Concorso per CORTE DEI CONTI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 08-08-2023
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 07-09-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 08-08-2023
Data Scadenza bando 07-09-2023
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 07-09-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

 
                        I SEGRETARI GENERALI 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto l'art. 3,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  80/2021  come
modificato  dal  decreto-legge  n.  36/2022  secondo  cui:  «Ai  fini
dell'attuazione delle  medesime  disposizioni,  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione,  acquisite  le   proposte   della   Scuola
nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio
decreto, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  adotta
specifiche linee guida»; 
    Visto l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, secondo cui «A decorrere dall'anno 2021,  la  dotazione  organica
del  personale  amministrativo   dell'Avvocatura   dello   Stato   e'
incrementata di ventisette  posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale e di centosessantasei unita'  di  personale  dell'area  III.
L'Avvocatura   dello   Stato,   per   il   triennio   2021-2023,   e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in  aggiunta  alle  vigenti
facolta' assunzionali, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica,  per
titoli ed esami, un contingente di personale di ventisette unita'  di
livello  dirigenziale  non  generale  e  di centosessantasei   unita'
dell'area  III,  posizione  economica  F1,  di  cui  5   unita'   con
particolare specializzazione  nello  sviluppo  e  nella  gestione  di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 16 dicembre  2022,  riservato  alla  Corte  dei  conti,  recante
autorizzazione a reclutare, tra l'altro, dieci dirigenti  di  seconda
fascia; 
    Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Legge  di
bilancio 2023) ed, in particolare, il comma 896 secondo cui «al  fine
di  realizzare  le   complesse   attivita'   istituzionali   connesse
all'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e  del
Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima,  la  Corte  dei
conti  e'  autorizzata,  ad  assumere,  nel  biennio  2023-2024,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  il  seguente
contingente    di    personale: tredici    dirigenti    di    seconda
fascia, centoquattro unita' da inquadrare  nell'area  dei  funzionari
e duecentoquarantadue   unita'   da   inquadrare   nell'area    degli
assistenti, secondo il sistema di classificazione  professionale  del
personale introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
2019-2021 - comparto funzioni centrali. Il reclutamento del  predetto
contingente  di  personale  avviene,  in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali disponibili a legislazione  vigente,  nei  limiti  della
vigente  dotazione  organica  della  Corte  dei   conti,   attraverso
l'attivazione  di  procedure  di  mobilita'  volontaria,   ai   sensi
dell'art. 30 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o
mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante  «Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021,
n.  214,  «Regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  e   il
funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»; 
    Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3  giugno  2019  con  la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una  procedura  concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia; 
    Tenuto conto della necessita'  di  adottare,  in  sede  di  prima
applicazione, le richiamate linee guida sull'accesso  alla  dirigenza
pubblica sviluppate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'accesso al profilo professionale  di  dirigente  amministrativo  di
seconda fascia nei ruoli  del  personale  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) sette posti presso la Corte dei conti; 
      c) nove posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il 30% dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e'
riservato al  personale  di  ruolo  della  predetta  amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
    4. Il 30% dei posti previsti  per  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
riservato al  personale  di  ruolo  della  predetta  amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
                               Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    l. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico -  aziendali
(LM  77)  -  Giurisprudenza   (LMG-01);   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni  internazionali  (LM-52);  Scienza
della  politica  (LM-62);  o  altra  laurea  specialistica   (LS)   o
magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla
tabella allegata  al  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  recante
«Equiparazione tra classi delle  lauree  di  cui  all'ex  decreto  n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
        diplomi di laurea (DL), di cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata  al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». 
      I titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti
presso le istituzioni universitarie  pubbliche,  le  universita'  non
statali legalmente riconosciute,  nonche'  le  istituzioni  formative
pubbliche  o  private,  autorizzate  e/o  accreditate  dal  Ministero
dell'istruzione,  universita'  e   ricerca,   costituite   anche   in
consorzio. 
      I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere sono
considerati  utili  purche'  riconosciuti  equiparati   alle   lauree
suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tal fine,  nella  domanda  di  concorso  devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del  provvedimento
di riconoscimento  dell'equiparazione  al  corrispondente  titolo  di
studio rilasciato dalle Universita' italiane in base  alla  normativa
vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per
la presentazione delle domande; 
      d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        1) dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso di laurea (come individuata al punto  c)  che  precede)  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del  diploma  di  specializzazione  conseguito
presso le scuole di  specializzazione  individuate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo  di  servizio
richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali  che  siano  stati  reclutati  a  seguito  di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti
e  strutture  pubbliche  non  comprese  nel  campo  di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti di laurea (come individuata al  punto  c)  che  precede),  che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
        3) aver ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede); 
        4) cittadini italiani, forniti  di  diploma  di  laurea,  che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno  quattro  anni
presso enti od organismi  internazionali,  esperienze  lavorative  in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede); 
      e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      f) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    4.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
                               Art. 3 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  16,30  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID) livello 2. Chi  ne  fosse  sprovvisto  puo'
richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    3. Per la presentazione della domanda i candidati  devono  essere
in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)
personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al  portale
concorsi della Corte  dei  conti,  presente  sul  sito  istituzionale
all'indirizzo:  https://concorsionline.corteconti.it  e  seguire   la
procedura ivi indicata,  selezionando  il  concorso  «C-16  DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO» e compilando la domanda di partecipazione mediante il
format on-line. 
    4. Sono irricevibili domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1. 
    5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma 3, in prossimita' della scadenza del  termine
di cui al comma 1 e tenuto  anche  conto  del  tempo  necessario  per
completare l'iter  di  compilazione  del  modulo,  di  pagamento  del
contributo di ammissione e di invio della domanda di  partecipazione,
si  raccomanda  di  trasmettere  per  tempo  la  propria  candidatura
mediante l'apposito applicativo. 
    6. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma 3, in prossimita' della scadenza del  termine
di cui al comma 1 e tenuto  anche  conto  del  tempo  necessario  per
completare l'iter  di  compilazione  del  modulo,  di  pagamento  del
contributo di ammissione e di invio della domanda di  partecipazione,
si  raccomanda  di  trasmettere  per  tempo  la  propria  candidatura
mediante l'apposito applicativo. 
    7. In caso di prolungata e significativa  indisponibilita'  della
piattaforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i
candidati, al ripristino  della  funzionalita',  circa  le  eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso  pubblicato  sul
portale di cui al comma 3. 
    8. Le amministrazioni non  assumono  alcuna  responsabilita'  nel
caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione
del  cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'   per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    9. Le richieste  di  chiarimenti  e  di  assistenza  tecnica  dei
candidati,  volte  a  risolvere  le  difficolta'   incontrate   nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di
cui  al  comma  3,  potranno  essere  inoltrate  esclusivamente  agli
indirizzi email indicati nel portale medesimo. 
    10. I candidati provvedono ad eseguire,  entro  e  non  oltre  il
termine  indicato  al  comma  1,  il   versamento   di   euro   15,00
(quindici/00),   quale   contributo    per    le    spese    relative
all'organizzazione  ed  all'espletamento  del  concorso,   unicamente
tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel  corso  della
procedura di compilazione della domanda. Il contributo di  ammissione
non e' rimborsabile. Il mancato/tardivo pagamento del contributo  per
le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso
costituisce causa di esclusione dalla procedura concorsuale. 
    11. Qualora  il/la  candidato/a  compili  piu'  volte  il  format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima  domanda  inviata  nei
termini. 
    12.  La  data  di  presentazione  telematica  della  domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
                               Art. 4 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso
il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative
al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, con  l'impegno  di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) il possesso dell'idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      j) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del  presente  bando;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito  all'estero  il  candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo  stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; 
      k) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui  all'art.
12  e  alla  tabella  allegata  al  presente  bando,  con   esplicita
indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente  che  lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento, nonche'  degli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza  o  dichiarazione  di
equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero; 
      l)  in  quale  posizione  si  trovi  tra  quelle  elencate  nel
precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando: 
        se si trova  nella  posizione  1)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la  sua  decorrenza,  l'ufficio  e  l'amministrazione  di
appartenenza,  nonche'  l'attuale  sede  di   servizio,   l'eventuale
possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
specializzazione, fornendone  i  relativi  estremi  e  se  sia  stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 
        se si trova  nella  posizione  2)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la sua  decorrenza,  l'ufficio,  l'ente  o  la  struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; 
        se si trova nella posizione 3) l'ufficio e  l'amministrazione
presso i quali ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 
        se  si  trova  nella  posizione  4)  l'ente   o   l'organismo
internazionale presso il quale  ha  maturato  esperienze  lavorative,
indicando il periodo di servizio,  nonche'  la  posizione  funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio; 
      m)  gli  estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi   alla
concessione di periodi di  aspettativa  autorizzati,  la  durata  dei
periodi stessi, nonche' ogni  altro  provvedimento  interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      n) l'eventuale condizione prevista per  l'applicazione  di  una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del presente bando; 
      o)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza  di  cui
all'art. 14 del presente bando; 
      p) la lingua straniera tra inglese o altra lingua  comunitaria,
sulla quale si intende sostenere la prova orale; 
      q)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita' (e  fatto  comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'
fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del  presente  bando),
di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove  di
esame. A tal  fine  il  candidato  deve  attestare  di  essere  stato
riconosciuto   disabile   mediante   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione effettuata nei  modi  e  nei  termini  previsti  dalla
legge,  ovvero  allegare  idonea  certificazione   rilasciata   dalla
struttura  pubblica  competente.   Il   mancato   inoltro   di   tale
documentazione, entro i termini di presentazione della  domanda,  non
consentira'  all'amministrazione  di  organizzarsi  per  tempo  e  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; 
      r) l'eventuale condizione  di  candidato  affetto  da  disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della  legge  8
ottobre 2010, n. 170, e 3, comma 4-bis, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito in legge  6  agosto  2021,  n.  113,  facendo
esplicita  richiesta  della  misura  dispensativa,  dello   strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria necessita' che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. L'adozione delle  richiamate  misure  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo  assegnato  per  la
prova. Il mancato inoltro di tale documentazione, entro i termini  di
presentazione della domanda, non consentira'  all'amministrazione  di
organizzarsi  per  tempo  e  di  fornire  adeguatamente  l'assistenza
richiesta; 
      s) l'eventuale condizione di candidato affetto  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%, ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, come integrata  dal  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, ai fini della  richiesta  di  esonero  dalla  eventuale
prova preselettiva ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente  bando.
A tal fine il candidato deve presentare, con le medesime modalita'  e
nei medesimi termini descritti alla lettera q) del presente comma, la
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'; 
      t) di aver versato il contributo stabilito dall'art.  3,  comma
10, del presente bando, con le modalita' ivi indicate; 
      u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Le amministrazioni si riservano di  provvedere  alla  verifica
della veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti
alla procedura, i quali si intendono  consapevoli  delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi degli articoli 75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modifiche ed integrazioni, ivi compresa la  perdita  degli  eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
    3. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  8,  sara'  verificata  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'hanno   superata.   La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
                               Art. 5 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 3; 
      c) non hanno provveduto al  pagamento  del  contributo  per  le
spese relative all'organizzazione ed  all'espletamento  del  concorso
secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 10; 
      e) hanno compilato la domanda in  modo  difforme  o  incompleto
rispetto a quanto prescritto dall'art. 4; 
      f) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      g) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    2.  Le  amministrazioni  possono  disporre,  in   ogni   momento,
l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con successivo decreto dei segretari generali della Corte  dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti: 
      a) due tra magistrati della Corte dei conti,  ivi  compreso  il
presidente; 
      b) due tra avvocati dello Stato; 
      c) uno tra i professori di prima fascia in materie economiche o
giuridiche di universita' pubbliche o private. 
    2. La  commissione  potra'  essere  integrata  da  un  componente
esperto in lingua inglese o in altra lingua straniera  prescelta  dal
candidato ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  lettera  p)  e  da  un
componente esperto di informatica. 
    3.  Le  funzioni  di  segretario   sono   svolte   da   personale
appartenente all'area dei funzionari. 
                               Art. 7 
 
              Pubblicazione del calendario delle prove 
 
    1. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  78
del 13 ottobre 2023 e' data notizia della pubblicazione  -  sul  sito
internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello  Stato,  oltre
che   sul   portale   concorsionline@corteconti.it   -    dell'avviso
riguardante il calendario, la sede  e  le  modalita'  di  svolgimento
delle  prove  scritte  o  dell'eventuale  prova  preselettiva.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova secondo le indicazioni contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    2. Il diario delle prove scritte e'  pubblicato  almeno  quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono
tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta,  senza  altro
preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. 
                               Art. 8 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il numero  delle  domande  sia  superiore  a  600,  le
amministrazioni si riservano la facolta' di far  precedere  le  prove
d'esame da una  prova  preselettiva,  consistente  in  una  serie  di
quesiti  a  risposta  multipla  per  la  verifica   della   capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale
e della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte. 
    2.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%, in
base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
dichiarata e attestata, secondo le  modalita'  previste  all'art.  4,
comma 1, lettera q) del presente bando. 
    3. La prova preselettiva consiste nella somministrazione  di  100
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui all'art. 7, comma 1,  del  presente
bando  sono  fornite  ulteriori  istruzioni  circa  le  modalita'  di
svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure  informatiche,
della prova preselettiva. Nel  medesimo  avviso  sono  determinati  i
punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti
somministrati. 
    4. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    7.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    8.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso  procedimenti  automatizzati/informatizzati  di  carattere
anonimo 
    9. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove  scritte
i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu'  basso
risultato utile. 
    10. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 13. 
    11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alle
amministrazioni  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto  teorico
e pratico  ed  un  colloquio  interdisciplinare  e  sono  diretti  ad
accertare     il     possesso     di     una     adeguata     cultura
giuridico-amministrativa ed economica,  nonche'  della  capacita'  ed
attitudine  all'analisi,  sintesi  e  risoluzioni  di   problematiche
afferenti alle  funzioni  dirigenziali,  unitamente  alla  conoscenza
della lingua inglese  o  di  altra  lingua  straniera  prescelta  dal
candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.  p)  nonche'  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 
                               Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente:  a)
una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto
costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto  amministrativo,
contabilita' pubblica;  b)  una  risposta  ad  un  quesito  che  puo'
riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento
alle obbligazioni e ai  contratti  e  del  diritto  del  lavoro,  con
particolare riferimento al pubblico impiego; c) una  risposta  ad  un
quesito che puo' riguardare  le  materie  economiche  e  dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni  pubbliche,
management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica). 
    Alla suddetta prova  sara'  assegnato  un  punteggio  complessivo
massimo di 100 punti. 
    2. La seconda prova scritta, la cui  durata  e'  stabilita  dalla
commissione, consiste: 
      1) nella redazione di un elaborato contenente la  soluzione  di
un   caso    pratico    in    ambito    giuridico-amministrativo    o
economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi
critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in
relazione  a  problemi  attinenti  alle  attivita'  delle   pubbliche
amministrazioni, sulla  base  di  un  breve  dossier  distribuito  ai
candidati. Il dossier contiene documenti  in  lingua  italiana  e  in
lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui
deve essere fornita risposta in lingua  inglese.  E'  facolta'  della
commissione definire le  dimensioni  massime  dell'elaborato  di  cui
sopra. 
    2)  Nella  somministrazione  di  venti  quesiti  situazionali   a
risposta multipla attraverso i quali saranno valutate le capacita'  e
le attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a
partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della  PA  italiana»
previsto nelle «Linee guida di accesso alla  dirigenza  pubblica»:  -
soluzione  dei  problemi,  gestione  dei  processi  e  sviluppo   dei
collaboratori,  gestione  delle   relazioni   interne   ed   esterne,
orientamento al risultato, negoziazione e tenuta emotiva.  I  quesiti
saranno di carattere gestionale, relazionale o  operativo  legati  al
contesto organizzativo di un ufficio  dei  quali  viene  fornita  una
breve descrizione ed ai quali il candidato e' chiamato a  rispondere,
scegliendo, tra alternative predefinite di possibili strategie, quale
ritengano piu' adeguata a gestire ciascuna situazione. 
    Alla suddetta prova  sara'  assegnato  un  punteggio  complessivo
massimo di 100 punti. 
    3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    5. L'assenza, anche ad una sola  delle  prove  scritte,  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che abbiano riportato un voto non  inferiore  a  70/100  in
ciascuna delle due prove scritte. 
    7. L'elenco dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale,  con  il
relativo voto riportato nelle due prove scritte,  e'  pubblicato  sul
sito internet della Corte dei conti e  dell'Avvocatura  dello  Stato,
oltre   che   sul   portale    concorsionline@corteconti.it .    Tale
pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
dell'ammissione alla prova orale. 
    8. Al candidato  ammesso  alla  prova  orale  vengono  comunicati
tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale,  con
preavviso di almeno venti giorni. 
                               Art. 11 
 
                             Prova orale 
 
    1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione; b) elementi di  diritto  processuale  civile  e  del
lavoro; c)  informatica  giuridica;  d)  organizzazione,  centrale  e
periferica e legislazione della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato, con particolare riferimento alle piu' recenti evoluzioni
normative. 
    2. Il colloquio  orale  e'  altresi'  diretto  ad  accertare  nel
candidato le capacita' organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale,  oltre  che  la
conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera prescelta
dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  p),  mediante
esercizi di lettura, traduzione  e  conversazione.  Viene,  altresi',
accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica, nonche' la  conoscenza  da  parte  del
candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse  all'uso
degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi  in
rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    3.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati   che
conseguono un voto non inferiore a 70/100. 
    4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
                               Art. 12 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Nella tabella allegata sono individuati i  titoli  oggetto  di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili. 
                               Art. 13 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 350  punti  cosi'
ripartiti: 
      a) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti  per  la  prima
prova scritta; 
      b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la  seconda
prova scritta; 
      c) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti  per  la  prova
orale; 
      d) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 
    2. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i  voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella  prova
orale, nonche' il punteggio conseguito  all'esito  della  valutazione
dei titoli. 
                               Art. 14 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono      presentare      a      mezzo      PEC       all'indirizzo
concorsi@corteconticert.it  la  documentazione  in   carta   semplice
attestante il  possesso  di  eventuali  titoli  di  preferenza  o  di
precedenza di cui all'art. 5, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    2. I suddetti titoli, per poter essere  oggetto  di  valutazione,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda di partecipazione  ed  indicati  nella
domanda stessa. 
    3. I titoli di preferenza sono valutati  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva. 
                               Art. 15 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 13. 
    2. I segretari generali della Corte dei conti  e  dell'Avvocatura
dello  Stato,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso, approvano con proprio decreto congiunto,  sotto  condizione
dell'accertamento   dei   requisiti   prescritti   per   l'ammissione
all'impiego, la graduatoria definitiva  e  dichiarano  vincitori  del
concorso i candidati utilmente collocati, tenuto conto delle  riserve
di posti e, a parita' di merito, dei  titoli  di  preferenza  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69. 
    3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel  sito  internet
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato,  oltre  che  sul
portale concorsionline@corteconti.it . Di tale pubblicazione e'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione  dell'avviso  decorre  il  termine  per  le   eventuali
impugnative. 
                               Art. 16 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  rendera'
note,  tramite  pubblicazione  sui  siti  istituzionali   alla   voce
«Amministrazione  trasparente -  bandi  di  concorso»,  le  sedi   da
ricoprire. 
    2.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e  delle  relative  sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma  1  del
presente articolo. 
    3. I vincitori che intendessero avvalersi dei  titoli  preferenza
nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma  1,  e
33, comma 5, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  devono  farne
espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di  cui  al
comma 2, allegando la  documentazione  comprovante  il  possesso  del
titolo. 
    4. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33,  comma  5  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente  indicazione
delle preferenze  relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'
all'assegnazione d'ufficio. 
                               Art. 17 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla  verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti  della  Corte
dei conti o dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    3. I vincitori del concorso assunti in  servizio  presso  le  due
amministrazioni, anteriormente al  conferimento  del  primo  incarico
dirigenziale,  sono  tenuti  a  frequentare  un  ciclo  di  attivita'
formative,  secondo  i  termini  e  le  modalita'  concordate   dalle
amministrazioni medesime. 
    4. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di  prova
di sei mesi previsto dall'art. 18  del  C.C.N.L.  del  personale  con
qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile  2006.  Decorso  il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia  stato  risolto,
gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione  in
servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova  i  dirigenti
che lo abbiano gia' superato nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria. 
                               Art. 18 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti  della  Corte  dei  conti,
quale  amministrazione  delegata  alla  gestione  procedimentale  del
concorso. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. Puo' essere disposto il differimento al fine di assicurare  la
riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e
la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, sono la Corte dei conti e  l'Avvocatura
dello Stato. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento  (UE)  n.  2016/679,  in  relazione   alla   fase   della
presentazione in via telematica delle domande, e'  Deda  Next  S.r.l.
(gia' Dedagroup Public  Services  S.r.l.),  sulla  base  di  atto  di
designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato  da
Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.)  in  data  15
febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti  con
n. 484 del 16 febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini  della
gestione della procedura concorsuale, nel  rispetto  del  regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE «Regolamento generale
sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via  dei
Portoghesi  n.  12   -   00186   (tel.:   (+39)   06.68291;   e-mail:
roma@avvocaturastato.it - PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it ); 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma  (Italia)  -  via  Antonio
Baiamonti   n.   25   -   00195   (tel.:   (+39)    06.38761;    PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it ). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
      per    l'Avvocatura    dello    Stato:    indirizzo     e-mail:
rpd@avvocaturastato.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 20 
 
                   Norme finali e di salvaguardia 
 
    1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano  la
facolta' di annullare o  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche'  le
connesse attivita' di  assunzione,  modificare,  fino  alla  data  di
assunzione dei vincitori,  il  numero  dei  posti  in  aumento  o  in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti  in  materia
di reclutamento di personale. 
    3. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e  sui
siti istituzionali della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura  dello
Stato. 
    4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 10 luglio 2023 
Per la Corte dei conti 
        Massi 
 
                                         Per l'Avvocatura dello Stato 
                                                    Greco             
                                                             Allegato 
 
                 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI 
                   ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 
 
    1. I  titoli  valutabili  sono  quelli  posseduti  alla  data  di
scadenza del bando  e  sono  riferibili  alle  categorie  di  seguito
indicate: 
      a) titoli di studio universitari ed altri titoli; 
      b) abilitazioni; 
      c) titoli di carriera e di servizio; 
      d) pubblicazioni scientifiche. 
    2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo  50
punti, ripartiti secondo  i  criteri  illustrati  nella  tabella  che
segue. 
    3. 1. I titoli sono valutabili solo se non  gia'  utilizzati  per
l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate  all'art.  3,
comma 1, lettere a), g) e h) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 78/2018. 
    
=====================================================================
|TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI                                      |
|(art. 3, comma 1, D.P.C.M. n. 78/2018)     max 20 punti            |
+===================================================================+
|1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali sono      |
|attribuiti, complessivamente, non oltre punti 20, sono valutabili  |
|con i seguenti punteggi per ciascun titolo:                        |
|a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al     |
|concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e |
|ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode;              |
|b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello, punti 2;      |
|c) laurea specialistica (LS), punti 2;                             |
|d) laurea magistrale (LM), punti 2;                                |
|e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia    |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli    |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 0,5 indipendentemente dal |
|numero dei master conseguiti;                                      |
|f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia  |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli    |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a    |
|punti 2;                                                           |
|g) diploma di specializzazione (DS), punti 1,5; ove il diploma di  |
|specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al |
|concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai   |
|sensi dell'art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica|
|n. 70 del 2013, punti 1;                                           |
|h) dottorato di ricerca (DR), punti 3; ove il dottorato di ricerca |
|venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini|
|del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'art. 7,  |
|comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013,   |
|punti 1.                                                           |
|2. I suddetti titoli di studio sono valutabili esclusivamente se   |
|conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le       |
|universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le        |
|istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o         |
|accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca,  |
|costituite anche in consorzio.                                     |
|3. I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere sono |
|considerati utili purche' riconosciuti equiparati a quelli sopra   |
|elencati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30|
|marzo 2001, n. 165.                                                |
+-------------------------------------------------------------------+
|ALTRI TITOLI                                                       |
|(art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2018)      max 3 punti            |
+-------------------------------------------------------------------+
|1. I seguenti altri titoli, per i quali sono attribuiti,           |
|complessivamente, non oltre punti 3, sono valutabili solo se       |
|attinenti alle prove d'esame e solo se svolti presso le istituzioni|
|universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente     |
|riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private,|
|autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione,         |
|universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, con i        |
|seguenti punteggi per ciascun titolo:                              |
|a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio di durata minima |
|semestrale, punti 1 ogni 10 ore di insegnamento, fino a un massimo |
|di punti 2;                                                        |
|b) attivita' di docenza, punti 0,5 per ogni semestre, fino a un    |
|massimo di punti 1                                                 |
+-------------------------------------------------------------------+
|ABILITAZIONI PROFESSIONALI                                         |
|(art. 4 D.P.C.M. n. 78/2018)      max 4 punti                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|1. Le abilitazioni, per le quali e' attribuito un punteggio        |
|complessivo massimo di punti 4, sono valutabili, solo se attinenti |
|alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un     |
|titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente        |
|punteggio per ciascun titolo:                                      |
|a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di     |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei  |
|titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione |
|al concorso: punti 2;                                              |
|b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di     |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei  |
|titoli di studio universitari previsti dalla presente tabella,     |
|diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche'  |
|attinente alle materie delle prove d'esame: punti 1;               |
|c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere  |
|a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie          |
|superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno |
|dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso:|
|punti 1.                                                           |
|2. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b), sono |
|valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo       |
|superamento di un esame di abilitazione di Stato.                  |
+-------------------------------------------------------------------+
|TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO                                   |
|(art. 5 D.P.C.M. n. 78/2018)         max 21 punti                  |
+-------------------------------------------------------------------+
|1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali e' attribuito un|
|punteggio complessivo massimo di punti 21, sono valutabili con i   |
|seguenti punteggi:                                                 |
|a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o         |
|determinato, con effettivo e formale inquadramento in una          |
|qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  |
|e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari  |
|previsti dalla presente tabella, punti 1,5 per anno, fino a un     |
|massimo di punti 12. Le anzianita' di ruolo nella qualifica        |
|dirigenziale nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale|
|a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno. I servizi     |
|prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, |
|sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,   |
|anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che|
|va richiamata dalla commissione esaminatrice nel relativo verbale. |
|Ai fini del punteggio per i titoli di cui alla presente lettera, e'|
|valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto|
|a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente |
|della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al    |
|concorso;                                                          |
|b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti   |
|formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione       |
|pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su      |
|designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, punti 1|
|per ciascun anno di svolgimento, fino a un massimo di punti 4      |
|(indipendentemente dal numero degli incarichi);                    |
|c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti|
|con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni,          |
|dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri      |
|soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di |
|appartenenza, punti 0,75 per ciascun anno di svolgimento, fino a un|
|massimo di punti 2 (indipendentemente dal numero degli incarichi); |
|d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami |
|scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito|
|di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita  |
|dall'assunzione in servizio, bandito organi costituzionali o di    |
|rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le      |
|amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto  |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica   |
|dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei |
|titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al        |
|concorso: punti 1 per ciascun concorso, fino a un massimo di punti |
|3.                                                                 |
|2. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili              |
|esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali |
|o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le |
|amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto  |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165.                                 |
|3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle      |
|dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per     |
|quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per |
|quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i|
|periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono     |
|valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro    |
|prestato.                                                          |
|4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si        |
|applicano anche i seguenti principi:                               |
|a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile            |
|considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni     |
|trenta o frazioni superiori a quindici giorni;                     |
|b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'       |
|valutato quello piu' favorevole al candidato;                      |
|c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di  |
|inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno   |
|valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno|
|del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno  |
|dell'anno.                                                         |
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|PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE                                         |
|(art. 6 D.P.C.M. n. 78/2018)          max 2 punti                  |
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|1. Le pubblicazioni scientifiche, per le quali sono attribuiti     |
|punti 1 per ciascuna fino a un massimo di punti 2, sono valutabili |
|solo se inerenti alle materie oggetto delle prove d'esame e        |
|attinenti alla qualifica dirigenziale da attribuire e ai compiti   |
|demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla     |
|Corte dei conti o all'Avvocatura dello Stato.                      |
|2. Ciascun candidato non puo' produrre piu' di due pubblicazioni.  |
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