Concorso per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 31-01-2023 |
Sintesi: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO (Scad. 21-07-2023) Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2023. ... |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
Regione: | SARDEGNA |
Provincia: | SASSARI |
Comune: | SASSARI |
Data di inserimento: | 31-01-2023 |
Data Scadenza bando | 21-07-2023 |
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CONCORSO (Scad. 21-07-2023)
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2023.
IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro»; Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante il «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 dell'8 ottobre 2021); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale e' stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incarico di titolare della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 20 dicembre 2022, per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2023; Tenuto conto, altresi', che alla predetta Conferenza di servizi del 20 dicembre 2022 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali individuati come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione del 28 dicembre 2021, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro; Decreta: Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2023 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modificazioni e' indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative - e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - Servizio lavoro. 2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 28 dicembre 2021 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici. 3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2023 e assicurano, altresi', le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2 Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame 1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale. 2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. 3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 1) diritto del lavoro; 2) legislazione sociale; 3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio; 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 5) ordinamento professionale e deontologia. 4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3 Data e luogo delle prove d'esame 1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni: 5 settembre 2023: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale; 6 settembre 2023: prova teorico-pratica in diritto tributario. 2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» e dell'Ispettorato nazionale del lavoro all'indirizzo: www.ispettorato.gov.it 3. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e che saranno pubblicati con il necessario anticipo. La pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro preavviso o invito. 4. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovra' essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalita' telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica, secondo il modello allegato al presente decreto. 2. L'accesso alla procedura on-line avverra' esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda. 3. La domanda dovra' essere integralmente compilata e inviata, a pena di inammissibilita', entro il 21 luglio 2023. L'avvenuto invio della domanda, e il relativo perfezionamento, e' attestato esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma on-line rilascia al termine della procedura. 4. Per completare l'invio telematico della domanda, il candidato e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede mediante SPID: l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00); la tassa d'esame di euro 49,58 (quarantanove/58), dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990. 5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato, in caso di rettifica o integrazione, di presentare, esclusivamente entro la scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente. In questo caso, il sistema telematico rilascera' una nuova ricevuta. La nuova domanda non comporta il pagamento della tassa d'esame gia' precedentemente eseguito. 6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 7. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 7.1. a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata - PEC. A tal fine il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalita' telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 7.2. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove classi: classe L-14: scienze dei servizi giuridici; classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; classe L-33: scienze economiche; classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: classe LM-56: scienze dell'economia; classe LM-62: scienze della politica; classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; classe LM-77: scienze economico-aziendali; classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza; C. i titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A; D. oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte del Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013; E. i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio; 7.3. di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale, svolta in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 8. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 7.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. 9. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto. 2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6 Valutazione dei candidati 1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale. 2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.
Art. 7 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it Roma, 23 gennaio 2023 Il direttore generale: de Camillis
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico