vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre  sottocommissioni
composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti  tra  i  membri
effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della
sottocommissione di membri rappresentativi  delle  singole  categorie
professionali contemplate dall'art.  22,  comma  2,  della  legge  n.
247/2012. 
    La verifica si articola in una prova scritta,  consistente  nella
scelta tra la redazione di  un  ricorso  per  cassazione  in  materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. 
    La   Commissione   potra'   specificare   e   dettagliare,    con
deliberazione da adottare prima della prova  scritta,  i  criteri  di
valutazione  indicati  nell'art.  9  del  regolamento  e  nel   comma
successivo del presente articolo. 
    Nella valutazione degli esiti della prova, la  Commissione  tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti  di  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori. 
    Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla
base  dei  criteri  individuati  dal  regolamento  e  dal   bando   e
specificati  dalla  medesima  Commissione,  sara'  di   idoneita'/non
idoneita'. 
    La durata della prova scritta, comunque  non  inferiore  a cinque
ore e non superiore a sette, sara' determinata dalla Commissione. 
                               Art. 10 
 
 
                           Elenco ammessi 
 
 
    Con provvedimento del Presidente del CNF  e'  approvato  l'elenco
degli  aventi  diritto   alla   presentazione   della   domanda   per
l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori. 
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Il CNF, in attuazione del Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati personali dell'Unione europea (GDPR Reg. (UE) n. 2016/679) e
disciplina collegata,  si  impegna  a  utilizzare  i  dati  personali
forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva  e
per fini istituzionali. 
                               Art. 12 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il responsabile del procedimento  e'  l'avv.  Cesare
Bugiani,                       indirizzo                       e-mail
corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it . 
                               Art. 13 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Del presente bando sara' data pubblicita' mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e  sul  sito
della Scuola superiore dell'avvocatura. 
                               Art. 14 
 
 
                      Norme finali e di rinvio 
 
 
    Per tutto quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione  all'Albo  speciale  e
alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense. 
    Resta impregiudicata  per  il  CNF  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il presente  bando,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili.  In  tal  caso,  il  CNF  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali. 
    Nel   caso   in   cui   il   CNF   eserciti   la   potesta'    di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  degli
stessi sostenute per la partecipazione al corso. 
    Il CNF si riserva  altresi'  la  facolta',  nel  caso  di  eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a  un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato
avviso  sul  sito  del  CNF  e  su  quello  della  Scuola   superiore
dell'avvocatura definendone le  modalita'.  Il  citato  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    Il presente bando sara' acquisito al protocollo. 
 
__________ 

(2) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
    dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.