Concorso per 17 funzionari amministrativi (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 17 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 30-06-2023 |
Sintesi: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 30-07-2023) Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario infor ... |
Ente: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-06-2023 |
Data Scadenza bando | 30-07-2023 |
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CONCORSO (Scad. 30-07-2023)
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario informatico e di dieci posti di assistente informatico, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
IL SEGRETARIO GENERALE Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il Capo II del titolo II nonche' l'Allegato 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del segretario generale della giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un primo scaglione di centoventi funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III - F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del segretario generale della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione a tempo determinato di centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso «GA100»), sette funzionari informatici (cod. concorso «GA200»), tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») e trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di cui al bando del segretario generale della giustizia amministrativa del 21 giugno 2021; Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 35, comma 7; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 307 del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita' attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del segretario generale della giustizia amministrativa con il quale - all'esito della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10 novembre 2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»), a completamento del primo scaglione di complessive centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto n. 18 del 20 gennaio 2022 del segretario generale della giustizia amministrativa di riformulazione del suddetto bando del 29 dicembre 2021; Visto il decreto n. 124 del 10 maggio 2022 del segretario generale della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, di sei assistenti informatici, Area II - F2, per il supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021; Visto il decreto n. 209 del 4 novembre 2022 del segretario generale della giustizia amministrativa, con il quale e' stata avviata, ai sensi del citato art. 35, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di undici funzionari amministrativi e un assistente informatico, a completamento del primo scaglione di complessive centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto n. 4 del 12 gennaio 2023 del segretario generale della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito per il completamento del reclutamento del primo scaglione di complessive centosessantotto unita' di addetti all'ufficio del processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante l'assunzione di undici funzionari amministrativi e di un assistente informatico; Considerato che allo stato, ai fini dell'integrale copertura del primo scaglione di centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, sussistono carenze per diverse sedi relativamente ai profili professionali di diciassette funzionari amministrativi, di dieci assistenti informatici, nonche' una carenza relativa al profilo professionale di funzionario informatico; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il completamento del reclutamento, a tempo pieno e determinato, di centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del titolo II del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici per il processo nella misura e con il profilo di seguito indicati: a) diciassette funzionari amministrativi, ex Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA100»); b) un funzionario informatico, ex Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA200»); c) dieci assistenti informatici, ex Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»). 2. Le unita' di completamento, di cui al comma 1, sono distribuite presso le sedi degli uffici giudiziari e centrali, per il potenziamento degli uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione dell'arretrato, come di seguito indicato: a) diciassette funzionari amministrativi (cod. concorso «GA100»), da assegnare all'Ufficio per il Processo presso le seguenti sedi: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, cinque posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dodici posti; b) un funzionario informatico (cod. concorso «GA200»), da assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; c) dieci assistenti informatici (cod. concorso «GA400») da assegnare all'ufficio per il processo presso le seguenti sedi: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, quattro posti; iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, un posto; iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, un posto; v) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, due posti. 3. La durata del rapporto di lavoro e' pari a trenta mesi, fatta salva la possibilita' di proroga a trentasei mesi in adeguamento alla durata di detto rapporto a quello degli altri dipendenti PNRR assunti con il «primo scaglione», se agli stessi la durata dovra' essere prorogata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 2. Non possono accedere al concorso coloro che: - siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; - siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti 1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per ciascun profilo, sono: a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»): - laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: L - 14 - Scienze dei servizi giuridici; L - 16 - Scienze politiche; L - 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L - 33 - Scienze economiche; L - 36 - Scienze dell'amministrazione; - laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: LMG /01 - Giurisprudenza; LM - 56 - Scienze dell'economia; LM - 77 - Scienze economico - aziendali; LM - 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM - 52 - Relazioni internazionali; LM - 62 - Scienze della politica; - diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»): - laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: L-08 - Ingegneria dell'informazione; L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; L-35 - Scienze matematiche; L-41 - Scienze statistiche; - laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: LM-17 - Fisica; LM-18 - Informatica; LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-29 - Ingegneria elettronica; LM-31 - Ingegneria gestionale; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40 - Matematica; LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM-66 - Sicurezza informatica; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione o in data science; - diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; c) assistente informatico (cod. concorso «GA400»): - diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il profilo di funzionario informatico. 2. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione. 3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 4. I candidati sono ammessi a partecipare al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.
Art. 4 Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso - Termini e modalita' 1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E' altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale della giustizia amministrativa (indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it). 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59,59 di detto termine. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 3. Ogni candidato puo' presentare domanda di partecipazione per non piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso di presentazione di piu' domande si ritiene valida la domanda presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita revoca di ogni precedente domanda. 4. Possono avvalersi delle modalita' cartacee di presentazione della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo del portale «inPA». Gli stessi presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e la inviano o la consegnano a mano entro il temine di cui al comma 2, al seguente indirizzo: «Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione - Ufficio gestione, corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma» indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura oggetto della domanda. 5. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della domanda di partecipazione nei casi previsti al comma 4, si considera utile la data della spedizione. 6. Le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione di cui al comma 4 possono essere adottate esclusivamente nei casi ivi previsti. 7. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande 1. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' con valore di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il profilo e l'ufficio per cui intende partecipare ed il relativo codice della procedura medesima indicato all'art. 1, comma 2; b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se nato all'estero, lo Stato e la localita'; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) il codice fiscale; f) il godimento dei diritti civili e politici; g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti; i) fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero); j) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; k) il possesso delle qualita' morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato dovra' indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329; m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica amministrazione; n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio, danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e presentati su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalita' prescritte; o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego cui il concorso si riferisce; p) di essere portatore/portatrice di handicap, di avere necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e specifica richiesta degli stessi; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 5, comma 1, lettera o) del presente avviso; q) di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021; r) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica certificata - con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; s) di aver versato il contributo di ammissione di 10,00 (dieci) euro per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale «contributo concorso a tempo determinato di completamento del reclutamento del primo scaglione»; t) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; u) - per i profili di funzionario amministrativo e funzionario informatico, il possesso di eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso nonche' eventuali abilitazioni professionali coerenti con i profili medesimi; - per il solo profilo di funzionario amministrativo la dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' la dichiarazione attestante l'eventuale avvenuto completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. La documentazione inerente alla condizione di cui alla precedente lettera q), rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero anche da equivalente struttura pubblica, dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. 3. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche, sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, comma 2, e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, la documentazione potra' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cds-affarigenerali@ga-cert.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. 4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 5. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, deve avvenire con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel medesimo Portale di cui all'art. 4, comma 2, specificando il codice della procedura cui si partecipa. 7. Alla domanda di partecipazione in via telematica si dovra' obbligatoriamente allegare (in formato digitale, estensione.pdf), utilizzando i campi presenti nella sezione «Allegati»: 1) copia dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 9; 2) eventuale documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera p) e q); 3) la ricevuta di versamento del contributo di ammissione di 10,00 (dieci) euro, di cui all'art. 5, comma 1, lettera s).
Art. 6 Cause di esclusione dal concorso 1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 o che non contengano tutte le indicazioni richieste nel medesimo articolo. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3. 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 4. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. E' nominata un'unica commissione esaminatrice per tutti i profili professionali e per tutte le sedi di cui al precedente art. 1, con il compito di predisporre una graduatoria di merito per ogni profilo professionale e per ciascuna sede interessati dalla presente procedura. 2. La commissione e' composta da un magistrato e due dirigenti di seconda fascia, uno amministrativo e uno tecnico. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'area funzionari.
Art. 8 Procedura concorsuale 1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30, saranno ammessi alla prova scritta in ordine di valutazione, fino al raggiungimento del numero pari a dieci volte i posti messi a concorso per il profilo di funzionario amministrativo (cod. «GA 100») e di assistente informatico (cod. «GA 400»). Laddove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla prova scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a dieci volte i posti messi a concorso per i profili suddetti. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. Per il profilo di funzionario informatico (cod. «GA 200») saranno ammessi alla prova scritta tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30. 2. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante. 4. Con avviso pubblicato sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), saranno indicati i candidati ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento della stessa.
Art. 10 Prova scritta 1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»): a 1) diritto amministrativo sostanziale; a 2) diritto amministrativo processuale; b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»): b1) norme di riferimento in materia di e-government, dematerializzazione, cooperazione informatica e, piu' in generale, dei temi trattati dal Codice dell'amministrazione digitale; tecniche e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e architetture in ambito ICT; b2) diritto amministrativo processuale, anche con riferimento al processo amministrativo telematico; c) assistente informatico (cod. concorso «GA400»): c 1) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi; c 2) elementi di diritto amministrativo processuale. 2. La data della prova sara' pubblicata a partire dal quinto giorno successivo alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella Sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero intervenire successivamente saranno comunicate tramite pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalita' di espletamento della prova scritta. Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento delle prove saranno pubblicate sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione. Le pubblicazioni sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere piu' lunghi di due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi swatch touch o tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi dizionari, codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 5. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso. 6. L'elaborato oggetto della prova scritta e' valutato in trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti. 7. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati all'allegato 1, la commissione esaminatrice e' autonoma nell'individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione della prova scritta.
Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo di funzionario amministrativo, costituiranno titoli di preferenza, a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta' nelle graduatorie relative a ciascuno degli altri profili. 3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente bando e nella domanda di ammissione, che ne costituisce parte integrante. 4. L'Amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi, anche presso un altro Ufficio giudiziario.
Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie per ciascun profilo, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e la trasmette al segretario generale della giustizia amministrativa per la relativa approvazione. 2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un ufficio giudiziario, l'Amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'art. 1, comma 2. 3. Con apposito provvedimento del segretario generale della giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del procedimento, saranno approvate le graduatorie finali di merito e, per ciascuna sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sara' pubblicato sul portale «inPA» e sulla home page del Sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede 1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso per l'intera durata del contratto a tempo determinato. 2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal Presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il segretario generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio per il processo. 3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante il periodo di durata del contratto. 4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento con presa di servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per tutti gli uffici del processo. 5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego da svolgere. 7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 8. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 10. L'Amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno considerati rinunciatari. 12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.
Art. 14 Cause di incompatibilita' 1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il funzionario amministrativo e' in ogni caso incompatibile l'attivita' di patrocinio legale in ogni tipo di contenzioso.
Art. 15 Trattamento economico 1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari dei diversi profili e gli assistenti addetti all'ufficio per il processo sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'ex Area III, posizione economica F1, e ex Area II, posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e' autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
Art. 16 Valutazione del servizio prestato 1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale assunto con la qualifica di funzionario amministrativo in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza: a) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; b) costituisce anzianita' computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale; c) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato; d) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; e) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 2. L'amministrazione della giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal segretario generale della giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17 Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso 1. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali. 2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva interna e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 3.1. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3.2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di gestione del concorso e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'Amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 6.1. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it 7.1. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. I dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura concorsuale e' in capo all'ufficio presso il quale si svolge la procedura.
Art. 18 Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 20 giugno 2023 Il segretario generale: Castriota
Allegato 1
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI
ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
SCHEMA DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico