Concorso per 12 magistrati ordinari (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 12 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 11-06-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 12-05-2023 |
Data Scadenza bando | 11-06-2023 |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (Scad. 11-06-2023)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in Provincia di Bolzano; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in Provincia di Bolzano; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modificazioni; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre 2016, n. 197; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 19 aprile 2023; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, riservati interamente al gruppo di lingua tedesca.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 1. sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino; 2. sia in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea»; 3. abbia l'esercizio dei diritti civili; 4. sia di condotta incensurabile; 5. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 6. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; 7. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 8. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi e contabili; b) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; c) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia' prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; d) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; e) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; f) abilitati all'esercizio della professione forense anche se non iscritti all'albo degli avvocati e, se iscritti all'albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; h) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso dei laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 9. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei termini di vigenza del bando, al versamento della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale anno 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il contributo non e' rimborsabile. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra; 10. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, www.giustizia.it alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezione ed assunzioni, ed autenticarsi tramite SPID di secondo livello, ovvero Carta di identita' elettronica, ovvero Carta nazionale dei servizi. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alla data di scadenza dello stesso. Il candidato, dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati ed effettuato il versamento del diritto di segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di partecipazione attraverso la funzionalita' di invio predisposta nell'apposita sezione dell'applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema. La domanda non necessita di firma autografa. Dopo l'invio, il sistema notifichera' all'indirizzo email indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice identificativo, comprensivo del codice a barre; quest'ultimo dovra' essere stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la partecipazione alla prove scritte. L'indirizzo email indicato dal candidato nel FORM di domanda sara' utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni. La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nell'area riservata del candidato; se il sistema non ha generato il codice identificativo, la domanda non e' stata inviata; di conseguenza e' necessario ripetere la procedura di invio. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda e' inesistente. L'elenco delle domande non inviate sara' pubblicato sul sito del Ministero. In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse da quelle suindicate. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1. il proprio cognome e nome; 2. la data e il luogo di nascita; 3. il codice fiscale; 4. di essere cittadini italiani; 5. di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'ufficio concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi; 6. di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea»; tale attestato dovra' essere scansionato ed inviato all'indirizzo PEC ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it ai sensi del presente articolo unitamente al codice identificativo generato al momento dell'invio della domanda; 7. di avere l'esercizio dei diritti civili; 8. di essere di condotta incensurabile; 9. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 10. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 11. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari; 12. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 13. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 14. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano; 15. se, nel caso in cui siano persone con disabilita' o disturbi specifici di apprendimento, abbiano l'esigenza, rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', o lo strumento compensativo in relazione al proprio disturbo, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. Il candidato nei quindici giorni successivi alla scadenza del bando dovra' inviare la documentazione all'indirizzo email ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it 16. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 17. i numeri telefonici di reperibilita'; ogni cambiamento deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 18. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 19. l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento; 20. l'eventuale precedente prima laurea, l'universita' dove e' stata conseguita e la data del conseguimento; 21. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, n. 8; 22. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e spagnolo; 23. l'avvenuto versamento del diritto di segreteria, come specificato nel precedente art. 2; 24. ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi', dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove di esame. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile. La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando, dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si intende sottoscritta. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5 Prove concorsuali L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su: a. diritto civile; b. diritto penale; c. diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. Ai sensi dell'art. 7, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalita' che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. La prova orale verte su: a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo e francese. Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico amministrativo della Provincia di Bolzano. Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con modalita' telematiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6 Commissione esaminatrice La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura di intesa con la Provincia di Bolzano. Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un docente universitario. Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Con decreto del Ministro della giustizia, terminata la valutazione degli elaborati scritti e previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 1, n. 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente. Le attivita' di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso.
Art. 7 Diario delle prove scritte Le prove di esame si svolgeranno in Roma. Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 20 giugno 2023. Nella stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - verra' data notizia di eventuali differimenti. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabiliti per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.
Art. 8 Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita' indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.
Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita' di merito, sono preferiti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi e i mutilati civili; 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; c. dalla minore eta'. L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parita' di merito.
Art. 11 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 12 Nomina a magistrato ordinario I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dalla normativa vigente. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo. I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 13 Termini per la presentazione dei documenti di rito I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalita' e nei termini successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio dall'ufficio competente.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio II concorsi -, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio II concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore del suddetto ufficio II concorsi. I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it alla voce «strumenti / concorsi, esami, assunzioni».
Art. 15 Comunicazioni con i candidati Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita': dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio concorsi - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere a supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici. I candidati gia' in possesso di documenti comprovanti stati o qualita' personali rilevanti per la procedura possono, altresi', procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'ufficio concorsi. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Roma, 9 maggio 2023 Il Ministro: Nordio
Allegato MODALITA' OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form. Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser). Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una migliore esperienza ed usabilita'. Utilizzare uno dei seguenti web browser: Microsoft Edge o Google Chrome. Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati. I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere compilati. Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire la sola informazione richiesta. Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows o il tasto Cmd per Mac e selezionare i requisiti di interesse. Nella sezione «Residenza» specificare l'indirizzo di posta elettronica ove ricevera' la domanda inviata e la ricevuta di acquisizione della domanda (codice identificativo) nonche' le comunicazioni da parte dell'ufficio concorsi magistrati. Nella sezione «Diritti di segreteria», eseguito il pagamento on-line del diritto di segreteria il sistema visualizza la ricevuta di pagamento, qualora non sia presente, attendere qualche ora ed accedere alla procedura, trascorse ventiquattro ore contattare il supporto tecnico applicativo (vedi FAQ) allegando la mail pervenuta dal sistema di pagamento PagoPA. Solo se viene visualizzata la ricevuta di pagamento sara' possibile proseguire con l'invio della domanda. Controllare attentamente i dati visualizzati nel riepilogo della domanda prima di procedere all'invio, la domanda non necessita di firma autografa. Dopo aver compilato tutti i dati richiesti ed evaso il diritto di segreteria, il sistema all'invio della domanda, notifichera' la domanda e la ricevuta di acquisizione della domanda (codice identificativo) comprensivo di codice a barre, che dovra' essere salvata, stampata e conservata a cura del candidato, nonche' esibita per la partecipazione alle prove scritte. N.B. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e la presenza del codice identificativo, in caso di mancato invio o codice identificativo, la domanda e' inesistente, pertanto procedere con un nuovo invio. Dopo l'invio verificare che lo stato della domanda sia INVIATA e sia presente il codice identificativo. Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere a supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale, i recapiti telefonici nonche' una breve ma chiara descrizione del problema.