Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 07-07-2023
Sintesi: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 06-08-2023) Pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati - Autista. ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-07-2023
Data Scadenza bando 06-08-2023
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CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 06-08-2023)

Pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati - Autista.

 
 
               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  40  del  5
luglio 2023, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico  addetto  al
reparto autorimessa della Camera dei deputati - Autista; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,  ha
previsto,  in  via  transitoria,  limitatamente  alle  procedure   di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino  all'immissione  in
ruolo dei candidati risultati  vincitori  o  idonei,  la  sospensione
dell'efficacia  delle  norme  recate  dall'articolo   1,   comma   3,
dall'articolo 2 e dall'articolo  4,  comma  3,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura  assunzione   del
trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,  e
dall'articolo 2, comma 1, dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei  deputati  assunti  a
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023; 
    Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei Servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Considerata   la   specificita'   della   professionalita'    del
Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa -  Autista,  che
richiede il possesso della patente di guida di categoria  B,  nonche'
di specifici ulteriori requisiti di esperienza professionale; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  30  del  28
marzo 2023,  con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per  esami,  a  10  posti  di
Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei
deputati - Autista (C10), con lo stato giuridico dei dipendenti della
Camera dei deputati assunti a esito delle procedure  di  reclutamento
avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32
dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio
di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno  2022  e
n.  30  del  28  marzo   2023,   disciplinato   dalla   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5  giugno  2019,  e  con  il
trattamento  economico  stabilito  ai   sensi   della   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di  posti  pari  a  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
                               Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g) patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e
con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; 
      h) il possesso del Certificato  di  Abilitazione  Professionale
(CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della  Carta  di  Qualificazione
del Conducente (CQC) richiesta per l'autotrasporto di persone, ovvero
un'esperienza di lavoro  documentata  di  almeno  ventiquattro  mesi,
anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni  come  conducente  di
autoveicoli per trasporto di persone delle forze  di  polizia  e  dei
corpi militari. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'articolo
3, comma 1, lettera c),  fa  fede  la  data  di  presentazione  della
richiesta all'autorita' competente. I titoli di preferenza  utili  ai
fini della formazione della graduatoria finale sono  quelli  definiti
in  materia  di  concorsi  per   l'accesso   ai   pubblici   impieghi
dall'articolo 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e),  f),  g)  e  h),  e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»,   esclusivamente   attraverso   l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per  accedere
all'applicazione  i  candidati   devono   essere   in   possesso   di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di  identita'  digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure
indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in  nessun  caso  rimborsabile,  pari  a  €  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del  2000,  le  dichiarazioni  mendaci,  la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti  ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui  all'articolo
12 del presente bando. Nel caso in cui  le  condizioni  indicate  nel
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,   i
candidati  possono  comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
                               Art. 6 
 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di  posta  elettronica,  nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in una  prova  selettiva,  in  una  prova
orale e in una prova pratica professionale. 
    2. La prova selettiva consiste in 80 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata,  concernenti  le  materie  di   cui
all'allegato A, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.  La
mancata presenza del candidato nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 80, con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1.  Il  tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'art. 11. 
    3. Ove il  numero  delle  domande  di  partecipazione  non  renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni. 
                               Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'ammissione alla prova orale e' deliberata al  termine  della
prova selettiva. Sono ammessi alla prova orale i  candidati  che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 100° posto. Il predetto numero di 100  ammessi  puo'  essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita'. 
    2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 12. La  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 13. 
    3. La prova orale consiste in un colloquio  teso  a  valutare  la
preparazione  e  l'aggiornamento  culturale   e   professionale   del
candidato nelle materie di cui all'allegato A, parte II. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. La prova orale e' valutata in trentesimi.  Sono  ammessi  alla
prova pratica professionale i candidati che conseguono  un  punteggio
non inferiore a 21/30. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  essi  conseguito  nella
prova. L'elenco e' pubblicato nell'area  personale  dell'applicazione
di cui all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prova pratica professionale 
 
 
    1.  L'elenco   dei   candidati   ammessi   alla   prova   pratica
professionale e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo  5,
comma 1, in conformita' all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione  dell'elenco  medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di  eventuali
ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del  candidato
nel giorno, nell'ora e nella  sede  stabiliti  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. 
    2. La prova pratica professionale  consiste  nella  guida  di  un
autoveicolo su percorso urbano, su percorso extraurbano  e  su  campo
prove. Per  lo  svolgimento  della  prova  pratica  professionale,  i
candidati possono essere distribuiti in  turni  successivi,  mediante
sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.  Per  sostenere
la prova pratica professionale i candidati devono presentarsi  muniti
della patente di guida categoria B. 
    3. La prova pratica  professionale  e'  valutata  in  trentesimi.
Ottengono l'idoneita' i candidati che  conseguono  un  punteggio  non
inferiore a 21/30. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  pratica
professionale,  la  Commissione  esaminatrice  forma   l'elenco   dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di
loro  conseguito  nella  prova.  L'elenco  e'  pubblicato   nell'area
personale dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 10 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio della prova orale e il  punteggio  della  prova  pratica
professionale. 
    2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'articolo 2, comma 1, nonche',  a  parita'
di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo  4,  comma
1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova  pratica  professionale
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in
cui hanno inizio le prove pratico professionali. 
                               Art. 11 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice  puo'  aggregare  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale  ai  sensi  dell'articolo  12,
commi 1 e 2; forma  gli  elenchi  degli  idonei  nelle  diverse  fasi
concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 12 
 
 
Diari d'esame e  avvisi  pubblicati  nella Gazzetta  Ufficiale  della
     Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre 2023, muniti  del
documento di riconoscimento, in corso di  validita',  indicato  nella
domanda di partecipazione e dell'avviso  di  convocazione  che  sara'
disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma  1.  Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» sara' pubblicata, altresi',  l'eventuale
richiesta  della  documentazione  necessaria   all'accertamento   dei
requisiti per l'ammissione. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami» del   secondo   venerdi'   successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire  dalla  quale  sara'  disponibile  l'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova orale; le  informazioni  inerenti  alla  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova  pratica  professionale;
le informazioni inerenti  al  diario  della  medesima  prova  pratica
professionale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» e
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati. 
                               Art. 13 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del  Regolamento  per  la
tutela giurisdizionale concernente  i  dipendenti  della  Camera  dei
deputati,  disponibile  nel  sito  istituzionale  della  Camera   dei
deputati camera.it e  consultabile  anche  attraverso  l'applicazione
pubblicata all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i  provvedimenti
della procedura di concorso e' proponibile ricorso  alla  Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati,  via  del
Seminario, n. 76, 00186 Roma. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 14 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del Regolamento dei concorsi per  l'assunzione  del  personale  della
Camera dei deputati e dal  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 15 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 16 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei  deputati,
ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso  e  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento  della  medesima  procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 17 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste  dall'articolo  76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un  periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 5 luglio 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi 
                                                           Allegato A 
 
      Materie oggetto della prova selettiva e della prova orale 
 
 
                               Parte I 
 
 
                           Prova selettiva 
 
    Costituzione della Repubblica italiana (artt. da 1 a 12; artt. da
55 a 100); 
    Codice della strada (Titolo  I  -  artt.  1-12;  Titolo  II,  con
riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV - artt. da 115  a  130;
Titolo V; Titolo VI - artt. da 200 a 201); 
    Conoscenze teoriche  per  il  conseguimento  del  Certificato  di
Abilitazione Professionale (CAP) di  tipo  KB,  secondo  i  programmi
ministeriali; 
    Quesiti psico-attitudinali relativi alla comprensione  verbale  e
al ragionamento verbale. 
 
                              Parte II 
 
 
                             Prova orale 
 
    Conoscenze teoriche per il conseguimento della patente  di  guida
categoria B; 
    Conoscenze teoriche  per  il  conseguimento  del  Certificato  di
Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB; 
    Elementi di sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio  e  primo
soccorso; 
    Elementi di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale
della Camera dei deputati. 
                                                           Allegato B 
 
      Articolo 8 del regolamento di disciplina per il personale 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.