Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 12-09-2023
Sintesi: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 12-10-2023) Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati (D.P. 1° agosto 2023, n. 547). ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-09-2023
Data Scadenza bando 12-10-2023
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CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 12-10-2023)

Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati (D.P. 1° agosto 2023, n. 547).

 
               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  46  del  1°
agosto 2023, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a dieci posti di Collaboratore  tecnico  addetto
al reparto impianti e interventi elettrici della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.  30  del  28  marzo  2023,  ha
previsto,  in  via  transitoria,  limitatamente  alle  procedure   di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino  all'immissione  in
ruolo dei candidati risultati  vincitori  o  idonei,  la  sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e
dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui  prevede  l'applicazione  ai
dipendenti di futura assunzione del  trattamento  giuridico  unitario
stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza  del  Senato  della
Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello  Statuto
unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei  deputati  assunti  a
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022  e  n.
30 del 28 marzo 2023; 
    Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  30  del  28
marzo 2023,  con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci  posti  di
Collaboratore  tecnico  addetto  al  reparto  impianti  e  interventi
elettrici della Camera dei deputati (C12), con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle  procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio  di
Presidenza  n.  32  dell'11  aprile  2019,  come   modificata   dalle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n.
165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato  dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno  2019,  e
con il trattamento economico stabilito ai sensi  della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di  posti  pari  a  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
                             al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni. Il limite
di eta' e' da intendersi superato  alla  mezzanotte  del  giorno  del
compimento del 40° anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione  secondaria  conseguito  in  un
istituto  tecnico  ovvero  in  un  istituto  professionale,  di   cui
all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto  sia  stato
conseguito all'estero,  esso  e'  considerato  requisito  valido  per
l'ammissione ove sia stato riconosciuto o dichiarato equipollente, ai
sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui
al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
             Disposizioni sui requisiti per l'ammissione 
                     e sui titoli di preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza di cui all'art.  3,
comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente. I titoli di preferenza utili ai fini  della
formazione della graduatoria finale sono quelli definiti  in  materia
di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 7,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e' autocertificato
dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»,   esclusivamente   attraverso   l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it. raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per  accedere
all'applicazione  i  candidati   devono   essere   in   possesso   di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di  identita'  digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure
indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo Unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del
citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita'
negli atti e l'uso di atti falsi sono  puniti  ai  sensi  del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui  all'art.  13
del presente bando. Nel  caso  in  cui  le  condizioni  indicate  nel
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,   i
candidati  possono  comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
                               Art. 6 
 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo   di    posta    elettronica,    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono  in  una  prova  scritta,  in  una  prova
pratica professionale e in una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere,  su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove  d'esame  da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a  correzione  informatizzata,  concernenti  gli  argomenti  indicati
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.  La
mancata presenza del candidato nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. 
    3. Ove il  numero  delle  domande  di  partecipazione  non  renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni. 
                               Art. 8 
 
                            Prova scritta 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alla prova scritta  e'  deliberata
al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova  scritta  i
candidati che, in base al punteggio riportato nella prova  selettiva,
si siano collocati entro 80° posto. Il predetto numero di 80  ammessi
puo' essere superato per  ricomprendervi  i  candidati  risultati  ex
aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.  L'elenco  dei
candidati ammessi alla prova scritta e' pubblicato  nell'applicazione
di  cui  all'art.  5,  comma  1,  in  conformita'  all'art.  13.   La
pubblicazione  dell'elenco   degli   ammessi   alla   prova   scritta
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14.  La  mancata
presenza del candidato alla prova scritta,  nel  giorno,  nell'ora  e
nella sede stabiliti, comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    2. La prova  scritta  consiste  nella  risposta  sintetica  a  un
questionario composto da quattro quesiti a risposta aperta,  di  cui:
tre quesiti concernenti l'elettrotecnica generale  e  applicata  agli
impianti elettrici di media e bassa tensione; un quesito  concernente
la sicurezza sul lavoro,  compresa  la  sicurezza  antincendio  e  la
prevenzione dal rischio elettrico. Il tempo a disposizione e' di  due
ore. 
    3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei  quali  composto
da quattro quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    4. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed  e'  valutata
in trentesimi. Sono  ammessi  alla  prova  pratica  professionale,  i
candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si  siano
collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di 40  ammessi  puo'
essere superato per ricomprendervi i  candidati  risultati  ex  aequo
all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 
                               Art. 9 
 
                     Prova pratica professionale 
 
    1.  L'elenco   dei   candidati   ammessi   alla   prova   pratica
professionale e' pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, in conformita' all'art.  13.  La  pubblicazione  dell'elenco
degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione  dell'elenco  medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di  eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 14. La mancata presenza del candidato  nel
giorno,  nell'ora  e  nella  sede  stabiliti  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    2. La prova pratica professionale consiste nella  verifica  delle
capacita' del candidato di svolgere le attivita' operative  richieste
alla professionalita' di Collaboratore  tecnico  addetto  al  reparto
impianti e  interventi  elettrici,  in  particolare  con  riferimento
all'esercizio, alla manutenzione, alla verifica e alla  installazione
di impianti elettrici. Il tempo a  disposizione  per  lo  svolgimento
della prova pratica professionale e'  determinato  dalla  Commissione
esaminatrice di cui all'art.  12.  Per  lo  svolgimento  della  prova
pratica professionale, i  candidati  possono  essere  distribuiti  in
turni successivi, mediante sorteggio della lettera  di  inizio  delle
convocazioni. Per lo svolgimento della prova pratica professionale la
Commissione esaminatrice individua tre distinte prove  da  sottoporre
al sorteggio dei candidati; tale procedura ha luogo per ciascun turno
di prova. 
    3. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio  non
inferiore a 21/30. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13. La pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte III. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1. 
                               Art. 11 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio della prova scritta, il punteggio  della  prova  pratica
professionale e il punteggio della prova orale. 
    2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali. 
                               Art. 12 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice  puo'  aggregare  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 13 
 
Diari d'esame e avvisi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
  Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non  abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono  presentarsi
per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede  che
saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  82  del  27
ottobre 2023, muniti del documento di  riconoscimento,  in  corso  di
validita', indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso  di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui  all'art.
5,  comma  1.  Nella  medesima Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno indicate: le
informazioni inerenti al diario della prova scritta, le  informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  alla
prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova pratica professionale; le informazioni  inerenti  alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni  inerenti  al  diario  della   medesima   prova   orale;
l'eventuale     richiesta     della     documentazione     necessaria
all'accertamento dei requisiti  per  l'ammissione,  nonche'  la  data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art.  7,  comma  2,  i  candidati  che  non   abbiano   ricevuto
comunicazione di  esclusione  dal  concorso  devono  presentarsi  per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e  nella  sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre  2023,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui  all'art.
5, comma  1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  saranno  altresi'
pubblicate   le   informazioni   sull'eventuale    richiesta    della
documentazione  necessaria   all'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione,  nonche'  sulla  data  entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma  6.  Nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale  sara'  disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alla prova  scritta;  le  informazioni
inerenti al diario della  medesima  prova  scritta;  le  informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  alla
prova pratica professionale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova pratica professionale; le informazioni  inerenti  alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per  la  tutela
giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera  dei  deputati,
disponibile  nel  sito  istituzionale  della  Camera   dei   deputati
camera.it e consultabile anche attraverso  l'applicazione  pubblicata
all'indirizzo  concorsi.camera.it,  avverso  i  provvedimenti   della
procedura  di  concorso  e'  proponibile  ricorso  alla   Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati,  via  del
Seminario n. 76 - 00186 Roma. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art.  7  del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della  Camera
dei  deputati  e  dal  Regolamento   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 16 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 17 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 18 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
Testo Unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un  periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 1° agosto 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi 
                                                           Allegato A 
 
                   Titoli di istruzione secondaria 
 
    Diploma di perito industriale elettrotecnico 
    Diploma di perito industriale per l'elettrotecnica e automazione 
    Diploma di tecnico delle industrie elettriche 
    Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 
    Diploma  di  istituto  tecnico  settore   tecnologico   indirizzo
«elettronica ed elettrotecnica» articolazione «elettrotecnica» 
    Diploma di istituto professionale settore industria e artigianato
indirizzo «manutenzione e  assistenza  tecnica»,  opzione:  apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e civili 
    Diploma  di  istituto  professionale  indirizzo  «manutenzione  e
assistenza tecnica»  percorsi  con  codice  ateco  c-33,  riparazione
manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, e  codice
ateco f.43.2, installazione di impianti elettrici idraulici  e  altri
lavori di costruzione 
                                                           Allegato B 
 
                            Prove d'esame 
 
                               Parte I 
 
                     Prova selettiva (eventuale) 
 
    Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti  elettrici  di
media e bassa tensione 
    Sicurezza sul lavoro, compresa  la  sicurezza  antincendio  e  la
prevenzione dal rischio elettrico, e primo soccorso 
 
                              Parte II 
 
                            Prova scritta 
 
    Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti  elettrici  di
media e bassa tensione 
    Sicurezza sul lavoro, compresa  la  sicurezza  antincendio  e  la
prevenzione dal rischio elettrico 
 
                              Parte III 
 
                             Prova orale 
 
    Elettrotecnica generale ed applicata agli impianti  elettrici  di
media e bassa tensione 
    Sicurezza sul lavoro, compresa  la  sicurezza  antincendio  e  la
prevenzione dal rischio elettrico, e primo soccorso 
    Elementi di ordinamento della Repubblica italiana 
                                                           Allegato C 
 
      Articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale 
 
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del  19
  febbraio 1969, resa esecutiva  con  decreto  del  Presidente  della
  Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come  modificato  con
  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
  esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei  deputati  n.
  850  del  16  marzo  1989,  e  con  deliberazione  dell'Ufficio  di
  Presidenza del 5  aprile  1990,  resa  esecutiva  con  decreto  del
  Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990). 
 
                               Art. 8 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.