Concorso per 1 personale amministrativo (calabria) CORTE DEI CONTI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 11-07-2023 |
Sintesi: | CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 10-08-2023) Concorso pubblico, per esami, a sei posti di informatico, area funzionari, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, per gli uffici centrali e periferici. ... |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Regione: | CALABRIA |
Provincia: | COSENZA |
Comune: | TRENTA |
Data di inserimento: | 11-07-2023 |
Data Scadenza bando | 10-08-2023 |
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CORTE DEI CONTI
CONCORSO (Scad. 10-08-2023)
Concorso pubblico, per esami, a sei posti di informatico, area funzionari, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, per gli uffici centrali e periferici.
IL SEGRETARIO GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «Regolamento»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022, recante l'autorizzazione ad assumere, tra l'altro, diciotto funzionari a valere sul budget 2021; Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti; Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il parere dell'ARAN n. 3570 in data 27 aprile 2023 in merito alla facolta' di attivare procedure concorsuali nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive sei unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari (informatici) da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della Corte dei conti. 2. Il 30% per cento dei posti a concorso previsti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della Corte dei conti, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 3. Si applica altresi' la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) laurea in ingegneria informatica, ovvero il possesso di uno dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea: laurea magistrale in fisica (LM-17); laurea magistrale in informatica (LM-18); laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32); laurea magistrale in matematica (LM-40); laurea magistrale in metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43); laurea magistrale in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44); laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66); laurea magistrale in scienze statistiche (LM-82); laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); laurea magistrale in tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91); laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM-29); laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31); laurea magistrale in data science (LM-91); laurea in ingegneria dell'informazione (L-08); laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30); laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31); laurea in scienze matematiche (L-35); laurea in statistica (L-41), ovvero il possesso di laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto ministeriale n. 509 del 1999) e magistrali (decreto ministeriale n. 270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; e) qualita' morali e condotta incensurabile; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 2. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Termini per il possesso dei requisiti 1. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 1.
Art. 4 Termine e modalita' per la presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 16,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID) livello 2. 3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della Corte dei conti, disponibile all'indirizzo: https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata, selezionando il concorso «C - 6 INFORMATICI - 6 POSTI» e compilando la domanda di partecipazione mediante il format on-line. 4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il termine indicato al comma 1. 5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al portale di cui al comma precedente, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante l'apposito applicativo. 6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo le amministrazioni si riservano di informare i candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 3. 7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici. 8. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 3, potranno essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi e-mail indicati nel portale medesimo. 9. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il termine indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. Il mancato/tardivo pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso costituisce causa di esclusione dalla procedura concorsuale. 10. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 11. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Art. 5 Contenuto e modalita' delle domande 1. Nella domanda di cui all'art. 4 i candidati, a pena di inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; b) il codice fiscale; c) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza); e) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento eventualmente reso e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; l) il possesso delle qualita' morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando, con esplicita indicazione dell'universita'/ente presso il quale e' stato conseguito e della data di conseguimento ovvero di titolo di studio conseguito all'estero con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca; n) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del presente bando; o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q) l'eventuale condizione di candidato portatore di handicap, richiedendo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; il candidato che rientri nella deroga di cui al successivo art. 8, comma 5, deve produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica, attestante la percentuale di invalidita' posseduta; r) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica; s) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 4, comma 9, del presente bando; t) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. 3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6 Cause di esclusione 1. Sono esclusi i candidati che: a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1; b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate nell'art. 4; c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2; d) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso secondo i termini e le modalita' prescritte dall'art. 4, comma 9; e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti. 2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da un magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso. La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate nell'art. 9. 2. Ove il numero delle domande sia superiore a 300, le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte e orali. 3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. L'archivio dei quesiti dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla commissione del concorso. 7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 8. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione di alcun testo. 9. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione e di candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 10. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 1º settembre 2023 e' reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, e delle prove scritte, comprensivo di giorno, ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi centoventi posti. I candidati classificatisi al centoventesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 12. L'elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva e' pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 13. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.
Art. 9 Materie e modalita' delle prove 1. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. 2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, la cui durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice, e una prova orale. Le due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica, riguardano le seguenti aree di conoscenza: a) l'ingegneria del software, le pratiche di modellazione (con particolare riferimento all'UML), lo sviluppo del software; b) architetture, dimensionamento e gestione delle reti e dei sistemi di comunicazione; c) architettura dei sistemi di elaborazione; d) metodologie e strumenti di project management innovativi (agile, lean, design thinking); e) tecniche e metodi di gestione della qualita' del software; f) fondamenti di cybersecurity, con particolare riferimento a tattiche, tecniche e procedure di difesa; g) architettura e progettazione di sistemi in cloud computing; h) strutture di dati, database relazionali e NoSQL; i) architettura a servizi e microservizi; j) ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery); k) fondamenti di intelligenza artificiale, modelli supervisionati e non supervisionati; l) piano triennale per l'informatica nella P.A.; m) norme sull'amministrazione digitale. 3. La prima prova scritta della durata massima di sei ore consiste in un elaborato relativo alla definizione complessiva di un progetto nell'ambito della realizzazione, conduzione e gestione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione. La prova e' diretta ad accertare le capacita' tecniche e organizzative, orientate al problem-solving, del candidato. 4. La seconda prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica, di natura progettuale e manageriale, volti ad accertare sia la cultura generale nel settore informatico, sia la capacita' nella pianificazione, progettazione, realizzazione e conduzione di progetti complessi in ambito informatico, con particolare riferimento al settore pubblico. 5. La commissione esaminatrice puo' stabilire che le prove scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e 2, con determinazione da pubblicarsi, prima dell'espletamento delle prove, sul sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di introdurre nell'aula di esame e di avvalersi di telefoni cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (a mero titolo esemplificativo orologi smart watch), strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra di loro. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi genere. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 7. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice. 8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 9. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 10. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche su: a) ordinamento della Corte dei conti; b) elementi di diritto pubblico e amministrativo; c) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; d) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; e) lingua inglese. 11. Al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione. 12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 14. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 15. La commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione da pubblicarsi prima dell'inizio della prova orale sul sito istituzionale della Corte dei conti, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso», che la stessa sia svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 16. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30. 17. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 18. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alla prova orale. 19. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati tramite PEC il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerlo.
Art. 10 Presentazione dei titoli di preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare a mezzo PEC all'indirizzo: sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori.
Art. 11 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed e' pubblicato sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 4, comma 3, del presente bando. 5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza per eventuali impugnative. 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.
Art. 12 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le sedi disponibili di cui al comma 6 dell'art. 11. 2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo. 3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di quanto previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio. 4. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 13 Nomina dei vincitori 1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1994, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte dell'amministrazione. 3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. 4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale amministrazione curante la gestione procedimentale del concorso. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, e' la Corte dei conti. 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia' Dedagroup Public Services S.r.l.), sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021). 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali la amministrazione puo' venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' connesse alla procedura o previste dalla legge. 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, con sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe Mazzini n. 105 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec: ufficio.gabinetto@corteconticert.it) 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, il dato di contatto con il responsabile della protezione dei dati e' costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 13. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 16 Norme finali e di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale della Corte dei conti. 4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 30 giugno 2023 Il Segretario generale: Massi