Concorso per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 29-08-2023 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 28-09-2023) Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Sessione 2023. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | VERCELLI |
Comune: | VERCELLI |
Data di inserimento: | 29-08-2023 |
Data Scadenza bando | 28-09-2023 |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO (Scad. 28-09-2023)
Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Sessione 2023.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e successive modifiche e integrazioni, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il «Regolamento di attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale», come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71; Ritenuto di dover indire per l'anno 2023 la sessione dell'esame di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; Acquisita la preventiva intesa all'indizione dell'esame in discorso da parte del Ministero della giustizia con nota del 27 luglio 2023, prot. n. 0159207; Decreta: Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale 1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80 del 20 ottobre 2023, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.
Art. 2 Presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione alle prove d'esame e' presentata esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica resa disponibile all'indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.it e seguendo le istruzioni ivi specificate. 2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere completata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione all'esame e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso all'applicazione informatica predetta. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione all'esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identita'. 3. All'atto della compilazione della domanda, il candidato e' tenuto al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni denominato «PagoPA» accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le spese di esame di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura di euro 100,00. Contestualmente, dovra' essere altresi' assolto il bollo dovuto sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di euro 16,00, tramite il servizio @e.bollo che consente l'acquisto della marca da bollo digitale, anch'esso accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti PagoPA.
Art. 3 Contenuto della domanda 1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano: a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; b. il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo, comune e codice di avviamento postale) e l'indirizzo di Posta elettronica certificata o il domicilio digitale; c. di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in particolare: laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - Scienze economiche (L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia (LM 56), Scienze economiche aziendali (LM 77), Finanza (LM 16), Scienze della politica (LM 62), Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63), Giurisprudenza (LMG/01), Scienze statistiche (LM 82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni; diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) e' determinata dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196; titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca; per i soli soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; d. di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale il candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; per i soggetti che hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' ammessa la dichiarazione di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai sensi dell'art. 14 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998. Non costituiscono, in nessun caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai «domini» presso i quali il tirocinio e' svolto; e. (eventualmente) di aver diritto: i) all'esonero dalle prove scritte previste dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; ii) all'esonero dalla prova scritta prevista dall'art. 5, comma 1, lettere b) del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale, in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato; f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo per le spese di esame di euro 100,00 di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 2, comma 3 del presente bando. 2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita', che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verita' e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, dovranno essere prodotte unicamente a mezzo Pec all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro e non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2. 4. Ogni variazione di indirizzo PEC ed ogni altra comunicazione devono essere trasmesse alla Segreteria della Commissione esaminatrice per l'esame di idoneita' professionale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - piazza Dalmazia n. 1 - 00198 Roma, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4 Termini e modalita' 1. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando, nonche' le domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione richiesta dall'art. 3. 3. La Commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione per mezzo PEC. L'elenco degli ammessi e' depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della Commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it 4. La Commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneita' professionale, l'Amministrazione si riserva di non ammettere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali o di disporne la cancellazione. 5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda cartacea, i medesimi dovranno trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 2, comma 2, del presente bando. 6. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso idoneo documento di identita' personale in corso di validita'. Il candidato che non sia in possesso di idoneo documento di identita' e della ricevuta di iscrizione di cui all'art. 2, comma 2, non e' ammesso allo svolgimento delle prove. 7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati e preventivamente autorizzati dalla commissione, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che i candidati presenteranno prima dell'inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. Non e' ammessa la consultazione dei principi professionali di riferimento, ove non contenuti in testi legislativi ufficiali.
Art. 5 Programma di esame 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalita': a) la prima prova scritta consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe e verte, nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate: contabilita' generale; contabilita' analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica; b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe e verte, nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; c) la terza prova scritta comprende un quesito a contenuto pratico attinente le materie di seguito indicate: gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale e indipendenza; tecnica professionale della revisione. 2. Le prove scritte di cui al comma 1, si svolgeranno in due giornate di esame. La prima giornata di esame sara' dedicata alle prove di cui al comma 1, lettere a) e b) per le quali sara' assegnato, per ciascuna di esse, un tempo massimo di due ore. Nella seconda giornata di esame si svolgera' la prova di cui al comma 1, lettera c) per la cui risoluzione sara' assegnato un tempo massimo di tre ore. 3. La prova orale vertera' sulle materie, scelte tra quelle indicate nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui all'art. 11 del citato decreto.
Art. 6 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. Per la valutazione degli elaborati di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) si terra' conto della media dei voti riportati in ciascun quesito. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice. 2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno dei contatti indicati nel modulo di domanda di ammissione e preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa. 3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore a sessanta minuti. 4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al termine della prova. 5. Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso la segreteria della Commissione esaminatrice e pubblicato sul sito della revisione legale - https://www.revisionelegale.mef.gov.it
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le modalita' previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle prove di idoneita' professionale, o comunque acquisiti a tal fine dall'Amministrazione, e' finalizzato all'espletamento delle attivita' necessarie per il corretto svolgimento delle prove stesse. 2. Il trattamento sara' curato dal personale preposto all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. I predetti dati potranno essere comunicati a terzi limitatamente alla eventuale fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento delle prove attitudinali. 3. Il conferimento di tali dati e' necessario per la normale esecuzione delle attivita' e la loro mancata indicazione puo' precluderne il trattamento e comportare l'esclusione dalla prova attitudinale. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 9 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 103 del 4 maggio 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet della revisione legale all'indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.it/ Roma, 3 agosto 2023 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta