Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 07-07-2023
Sintesi: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 06-08-2023) Pubblico concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della Camera dei deputati. ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-07-2023
Data Scadenza bando 06-08-2023
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CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 06-08-2023)

Pubblico concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della Camera dei deputati.

 
 
               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  41  del  5
luglio 2023, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della  Camera
dei deputati; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,  ha
previsto,  in  via  transitoria,  limitatamente  alle  procedure   di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino  all'immissione  in
ruolo dei candidati risultati  vincitori  o  idonei,  la  sospensione
dell'efficacia  delle  norme  recate  dall'articolo   1,   comma   3,
dall'articolo 2 e dall'articolo  4,  comma  3,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura  assunzione   del
trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,  e
dall'articolo 2, comma 1, dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023; 
    Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Considerato  che  le  attivita'  proprie   della   qualifica   di
Interprete-traduttore  della  Camera  dei  deputati   richiedono   il
possesso  di  specifici  titoli  di  istruzione   e   di   esperienza
professionale; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  30  del  28
marzo 2023,  con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  esami,  a  6  posti  di
Interprete-traduttore della Camera dei deputati (C11), con  lo  stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti  ad  esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165  del  15  giugno  2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,
disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del
5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai  sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre
2012. 
    2. I sei posti sono cosi' ripartiti: 
      profilo 1: tre posti per Interprete-traduttore con prima lingua
obbligatoria inglese e seconda  lingua  obbligatoria,  a  scelta  del
candidato, tra francese, spagnolo e tedesco; 
      profilo 2: un posto per Interprete-traduttore con prima  lingua
obbligatoria francese e seconda lingua obbligatoria inglese; 
      profilo 3: un posto per Interprete-traduttore con prima  lingua
obbligatoria spagnolo e seconda lingua obbligatoria inglese; 
      profilo 4: un posto per Interprete-traduttore con prima  lingua
obbligatoria tedesco e seconda lingua obbligatoria inglese. 
    3. I candidati possono presentare domanda di partecipazione  solo
per uno dei profili di cui al comma 2. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A,  lettera  a);
ovvero uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati  ai
sensi della normativa vigente di  cui  all'allegato  A,  lettera  b),
unitamente   a   un'esperienza   professionale    documentata    come
traduttore/interprete, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o
privati o come libero professionista, per almeno  ventiquattro  mesi,
anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni. Qualora il titolo di
istruzione  richiesto  sia  stato  conseguito  all'estero,  esso   e'
considerato  requisito  valido  per  l'ammissione   ove   sia   stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  delle
graduatorie finali, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'articolo
2, comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede  la  data  di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  delle  graduatorie  finali
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'articolo 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'articolo 2, comma 1, e' autocertificato dai  candidati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª   Serie
speciale   «Concorsi    ed    esami»,    esclusivamente    attraverso
l'applicazione    disponibile    all'indirizzo    concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei  deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso  di  un'identita'  nell'ambito  del  Sistema   pubblico   di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda  di
partecipazione il candidato deve indicare  il  profilo  prescelto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in  nessun  caso  rimborsabile,  pari  a  €  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del  2000,  le  dichiarazioni  mendaci,  la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti  ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui  all'articolo
11, comma 1, del presente  bando.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni
indicate nel periodo  precedente  siano  intervenute  successivamente
allo  scadere  del  termine  utile  per  l'invio  della  domanda   di
partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le  modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1. 
    7. I candidati che,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma  4,  vogliano  sostenere  la  prova  orale  facoltativa   sulla
conoscenza di un'ulteriore lingua straniera,  ricompresa  tra  quelle
previste nell'allegato B, parte III e diversa da quelle per le  quali
intendono svolgere le prove scritte, devono indicarlo  nella  domanda
di partecipazione. 
                               Art. 5 
 
 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di  posta  elettronica,  nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 6 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in tre  prove  scritte  e  in  una  prova
orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per  uno  o
piu' profili, sia tale da pregiudicare l'efficienza e  la  speditezza
dello  svolgimento  della  procedura  di  concorso,  la   Commissione
esaminatrice puo' decidere, su proposta dell'Amministrazione, di  far
precedere le prove d'esame  di  uno  o  piu'  profili  da  una  prova
selettiva che consiste  in  60  quesiti,  a  risposta  multipla  e  a
correzione informatizzata,  concernenti  le  conoscenze  linguistiche
secondo quanto indicato nell'allegato B, parte I. I  quesiti  oggetto
della prova selettiva sono estratti da un  archivio,  validato  dalla
Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento della prova selettiva  i
candidati sono distribuiti in turni  successivi  mediante  sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni. La mancata presenza  del  candidato  nel  giorno,
nell'ora e nella sede  stabiliti  per  la  prova  selettiva  comporta
l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva e'  valutata
partendo da base 60 con la sottrazione di 1 punto per  ogni  risposta
errata e  di  0,8  punti  per  ogni  risposta  omessa.  Il  punteggio
riportato  nella  prova  selettiva  e'  comunicato  agli  interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di  cui  all'art.
4, comma 1. Il tempo a disposizione e' determinato dalla  Commissione
esaminatrice di cui all'art. 10. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'articolo  6,  comma  2,  l'ammissione  alle  prove  scritte   e'
deliberata al termine della medesima prova  selettiva.  Sono  ammessi
alle prove scritte i candidati che, in base  al  punteggio  riportato
nella prova selettiva, si siano collocati entro il 45° posto  per  il
profilo 1 ed entro il 15° posto per i profili 2, 3 e 4.  Il  predetto
numero di ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco  di  idoneita'.
L'elenco dei candidati  ammessi  alle  prove  scritte  e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  4,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 11. La  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alle
prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 12. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a
una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    2. Per la prima lingua del profilo  prescelto  le  prove  scritte
sono due: 
      a) la prima prova  consiste  in  una  traduzione  dalla  lingua
straniera in italiano di un testo di argomento  istituzionale,  senza
l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione e' di tre ore; 
      b) la seconda prova consiste in  una  traduzione  dall'italiano
nella lingua straniera di un testo di argomento istituzionale,  senza
l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione e' di tre ore. 
    3. Per la seconda lingua del profilo prescelto, la prova  scritta
consiste in una traduzione dalla lingua straniera in italiano  di  un
testo di argomento istituzionale,  senza  l'uso  del  vocabolario.  I
candidati per il profilo 1 scelgono la seconda lingua all'atto  dello
svolgimento della prova scritta. Il tempo a disposizione  e'  di  tre
ore. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre testi per ciascuna  delle  lingue  oggetto
delle prove di cui alle lettere a) e b)  del  comma  2,  nonche'  tre
testi per ciascuna delle lingue oggetto della prova di cui al comma 3
e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    5. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    6. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta. 
                               Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova  orale  per  ciascun
profilo e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4,  comma
1, in conformita' all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale costituisce notifica a  tutti  gli  effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il  termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'articolo 12. 
    2. La prova orale consiste: 
      nell'interpretazione consecutiva e  simultanea,  per  la  prima
lingua, di  un  discorso  di  argomento  istituzionale  dalla  lingua
straniera in italiano e dall'italiano nella lingua straniera; 
      nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per  la  seconda
lingua, di  un  discorso  di  argomento  istituzionale  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      in un colloquio teso a valutare le conoscenze del candidato  in
materia di diritto  costituzionale  e  di  ordinamento  istituzionale
della Camera dei deputati, come indicato all'allegato B, parte III. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. La prova orale facoltativa, richiesta dai candidati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 7, consiste nell'interpretazione consecutiva e
simultanea di un discorso di  argomento  istituzionale  dalla  lingua
straniera in  italiano.  Alla  prova  facoltativa  e'  attribuito  un
punteggio fino ad un massimo di 0,40 punti. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale,  la  Commissione  esaminatrice  individua  i  testi
oggetto  delle  prove  in  lingua  straniera  e  gli  argomenti   del
colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  essi  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. 
                               Art. 9 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. Sono formate quattro graduatorie finali, distinte per profilo.
Per ogni graduatoria, il punteggio complessivo di  ciascun  candidato
e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove  scritte
e il punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione delle graduatorie finali si  tiene  conto,  a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3,
comma 1. A tal fine, i candidati  ammessi  alla  prova  orale  devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali. 
                               Art. 10 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice  puo'  aggregare  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale  ai  sensi  dell'articolo  11,
commi 1 e 2; forma  gli  elenchi  degli  idonei  nelle  diverse  fasi
concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso. 
                               Art. 11 
 
Diari d'esame e  avvisi  pubblicati  nella Gazzetta  Ufficiale  della
  Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non  abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono  presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre  2023,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 4, comma 1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» saranno
pubblicate: le informazioni inerenti al diario delle  prove  scritte;
le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova  orale;  l'eventuale  richiesta  della  documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per  l'ammissione,  nonche'
la data entro la quale dovra' essere  presentata  la  certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4,
comma 6. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'articolo 6, comma  2,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto
comunicazione di  esclusione  dal  concorso  devono  presentarsi  per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e  nella  sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre  2023,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 4, comma 1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» saranno
altresi' pubblicate le informazioni  sull'eventuale  richiesta  della
documentazione  necessaria   all'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione,  nonche'  sulla  data  entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale  sara'  disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alle prove  scritte;  le  informazioni
inerenti al diario delle  medesime  prove  scritte;  le  informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  alla
prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima  prova
orale. 
    3. Tutte  le  informazioni  pubblicate  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» e
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, assumono valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati. 
                               Art. 12 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del  Regolamento  per  la
tutela giurisdizionale concernente  i  dipendenti  della  Camera  dei
deputati,  disponibile  nel  sito  istituzionale  della  Camera   dei
deputati camera.it e  consultabile  anche  attraverso  l'applicazione
pubblicata all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i  provvedimenti
della procedura di concorso e' proponibile ricorso  alla  Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati,  via  del
Seminario, n. 76, 00186 Roma. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del Regolamento dei concorsi per  l'assunzione  del  personale  della
Camera dei deputati e dal  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 14 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo  4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 15 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei  deputati,
ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso  e  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento  della  medesima  procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 16 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste  dall'articolo  76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 5 luglio 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi 
                                                           Allegato A 
 
                Titoli di istruzione per l'ammissione 
                             al concorso 
 
    a)  Laurea  magistrale   LM-94   ovvero   corrispondente   laurea
specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero corrispondente  diploma  di  laurea  del  vecchio  ordinamento
(previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999),  secondo
il decreto interministeriale del  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. 
    b) Laurea magistrale LM-36, LM-37,  LM-38  ovvero  corrispondente
laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre  1999,
n.  509,  ovvero  corrispondente  diploma  di  laurea   del   vecchio
ordinamento (previgente al citato decreto  ministeriale  n.  509  del
1999), secondo  il  decreto  interministeriale  del  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. 
                                                           Allegato B 
 
                 Materie oggetto delle prove d'esame 
 
 
                               Parte I 
 
 
                     Prova selettiva (eventuale) 
 
    Quesiti sulla prima lingua del profilo prescelto, livello C-2 
 
                              Parte II 
 
 
                            Prove scritte 
 
    Profilo 1. - Lingua  inglese  e  seconda  lingua,  a  scelta  del
candidato, tra francese, spagnolo e tedesco 
    Profilo 2. - Lingua francese e lingua inglese 
    Profilo 3. - Lingua spagnola e lingua inglese 
    Profilo 4. - Lingua tedesca e lingua inglese 
 
                              Parte III 
 
 
                             Prova orale 
 
    Profilo 1. - Lingua  inglese  e  seconda  lingua,  a  scelta  del
candidato, tra francese, spagnolo e tedesco 
    Profilo 2. - Lingua francese e lingua inglese 
    Profilo 3. - Lingua spagnola e lingua inglese 
    Profilo 4. - Lingua tedesca e lingua inglese 
    Tutti i  profili  -  Elementi  di  diritto  costituzionale  e  di
ordinamento istituzionale della Camera dei deputati 
    Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa 
    Francese 
    Spagnolo 
    Tedesco 
    Arabo 
    Cinese 
    Portoghese 
    Russo 
                                                           Allegato C 
 
      Articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.