Concorso per 17 funzionari amministrativi (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 17
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 30-06-2023
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 30-07-2023) Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario infor ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-06-2023
Data Scadenza bando 30-07-2023
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONCORSO (Scad. 30-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario informatico e di dieci posti di assistente informatico, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  recante  misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia, e  in  particolare  il  Capo  II  del  titolo  II  nonche'
l'Allegato 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con il quale e' stato adottato il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
«regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «regolamento recante disciplina in materia di accesso
agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che  prevede
la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  Pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    Visto  l'art.  16-octies,  commi   1-bis   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,  inserito
dall'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Vista  la  declaratoria  dei   profili   professionali   di   cui
all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del  22  dicembre  2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; 
    Visto il decreto  n.  198  del  14  giugno  2021  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di  determina  a  bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento  a
tempo pieno  e  determinato  di  un  primo  scaglione  di  centoventi
funzionari  amministrativi  (Area  III  -   F1);   sette   funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici  (Area  III  -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); 
    Visto il decreto n.  362  del  25  ottobre  2021  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   approvazione   delle
graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione
a tempo determinato di  centoventi  funzionari  amministrativi  (cod.
concorso  «GA100»),  sette  funzionari  informatici  (cod.   concorso
«GA200»),  tre  funzionari  statistici  (cod.  concorso  «GA300»)   e
trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di  cui  al
bando del segretario generale della giustizia amministrativa  del  21
giugno 2021; 
    Visto il decreto-legge del  6  novembre  2021,  n.  152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 35, comma 7; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro  per  le  disabilita'  9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 307
del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.  801,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita'  attuative
per assicurare nelle prove  scritte  dei  concorsi  pubblici  indetti
dalle  amministrazioni  ivi  specificate  ai  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove; 
    Visto il decreto n. 478  del  29  dicembre  2021  del  segretario
generale della giustizia amministrativa  con  il  quale  -  all'esito
della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10  novembre
2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre
2021,  n.  152,  una  nuova  procedura  per  l'assunzione   a   tempo
determinato delle unita' residue,  mediante  concorso  pubblico,  per
titoli  e  prova  scritta,  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e
determinato  di  sei  assistenti   informatici,   Area   II,   fascia
retributiva F2 (cod. concorso «GA400»),  a  completamento  del  primo
scaglione  di  complessive   centosessantotto   unita'   di   addetti
all'Ufficio del Processo per il supporto delle linee di  progetto  di
competenza  della  giustizia  amministrativa  ricomprese  nel   Piano
nazionale di ripresa e resilienza; 
    Visto il decreto  n.  18  del  20  gennaio  2022  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   riformulazione   del
suddetto bando del 29 dicembre 2021; 
    Visto il decreto  n.  124  del  10  maggio  2022  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   approvazione   delle
graduatorie di merito per il reclutamento, con contratto di lavoro  a
tempo  pieno  e  determinato  della  durata  di  trenta   mesi,   non
rinnovabile, di sei assistenti informatici, Area  II  -  F2,  per  il
supporto delle  linee  di  progetto  di  competenza  della  giustizia
amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per  la  ripresa  e  la
resilienza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge  del  9
giugno 2021 n. 80, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021; 
    Visto il decreto n.  209  del  4  novembre  2022  del  segretario
generale della  giustizia  amministrativa,  con  il  quale  e'  stata
avviata, ai sensi del citato art. 35, comma 7,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l'assunzione  a  tempo
determinato delle unita' residue,  mediante  concorso  pubblico,  per
titoli  e  prova  scritta,  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e
determinato di  undici  funzionari  amministrativi  e  un  assistente
informatico, a  completamento  del  primo  scaglione  di  complessive
centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del  Processo  per  il
supporto delle  linee  di  progetto  di  competenza  della  giustizia
amministrativa  ricomprese  nel  Piano   nazionale   di   ripresa   e
resilienza; 
    Visto il decreto n. 4 del 12 gennaio 2023 del segretario generale
della giustizia amministrativa di approvazione delle  graduatorie  di
merito per il completamento del reclutamento del primo  scaglione  di
complessive  centosessantotto  unita'  di  addetti  all'ufficio   del
processo per il supporto delle linee di progetto di competenza  della
giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, mediante l'assunzione di undici funzionari amministrativi
e di un assistente informatico; 
    Considerato che allo stato, ai fini dell'integrale copertura  del
primo  scaglione  di  centosessantotto  unita'   di   personale   non
dirigenziale, sussistono carenze per diverse  sedi  relativamente  ai
profili professionali di diciassette  funzionari  amministrativi,  di
dieci assistenti informatici, nonche' una carenza relativa al profilo
professionale di funzionario informatico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli  e  prova
scritta, per il completamento  del  reclutamento,  a  tempo  pieno  e
determinato,   di   centosessantotto   unita'   di   personale    non
dirigenziale, facenti parte del primo scaglione  del  contingente  da
assumere  a  norma  dell'art.  11,  comma  1,  del  titolo   II   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici  per  il
processo nella misura e con il profilo di seguito indicati: 
      a) diciassette funzionari amministrativi, ex Area  III,  fascia
retributiva F1 (cod. concorso «GA100»); 
      b) un funzionario informatico, ex Area III, fascia  retributiva
F1 (cod. concorso «GA200»); 
      c) dieci assistenti informatici, ex Area II, fascia retributiva
F2 (cod. concorso «GA400»). 
    2.  Le  unita'  di  completamento,  di  cui  al  comma  1,   sono
distribuite presso le sedi degli uffici giudiziari e centrali, per il
potenziamento degli uffici del  processo,  ai  fini  della  riduzione
delle pendenze e per  il  monitoraggio  della  progressiva  riduzione
dell'arretrato, come di seguito indicato: 
      a)  diciassette  funzionari   amministrativi   (cod.   concorso
«GA100»), da assegnare all'Ufficio per il Processo presso le seguenti
sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, cinque posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, dodici posti; 
      b) un  funzionario  informatico  (cod.  concorso  «GA200»),  da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; 
      c) dieci assistenti  informatici  (cod.  concorso  «GA400»)  da
assegnare all'ufficio per il processo presso le seguenti sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, quattro posti; 
        iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede di Milano, un posto; 
        iv)  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione staccata di Salerno, un posto; 
        v) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, due posti. 
    3. La durata del rapporto di lavoro e' pari a trenta mesi,  fatta
salva la possibilita' di proroga a trentasei mesi in adeguamento alla
durata di detto rapporto a quello degli altri dipendenti PNRR assunti
con il «primo scaglione», se agli  stessi  la  durata  dovra'  essere
prorogata ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio previsto per l'accesso  alla  posizione  da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. 
      I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo di studio sia  stato  equiparato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura  del
candidato  dimostrare  l'equipollenza  mediante  la  produzione   del
provvedimento  che  la  riconosce.  Si   applicano   i   criteri   di
equipollenza e di equiparazione previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,   n.   509,   dal   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. 
      d)   idoneita'    fisica    alla    mansione    da    svolgere.
L'Amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 
    2. Non possono accedere al concorso coloro che: 
      - siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      - siano stati destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  impiego  statale,  ai  sensi  della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver   conseguito   l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    3.  L'Amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei  requisiti  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
                               Art. 3 
 
Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine  per  il  possesso
                            dei requisiti 
 
    1. I titoli di studio richiesti per l'accesso  al  concorso,  per
ciascun profilo, sono: 
      a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»): 
        - laurea di 1° livello secondo la classificazione di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
          L - 14 - Scienze dei servizi giuridici; 
          L - 16 - Scienze politiche; 
          L - 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
          L - 33 - Scienze economiche; 
          L - 36 - Scienze dell'amministrazione; 
        - laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004: 
          LMG /01 - Giurisprudenza; 
          LM - 56 - Scienze dell'economia; 
          LM - 77 - Scienze economico - aziendali; 
          LM - 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          LM - 52 - Relazioni internazionali; 
          LM - 62 - Scienze della politica; 
        - diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del  decreto-legge  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
ottobre  2009,  n.  233,  nonche'  ogni  altro   titolo   di   studio
equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; 
      b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»): 
        - laurea di 1° livello secondo la classificazione di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
          L-08 - Ingegneria dell'informazione; 
          L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; 
          L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; 
          L-35 - Scienze matematiche; 
          L-41 - Scienze statistiche; 
        - laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004: 
          LM-17 - Fisica; 
          LM-18 - Informatica; 
          LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; 
          LM-29 - Ingegneria elettronica; 
          LM-31 - Ingegneria gestionale; 
          LM-32 - Ingegneria informatica; 
          LM-40 - Matematica; 
          LM-43  -  Metodologie  informatiche   per   le   discipline
umanistiche; 
          LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; 
          LM-66 - Sicurezza informatica; 
          LM-82 - Scienze statistiche; 
          LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 
          LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione
o in data science; 
        - diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del  decreto-legge  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
ottobre  2009,  n.  233,  nonche'  ogni  altro   titolo   di   studio
equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; 
      c) assistente informatico (cod. concorso «GA400»): 
        - diploma di istituto tecnico  settore  tecnologico  o  liceo
scientifico  a  indirizzo  informatico  o  scienze  applicate  oppure
diploma  di  perito  industriale  a  indirizzo   informatico   oppure
ragioniere programmatore. 
    In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado con l'indirizzo  richiesto,  possono  partecipare,  per
questo profilo, coloro  che  possiedono  i  titoli  indicati  per  il
profilo di funzionario informatico. 
    2. I titoli di  studio  indicati  nel  presente  articolo  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  stabilito  dal
successivo  art.  4   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione
puo'  disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal  concorso  con
provvedimento motivato. 
    4. I candidati sono ammessi a partecipare al concorso con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di  titoli
di  studio  equipollenti  a  quelli  richiesti,  a   condizione   che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza  del  termine
per la proposizione delle domande di partecipazione. 
                               Art. 4 
 
Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso - Termini
                             e modalita' 
 
    1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  E'
altresi' consultabile sul portale «inPA»,  disponibile  all'indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it/  e  sul  sito  istituzionale  della
giustizia                 amministrativa                  (indirizzo:
https://www.giustizia-amministrativa.it). 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente    per    via    telematica,    autenticandosi     con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura  sul  portale
«inPA», disponibile all'indirizzo  internet  https://www.inpa.gov.it/
previa registrazione sullo stesso portale. Per la  partecipazione  al
concorso il candidato deve essere in  possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio  on-line  della
domanda  devono  essere  completati  entro  il   trentesimo   giorno,
decorrente dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e'  perentorio  e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza  per
l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,  il  termine
e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Sono  accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate  entro  le  ore
23:59,59 di detto termine. La data  di  presentazione  on-line  della
domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata  da
apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura  di  invio,
dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per
la presentazione della domanda, improrogabilmente non  permette  piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio  della  domanda  di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso  di
piu'  invii  della  domanda  di  partecipazione,  si   terra'   conto
unicamente  della  domanda  inviata  cronologicamente   per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    3. Ogni candidato puo' presentare domanda di  partecipazione  per
non piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo,  per  un  solo
ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso
di presentazione  di  piu'  domande  si  ritiene  valida  la  domanda
presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed  implicita
revoca di ogni precedente domanda. 
    4. Possono avvalersi delle modalita'  cartacee  di  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  i  candidati  in  condizioni   di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo  del
portale «inPA». Gli stessi presentano la  domanda  di  partecipazione
redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e  la  inviano  o  la
consegnano a mano entro il temine di cui  al  comma  2,  al  seguente
indirizzo:  «Consiglio  di  Stato  -  Segretariato   generale   della
giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo  e
l'organizzazione - Ufficio  gestione,  corrispondenza,  spedizione  e
protocollo informatico - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186  -  Roma»
indicando inderogabilmente sulla  busta  il  codice  della  procedura
oggetto della domanda. 
    5. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della  domanda
di partecipazione nei casi previsti al comma 4, si considera utile la
data della spedizione. 
    6. Le modalita' di presentazione delle domande di  partecipazione
di cui al comma 4 possono essere adottate esclusivamente nei casi ivi
previsti. 
    7. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni
da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto  a  quello
indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
    1.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda,   il   candidato   deve   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita' con valore di autocertificazione resa ai sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle  conseguenze  derivanti  da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il profilo e l'ufficio per cui  intende  partecipare  ed  il
relativo codice della procedura medesima indicato all'art.  1,  comma
2; 
      b) cognome e nome, luogo e data di  nascita,  residenza  e,  se
nato all'estero, lo Stato e la localita'; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della eventuale non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      e) il codice fiscale; 
      f) il godimento dei diritti civili e politici; 
      g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
      h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti; 
      i) fatto salvo quanto previsto dall'art. 28,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313,  di  non  aver
riportato condanne penali e  di  non  avere  procedimenti  penali  in
corso, anche all'estero  (in  caso  contrario,  il  candidato  dovra'
indicare le  eventuali  condanne  riportate,  anche  se  siano  stati
concessi amnistia, condono,  indulto  o  perdono  giudiziale,  ovvero
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale e gli eventuali  procedimenti  penali  pendenti,  in
Italia o all'estero); 
      j) il titolo di  studio  posseduto,  con  l'esatta  indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto  che  lo  ha  rilasciato  e
dell'anno in  cui  e'  stato  conseguito,  nonche'  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di  equipollenza  con  il  titolo  di
studio richiesto, qualora sia  stato  conseguito  all'estero.  Per  i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la  dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      k)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato dovra' indicare la causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego. Nel caso di decadenza per  avvenuto  accertamento
che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono  fatti  salvi  gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007,  n.
329; 
      m)  di  essere  o  non  essere  dipendente  di  altra  pubblica
amministrazione; 
      n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487;  tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  stabilito
per  la  presentazione  della  domanda  e  presentati  su   richiesta
dell'Amministrazione, secondo le modalita' prescritte; 
      o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce; 
      p)  di  essere  portatore/portatrice  di  handicap,  di   avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992,  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e
specifica  richiesta  degli  stessi;  e'  fatto  comunque  salvo   il
requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 5, comma 1,  lettera
o) del presente avviso; 
      q) di essere soggetto con disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire  dello  strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria esigenza che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. L'adozione delle  richiamate  misure  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal  decreto
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  per
le disabilita' del 9 novembre 2021; 
      r) l'indirizzo - comprensivo di codice di  avviamento  postale,
di  numero  telefonico  e   dell'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata - con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
      s) di aver versato il contributo di ammissione di 10,00 (dieci)
euro per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento  del
concorso, sul c/c postale n. 37142015 intestato a  Banca  d'Italia  -
Tesoreria centrale  dello  Stato  -  entrate  Consiglio  di  Stato  e
Tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero  tramite
bonifico IBAN  IT97L0760103200000037142015  con  indicazione  causale
«contributo  concorso  a  tempo  determinato  di  completamento   del
reclutamento del primo scaglione»; 
      t) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196; 
      u) - per i profili di funzionario amministrativo e  funzionario
informatico, il possesso di  eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti  al
profilo messo a concorso nonche' eventuali abilitazioni professionali
coerenti con i profili medesimi; 
    -  per  il  solo  profilo  di   funzionario   amministrativo   la
dichiarazione  dell'eventuale  positivo  espletamento  del  tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, nonche' la dichiarazione  attestante  l'eventuale
avvenuto completamento, con esito positivo, del  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'Ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    2.  La  documentazione  inerente  alla  condizione  di  cui  alla
precedente  lettera  q),  rilasciata  dalla  competente   commissione
medica, ovvero anche da equivalente struttura pubblica, dovra' essere
caricata sul portale «inPA» durante la fase  di  inoltro  candidatura
quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. 
    3. Solo ed esclusivamente in caso di gravi  limitazioni  fisiche,
sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente  art.  4,
comma 2, e che potrebbero prevedere  la  concessione  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi, la documentazione potra' trasmessa  a  mezzo  posta
elettronica certificata  all'indirizzo  cds-affarigenerali@ga-cert.it
entro il termine di venti giorni successivi  alla  data  di  scadenza
della presentazione delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,
unitamente alla specifica  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati
particolari di  cui  all'art.  9  del  regolamento  europeo  (UE)  n.
2016/679. 
    4. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    5. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    6.  La  comunicazione  di  eventuali  cambiamenti  del   recapito
indicato nella domanda, deve avvenire con comunicazione all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato nel medesimo Portale di cui
all'art. 4, comma 2, specificando il codice della  procedura  cui  si
partecipa. 
    7. Alla domanda di partecipazione in  via  telematica  si  dovra'
obbligatoriamente allegare  (in  formato  digitale,  estensione.pdf),
utilizzando i campi presenti nella sezione «Allegati»: 
      1) copia dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 9; 
      2) eventuale documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
p) e q); 
      3) la ricevuta di versamento del contributo  di  ammissione  di
10,00 (dieci) euro, di cui all'art. 5, comma 1, lettera s). 
                               Art. 6 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
    1. Non saranno ritenute valide le domande di  partecipazione  che
risultino incomplete o irregolari,  che  non  siano  state  trasmesse
secondo le modalita' indicate nell'art. 4 o che non contengano  tutte
le indicazioni richieste nel medesimo articolo. 
    2. Sono esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  non  siano  in
possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3. 
    3. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'Amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove  sia  accertata  la
mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione nonche' la mancata osservanza  dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
    4.  L'eventuale  esclusione  dal   concorso   verra'   comunicata
all'interessato. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. E' nominata un'unica  commissione  esaminatrice  per  tutti  i
profili professionali e per tutte le sedi di cui al  precedente  art.
1, con il compito di predisporre una graduatoria di merito  per  ogni
profilo professionale e per ciascuna sede interessati dalla  presente
procedura. 
    2. La commissione e' composta da un magistrato e due dirigenti di
seconda fascia, uno amministrativo e uno tecnico. 
    3. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
appartenente all'area funzionari. 
                               Art. 8 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La  valutazione  dei  titoli  e'  espressa  in  trentesimi.  I
candidati che avranno riportato una votazione minima  pari  a  21/30,
saranno ammessi alla prova scritta in ordine di valutazione, fino  al
raggiungimento del numero pari a dieci volte i posti messi a concorso
per il profilo di funzionario amministrativo (cod.  «GA  100»)  e  di
assistente  informatico  (cod.  «GA  400»).  Laddove  il  numero   di
candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a  dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  saranno  ammessi  alla  prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della  valutazione  conseguita,  un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero  pari  a  dieci
volte i posti messi a concorso per i profili suddetti. Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al  piu'
basso risultato utile ai fini  dell'ammissione  secondo  il  suddetto
criterio. 
    Per il profilo di funzionario informatico (cod. «GA 200») saranno
ammessi alla prova scritta tutti i candidati  che  avranno  riportato
una votazione minima pari a 21/30. 
    2. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito  nella
valutazione dei titoli e'  sommato  al  voto  riportato  nella  prova
scritta. 
    3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei  titoli
dichiarati dai candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  alla
stessa  allegati.  Non  saranno  presi   in   considerazione   titoli
dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente  alla  scadenza
del termine per la presentazione della domanda. 
    2. I titoli di cui il candidato richiede  la  valutazione  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono
quelle riconosciute alla scadenza del termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    3. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve  previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i  punteggi  massimi  attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti  nelle  categorie  specificate,
per ciascun profilo,  nell'Allegato  1  al  presente  bando,  che  ne
costituisce parte integrante. 
    4. Con avviso pubblicato sul portale «inPA» e sul  sito  internet
istituzionale         della         giustizia          amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it),  saranno  indicati   i   candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo  di  svolgimento
della stessa. 
                               Art. 10 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due  risposte
sui seguenti argomenti: 
      a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»): 
        a 1) diritto amministrativo sostanziale; 
        a 2) diritto amministrativo processuale; 
      b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»): 
        b1)  norme  di  riferimento  in  materia   di   e-government,
dematerializzazione, cooperazione informatica e,  piu'  in  generale,
dei temi trattati dal Codice dell'amministrazione digitale;  tecniche
e metodologie orientate alla  modellizzazione  di  processi,  dati  e
architetture in ambito ICT; 
        b2) diritto amministrativo processuale, anche con riferimento
al processo amministrativo telematico; 
      c) assistente informatico (cod. concorso «GA400»): 
        c  1)  elementi  normativi  sull'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  tecniche  e   metodi   di   dematerializzazione   e
digitalizzazione dei processi; 
        c 2) elementi di diritto amministrativo processuale. 
    2. La data della prova sara'  pubblicata  a  partire  dal  quinto
giorno successivo alla scadenza del termine per presentare la domanda
di partecipazione al concorso sul portale «inPA» e sul sito  internet
istituzionale         della         giustizia          amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it)   nella   Sezione   amministrazione
trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero
intervenire successivamente saranno comunicate tramite  pubblicazione
sul portale «inPA» e sul sito internet istituzionale della  giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 
    Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le  modalita'
di espletamento della prova scritta. 
    Ulteriori ed  eventuali  indicazioni  relative  allo  svolgimento
delle prove saranno pubblicate sul portale «inPA» e sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione. 
    Le  pubblicazioni  sul  portale  «inPA»  e  sul   sito   internet
istituzionale  della  giustizia   amministrativa   sostituiscono   le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno valore di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    I candidati con minorazione della vista  possono  chiedere  nella
domanda  che  le  segnalazioni  di  cui  al  comma  2   siano   fatte
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestato al candidato. 
    3. Per l'espletamento della prova scritta  i  candidati  hanno  a
disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere piu' lunghi di
due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta
il   concorrente   non   puo'   disporre   di   telefoni   cellulari,
apparecchiature informatiche  (ad  esempio  orologi  swatch  touch  o
tablet). Sono esclusi anche testi scritti,  ivi  compresi  dizionari,
codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale,
informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima
dell'inizio della  prova  al  personale  di  sorveglianza,  il  quale
provvede a restituirli al termine delle stesse, senza  assunzione  di
alcuna responsabilita'. 
    4. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    5. La violazione delle suddette misure  da  parte  dei  candidati
comporta l'esclusione dal concorso. 
    6.  L'elaborato  oggetto  della  prova  scritta  e'  valutato  in
trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a
ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato,  anch'essi  espressi  in
trentesimi. La prova si intende superata dal  candidato  che  ottiene
una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30,  con  un
voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti. 
    7. Fermi restando i criteri di valutazione  dei  titoli  indicati
all'allegato   1,   la   commissione   esaminatrice    e'    autonoma
nell'individuazione dei criteri  e  delle  modalita'  di  valutazione
della prova scritta. 
                               Art. 11 
 
         Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo  di
funzionario amministrativo, costituiranno  titoli  di  preferenza,  a
parita' di merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982,  n.  186,  inserito  dall'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
    2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente  comma
1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.
Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta'  nelle  graduatorie
relative a ciascuno degli altri profili. 
    3.  Il  possesso  dei  requisiti  di  accesso,  dei   titoli   di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza  dovra'  essere
documentato esclusivamente con le  modalita'  indicate  nel  presente
bando e  nella  domanda  di  ammissione,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
    4. L'Amministrazione si avvale  dei  candidati  risultati  idonei
alla  presente  selezione  per  le  eventuali  sostituzioni  che   si
rendessero necessarie nel corso dei  trenta  mesi,  anche  presso  un
altro Ufficio giudiziario. 
                               Art. 12 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie  per  ciascun
profilo, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione
dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e
la trasmette al segretario generale  della  giustizia  amministrativa
per la relativa approvazione. 
    2. Qualora una  graduatoria  risultasse  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso per un  profilo  in  un  ufficio  giudiziario,
l'Amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie dei  candidati  risultati  idonei,  non
vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio  giudiziario;  lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e, in  caso  di  pari  numero  di  idonei,  seguendo
l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'art. 1, comma 2. 
    3. Con  apposito  provvedimento  del  segretario  generale  della
giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali  di  merito  e,
per  ciascuna  sede,  dichiarati  i  vincitori  del  concorso,  sotto
condizione dell'accertamento del possesso  dei  requisiti  prescritti
per l'ammissione all'impiego.  Il  decreto  del  segretario  generale
della giustizia amministrativa sara' pubblicato sul portale «inPA»  e
sulla home page  del  Sito  internet  istituzionale  della  giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 
                               Art. 13 
 
Costituzione del rapporto di lavoro e  vincolo  di  permanenza  nella
                                sede 
 
    1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di  concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato. 
    2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita'  lavorativa
da  remoto,  secondo  i  criteri  e  le  determinazioni  assunte  dal
Presidente dell'Ufficio giudiziario,  di  intesa  con  il  segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate  all'Ufficio  per
il processo. 
    3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea,  durante
il periodo di durata del contratto. 
    4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa  vigente  per  lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento  con  presa  di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto  il  personale  e  per
tutti gli uffici del processo. 
    5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    6. I vincitori  portatori  di  handicap  dovranno  presentare  un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla  data  di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente  effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere. 
    7. La capacita'  lavorativa  del  candidato  disabile  che  abbia
partecipato alle procedure  e  si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 3, legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e'  accertata  dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 
    8. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 
    9. I vincitori dovranno altresi'  presentare  una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli  stati,  fatti  e  qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione non hanno subito variazioni.  A  norma  dell'art.  71  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  l'Amministrazione  effettuera'  idonei   controlli,   anche   a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    10. L'Amministrazione si riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    11. I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. 
    12. I vincitori del concorso che  non  assumano  servizio,  senza
giustificato  motivo,  entro  il  termine  stabilito  nel   contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 
    13. I vincitori assunti in servizio a tempo  determinato  saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane. 
                               Art. 14 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2.  Per  il  funzionario   amministrativo   e'   in   ogni   caso
incompatibile l'attivita'  di  patrocinio  legale  in  ogni  tipo  di
contenzioso. 
                               Art. 15 
 
                        Trattamento economico 
 
    1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio  e  ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i  funzionari  dei
diversi profili e gli assistenti addetti all'ufficio per il  processo
sono  equiparati,  rispettivamente,  ai  profili  dell'ex  Area  III,
posizione economica F1, e ex Area  II,  posizione  economica  F2.  Al
personale assunto non spetta la voce accessoria di cui  all'art.  37,
comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato  e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di  cui  all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori  della
dotazione organica del personale amministrativo  e  delle  assunzioni
gia' programmate. 
                               Art. 16 
 
                  Valutazione del servizio prestato 
 
    1. Il servizio prestato con merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  dal  personale
assunto con la qualifica di funzionario  amministrativo  in  possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza: 
      a) costituisce titolo valutabile al concorso  per  referendario
di Tribunale amministrativo  regionale  e  titolo  per  l'accesso  al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art.  2  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; 
      b)  costituisce  anzianita'  computabile  per  il  concorso   a
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
      c) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso
alla professione di avvocato; 
      d) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della  scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
      e)  costituisce  titolo  di  preferenza  per   l'accesso   alla
magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    2.  L'amministrazione  della  giustizia   amministrativa,   nelle
successive  procedure  di  selezione  per  il   personale   a   tempo
indeterminato,  puo'  prevedere  l'attribuzione   di   un   punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine  del  rapporto  di
lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario  dove
ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito»,
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti  in  via  preventiva  dal
segretario generale della giustizia amministrativa.  Per  i  concorsi
indetti  da  altre   amministrazioni   dello   Stato,   la   suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 17 
 
  Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso 
 
    1.   Titolare   del   trattamento   dei   dati    personali    e'
l'amministrazione  Consiglio  di  Stato  -  Tribunali  amministrativi
regionali. 
    2.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati  personali  ai
fini della  gestione  della  procedura  medesima,  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura selettiva interna e  per
la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    3.1. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art.
6, paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo  2,  lettera  b),
del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2,  lettera  dd),  e
2-octies, comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
    3.2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    4.  I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso   il
Segretariato generale della giustizia  amministrativa  e  presso  gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le  finalita'  di
gestione del concorso e vengono trattati dalle persone preposte  alla
procedura di selezione individuate dalle amministrazioni  nell'ambito
della procedura medesima. 
    5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali,  l'Amministrazione  venisse  a  conoscenza  di   categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    6. Ai sensi degli articoli 15 e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. 
    6.1. Qualora l'interessato ritenga che il  trattamento  dei  dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei  dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento  stesso,  o  di
adire le opportune  sedi  giudiziarie,  ai  sensi  dell'art.  79  del
regolamento. 
    7.  Si  forniscono  i  seguenti  dati  di   contatto   al   quale
l'interessato  puo'  rivolgersi  per  esercitare  i   diritti   sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it 
    7.1. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. I dati di  contatto  con  il  responsabile
della  protezione  dei  dati  sono:  PEC  rpd@ga-cert.it   -   e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono  le
sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali  e  non
l'andamento della procedura selettiva o la presentazione  di  istanze
di autotutela. 
    8.  La  competenza  per  l'accesso  agli  atti  della   procedura
concorsuale e' in capo all'ufficio  presso  il  quale  si  svolge  la
procedura. 
                               Art. 18 
 
           Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  si  osservano,  se
compatibili, le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 
    2. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 20 giugno 2023 
 
                                    Il segretario generale: Castriota 
                                                           Allegato 1 
 
                 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI 
                   ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 
                          SCHEMA DI DOMANDA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico